Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 3
Non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (a differenza della "legitimatio ad causam" che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum" (nella specie, in un'azione di "negatoria servitutis", gli attori, nella qualità di proprietari del fondo in questione, avevano convenuto l'ENEL per la rimozione di una linea elettrica, l'ente aveva eccepito l'insussistenza di detta qualità e la S.C., enunciando il su riportato principio, ha statuito che tale eccezione attiene al merito della causa e non all'interesse ad agire o alla legittimazione attiva, ritenendola, pertanto, tardiva per essere stata prospettata la prima volta nella seconda comparsa conclusionale relativa al giudizio d'appello).
Per poter far valere nei confronti di terzi autori di un preteso fatto illecito il ritardo o l'impedimento alla realizzazione di un progetto edilizio ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente che il progetto sia predisposto, ma è necessario che abbia ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni amministrative, richieste per la sua realizzazione, in virtù delle quali soltanto il proprietario del fondo acquista, nei confronti dei terzi, la posizione di diritto soggettivo e può agire in giudizio per il risarcimento della lesione di tale diritto verificatosi per fatto e colpa di altri. Prima di tale momento questi ha diritto al risarcimento del danno con riferimento solo alla perdita totale o parziale del godimento del bene o alla perdita o riduzione del suo valore, ma non può lamentare la lesione del suo diritto ad edificare, non essendo stato rimosso l'ostacolo legislativo per l'esercizio del diritto stesso (Nella specie, la S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato con rinvio la decisione della Corte del merito che aveva individuato nella data del rilascio della concessione edilizia il momento iniziale per il calcolo del risarcimento del danno, senza considerare l'incidenza della mancanza dell'autorizzazione del Genio civile ai predetti fini).
Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3 cod. proc. civ. - norma applicabile anche al ricorso incidentale - che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto dal contenuto del atto medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8476 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
NOME847 6 /0 1 REPUBBLIC CO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto NEGATORIA SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU JANNI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 8064/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere 10874/99 Cron. 19406 Consigliere - Dott. Rosario DE JULIO Rep. 3035 Rel. Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta cop ORE SENTENZA dal Sig. per diritti 12000 sul ricorso proposto da: 21 GIU. 2001 ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE Institore Capo della DIV. DISTR. SEVERINI tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DANILO, 11, presso lo studio dell'avvocato ROSSI A, MAZZINI dall'avvocato CAMERINI VINCENZO, giusta delega difeso in atti;
- ricorrente DF45423
contro
TT DI, TT NN, EL IG;
- intimati 2001 624 e sul 2° ricorso n° 10874/99 proposto da: -1- TT DI, TT NN, EL IG, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, LA FERDINANDO, giusta difesi dall'avvocato delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro in persona del legale rappresentante pro ENEL SPA, Institore Capo della Div. Distr. SEVERINI tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI DANILO, 11, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, difeso dall'avvocato VINCENZO CAMERINI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 71/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 11/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Vincenzo CAMERINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avv. Ferdinando LA, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
-2- Svolgimento del processo Con sentenza 28/6/1991 il tribunale di Avezzano accoglieva la domanda di negatoria di servitù di elettrodotto proposta da GI LL, NO ET e OV ET nei confronti della s.p.a. Enel e condan- nava la società convenuta a rimuovere dal fondo degli attori la cabina elet- trica, con annesso elettrodotto, nonché a risarcire il danno determinato nelle distinte somme, rivalutate al dicembre 1985 e al marzo 1986, di £ 107.386.856 e di £ 4.828.000, oltre rivalutazione ed interessi. La detta sentenza veniva impugnata dall'Enel con atto al quale resiste- vano gli appellati. La corte di appello di L'Aquila, con sentenza non definitiva 31/7/1995, rigettava i primi due motivi di gravame concernenti l'an debeatur", riser- vando la decisione in merito alle restanti censure all'esito della disposta rin- novazione della c.t.u. Espletata la nuova consulenza tecnica la corte di me- rito, con sentenza 11/3/1998, rigettava l'appello osservando: che la questio- ne sollevata dall'Enel nella comparsa conclusionale del gennaio 1998, rela- tiva al difetto di legittimazione degli appellati in quanto non proprietari del suolo in questione, era preclusa dal giudicato interno formatosi con la sen- tenza non definitiva con la quale era stato riconosciuto il diritto del LL e dei ET a conseguire la rimozione dell'elettrodotto e ad ottenere il risarcimento dei danni;
