Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 10493
CASS
Sentenza 24 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento in concreto richiesto (nella specie la S.C. ha ritenuto non viziata da extrapetizione la decisione del giudice di merito che aveva qualificato come azione di responsabilità extracontrattuale la domanda di risarcimento danni fondata sulla colpevole condotta - dichiarazione di avveramento della condizione risultata poi non corrispondente al vero - tenuta, in sede di contratto di compravendita di bene di proprietà del garante di un concordato preventivo con cessione dei beni, da soggetto che rivestiva la qualità sia di rappresentante del venditore che di liquidatore della proceduta con affermazione di una responsabilità non riconducibile alla sola rappresentanza).

Qualora in un contratto di compravendita il trasferimento della proprietà sia subordinato all'avveramento della condizione sospensiva potestativa della cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli con previsione di un termine alla cui scadenza la condizione stessa sia da ritenersi definitivamente non avverata, il contratto stipulato in mancanza della condizione è privo di efficacia e non determina il trasferimento della proprietà; pertanto, versato il prezzo a seguito di colposa dichiarazione del rappresentante del venditore di avveramento della condizione non verificatasi, così che il bene sia stato successivamente assoggettato a vendita in sede esecutiva, l'evento dannoso non si identifica con quest'ultima vendita, non essendo configurabile l'evizione rispetto a una vendita inefficace, bensì col pagamento del prezzo malgrado il mancato avveramento della condizione; ne consegue che la prescrizione decorre da tale momento e non da quello successivo della vendita, configurando la mancata conoscenza da parte dell'acquirente dell'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli, conoscibili con visura dei registri immobiliari, un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto.

L'onere della specificazione dei motivi d'appello ai sensi dell'art. 342 cod.proc.civ. ha la duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice d'appello e di consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata, ed è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado; pertanto, e poiché il giudizio di appello ha natura di "revisio prioris istantiae" alla stregua dei motivi di gravame e non consente la mera richiesta di un "iudicium novum", non è sufficiente, in relazione ad un autonomo capo della sentenza, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado.

La regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato non esclude la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale per fatto illecito del rappresentante nei confronti del terzo ogniqualvolta il fatto generatore della responsabilità sia riconducibile soltanto al rappresentante medesimo (nella specie il soggetto intervenuto al contratto di compravendita di bene immobile in qualità di mandatario rappresentante del proprietario aveva reso, con colpa, dichiarazione di avveramento della condizione - purgazione del bene dalle trascrizioni pregiudizievoli - e il giudice di merito aveva ritenuto tale dichiarazione, fonte di danno per l'acquirente, non riconducibile al rappresentato).

Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed in particolare il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti; tale obbligo, la cui inosservanza è fonte di responsabilità, resta fermo anche allorquando la libertà degli immobili compravenduti venga dedotta in condizione ne' viene meno qualora tutte le parti del contratto abbiano reso dichiarazione di avveramento della condizione; con tale dichiarazione, infatti, le parti si limitano a darsi atto del ritenuto avveramento della condizione senza che sia ravvisabile una manifestazione di volontà diretta al notaio e intesa a dispensarlo dallo svolgimento delle attività necessarie per il conseguimento del risultato da esse voluto.

Commentario1

  • 1Responsabilità del notaio per omessi accertamentiAccesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2019
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 10493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10493
Data del deposito : 24 settembre 1999

Testo completo