Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8476
CASS
Sentenza 21 giugno 2001

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Non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (a differenza della "legitimatio ad causam" che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum" (nella specie, in un'azione di "negatoria servitutis", gli attori, nella qualità di proprietari del fondo in questione, avevano convenuto l'ENEL per la rimozione di una linea elettrica, l'ente aveva eccepito l'insussistenza di detta qualità e la S.C., enunciando il su riportato principio, ha statuito che tale eccezione attiene al merito della causa e non all'interesse ad agire o alla legittimazione attiva, ritenendola, pertanto, tardiva per essere stata prospettata la prima volta nella seconda comparsa conclusionale relativa al giudizio d'appello).

Per poter far valere nei confronti di terzi autori di un preteso fatto illecito il ritardo o l'impedimento alla realizzazione di un progetto edilizio ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente che il progetto sia predisposto, ma è necessario che abbia ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni amministrative, richieste per la sua realizzazione, in virtù delle quali soltanto il proprietario del fondo acquista, nei confronti dei terzi, la posizione di diritto soggettivo e può agire in giudizio per il risarcimento della lesione di tale diritto verificatosi per fatto e colpa di altri. Prima di tale momento questi ha diritto al risarcimento del danno con riferimento solo alla perdita totale o parziale del godimento del bene o alla perdita o riduzione del suo valore, ma non può lamentare la lesione del suo diritto ad edificare, non essendo stato rimosso l'ostacolo legislativo per l'esercizio del diritto stesso (Nella specie, la S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato con rinvio la decisione della Corte del merito che aveva individuato nella data del rilascio della concessione edilizia il momento iniziale per il calcolo del risarcimento del danno, senza considerare l'incidenza della mancanza dell'autorizzazione del Genio civile ai predetti fini).

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3 cod. proc. civ. - norma applicabile anche al ricorso incidentale - che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto dal contenuto del atto medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8476
    Data del deposito : 21 giugno 2001

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