Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 5. (Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione)
L'affittuario coltivatore diretto puo' sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.
La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto puo' essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.
Prima di ricorrere all'autorita' giudiziaria, il locatore e' tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si da' luogo alla risoluzione del contratto.
La morosita' del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualita'. E' in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 .
L'affittuario coltivatore diretto puo' sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.
La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto puo' essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.
Prima di ricorrere all'autorita' giudiziaria, il locatore e' tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si da' luogo alla risoluzione del contratto.
La morosita' del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualita'. E' in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 .
Commentari • 15
- 1. Cassazione civile n. 26843/2006https://www.brocardi.it/ · 26.614422
[…] di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risoluzione dando rilievo alla volontà delle parti espressa nella formula contrattuale affitto di "nuda terra" e nella tacita rinnovazione del contratto alla scadenza, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Vercelli, sentenza 10/02/2021, n. 84Provvedimento: […] inadempimento contestato anche in sede stragiudiziale, come risulta dai docc. 3 e 4 del fascicolo dei ricorrenti. A norma dell'art. 5 legge 203/1982 la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. Nel caso di specie, l'inadempimento è dedotto con riguardo a quattro annualità, risultando quindi integrato il requisito del grave inadempimento imputabile alla resistente come inteso dalla predetta disposizione.Leggi di più...
- canoni insoluti·
- affitto agrario·
- contumacia·
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- spese di lite·
- art. 5 legge 203/1982·
- inadempimento grave·
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- art. 414 c.p.c.·
- legittimazione ad agire