Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5503
CASS
Sentenza 12 aprile 2001

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In tema di concorso di persone nelle violazioni amministrative, le disposizioni legislative che, secondo la previsione dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, derogano alla regola della soggezione di ciascuno dei concorrenti alla sanzione disposta per la violazione sono solo quelle che escludono espressamente l'irrogazione della sanzione per intero a ciascun concorrente. Non vale pertanto a ricondurre nell'ambito di un tal genere di disposizioni l'art. 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 il fatto che esso preceda - di per sè - l'irrogazione della sanzione amministrativa a carico del percettore dei contributi comunitari non dovuti.

Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza, sicché non può essere proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, restando salva la facoltà di riproporle innanzi al giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5503
    Data del deposito : 12 aprile 2001

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