Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 2
In tema di concorso di persone nelle violazioni amministrative, le disposizioni legislative che, secondo la previsione dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, derogano alla regola della soggezione di ciascuno dei concorrenti alla sanzione disposta per la violazione sono solo quelle che escludono espressamente l'irrogazione della sanzione per intero a ciascun concorrente. Non vale pertanto a ricondurre nell'ambito di un tal genere di disposizioni l'art. 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 il fatto che esso preceda - di per sè - l'irrogazione della sanzione amministrativa a carico del percettore dei contributi comunitari non dovuti.
Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza, sicché non può essere proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, per sollevare questioni che non state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, restando salva la facoltà di riproporle innanzi al giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA a r.l. "POGGETTI" di CAPALBIO, in persona del presidente legale rappresentante Luigi Brilli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eleonora Pimentel, n. 2, presso l'avv. Michele Costa, che unitamente all'avv. Ippolito Pollini del foro di Grosseto la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Pretore di Grosseto - Sezione Distaccata di Orbetello n. 12, pubblicata il 18 marzo 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1^ febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Ippolito POLLINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 1993 la Società
Cooperativa Agricola a r.l. "Poggetti" di Capalbio conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Grosseto - Sezione Distaccata di Orbetello il Ministero dell'Agricoltura e Foreste proponendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale era stato intimato il pagamento della somma di L. 48.081.089 per violazione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in concorso con la Maremmana Conserve s.r.l., la quale aveva percepito indebitamente contributi comunitari, nell'ambito dei quali L. 48.081.089 in forza di documentazione contabile e fiscale fittizia proveniente da essa opponente. La Cooperativa sosteneva l'insussistenza del la violazione e, in subordine, contestava il concorso ravvisato a suo carico;
eccepiva, infine, l'inapplicabilità della sanzione nei suoi confronti, non ricorrendo nella specie gli estremi del concorso di persone di cui all'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con sentenza del 27 febbraio - 18 marzo 1998 il pretore accoglieva l'opposizione in base alla considerazione che l'art. 3 della legge n. 898 del 1986, prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa unicamente a carico di colui che avesse .percepito indebitamente contributi comunitari non dovuti, derogava alla previsione generale del concorso di persone in quanto individuava il responsabile della violazione sanzionata nel solo "percettore" dei contributi.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero delle Politiche Agricole (già Ministero dell'Agricoltura e Foreste) con un solo motivo.
Resiste la Società Cooperativa Agricola a r.l "Poggetti" di Capalbio con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
L'amministrazione denuncia la violazione dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ed all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e contesta che il concorso di persone nella violazione amministrativa possa essere escluso per il solo fatto che il legislatore abbia tipizzato l'illecito di indebita percezione di contributi comunitari costruendo la fattispecie intorno alla figura del "percettore", considerato che le frodi in danno del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia - F.E.O.G.A. comportano di regola la partecipazione di una pluralità di soggetti che offrono la loro collaborazione a quello che presenta la domanda diretta all'erogazione dei contributi comunitari, con la conseguenza che tutti costoro resterebbero impuniti nonostante abbiano contribuito alla consumazione dell'illecito amministrativo sanzionato. La censura merita accoglimento poiché l'istituto del concorso di persone nell'illecito amministrativo ha portata generale ed opera in tutti i casi in cui la violazione accertata sia frutto della collaborazione di più soggetti, indipendentemente dal fatto che il legislatore abbia individuato l'illecito sanzionato con riferimento ad un singolo autore della trasgressione, come si verifica nella specie e come in genere avviene.
Ne consegue che l'art. 5 della legge n. 689 del 1981, il quale stabilisce che tutti coloro che concorrono in una violazione amministrativa restano assoggettati alla sanzione per essa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dev'essere interpretato nel senso che le disposizioni legislative derogatorie della disciplina generale sono quelle che, regolando il concorso di persone nell'illecito amministrativo, escludono che la sanzione venga irrogata per intero a ciascun concorrente (Cass. 1^ agosto 1992, n. 9147). Non merita perciò consenso l'affermazione, posta a fondamento della sentenza impugnata, secondo cui l'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 898, comporti deroga alla disciplina generale del concorso di persone, e, conseguentemente, il ricorso principale dev'essere accolto.
Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato, con il quale la Cooperativa Agricola ripropone l'eccezione secondo cui essa sarebbe del tutto estranea alla truffa commessa dalla Maremma Conserve s.r.l., deve dichiararsene l'inammissibilità in quanto alla parte totalmente vittoriosa non può essere riconosciuta alcuna facoltà di impugnazione, neanche allo scopo di riproporre questioni che non siano state esaminate dal giudice di merito in quanto ritenute assorbite o superate nella prece dente fase del giudizio poiché tali questioni rimangono impregiudicate e possono essere dedotte nel giudizio di rinvio (Cass. 6 luglio 1991, n. 7487; 29 luglio 1994, n. 7141). In conclusione, in accoglimento del ricorso principale e previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso. incidentale condizionato, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui le disposizioni che derogano alla disciplina del concorso di persone secondo la previsione dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono solo quelle che, regolando ipotesi di concorso nell'illecito amministrativo, escludano espressamente l'irrogazione della sanzione per intero a ciascun concorrente. Il giudice di rinvio va individuato nel Tribunale di Grosseto quale giudice unico di primo grado poiché le competenze del pretore sono state trasferite al tribunale, con la sola eccezione delle cause indicate nell'art. 133 del D.Lgs. 18 febbraio 1998, n. 51, e a tale disciplina non deroga l'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha attribuito al giudice di pace la competenza in ordine ai giudizi di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, poiché tale disposizione non ha efficacia retroattiva e non si applica perciò ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore, sicché, in assenza di disposizioni transitorie, deve darsi attuazione allà regola generale dell'art. 5 cod. proc. civ., in forza della quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, senza che su di essa possano aver influenza successivi mutamenti di legge (in termini: SS.UU. 30 marzo 2000, n. 63; Cass. 6 giugno 2000, n. 7630; 2 agosto 2000, n. 10109, e, per riferimenti: SS.UU. 28 settembre 2000, n. 1044). Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, cui rimette altresì la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001