che, peraltro, la detta questione era in stridente con- trasto con altre tesi difensive dell'Enel che presupponevano il riconosci- mento dell'avvenuto acquisto del suolo da parte degli appellati;
che le con- clusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio di gravame non si discostavano, nella sostanza, da quelle raggiunte dal consulente nominato 3 dal tribunale;
che, come risultava dalla relazione peritale, l'inizio dei lavori era stato comunicato al comune in data 17/9/1983 e nell'ottobre 1983 era stato installato il cantiere, con successivo sbancamento;
che nel settembre 1984 era seguita la prescritta autorizzazione del Genio Civile;
che l'Enel, con nota 18/11/1983, aveva diffidato gli appellati a sospendere i lavori;
che tutto ciò dimostrava sia l'infondatezza della censura relativa al riferimento temporale del danno, sia la serietà dell'intento di costruire da parte degli ap- pellati non potendosi ritenere caducata la concessione edilizia nel difetto di un provvedimento amministrativo in tal senso;
che l'illegittima permanenza dell'elettrodotto nel fondo aveva impedito la realizzazione della costruzione al costo iniziale ed aveva determinato l'incremento di tale costo nel tempo;
che, pertanto, il tribunale ben aveva individuato nella differenza tra tali costi (pari a £107.386.856 ) la quantificazione di questa componente di danno;
che dalla indicata somma non potevano essere detratti gli interessi maturati su quella inizialmente occorrente per la costruzione, posto che tali ipotetico lucro non rappresentava la conseguenza immediata e diretta del fatto illeci- to, essendo solo possibile un autonomo e diverso impiego della somma da parte dei danneggiati i quali, peraltro, avrebbero potuto far ricorso a forme di finanziamento;
che, quindi, nella specie esulava l'ipotesi della “compensatio lucri cum damno” la quale presupponeva la derivazione cau- sale immediata e diretta dal fatto illecito tanto del vantaggio quanto del dan- no;
che nel caso in esame non era ravvisabile il concorso del fatto colposo del creditore per essersi gli appellati opposti alla rimozione dell'elettrodotto; che l'Enel non aveva fornito la prova di aver manifestato, con fatti conclu- 4 denti, l'intento di rimuovere l'elettrodotto; che nessuna colpa poteva ri- scontrarsi nella condotta dei danneggiati. La cassazione della sentenza definitiva della corte di appello di L'Aquila è stata chiesta dall'Enel con ricorso affidato a nove motivi. LL GI e NO e OV ET hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sorretto da tre motivi illustrati da memoria. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale l'Enel denuncia omessa o in- sufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e viola- zione degli articoli 34, 81, 112, 277, 278, 279, 345 e 361 c.p.c. e delle nor- me in materia di giudicato. La società ricorrente deduce che la corte di me- rito ha errato nel rigettare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione at- tiva degli appellati in quanto non proprietari del suolo in questione. Sostiene l'Enel che al contrario di quanto affermato dal giudice di secondo grado: a) la detta eccezione non doveva formare oggetto di specifico motivo di impu- gnazione trattandosi di questione nuova non esaminata dal tribunale;
b) pri- ma della sentenza non definitiva pronunciata dalla corte di appello, passata in giudicato, la questione della titolarità del diritto di proprietà in capo agli appellati non era stata ancora prospettata e non era stata quindi esaminata nella detta sentenza con conseguente impossibilità del formarsi sul punto di un giudicato esplicito o implicito;
c) l'eccezione in questione non è stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale del gennaio 1998, 5 bensì è stata ritualmente proposta all'udienza del 15/1/1998 e ribadita in se- de di conclusioni e nella comparsa conclusionale. Con il secondo motivo di ricorso l'Enel, denunciando gli stessi vizi di motivazione e la violazione delle stesse norme ( sotto altro profilo ) di cui al primo motivo, sostiene che la corte di merito non poteva rilevare di ufficio il giudicato formatosi con la sentenza non definitiva, in ordine alla questione della proprietà del fondo, in quanto la relativa eccezione, trattandosi di giu- dicato esterno, doveva essere sollevata dagli appellati i quali non avevano a tanto provveduto ed anzi sul punto avevano accettato il contraddittorio. Le dette connesse ed interdipendenti censure - che possono essere esa- minate congiuntamente per evidenti motivi di ordine logico e per economia di trattazione sono infondate. Dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede atte- sa la natura (in procedendo ) dei vizi denunciati - risulta che l'Enel solo con la seconda comparsa conclusionale del gennaio 1998 ha sollevato