Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove tali principi siano violati e venga, quindi, denunziato un "error in procedendo", quale la pronunzia su di una domanda che si afferma diversa da quella effettivamente proposta, il giudice di legittimità ha il potere - dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti.( Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda proposta per ottenere la condanna dell'occupante al rilascio di immobile che l'attore assumeva di sua proprietà, qualificata dal giudice di appello - come da quello di primo grado - come azione reale e non obbligatoria e dallo stesso rigettata, in difformità dalla decisione in prime cure, per la mancata prova della sussistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, ha ritenuto erronea tale qualificazione e arbitraria la sostituzione dell'azione reale a quella che l'attore aveva inteso promuovere, che risultava, dall'esame della domanda stessa, come dal tenore letterale delle conclusioni, elementi giudicati di assorbente rilievo, essere un'azione personale di rilascio per detenzione "sine titulo").
Commentari • 3
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Il caso esaminato dalla Corte La sentenza annotata desta interesse per quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito ai canoni interpretativi che il giudice di merito deve utilizzare per pervenire ad una corretta interpretazione della domanda giudiziale. La Corte, confermando un orientamento che, come vedremo, è già ben consolidato, ha affermato che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VO LA, VO EP, VO IA deceduta per essa gli eredi: UC QU, UC NN, UC AV, UC TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell'avvocato ESPOSITO F., difesi dall'avvocato SAVI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CC EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFARO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato CARUSO ERCOLE, che lo difende unitamente all'avvocato FRATICELLI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 189/97 del Tribunale di CAMERINO, depositata il 18/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Giancarlo SAVI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Claudio FRATICELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 8.2.93, ME, EL e PP OL, premesso d'esser comproprietarie d'un immobile sito in San Severino Marche, convenivano in giudizio RO LL chiedendone la condanna al rilascio di porzione del detto immobile di loro proprietà che assumevano da questi occupato sine titulo. Costituendosi in giudizio, il LL opponeva, nel merito ed in via principale, d'aver acquistato la porzione d'immobile de qua con scrittura privata in data 22.1.1975 da tale LI CA, cugino delle attrici, e d'esserne, comunque, divenuto proprietario per usucapione in virtù del possesso continuato proprio e del detto dante causa;
in subordine, per l'ipotesi d'accoglimento dell'avversa domanda, spiegava domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute in dipendenza di lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile; in rito, eccepiva l'incompetenza per valore del pretore in relazione alle varie domande dedotte in giudizio. Con sentenza 18.1.95, il pretore di Camerino - ritenuto che le questioni sulla competenza sollevate dal convenuto fossero destituite di fondamento;
che la scrittura privata opposta dal convenuto non costituisse titolo idoneo a fondarne il preteso acquisto;
che questo non potesse essergli riconosciuto neppure per usucapione non essendo decorso il periodo ventennale necessario per il maturarsi del diritto - accoglieva la domanda proposta dalle attrici e condannava il LL al rilascio dell'immobile.
Avverso tale decisione RO LL proponeva gravame, cui resistevano ME, EL e PP OL.
Con sentenza 18.6.97, il tribunale di Camerino - ritenuto che alla controversia in esame dovesse attribuirsi natura reale e non obbligatoria;
che non potesse condividersi la decisione del pretore di considerare fondata l'azione reale di rivendicazione proposta dalle attrici, giacché la sentenza 18.5.1988, con la quale erano state riconosciute proprietarie per usucapione, in quanto resa in un giudizio cui non aveva preso parte il LL, non poteva costituire valido titolo nei confronti dello stesso e non avesse alcun rilievo la partecipazione al predetto giudizio d'usucapione del dante causa del LL, in quanto era rimasta comunque impedita la difesa di quest'ultimo in ordine alla sussistenza dei requisiti validi per il possesso ad usucapionem - accoglieva l'appello proposto dal LL ed, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda delle originarie attrici.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione EL e PP OL e gli eredi d'ME OL, medio tempore deceduta, nelle persone del coniuge UI AL e dei figli AN, IN e CO AL, svolgendo un unico pluriarticolato motivo illustrato anche da successiva memoria.
Resisteva RO LL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto motivo i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 948, 1140, 1141, 1143, 1146, 1158 c.c. - si dolgono che il tribunale abbia qualificato l'azione proposta come azione di revindica avente natura reale, erroneamente supponendo esistente in capo alla controparte "un valido titolo di proprietà" e, ciò, in difetto di prova, in quanto il contratto opposto era invalido ed in quanto dell'usucapione dedotta in via alternativa difettavano i requisiti;
abbia inoltre, pur ammesso che d'azione di revindica si trattasse, erroneamente considerato carente di prova il diritto di proprietà posto a fondamento della domanda assumendo inopponibile al convenuto l'usucapione, accertata con la sentenza intervenuta tra le originarie attrici e gli altri comproprietari del bene, per non essersi svolto il giudizio anche nei confronti del convenuto stesso. Il motivo - che, pur obiettivamente di non facile lettura, non è, tuttavia, da considerare inammissibile, come eccepito dal resistente, in quanto ne sono, comunque, desumibili i principi di diritto assuntivamente violati - merita accoglimento. Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò
condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite, peraltro, di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Ove tali principi siano violati - e, quindi, venga denunziato un error in procedendo, quale la pronunzia su di una domanda che si afferma diversa da quella effettivamente proposta - il giudice di legittimità ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti.
