Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2938
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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Nel processo del lavoro, è configurabile un mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello a norma dell'art. 437 cod. proc. civ., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica.( Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di un mutamento della "causa petendi" nell'atto di appello di un lavoratore, con il quale questi aveva richiesto la corresponsione della maggiorazione che riteneva dovutagli sul trattamento di fine rapporto, costituita da una somma di entità pari a quella già erogatagli in corso di rapporto a titolo di prestito infruttifero dal datore di lavoro per effetto di un uso aziendale - che, invece, quegli aveva considerato come anticipazione sul trattamento di fine rapporto - , mentre il ricorso introduttivo del giudizio si era basato sulla esistenza di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro relativo alla erogazione di un prestito infruttifero al primo da parte del secondo).

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2938
Data del deposito : 1 marzo 2001

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