l'eccezione relativa alla titolarità in capo agli appellati del diritto di pro- prietà del fondo in questione. All'udienza del 18/6/1996 la società ricorrente non ha formulato alcuna specifica eccezione sul punto, ma si è limitata a criticare la relazione del c.t.u. facendo riferimento alle osservazioni del pro- prio consulente circa gli accertamenti eseguiti in ordine all'individuazione degli effettivi proprietari del terreno sul quale era stata posizionata la linea elettrica. La detta eccezione non è stata formulata espressamente neanche in sede di precisazione delle conclusioni: in tale occasione l'Enel ha solo chie- sto la riconvocazione del c.t.u. per consentirgli di fornire gli opportuni chia- rimenti in ordine alle osservazioni critiche contenute nella relazione del consulente di parte. Correttamente, pertanto, la corte di appello ha ritenuto preclusa la questione "sollevata in extremis ( nella comparsa conclusionale del gennaio 1998 ) in ordine al difetto di legittimazione degli appellati". In proposito occorre solo precisare che, come più volte chiarito da questa Corte, non attiene alla "legittimatio ad causam” ma al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata: tale questione ( a differenza della legittimatio ad causam che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti e può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gra- vame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che delimita- no e fissano definitivamente l'ambito del thema decidendum ( nei sensi sud- detti, tra le tante, sentenze 1/8/2000 n. 10042; 9/5/2000 n. 5877; 26/1/1998 n. 712; 17/6/1997 n. 5407; 13/1/1995 n. 377). Nella specie, appunto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado i ET ed il LL hanno proposto la domanda nei confronti dell'Enel quali proprietari del fondo in questione: l'eccezione della società ricorrente in ordine alla insussistenza di detta qualità attiene al merito ( e non già all'interesse ad agire o alla legittimazione attiva ) per cui inammissibilmente è stata sollevata per la prima volta solo nella seconda comparsa conclusio- nale relativa al giudizio di appello, allorché la prospettazione di detta ecce- zione era preclusa come correttamente ritenuto dalla corte di merito. Con il terzo motivo di ricorso l'Enel denuncia violazione degli articoli 2043 e seguenti c.c., 4 legge n. 10 del 1977, 4 e 5 legge 2248/1865, 112 e 7 345 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. La società ricorrente deduce che all'udienza del 18/6/1996 il proprio difensore aveva eccepito - sulla scorta degli accertamenti del consulente di parte che nella concessione edilizia prodotta dai danneggiati non era stato indicato il titolo di provenienza dei richiedenti. La detta eccezione di invali- dità della concessione edilizia in questione - espressamente ribadita nella comparsa conclusionale - non è stata esaminata dalla corte di appello che nessuna motivazione ha fornito sul punto decisivo ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento danni preteso dai ET-LL. Il motivo è inammissibile ed al riguardo è sufficiente richiamare quanto sopra rilevato in ordine all'eccezione ( sollevata dall'Enel nel giudizio di appello solo in comparsa conclusionale) relativa alla titolarità in capo ai re- sistenti del diritto di proprietà del fondo in questione. Anche l'eccezione concernente l'asserita illegittimità della concessione edilizia ottenuta dai ET-LL per omessa indicazione del titolo di proprietà dei richie- denti non è stata formulata né nell'atto di appello, né nel corso del giudizio di secondo grado sino alla precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18/6/1996 l'Enel ha solo criticato la relazione del c.t.u. senza formulare una specifica eccezione circa l'illegittimità della concessione edilizia rilasciata ai ET-LL: tale eccezione non è stata espressamente sollevata neanche in sede di precisazione delle conclusioni. Del tutto insussistente è pertanto l'asserita violazione delle norme indicate nel motivo in esame in quanto correttamente la corte di appello non si è occupata di una questione (legittimità della concessione edilizia) che non aveva formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto non rientrante tra le problematiche pro- 8 spettate nei motivi di appello e nelle tesi difensive sviluppate sino alla preci- sazione delle conclusioni. