Sentenza 16 luglio 2001
Massime • 3
Il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, cioè una soccombenza; esso, pertanto, deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa. Peraltro, le tesi, considerate assorbite e, quindi, non considerate dalla sentenza impugnata, possono essere eventualmente riproposte davanti al giudice di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso principale.
Il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento e dà luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 cod. civ..
L'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, prevista dall'art.13 legge n. 408 del 1949, sull'incremento delle costruzioni edilizie, interamente recepita dalla successiva normativa sull'I.V.A. (art. 8 D.L. n. 693 del 1980 per il quale sono assoggettate all'I.V.A. nella misura del 2 per cento "le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art.13 legge n. 408 del 1949 e succ. mod., effettuate dalle imprese costruttrici") - riguarda gli edifici che, unitariamente considerati, abbiano come destinazione prevalente quella dell'abitazione, secondo il rapporto fissato dalle norme integratrici ed interpretative di cui all'art.1 legge n. 1493 del 1962 ed all'articolo unico della legge n. 1212 del 1967 (e cioè almeno il 51 per cento della superficie totale dei piani sopraterra destinati ad abitazione non di lusso e non più del 25 per cento della stessa superficie destinata ad uffici o negozi). Qualora tale rapporto non risulti osservato, l'indicata esenzione va globalmente negata, restando preclusa ogni applicazione sia pur limitata alla porzione di edificio destinata ad abitazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9637 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI N. 59, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIANNETTO GUARDUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMM. AT SRL, in persona del legale rappresentante;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 13154/00 proposto da:
IMEOBILIARE AT SRL in persona del legale rappresentante Sig. IU AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, difeso dall'avvocato NUNZIO GENTILESCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 222/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Giannetto GUARDUCCI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Nunzio GENTILSCHI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1988, la LA Immobiliare s.r.l. espose di avere promesso in vendita a RL AZ, il 5 dicembre1986, un appartamento sito in Poggio a Caiano per il prezzo di lire 180.000.000. Corrisposto il complessivo importo di lire 150.000.000, di cui 90 a titolo di caparra confirmatoria, il promissario acquirente era stato immesso anticipatamente nel possesso dell'immobile, ma non aveva provveduto al pagamento dell'IVA ne' alla prevista prestazione di idonee garanzie per il residuo prezzo maggiorato della predetta imposta. Avuta intimata diffida ad adempiere, il AZ si era limitato ad inviare fideiussione bancaria per lire 28.200.000 relativamente al saldo, rifiutando il pagamento dell'IVA che in precedenza si era dichiarato disponibile a versare sia pure nell'aliquota ridotta del 2%. Con l'atto introduttivo di cui in premessa, la LA Immobiliare s.r.l. convenne, perciò, in giudizio RL AZ per ottenere declaratoria dell'avvenuta risoluzione di diritto del preliminare de quo o, in subordine, una pronuncia di risoluzione del medesimo negozio per inadempimento del promittente acquirente;
e, in ogni caso, il riconoscimento del proprio diritto di incamerare definitivamente la caparra versata dal convenuto.
Costituitosi in giudizio, il AZ contrastò la domanda sostenendo che il prezzo di vendita era comprensivo di IVA. Aggiunse che, al fine di evitare contestazioni, aveva offerto, per IVA, l'importo di lire 3.600.000 computando l'aliquota agevolata del 2% prevista per le prime abitazioni. In via riconvenzionale, chiese accertarsi che il corrispettivo pattuito in lire 180.000.000 includeva l'IVA e, in subordine, che l'imposta era dovuta nella misura ridotta. Disposta ed eseguita C.T.U., il Tribunale di Prato, con sentenza 23 gennaio 1998, accoglieva la domanda proposta in via principale dalla Immobiliare LA Srl e, disattesa la domanda riconvenzionale, dichiarava risolto di diritto il preliminare, autorizzando l'attrice a ritenere la caparra.
