Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9637
CASS
Sentenza 16 luglio 2001

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Il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, cioè una soccombenza; esso, pertanto, deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa. Peraltro, le tesi, considerate assorbite e, quindi, non considerate dalla sentenza impugnata, possono essere eventualmente riproposte davanti al giudice di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso principale.

Il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento e dà luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 cod. civ..

L'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, prevista dall'art.13 legge n. 408 del 1949, sull'incremento delle costruzioni edilizie, interamente recepita dalla successiva normativa sull'I.V.A. (art. 8 D.L. n. 693 del 1980 per il quale sono assoggettate all'I.V.A. nella misura del 2 per cento "le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art.13 legge n. 408 del 1949 e succ. mod., effettuate dalle imprese costruttrici") - riguarda gli edifici che, unitariamente considerati, abbiano come destinazione prevalente quella dell'abitazione, secondo il rapporto fissato dalle norme integratrici ed interpretative di cui all'art.1 legge n. 1493 del 1962 ed all'articolo unico della legge n. 1212 del 1967 (e cioè almeno il 51 per cento della superficie totale dei piani sopraterra destinati ad abitazione non di lusso e non più del 25 per cento della stessa superficie destinata ad uffici o negozi). Qualora tale rapporto non risulti osservato, l'indicata esenzione va globalmente negata, restando preclusa ogni applicazione sia pur limitata alla porzione di edificio destinata ad abitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9637
    Data del deposito : 16 luglio 2001

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