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli articoli 2043 e seguenti c.c., 4 legge 10/1977 e delle norme che regolano la decadenza delle concessioni edilizie per mancato inizio dei lavori, 17 e 18 legge 2/2/1974 n. 64, 4 e 5 legge 2248/1865, 112 c.p.c., nonché omessa e in- sufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospet- tato dalle parti. Deduce l'Enel che la corte di appello ha errato nell'escludere la decadenza della concessione edilizia ( per non essere ini- ziati i lavori entro il termine di decadenza del 16/6/1984) affermando che con nota del 17/9/1983 era stata inviata al comune la comunicazione dell'inizio dei lavori: tale nota, ad avviso della società ricorrente, si riferisce ai lavori di sbancamento oggetto di distinta autorizzazione e non alla costru- zione del fabbricato di cui alla concessione edilizia. Inoltre l'installazione del cantiere e lo sbancamento non costituiscono inizio dei lavori e, comun- que, la prescritta autorizzazione del Genio Civile è stata rilasciata solo il 18/9/1984 dopo la scadenza del termine annuale di decadenza della conces- sione edilizia per mancato inizio dei lavori. La corte territoriale avrebbe do- vuto disapplicare la concessione edilizia caducata anche in mancanza di uno specifico provvedimento della P.A. La censura non è fondata. La corte di appello ha ritenuto non caducata la concessione edilizia "nel difetto di qualsivoglia provvedimento amministrativo in tal senso". La decisione impugnata è sul punto corretta ed ineccepibile oltre che con- forme ai principi giurisprudenziali del Consiglio di Stato, in tema di deca- 9 denza della concessione edilizia e di inizio dei lavori di costruzione, secon- do i quali detto inizio si può ritenere sussistente quando le opere intraprese siano tali da manifestare un'effettiva volontà da parte del concessionario (come nella specie accertato in fatto dalla corte di merito) di voler realizza- re il manufatto assentito: a tal fine lo sbancamento dell'area oggetto dell'intervento edificatorio costituisce sicura prova del serio intendimento da parte del titolare della concessione edilizia di realizzare l'opera e confi- gura valido inizio dei lavori ( sentenze 13/5/1996 n. 535; 30/6/1995 n. 938). Peraltro, come rilevato dalla corte territoriale, la decadenza della concessio- ne edilizia per mancato inizio dei lavori deve essere pronunciata formal- mente dall'amministrazione con apposito provvedimento ( sentenze 15/6/1998 n. 834; 30/6/1995 n. 535 citata ) nella specie insussistente. Con il quinto motivo del ricorso l'Enel denuncia violazione delle stesse norme indicate nel quarto motivo (ad eccezione di quella di cui all'articolo 112 c.p.c. ) oltre che dell'articolo 115 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La società ricorrente lamenta l'errore commesso dal giudice di secondo grado nel non ritenere i ET-LL responsabili della ritardata costruzione del fabbricato (nonché della mancata ultimazione dei lavori e della conseguente decadenza della concessione edilizia rilevabile di ufficio) essendosi opposti all'offerto spostamento dell'elettrodotto. Ad avviso dell'Enel la prova della intenzione di rimuovere i propri manufatti dal fondo emerge - al contrario di quanto af- fermato dalla corte di merito - dalle risultanze istruttorie, ossia: dai docu- menti allegati alla perizia tecnica di parte;
dalle dichiarazioni sottoscritte dai signori RV, EL, LV e AT;
dalla prova testimoniale. 10 La Corte rileva l'infondatezza della detta censura che si risolve essen- zialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legit- timità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una con- grua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta in- fatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convin- cimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ot- temperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a pren- dere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomen- tazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli ele- menti sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per impli- cito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione. Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie, ha coerentemente affermato che difettava la prova della manife- stazione con fatti concludenti da parte dell'Enel dell'intenzione di ri- - muovere l'elettrodotto. 11 La corte di merito è pervenuta a tale conclusione attraverso argomenta- zioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la società ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di le- gittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare sono in parte infondate e in parte inammissibili le censure concernenti l'asserito omesso o errato esame delle risultanze istruttorie indi- cate nel motivo di ricorso in esame. Tali censure non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione alla dedotta erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non ) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni - esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza 12 causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relati- ve a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia di- versa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contra- stanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risul- tanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostan- za se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e completo dei documenti, delle dichiarazioni e delle prove testimoniali cui si fa riferimento nella censura in esame e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo - ricavabile in base solo ad alcune isolate parti - di tali risultanze probatorie. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dall'Enel. