Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2000, n. 2517
CASS
Sentenza 28 aprile 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione di cui al quinto comma dell'art.656 cod.proc.pen. nella parte in cui consente al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena, è norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall'art.665 cod.proc.pen. Ne deriva che essa è di stretta interpretazione, e non è pertanto consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. (Nella fattispecie: soggetto escluso per il titolo del reato ma che ha collaborato con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria.)

Commentario1

  • 1Difetto di legittimazione attiva per il liquidatore della società estinta - Commento a Cass. civ., Sez. V, ord. 12 luglio 2021, n. 19763
    Francesco · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 14 luglio 2021

    Abstract Con l'ordinanza n. 19763/2021 la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del liquidatore di una società estinta a impugnare il provvedimento impositivo emesso nei confronti dell'ente: vizio processuale ab origine insanabile, che non può che condurre a una pronuncia declinatoria di rito. *** A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, basato sull'analisi delle movimentazioni bancarie del socio accomandatario di una s.a.s., l'Agenzia delle Entrate emetteva tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRAP, IVA ed IRPEF, con i quali imputava alla società ricavi non dichiarati per oltre 100.000 Euro. In data 15 aprile 2011 la …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2000, n. 2517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2517
Data del deposito : 28 aprile 2000

Testo completo