Sentenza 28 aprile 2000
Massime • 1
La disposizione di cui al quinto comma dell'art.656 cod.proc.pen. nella parte in cui consente al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena, è norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall'art.665 cod.proc.pen. Ne deriva che essa è di stretta interpretazione, e non è pertanto consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste. (Nella fattispecie: soggetto escluso per il titolo del reato ma che ha collaborato con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria.)
Commentario • 1
- 1. Difetto di legittimazione attiva per il liquidatore della società estinta - Commento a Cass. civ., Sez. V, ord. 12 luglio 2021, n. 19763Francesco · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 14 luglio 2021
Abstract Con l'ordinanza n. 19763/2021 la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del liquidatore di una società estinta a impugnare il provvedimento impositivo emesso nei confronti dell'ente: vizio processuale ab origine insanabile, che non può che condurre a una pronuncia declinatoria di rito. *** A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, basato sull'analisi delle movimentazioni bancarie del socio accomandatario di una s.a.s., l'Agenzia delle Entrate emetteva tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRAP, IVA ed IRPEF, con i quali imputava alla società ricavi non dichiarati per oltre 100.000 Euro. In data 15 aprile 2011 la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2000, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. B. Foscarini Presidente del 28/04/2000
1. Dott. G. Carini Consigliere SENTENZA
2. " G. Ferrua " N. 2517
3. " M. Rotella " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 45997/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AL PE n. Porto Empedocle 10.3.49 avverso la ordinanza della Corte d'Appello di Catania del 22.7.99 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Ragonesi In fatto ed in diritto
La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 22.7.99 ha rigettato l'incidente relativo alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 4.5.99 dalla Procura generale presso la stessa Corte nei confronti di AL PE per l'espiazione del residuo della pena inflitta con sentenza del 5.5.98. Il ricorrente con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 656 cpp, degli artt 4 bis e 58 ter legge 354/75 e dell'articolo U ) ter comma 2 del d.l. 8/91 poiché la collaborazione prestata da esso ricorrente nel procedimento penale conclusosi con la sentenza sovracitata doveva rendere operativa nei suoi confronti la deroga stabilita dal citato articolo 656 cpp a nulla rilevando che nel frattempo fosse stato revocato nei suoi confronti il provvedimento ammissivo allo speciale programma di protezione.
Occorre preliminarmente precisare che il AL ha riportato condanna per il reato di cui all'articolo 74 del dpr 309/90, che è uno di quei reati per i quali è fatto divieto di procrastinare l'esecuzione della pena detentiva in presenza di domanda di misura alternativa. Inoltre il residuo della pena detentiva inflitta all'imputato supera la soglia stabilita dall'art 656 comma 5 per l'esercizio dell'eccezionale potere di sospensiva da parte del PM. Ciò posto, osserva la Corte che gli articoli 4 bis e 58 ter della legge 354/75 prevedono la possibilità di applicare le misure alternative alla detenzione anche a quei soggetti che ne sarebbero esclusi per il titolo del reato (vedasi art 74 dpr 309/90) che però hanno collaborato con l'autorità di polizia o con quella giudiziaria. Analogamente l'articolo 13 ter del dl 8/91 dispone l'ammissibilità alle predette misure alternative anche a favore di quei soggetti ammessi allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia.
È agevole osservare che le disposizioni in esame si riferiscono esclusivamente alla possibilità di ammissione alle misure alternativa ma non anche alla possibilità di sospensione della esecuzione della pena nelle more della decisione sulla richiesta di ammissione che è invece disciplinata esclusivamente dall'articolo 656 cpp così come modificato dalla legge 165 del 1998. Il comma 5
del predetto articolo si presenta nella parte in cui consente al pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena, come una norma del tutto eccezionale rispetto al principio generale di immediata esecuzione dei giudicati di condanna stabilito dall'articolo 665 cpp. Discende da ciò che la norma in esame si presenta di stretta interpretazione per cui non è consentita la sua applicazione in via estensiva ad ipotesi non espressamente previste quale quella dedotta dal ricorrente. Se infatti il legislatore avesse voluto consentire la sospensione dell'esecuzione anche in quei casi eccezionali in cui i collaboratori di giustizia possono essere ammessi alle misure alternative in deroga alle vigenti disposizioni, non è dubbio che lo avrebbe esplicitamente stabilito tenuto conto oltretutto del fatto che la legge 165/98 è successiva alle altre in discussione.
Analogamente, esaminando la questione in riferimento all'articolo 13 bis della legge n. 8/91, si è già rilevato che tale articolo prevede una eccezione rispetto alle regole generali a favore dei sottoposti al programma di protezione solo ai fini della loro possibile ammissione alle misure alternative ma non anche ai fini dell'ottenimento della sospensione della esecuzione della pena, ed anche in questo caso trattandosi di una norma eccezionale, non è possibile dame una interpretazione estensiva che vada al di là della materia strettamente penitenziaria delle misure alternative fino a ritenerla applicabile ad un settore diverso, anche se strettamente collegato, come quello dell'esecuzione penale che è regolato dopo la citata riforma da una compiuta disciplina legislativa di carattere generale. Il ricorso del AL si presenta in conclusione infondato onde va rigettato con condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000