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammis- sibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe ba- sata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di 13 percezione o di una mera svista materiale degli atti e dei documenti di cau- sa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orienta- mento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cas- sazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Con il sesto motivo di ricorso l'Enel, denunciando violazione degli arti- coli 2043 e seguenti c.c., 345 e 112 c.p.c., 17 e 18 legge 64/1974, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che la corte di appello ha omesso di esaminare il terzo motivo di gravame con il quale era stata criticata la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il di- ritto ad edificare dei danneggiati sorto il 16/6/1983 (data della concessione edilizia) senza considerare che solo il 18/9/1984 il Genio Civile aveva rila- sciato l'autorizzazione necessaria per iniziare la costruzione: a tale seconda data occorreva far riferimento per il calcolo dei maggiori costi necessari per realizzare l'edificazione del fabbricato. Ad avviso dell'Enel l'obbligo risar- citorio non può ritenersi sorto prima del rilascio dell'autorizzazione del Ge- nio Civile in mancanza della quale era precluso ai danneggiati l'inizio dei lavori con conseguente insussistenza della lesione del diritto ad edificare. La censura è fondata. -La corte di merito al contrario di quanto sostenuto dall'Enel - ha espressamente esaminato la critica mossa dall'appellante alla sentenza di primo grado e relativa alla omessa considerazione, ai fini del calcolo del 14 danno, della data di rilascio della autorizzazione del Genio Civile. Il giudice di secondo grado ha disatteso tale motivo di gravame ed ha ritenuto esatto il riferimento temporale del danno da parte del tribunale ( data della conces- sione edilizia e non della successiva autorizzazione) in considerazione della serietà dell'intento di costruire dimostrato dagli appellati con la comunica- zione al comune dell'inizio dei lavori e con l'installazione del cantiere oltre che con lo sbancamento. Ciò posto è evidente l'errore logico-giuridico in cui è incorsa la corte di- strettuale nell'impostare, sulla scorta delle risultanze istruttorie, la soluzione della questione prospettata dall'Enel in ordine all'entità dei danni lamentati dai ET-LL derivanti dalla lesione del loro diritto ad edificare. In particolare la corte di merito non ha tenuto conto che, come è pacifico nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'autorizzazione del genio civile, richiesta dalla legge 2/2/1974 n. 64 per le costruzioni da realizzare in zone sismiche, è condizione di efficacia della concessione edilizia ( sentenze 2/2/1996 n. 117; 25/1/1989 n. 1412). L'autorizzazione a costruire rilasciata dal genio civile e la concessione di costruzione sono diverse e distinte, con differenti scopi tra loro concorrenti ai fini della legittimità della concessione e della costruzione e non sostitutive ed assorbenti l'una rispetto all'altra. Il giudice di appello non si è posto il problema della necessità o meno della detta autorizzazione del genio civile per la realizzazione della costru- zione oggetto della concessione edilizia ottenuta dai danneggiati e dei con- nessi effetti con riferimento all'individuazione del momento del perfezio- narsi del diritto ad edificare e della concreta lesione di tale diritto. 15 In particolare il giudice di secondo grado non ha considerato che come - affermato da questa Corte in una fattispecie simile a quella in esame -per poter far valere nei confronti di terzi autori di un fatto illecito il ritardo o l'impedimento alla realizzazione di un progetto edilizio, ai fini del risarci- mento del danno, non è sufficiente che tale progetto sia predisposto, ma è necessario che abbia ricevuto le prescritte autorizzazioni amministrative ri- chieste per la sua realizzazione: solo in tale momento il proprietario del fon- do acquista una vera e propria posizione di diritto soggettivo perfetto e può agire in giudizio ponendo a base della domanda risarcitoria la lesione del di- ritto ad edificare verificatosi per fatto e colpa di altri. Prima di tale momento il proprietario del fondo ha diritto al risarcimento del danno con riferimento solo alla perdita totale o parziale del godimento del bene o alla perdita o ri- duzione del suo valore, ma non può lamentare la lesione del suo diritto ad edificare non essendo stato rimosso l'ostacolo legislativo per l'esercizio del diritto stesso ( sentenza 10/6/1987 n. 5069). A tali principi di diritto non si è attenuta la corte territoriale la quale ha 3 individuato nella data di rilascio della concessione edilizia il momento tem- porale iniziale da porre a riferimento per il calcolo dei maggiori costi neces- sari per realizzare il fabbricato in questione senza considerare e valutare l'incidenza dell'autorizzazione del genio civile ai fini della fissazione della data del concreto sorgere in capo ai danneggiati del diritto ad edificare