Gravata dal AZ e in via incidentale dalla LA Immobiliare, dolutasi della mancata condanna del convenuto al pagamento delle spese generali, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'impugnazione principale e accoglieva quella incidentale. La motivazione esposta a sostegno di queste conclusioni può essere riassunta, per la parte che in questa sede interessa, nelle seguenti proposizioni. Sulla base del preliminare e della normativa vigente fino all'entrata in vigore del D.L. 22 maggio 1993, n.155, l'acquirente era obbligato a corrispondere al venditore l'IVA di rivalsa nell'aliquota ordinaria, trattandosi di abitazione compresa in fabbricato la cui superficie complessiva dei piani fuori terra era destinata, per più del 25%, a negozi. Nessun rilievo negoziale o giuridico poteva attribuirsi al fatto che, dopo la stipulazione del preliminare, la promittente venditrice avesse espresso, in una lettera diretta al promissario acquirente, l'opinione, tradottasi in un'informazione sbagliata, che l'aliquota applicabile fosse quella ridotta. Se anche era opinabile il diritto della LA - esercitato con la diffida notificata il 18 luglio 1988 - di ottenere l'intera imposta in rivalsa sulla fattura n. 2/88 di lire 150.000.000, era, invece, senza alcun dubbio fondata, sulla base dei patti contrattuali, la pretesa della promittente venditrice, fatta valere con lo stesso atto, relativa alla prevista garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento del residuo prezzo e dell'IVA. Il AZ, non solo aveva ricusato il pagamento dell'IVA di rivalsa di cui alla fattura già emessa e offerto, quanto al residuo prezzo, una garanzia per somma inferiore a quella dovuta, ma si era inoltre espressamente rifiutato di adempiere l'obbligazione di stipulare il definitivo alle condizioni stabilite nel preliminare, accampando la pretesa, certamente destituita di ogni fondamento, di essere esentato dall'imposta in questione. Tale inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere l'obbligazione fondamentale nascente dal preliminare equivaleva a grave inadempimento, avuto anche riguardo al fatto che al AZ era stato già consegnato l'immobile a lui promesso in vendita. Quand'anche il contratto non si fosse risolto ex art. 1454 c.c., avrebbe dovuto dichiararsene la risoluzione, in accoglimento della tesi subordinata riproposta in appello dalla LA Immobiliare s.r.l. ex art. 1453 c.c. Avverso la sopra riassunta sentenza RL AZ ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui la LA Immobiliare s.r.l. resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Siccome tesi a censurare la medesima sentenza, i ricorsi devono essere riuniti a mente dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, si denunzia violazione degli artt. 13 L. n. 408/1949, 1 L. n. 1493/1962 e 1 L. n. 1212/1967 in relazione al D.L. n.693/1980. Si assume che in realtà non sussisteva alcuna disposizione di legge secondo la quale il beneficio della riduzione dell'IVA al 2% fosse limitato in caso di trasferimenti di appartamenti posti in edifici aventi, per oltre il 25% dell'intero, una destinazione diversa dall'abitativa. Peraltro, ove diversamente interpretata, la disciplina in materia non potrebbe sottrarsi a una censura di incostituzionalità, apparendo contraria a elementari criteri di ragionevolezza una differente imposizione fiscale a seconda che si tratti di un appartamento per civile abitazione non di lusso inserito in un complesso immobiliare promiscuo con negozi in proporzione superficiaria superiore al 25% ovvero dello stesso bene ubicato in un complesso in cui i negozi rappresentano una quota (anche leggermente) inferiore. Con il secondo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., ascrivendosi alla corte territoriale di aver ritenuto risolto di diritto il contratto in seguito alla diffida ad adempiere malgrado non vi fosse stato inadempimento grave e soprattutto imputabile al diffidato. Il parziale rifiuto di pagare l'IVA al 18% era infatti giustificato dall'atteggiamento condiscendente della stessa impresa venditrice e dai pareri richiesti e ricevuti dagli uffici fiscali. In ogni caso, il AZ si limitò a contestare la determinazione dell'aliquota, avendo per il resto adempiuto le obbligazioni a suo carico come provato dalla fideiussione bancaria prestata a garanzia del residuo credito della venditrice. Peraltro, quest'ultima aveva mostrato interesse all'esecuzione del contratto, immettendo in possesso il promittente acquirente sebbene fosse già insorto contrasto sull'IVA da applicare.
