Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
Nel processo del lavoro, è configurabile un mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello a norma dell'art. 437 cod. proc. civ., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica.( Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di un mutamento della "causa petendi" nell'atto di appello di un lavoratore, con il quale questi aveva richiesto la corresponsione della maggiorazione che riteneva dovutagli sul trattamento di fine rapporto, costituita da una somma di entità pari a quella già erogatagli in corso di rapporto a titolo di prestito infruttifero dal datore di lavoro per effetto di un uso aziendale - che, invece, quegli aveva considerato come anticipazione sul trattamento di fine rapporto - , mentre il ricorso introduttivo del giudizio si era basato sulla esistenza di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro relativo alla erogazione di un prestito infruttifero al primo da parte del secondo).
Commentario • 1
- 1. Anticipo Tfr: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA Presidente
" GIOVANNI PRESTIPINO Consigliere
" MARIO PUTATURO DONATI V. "
" NATALE CAPITANIO "
" RAFFAELE FOGLIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso (R.G.N. 9775/1999) proposto
Da
ST IF & FI s.r.l., in persona del legale rappresentante, elett. dom. in Roma, via Britannia n.36, presso l'avv. Gaetano Trezza, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Valori, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
IN OV;
INTIMATO
NONCHÉ
Sul ricorso (R.G.N. 11685/1999) proposto
Da
IN OV, elett. dom. in Roma, via Ferrari n. 2, presso l'avv. Giorgio Antonini, rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Consorti, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
ST IF & FI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa come sopra;
CONTRORICORRENTE
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 16 marzo 1999,n.105 (R.G.N. 806/1993 );
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/11/2000, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Giulio Valori ed Ermanno Consorti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN NO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Ascoli Piceno la s.r.l. IO CI e Figli, alle cui dipendenze aveva lavorato dal 2 dicembre 1954 al 31 gennaio 1991, e, deducendo che era creditore di lire 6.356.960 a titolo di indennità maneggio danaro e di lire 59.717.776 per differenze dovutegli per trattamento di fine rapporto, avendo già percepito lire 20.000.000 come prestito infruttifero secondo accordo intercorso con la datrice, ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto per tali titoli dovutogli. La società, nel costituirsi in giudizio, assumeva che al dipendente non era dovuta l'indennità di maneggio denaro e che la somma già versatagli era da considerare come anticipazione del trattamento di fine rapporto e non quale prestito infruttifero. Il Pretore, con sentenza 22 luglio 1992, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società alla corresponsione delle sole differenze dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, ma ne determinava il quantum secondo il criterio di calcolo allegato dalla convenuta sul rilievo che non sussisteva la prassi aziendale invocata dal lavoratore circa l'erogazione di somme in corso di rapporto da parte della datrice a titolo di prestiti infruttiferi.
La decisione, su gravame del lavoratore e della società, veniva riformata dal Tribunale locale che, con sentenza 16 marzo 1999:
accertava che la somma di lire 20.000.000 corrisposta al NO in costanza di rapporto di lavoro doveva essere restituita senza interessi e maggiorazione alcuna;
condannava la datrice alla corresponsione al dipendente della detta somma a titolo di maggiorazione per trattamento di fine rapporto;
rigettava l'appello incidentale;
confermava nel resto l'impugnata sentenza. Osservava, in particolare, il Tribunale che: l'appellante, benché avesse incentrato le sue doglianze avverso la ricostruzione teorica da parte del Pretore degli usi contrattuali, aveva riproposto sostanzialmente in appello gli stessi elementi di fatto e di diritto fatti valere in primo grado a sostegno della domanda volta alla corresponsione del trattamento di fine rapporto;
il lavoratore aveva cioè addotto l'esistenza di un accordo intervenuto con la datrice di lavoro riguardo alle modalità di restituzione della somma anticipatagli nel corso del rapporto;
questo patto era risultato provato onde l'obbligo della società di corresponsione delle differenze richieste.
La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito il VA con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato con un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono preliminarmente riunirsi in un sol processo i due ricorsi avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 2^ comma, 342, 346 e 434 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. nonché motivazione illogica e contraddittoria e omesso esame di punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 2 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nell'affermare che il lavoratore a fondamento della domanda aveva dedotto la sussistenza di un accordo intervenuto con la datrice di lavoro in ordine alla concessione di un prestito infruttifero, non ha considerato che l'azione dallo stesso esercitata era stata invece basata sull'esistenza di un uso aziendale.
Nè tra l'invocato uso aziendale e l'accordo individuale intercorreva rapporto di connessione tale da fare ritenere che l'espressa causa petendi avesse compreso implicitamente anche la diversa richiesta postulata dal giudice d'appello. In ogni caso il Tribunale, anche se avesse ritenuto fondata la domanda sul detto accordo individuale, avrebbe dovuto rilevare la formazione sul punto di giudicato interno con conseguente preclusione di un suo ulteriore esame in considerazione della limitazione dell'impugnazione agli usi aziendali.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Come emerge dalla narrativa dell'atto di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza pretorile nella parte in cui non gli era stato riconosciuto il diritto nascente dal contratto di lavoro a ricevere il trattamento di fine rapporto nell'importo e secondo le modalità di calcolo esposte nel ricorso introduttivo del giudizio le quali postulavano l'esistenza di un accordo individuale, intervenuto nel corso del rapporto con la datrice, in ordine alla erogazione di una somma a titolo di prestito infruttifero.
In altri termini l'azione proposta è stata pur sempre quella diretta alla tutela di un diritto nascente dal contratto di lavoro rispetto alla quale l'anticipazione ed il titolo della stessa assumevano valore di un mero antecedente logico e giuridico ai fini della determinazione delle somme dovute per trattamento di fine rapporto.
