Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2001, n. 8369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8369 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
IN NOME DE POR DIT1 8 3 6 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPERM SSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE | Appelle. Not. five with [parte ferro mature wife. Conter my en Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 19980/98 Dott. Antonio VELLA Consigliere 21232/98 18224 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Cron. - GOLDONI - Rel. Consigliere Dott. Umberto Rep. 3012 -- ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ud. 27/03 UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. མ་བས་ 12 per diritti sul ricorso proposto da: 11.2.0. 2001 IMM. MARGHERITA SRL, in persona del legale rapp.re IL CANCELLIERE A.U. DE MORI RAFFAELLO, elettivamente domiciliato in му ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che lo difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato LELIO LIMONI, giusta delega in atti;
EDF454630 ricorrente -
contro
PIOMBINI ROBERTO;
intimato e sul 2° ricorso n° 21232/98 proposto da: 2001 ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA 520 PIOMBINI -1- VIA A. GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che 10 difende unitamente all'avvocato MASSIMO VENERI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IMM. MARGHERITA SRL;
intimato avverso la sentenza n. 1660/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 17/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 27/03/01 dal GOLDONI;
l'Avvocato Adriano BARBATO, difensore del udito ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, l'accoglimento o, in alternativa, l'assorbimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi. . -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 21.10.91 RO OM, esponendo di aver venduto alcuni beni immobili alla AR MA e di essere rimasto creditore insoddisfatto del residuo prezzo di 50 milioni- che avrebbe dovuto venir versato entro il 31.12.90 conveniva la AR MA in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della somma anzidetta. La convenuta rimaneva contumace. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 4.6.1993, condannava la convenuta contumace a pagare 50 milioni con interessi di legge dall'1.1.91 al saldo e con le spese di lite, e concedeva la provvisoria esenzione. up La sentenza veniva impugnata dalla AR MA (nel frattempo fallita) in persona del suo legale rappresentante Raffaello De Mori, dei soci ID IN RL e DT RL, nei confronti del OM e del curatore del fallimento. Non si costituiva la curatela del fallimento. Resisteva invece il OM contestando sul merito l'appello proposto e, in rito, eccependone l'ammissibilità (per essere stato proposto dopo l'anno), la carenza di legittimazione attiva, e la carenza di legittimazione processuale. Con sentenza in data 14.7/17.10.1997, la Corte di appello di Venezia dichiarava improponibile l'appello regolando le spese del grado. Osservava la Corte territoriale che non sembrava che l'appello fosse inammissibile per tardività, non essendo invero maturato il termine "lungo”, che è di un anno e 45 giorni dal deposito della sentenza. Peraltro, delle parti appellanti la ID IN e la DT non erano "parti" nel giudizio di primo grado, e la AR MA, all'atto della proposizione di appello, era stata già dichiarata fallita con sentenza 28.6.1994 del Tribunale di Verona. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'AR MA RL sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria;
resiste con controricorso RO OM proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su di un solo motivo. Motivi della decisione I due ricorsi, principale ed incidentale, risultano rivolti avverso la medesima sentenza e pertanto devono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cpc. Per motivi evidenti di pregiudizialità logica, deve essere esaminato per primo l'unico motivo del ricorso incidentale (violazione degli artt. 325 e 326 cpc, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc). A fronte di una invero incerta e lacunosa affermazione della Corte di appello di Venezia a proposito della eccezione di improponibilità dell'impugnazione proposta dall'AR MA RL per tardività, secondo cui “non sembra (sic) che l'appello fosse inammissibile per tardività, non essendo maturato il termine “lungo", che è di un anno e quarantacinque giorni dal deposito della sentenza", sta il fatto, indiscusso, che l'appello venne proposto il 22.12.1994. Altrettanto incontestato è il fatto che la detta AR MA era rimasta contumace in primo grado, mentre risulta dagli atti (che questa Corte è facultizzata ad esaminare, trattandosi di error in procedendo) che in data 17.12.1993 era stato notificato all'immobiliare MA RL l'atto di precetto unitamente al titolo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Verona, depositata il 10.11.1993. 2 La Corte territoriale non ha affatto esaminato il problema della notifica della sentenza notificata in forma esecutiva;
se tanto avesse fatto avrebbe potuto accogliere l'eccezione in parola, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha consolidatamente e correttamente affermato che la notifica della sentenza eseguita personalmente alla parte contumace in forma esecutiva contestualmente al precetto, ai sensi dell'art. 479 cpc, è utile anche ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc, non essendo rilevante il fine per il quale la notifica della sentenza sia stata richiesta ed eseguita, ma il fatto della notifica stessa nella sua natura di evento ritenuto dalla legge l'unico idoneo ad assicurare alla parte la conoscenza legale della decisione (cfr. Cass.5.4.1996, n.3188; 17.12.1997, n.12754; SS.UU.9.7.1992, n.8394). Tale principio, del tutto condiviso, è stato recentemente riaffermato da Cass.24.8.2000, n.11078, che ha affermato che nel caso in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art.292, ultimo comma, cpc, anche al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art, 325 cpc;
pertanto, ove la sentenza sia stata notificata personalmente in forma esecutiva per procedere alle esecuzione ai sensi dell'art.479 cpc, tale notificazione è anche utile nel contempo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Va pertanto ravvisata nella specie la violazione degli artt. 325 e 326 cpc, atteso che la notificazione della sentenza, come effettuata alla parte contumace in primo grado era idonea a far decorrere il termine breve. Conseguentemente, l'impugnata sentenza va cassata;
la causa può essere decisa nel merito da questa Corte che deve, in base alle considerazioni suesposte, dichiarare inammissibile per tardività l'appello come proposto, 3 con l'ovvia conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'accoglimento di tale motivo posto a sostegno del ricorso incidentale comporta l'assorbimento dei motivi su cui è basato il ricorso principale che tutti presuppongono la tempestività dell'impugnazione. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio e del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale;
assorbito il principale;
cassata la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l'appello, compensa per intero le spese del secondo grado di giudizio e del presente procedimento per cassazione. Così deciso in Roma, il 27.3.2001 Il Presidente тончени спотв Il Consigliere estensore + afplatoni ANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLEDIA 20 GIU.2001 CANCELLIERE C 40000 Agenzia delle Entrate 290000 Ufficio di Roma 2 M y lQ 08 Iscritto a ruglo 1688 Art. B....... 4