Col terzo motivo si addebita alla corte d'appello di non avere applicato il principio dell'affidamento incolpevole, omettendo di considerare che la stessa LA in un primo tempo aveva indotto il AZ a credere nell'assoggettabilità della compravendita all'aliquota agevolata tanto da richiedergli la dichiarazione, necessaria per fruire del relativo beneficio fiscale, che trattavasi di acquisto della prima casa.
Col quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 116 c.p.c., 1362 e 1368 c.c., il ricorrente si duole che la corte distrettuale ha ritenuto irrilevante la circostanza, pacifica in causa, per cui la stessa società promittente venditrice, unica al corrente del fatto che l'immobile oggetto del compromesso facesse parte di un edificio destinato per oltre il 25% a fini diversi dall'abitazione, in una lettera diretta al promittente acquirente espresse l'opinione che l'aliquota applicabile fosse quella ridotta.
I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, tutti ruotando attorno all'unico tema controverso dell'inadempimento imputabile al AZ e, conseguentemente, della idoneità in concreto della diffida ad adempiere a produrre la risoluzione di diritto del contratto preliminare.
Le accennate critiche sono infondate, essendo insussistenti tanto le violazioni di legge denunciate quanto le indicate contraddizioni. Al riguardo vanno anzitutto tenute presenti le seguenti circostanze, accertate nella sede opportuna e desumibili dalla sentenza impugnata:
a) con il contratto preliminare del 5 dicembre 1986, RL AZ si era espressamente impegnato ad accollarsi "le spese di iva a norma di legge" e ad offrire congrue garanzie per il saldo del prezzo - stabilito in lire 180.000.000 - nell'ipotesi di immissione anticipata nel possesso;
b) il AZ fu immesso anticipatamente nel possesso dell'appartamento in data anteriore al giugno del 1987, come dimostrato dal prodotto certificato di residenza;
c) alla data di intimazione della diffida ad adempiere (18 luglio 1988) il AZ aveva corrisposto lire 150.000.000, di cui 90 a titolo di caparra confirmatoria e 60 quale prima rata del prezzo medesimo;
d) una volta immesso anticipatamente nel possesso dell'immobile, il convenuto avrebbe dovuto pagare lire 27.000.000 a titolo di IVA sull'acconto già versato e offrire garanzia non solo per il pagamento del saldo ( 30.000.000) da corrispondere alla stipula del definitivo, ovverosia entro il 30 novembre 1988, ma anche per il pagamento dell'IVA dovuta per esso ( 5.400.000); e) con la succitata diffida venne intimato al AZ il pagamento dell'IVA (lire 27.000.000) di cui alla fattura n. 2/88 e la prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) per il pagamento del residuo prezzo maggiorato dell'imposta predetta;
f) con lettera del 27 luglio 1988, sottoscritta anche dallo stesso RL AZ, il legale di quest'ultimo contestò alla LA che "dal tenore del preliminare di vendita, si rileva(va) che il prezzo concordemente pattuito (era) quello, onnicomprensivo, di lire 180.000.000 e (che), pertanto, qualsiasi ulteriore richiesta per l'IVA era da ritenersi del tutto arbitraria in quanto l'imposta stessa (era) già inclusa nel prezzo indicato in contratto"; soggiunse il legale che, avendo il suo assistito versato la somma di lire 151.800.000, avrebbe dovuto versare a totale saldo la somma di lire 28.200.000; a garanzia del pagamento del predetto importo, venne allegata alla missiva fideiussione bancaria "subordinata alla stipulazione del definitivo da effettuarsi entro e non oltre il 30.11.88"; infine, "con l'occasione", RL AZ diffidò a sua volta la Immobiliare LA s.r.l. "ad adempiere puntualmente la sua obbligazione nel termine sopra indicato perché, in difetto, (egli) avrebbe dato corso ad ogni più opportuna azione per la tutela dei suoi diritti". Così ricostruita la vicenda attraverso l'attenta lettura della sentenza della corte fiorentina, se ne deduce