Nel caso di specie, al semplice esame così della domanda e delle ragioni di essa svolte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio come del preciso tenore letterale delle conclusioni prese dalle attrici in primo grado emerge in tutta evidenza che costoro avevano inteso esperire non un'azione reale di rivendicazione bensì un'azione personale di rilascio per detenzione sine titulo. Il tribunale, diversamente opinando, ha, dunque, consapevolmente pretermesso d'attribuire a tali elementi l'assorbente rilievo che essi assumono ai fini della qualificazione dell'azione e, quindi, sostituito arbitrariamente all'azione personale espressamente promossa un'azione reale che le attrici non avevano inteso promuovere;
con l'ulteriore conseguenza che, le attrici stesse non avendo ovviamente approntato le opportune difese in ragione d'un'azione estranea al thema decidendum proposto, ne è rimasto inoltre leso il diritto garantito dall'art. 24 sec. co. Cost.. A siffatta illegittima decisione, adottata in violazione del divieto di sostituire una domanda diversa a quella espressamente e formalmente proposta e del diritto di difesa costituzionalmente garantito, onde già sol per questo nulla e suscettibile di cassazione, il tribunale è pervenuto sulla base di due considerazioni che non meritano d'esser condivise. In primo luogo, il tribunale ha ritenuto che le domande di restituzione aventi natura personale siano soltanto quelle basate sulla preesistenza d'un rapporto obbligatorio tra attore e convenuto avente ad oggetto l'attribuzione della materiale disponibilità del bene da parte del primo al secondo, rapporto del quale l'uno denunzi l'estinzione invocando di conseguenza il proprio diritto a riottenere la detta disponibilità dall'altro.
Tesi evidentemente destituita di fondamento, in quanto devesi riconoscere natura personale anche alle azioni di restituzione basate sulla semplice deduzione da parte dell'attore, che del bene si dichiari proprietario ma che di tale diritto non chieda l'accertamento nei confronti del convenuto, d'una detenzione sine Culo da parte di quest'ultimo.
In secondo luogo, il tribunale ha ritenuto che la contestazione da parte del convenuto del diritto di proprietà dell'attore possa giustificare la trasformazione d'un'azione ab origine formalmente e sostanzialmente proposta come personale in azione reale, con il consequenziale mutamento dell'oggetto della prova dalla sussistenza/insussistenza originaria o cessazione/permanenza attuale del titolo di detenzione del convenuto al fondamento del diritto di proprietà dell'attore, secondo un'ipotesi d'immutazione dell'azione personale in azione reale formulata da quella parte della giurisprudenza che tale possibilità riconosce ove il convenuto abbia resistito all'azione di rilascio contrapponendo alla pretesa dell'attore un proprio autonomo titolo di proprietà sul bene (Cass. 20.3.99 n. 2603, 2.6.98 n. 5397, 26.9.91 n. 10073).
Tesi siffatta, peraltro, non può essere considerata condivisibile e non soltanto perché le pronunzie in tal senso risultano sul punto prive d'adeguata motivazione.
Secondo pacifica giurisprudenza, in vero, azione di revindica ed azione di restituzione, pur tendendo entrambe al medesimo risultato pratico di far recuperare la materiale disponibilità d'un determinato bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume d'esser proprietario del bene e, non avendone la materiale disponibilità, agisce contro chiunque, di fatto, ne disponga, onde, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà, riconseguirne il possesso;
con la seconda, di natura personale e che ha il suo fondamento nell'originaria insussistenza ovvero nel sopravvenuto venir meno d'un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve fornire la prova, ma tende solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, onde si può limitare o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo legittimante la materiale disponibilità del bene da parte del convenuto ovvero a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto stesso in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. 26.6.91 n. 7162, 30.11.87 n. 8895, 28.1.85 n. 439).
È ben vero che questa stessa Corte ha, con isolate pronunzie, affermato che, nell'ipotesi - d'azione personale intesa ad ottenere il rilascio d'un immobile occupato sine titulo od a titolo precario, la contestazione del diritto di proprietà dell'attore da parte del convenuto con la deduzione d'un suo contrapposto diritto dominicale, se pure al solo fine d'ottenere la reiezione dell'altrui domanda e non anche l'accertamento negativo dell'ex adverso allegato titolo di proprietà, trasforma l'azione personale in azione reale sulla considerazione che il giudice debba decidere della sussistenza del diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall'altra (Cass.
2.6.98 n. 5397, 26.9.91 n. 10073), ma è pur vero che a tale minoritario indirizzo altri, più frequentemente seguiti e più convincenti, se ne contrappongono.
Si è, infatti, evidenziato, in contrario, come la domanda diretta ad ottenere la rimozione d'una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta d'accertamento e declaratoria del diritto reale, esuli dall'ambito delle azioni reali ed assuma il connotato dell'azione personale di reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 CC (Cass. 18.7.91 n. 7984) ma, soprattutto, come la difesa del convenuto, che pretenda d'esser proprietario della cosa in contestazione, non sia idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti (Cass.