Ne discende che il Tribunale, una volta acclarata la riproposizione da parte del lavoratore-appellante degli stessi elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della domanda, aveva il potere-dovere di verificare la fondatezza o meno delle censure formulate in ordine alla sussistenza o meno dei fatti presupposti. Nè è ostativo all'esercizio di quel potere-dovere l'argomento addotto dalla difesa della società secondo cui non era possibile la verifica dell'esistenza di una pattuizione individuale poiché l'impugnazione era stata incentrata sulla sussistenza di un uso aziendale relativamente al titolo dell'anticipazione di somme in corso di rapporto di lavoro.
È appena il caso di ricordare che si ha mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro, a norma dell'art. 437 c.p.c., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica del rapporto (fra le tante, Cass., 14 luglio 2000, n. 9401; Cass., 9 maggio 2000, n. 5840; Cass., 17 gennaio 2000,n. 456). Sennonché nel caso in esame non vi è stata la prospettazione di nuove circostanze che abbiano comportato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, bensì la richiesta di valutare in modo diverso da quanto effettuato dal Pretore le risultanze acquisite in ordine all'unica domanda proposta che era volta alla determinazione del trattamento di fine rapporto secondo il prospetto allegato.
E in tale profilo rispetto al calcolo addotto l'anticipazione di somme ed il titolo costituivano antecedenti logici e giuridici che non avevano certamente alterato l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.
Ne discende l'infondatezza delle proposte censure in tutti i profili enunciati non essendosi il Tribunale specificamente pronunciato ne' oltre i limiti della domanda, ne' su questioni precluse perché coperte da giudicato interno.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 2730, 2697 e 1362 e ss. c.p.c. nonché illegittima valutazione di documento decisivo, motivazione incongrua e inficiata da errori di diritto, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce che il Tribunale, nell'interpretare le due quietanze rilasciate dal dipendente il 16 maggio 1983 e il 14 febbraio 1990 nel senso che con la frase indicata lo stesso si era obbligato alla restituzione in occasione del calcolo del trattamento di fine rapporto della somma anticipatagli dalla datrice, ha violato i criteri ermeneutici discostandosi dal significato letterale e logico della dichiarazione con cui il dipendente aveva invece attestato il titolo del pagamento.
D'altro canto, secondo l'art. 1199 c.c., il debitore adempiente ha diritto ad esigere che la quietanza indichi il titolo o la causa del pagamento in considerazione della funzione certificativa del documento e del valore liberatorio del pagamento.
La quietanza costituisce, infatti, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova dello specifico pagamento di una determinata somma di denaro per un determinato titolo, con la conseguenza che essa non è revocabile se non si provi che sia stata rilasciata per errore di fatto o per effetto di violenza ex art. 2732 c.c. Nè tale funzione e valore potrebbero essere assunti e riflessi se non con l'indicazione in modo adeguato dell'obbligazione adempiuta.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Il Tribunale, prima di procedere alla interpretazione delle due quietanze, ha ricostruito nel profilo storico la vicenda negoziale de qua sulla base delle risultanze emerse, accertando che: negli anni susseguenti ai prestiti effettuati la datrice di lavoro non aveva detratto i relativi importi dal trattamento di fine rapporto a quel momento maturato nelle denunce annuali effettuate all'INPS; il teste Collini, consulente del lavoro della società, aveva riconosciuto di avere predisposto per tutti i dipendenti che avevano ricevuto anticipazioni di somme i dati sugli accantonamenti del trattamento di fine rapporto non tenendo conto delle stesse fino al 1990, cioè l'anno prima di quello in cui il NO aveva iniziato la causa;
nei bilanci della società per il periodo 1982-1992 erano evidenziati ingenti crediti, sotto la voce "crediti per anticipazioni di fine rapporto" mentre nel 1990 era stata annotata solo la equivoca voce "crediti verso dipendenti" e negli anni successivi finalmente inserita la voce "dipendenti c/ ant. tfr"; la circostanza comprovava che nel periodo di tempo in cui vigeva l'obbligo del NO di restituzione delle somme la datrice aveva considerato nelle sue scritture contabili la dazione alla stregua di un prestito infruttifero;
altre pattuizioni del tipo all'esame erano intercorse con altri dipendenti secondo quanto riferito da numerosi testi escussi.
Quindi il Tribunale, tenuto conto del criterio ermeneutico costituito dalla lettera delle parole usate, ha interpretato il testo delle quietanze nel senso che il lavoratore aveva inteso significare con la frase indicata solo che la somma ricevuta dovesse essere restituita in occasione del percepimento del trattamento di fine rapporto, ma non anche che il prestito fosse oneroso e che l'ammontare di detto suo emolumento fino ad allora maturato dovesse essere immediatamente decurtato.
Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, in linea con le fasi negoziali come su individuate, come tale incensurabile in questa sede. D'altro canto, come precisato dalla difesa del controricorrente, non era stato "negato che le somme ricevute.. fossero anticipazioni del TRF" mentre il fatto lamentato era che tali anticipazioni non dovevano influire sull'accantonamento di detto emolumento il quale doveva continuare a rivalutarsi come se tali anticipazioni non fossero state fatte.
Deve invece considerarsi assorbito il ricorso incidentale condizionato con cui il lavoratore, con un unico motivo, ha denunciato violazione degli artt. 1340, 1374 e 2078 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo circa l'esistenza della prassi aziendale reclamata dal lavoratore, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso principale deve perciò essere rigettato mentre il ricorso incidentale va considerato assorbito.
Le spese di questo giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente società.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente alle spese in lire oltre lire tremilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001