e del corrispondente obbligo risarcitorio per la lesione di tale diritto. Dall'accoglimento del sesto motivo dei ricorso principale deriva l'assorbimento del settimo, dell'ottavo e del nono motivo di detto ricorso relativi (il settimo ) ai criteri utilizzati per la quantificazione del danno (per 16 aver la corte di appello fatto riferimento a tal fine alle risultanze della c.t.u. dell'ing. LA e non a quelle della c.t.u. dell'ing. De Gregorio ) e (l'ottavo ed il nono ) alla asserita violazione dei principi in tema di "compensatio lucri cum damno". Trattasi di questioni che dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio solo dopo la determinazione della data di ef- fettiva possibilità di legittimo inizio dei lavori di costruzione e della data di inizio della concreta lesione del diritto ad edificare: soltanto dopo tale ac- certamento sarà possibile procedere alla quantificazione dell'effettivo danno subito dai ET-LL. Il ricorso incidentale con il quale i ET ed il LL denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. nonché omessa moti- vazione su un punto decisivo della controversia e contraddittorietà tra l'ordinanza collegiale del 28/4/1995 e la sentenza impugnata con riferi- mento agli ulteriori danni lamentati ed ai danni successivi alla prima c.t.u.. - deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, secondo quanto disposto dagli articoli 366 n. 5 c 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve contenere, al pari di quello principale, l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa. Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 366, 1° comma, n. 3, c. p. c. per il ricorso per cassazione, é collegato all'autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa é volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requi- sito anzidetto possa ritenersi soddisfatto é necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e 17 dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad al- tri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possi- bilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizio- ne del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi prospettino er- rori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro ana- litico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito. Non é richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben po- tendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso ( tra le tante, sentenze 22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916; 27/11/1998 n. 12039; 29/12/1997 n. 13071). Nel caso in esame nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il re- quisito in questione - di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. - è possibile rin- venire nel ricorso incidentale come predisposto dal LL e dai ET nel quale, prima della parte relativa all'illustrazione dei motivi posti a base dell'impugnativa, vi è una premessa in cui i fatti di causa sono esposti con riferimento solo al dispositivo della sentenza di primo grado. I ricorrenti in- cidentali hanno poi contestato la fondatezza dei nove motivi del ricorso principale, senza alcun cenno: agli atti introduttivi del giudizio;
alla motiva- zione della decisione del giudice di primo grado;
ai motivi posti a base del gravame proposto dall'Enel avverso la sentenza del tribunale;
agli argo- menti sviluppati dalla corte di appello nella pronuncia impugnata. 18 Da tale esposizione in fatto e dal contenuto dei motivi del ricorso inci- dentale, ossia dal contesto della sua parte critica, non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso l'origine e l'oggetto della controversia, le varie vicende del processo e le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato. Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale in modo tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla decisione di cui si chiede l'annullamento. In definitiva il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e vanno ri- gettati i primi cinque motivi del ricorso principale. Deve invece essere ac- colto il sesto motivo di tale ricorso con assorbimento del settimo, dell'ottavo e del nono motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla corte di appello di Roma la quale la riesaminerà tenendo conto dei rilievi sopra esposti ed uniformandosi ai prin- cipi di diritto sopra enunciati. Il designato giudice di rinvio provvederà an- che in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta i primi cinque motivi del ricorso principale, accoglie il sesto, assor- biti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma. Roma 9 aprile 2001 Il presidente Il consigliere estensore Me lisk 19 % O IL CANCELLITRE C1 Pacle Talarico Telazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 GIU. 2001 CANCELLIERE C1 Tolerico 100'000 350'000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 2.7. NOV. 2001erie 4 aln. 52574 versate £.350.000 (lire RECENTO CINQUANTAMILA) p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria FILIPPO) Responsabile Servizio Alti Giudiziari U I F C F I ( BACCICHINI) 27 BELLE ENTE