9.9.98 n. 8930, 16.8.90 n. 8326, 5.10.78 n. 4454, 4.10.71 n. 2713, 2.8.68 n. 2770, 3.2.68 n. 357), ed orientamenti siffatti, in particolare il secondo, appaiono meritevoli di maggior consenso che non quello cui risulta essere ispirata l'impugnata sentenza. Si è evidenziato, anzi tutto, come non possa prescindersi da quanto sopra già considerato in ordine al divieto per il giudice d'immutare ex officio il titolo della pretesa ove espressamente ed inequivocabilmente dedotto in giudizio dall'attore, onde la controversia non può che essere decisa con esclusivo riferimento al detto titolo fatto valere dall'interessato ed alla disciplina giuridica ad esso inerente;
come, in secondo luogo, debbasi anche tener presente che, accedendo alla contraria opinione, si perverrebbe all'inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione della natura, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, a questi imponendo, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione introdotta, una prova ben più onerosa (la probatio diabolica della revindica) di quella cui sarebbe stato tenuto alla stregua dell'azione stessa.
Vero è, piuttosto, che l'eccezione e/o la domanda riconvenzionale del convenuto, con le quali questi opponga un proprio autonomo diritto di proprietà a quello posto dall'attore a fondamento della domanda hanno la natura e l'efficacia loro proprie ed, ove accolte, comportano la reiezione della domanda dell'attore, non perché questi non abbia provato il vantato diritto, ma perché il diritto di proprietà sul bene in controversia è risultato accertato in capo al convenuto;
per converso, ove dette eccezione e/o domanda riconvenzionale siano respinte, in nessun modo possono influire sulla natura della domanda principale quale proposta dall'attore e sull'onere probatorio che questa comporta. Nel caso di specie non rilevava, dunque, tanto in qual modo le originarie attrici avessero provato d'esser proprietarie dell'intero immobile - e lo avevano provato in virtù d'usucapione accertata mediante sentenza resa in un giudizio svoltosi in contraddittorio degli altri comproprietari e passata in giudicato, ma avrebbero anche potuto allegare il semplice originario titolo di comproprietarie dell'intero immobile, idoneo a legittimare l'azione di restituzione, titolo che non era venuto in discussione - quanto piuttosto che il convenuto non avesse provato il vantato diritto di proprietà sulla porzione dell'immobile stesso dedotta in controversia, ne' sotto il profilo dell'acquisto a titolo derivativo per contratto di compravendita ne' sotto quello dell'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione.
A tal proposito sembra opportuno puntualizzare come la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto aveva inteso chiedere il riconoscimento del diritto di proprietà o ex contractu o iure usucapionis fosse stata espressamente respinta dal pretore sotto entrambi i dedotti profili;
come, quindi, il convenuto l'avesse altrettanto espressamente riproposta con l'atto d'appello, se pur limitata al solo titolo d'acquisto per usucapione;
come, tuttavia, il tribunale, non solo non ne abbia trattato in motivazione ma neppure ne abbia deciso in dispositivo, essendosi limitato genericamente a respingere la domanda delle originarie attrici, per quanto si è visto, sull'assunto che le stesse non avessero fornito la prova del vantato diritto di proprietà per non essere a suo avviso la sentenza d'usucapione opponibile al convenuto;
come, di conseguenza, non avendo l'odierno resistente impugnato per cassazione la decisione del tribunale in ordine all'omessa pronunzia sull'impugnazione proposta avverso il capo della sentenza pretorile con la quale era stata respinta la riconvenzionale de qua, detto capo della sentenza pretorile debba ritenersi passato in giudicato.
Stante quanto sin qui rilevato in ordine all'insussistenza d'un diritto di proprietà dell'odierno resistente sulla porzione immobiliare de qua, in difetto d'allegazione e prova da parte dello stesso d'un diverso titolo di detenzione, personale, la domanda delle originarie attrici, intesa ad ottenere la restituzione della porzione immobiliare de qua perché detenuto sine titulo dal convenuto, non poteva essere respinta sulla sola considerazione dell'asserita inopponibilità a quest'ultimo della prova del diritto di proprietà esclusiva, non più solo pro quota, sull'intero immobile fornita dalle attrici stesse.
Con l'impugnata sentenza, il tribunale di Camerino, non attenendosi agli esposti principi è incorso in violazione di legge per illegittima immutazione della domanda e consequenziale erronea applicazione dei principi sull'onere della prova, violazione fondatamente contesta, dunque, con il ricorso in esame che va, pertanto, accolto.
La causa dev'essere, di conseguenza, rinviata per nuova valutazione ad altro giudice del merito di secondo grado che, stante la nuova disciplina processuale introdotta dal Dlgs. 19.2.98 n. 51, va identificato nella corte d'appello (Cass. SS.UU. 19.5.2000 su ric. 2515/98 ma già 19.11.99 n. 12838), nella specie di Ancona, cui ex art. 385 C.P.C. è rimesso di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Ancona.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001