la pretestuosità dei rilievi, riguardanti contraddizioni che in realtà sono solo apparenti perché avulse dallo svolgimento del rapporto dedotto, secondo il motivato accertamento del giudice del merito. Quest'ultimo, facendo riferimento alla legge e all'inequivoco tenore del preliminare, ha messo in rilievo l'erroneità della tesi difensiva del AZ per il quale, contro ogni evidenza, il prezzo pattuito in lire 180.000.000 comprendeva l'IVA e la clausola prevedente il pagamento dell'IVA era di puro stile (salvo poi a opinare contraddittoriamente che l'IVA era dovuta solo al 2%). Sulla scorta della circolare del dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze 2.3.94, n. 1/E), della esperita C.T.U., del parere espresso dagli organi centrali dell'Amministrazione finanziaria e della univoca giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice di seconde cure ha quindi ritenuto che, secondo la normativa vigente fino all'entrata in vigore del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, la compravendita avrebbe dovuto essere assoggettata all'aliquota ordinaria e non a quella ridotta, trattandosi di abitazione compresa in fabbricato la cui superficie complessiva dei piani fuori terra era destinata, per più del 25% (e precisamente per il 43%), a negozi.
L'interpretazione data dalla corte fiorentina alla normativa asseritamente violata è ineccepibile e perfettamente sintonica con quella adottata dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Suprema Corte è infatti andata ripetendo che l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati - prevista dall'art. 13 legge 2 luglio 1949 n. 408, sull'incremento delle costruzioni edilizie, interamente recepita dalla successiva normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (vedi art.8 del D.L. 31 ottobre 1980 n. 693 per il quale sono assoggettate all'IVA nella misura del 2% "le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 legge 2 luglio 1949 n. 4058, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici") - riguarda gli edifici che, unitariamente considerati, abbiano come destinazione prevalente quella della abitazione, secondo il rapporto fissato dalle norme integrative ed interpretative di cui all'art.1 L. 6 ottobre 1962 n. 1493 ed all'articolo unico L. 2 dicembre 1967 n. 1212 (e cioè almeno il 51% della superficie totale dei piani sopraterra destinati ad abitazioni non di lusso e non più del 25% della stessa superficie destinato a uffici o a negozi). Ne consegue che, ove tale rapporto non risulti osservato, l'indicata esenzione va globalmente negata, restando preclusa ogni possibilità di una sua applicazione limitata alla porzione dell'edificio destinata ad abitazione. In altri termini, per stabilire se una costruzione edilizia abbia le caratteristiche richieste per fruire dei benefici previsti dalla L. 2 luglio 1949 n. 408, si deve fare riferimento all'edificio nel suo complesso e non alle singole unità che lo compongono, le quali possono fruire dei benefici soltanto in quanto questi spettino all'intero immobile;
pertanto, se in un edificio la superficie dei locali destinata a uffici o a negozi superi, rispetto a quella destinata a locali di abitazione, la misura proporzionalmente stabilita dalle norme vigenti per godere di dette agevolazioni, l'esenzione dall'imposta viene legittimamente esclusa per tutte le unità immobiliari, comprese quelle adibite ad abitazione (cfr. sentt. nn. 2373/1977, 3779/1979, 3175/1981, 99/1982, 6807/1986, quest'ultima ampiamente riportata nella motivazione della decisione impugnata). Dal quadro normativo di riferimento, emerge inequivocabilmente che l'agevolazione fiscale venne dal legislatore, con scelta insindacabile e non priva di ragionevolezza, subordinata alla prevalente vocazione residenziale dell'edificio comprendente le unità immobiliari (non di lusso) oggetto degli atti traslativi della proprietà.
Altrettanto correttamente il giudice ha negato valenza sul piano dell'affidamentò incolpevole al fatto che, dopo la stipulazione del preliminare, la promittente venditrice aveva chiesto per lettera al promissario acquirente di farle tenere la dichiarazione attestante la ricorrenza dei presupposti (acquisto della prima casa) per fruire dell'aliquota ridotta. A parte che non v'è prova si sia trattato di assicurazione formalmente data dalla LA al AZ circa l'aliquota IVA da applicare, sta di fatto che ben presto la società predetta ebbe a notiziare il promittente acquirente sulla misura dell'aliquota applicabile e a richiedergli in seguito ripetutamente il relativo importo.
Dunque, al momento di ricevere la diffida il AZ era effettivamente e colpevolmente inadempiente, dovendo corrispondere la somma di lire 27.000.000 di cui alla, fattura n. 2/88 quale IVA sull'importo della caparra versata e offrire garanzia per il pagamento sia del saldo ( 30.000.000) da corrispondere alla stipula del definitivo, cioè entro il
30.11.1988, sia dell'IVA dovuta per esso ( 5.400.000). Nel termine assegnatogli in diffida, il AZ, premesso di avere versato la somma di lire 151.800.000, inviò fideiussione bancaria a garanzia soltanto del pagamento della somma di lire 28.200.000, a suo dire corrispondente al saldo prezzo, e condizionata alla stipulazione del definitivo da effettuarsi entro e non oltre il 30 novembre 1988, negando di dovere altro a qualsiasi titolo, in particolare per IVA di rivalsa. Nonostante la diffida, il AZ rimase inadempiente al preliminare essendosi rifiutato di pagare l'IVA per un complessivo importo di lire 32.400.000 e avendo offerto garanzia per somma inferiore a quella dovuta. Bene osserva la corte del merito che tale atteggiamento del convenuto di netto rifiuto di adempiere prestazioni principali previste in contratto a suo carico toglie ogni concreta rilevanza, ai fini della risoluzione invocata dall'impresa (ex art. 1454 o, in subordine, ex art. 1453 cc), anche alla questione circa la misura specifica dell'aliquota IVA da applicare, posto che il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, manifestato prima della scadenza dell'obbligazione, equivale ad inadempimento e dà luogo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c. c. (cfr. Cass. nn. 2677/1963, 2464/1964, 265/1965, 97/1997). Valutato sia con riferimento all'elemento soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, l'inadempimento era grave e comunque non di scarsa importanza. Sotto il primo profilo i giudici del merito hanno sottolineato la pervicace volontà del debitore di sottrarsi ingiustamente all'adempimento, in ultimo tradottasi nell'espresso e inequivoco rifiuto di adempiere la prestazione dovuta, e l'assenza di qualsivoglia situazione giustificatrice dell'atteggiamento assunto. Quanto all'elemento oggettivo, la corte ha altrettanto correttamente rimarcato che l'inadempimento riguardò un'obbligazione primaria (quella del pagamento di consistente parte del prezzo complessivamente dovuto) scaturente dal contratto preliminare e che la LA aveva da tempo anticipato l'adempimento della sua prestazione immettendo il promittente acquirente nel possesso dell'immobile.
Con questa motivazione, tutti i criteri richiesti dalla disciplina dell'art, 1455 c.c. trovano considerazione nella valutazione della corte di merito. Sono stati evidenziati: l'ingiustificato rifiuto di adempiere opposto dal debitore;
l'attinenza dell'inadempimento alla prestazione principale gravante sull'acquirente (per l'appunto il prezzo dellà vendita) e costituente la principale aspettativa. del venditore;
l'entità oggettiva dell'inadempimento, quale emerge dal raffronto tra l'importo non soddisfatto e il prezzo globale. L'iter logico seguito dalla corte di merito per la valutazione dell'inadempienza nell'ambito della previsione dell'art. 1455 c.c. è quindi perfettamente espresso con riferimenti adeguati ed essenziali, coerenti con il dato della previsione normativa. Per essere grave e giustificare la risoluzione, infatti, l'inadempimento deve avere una notevole rilevanza nell'economia del rapporto non in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. In conseguenza dell'inadempimento, infatti, la promittente venditrice non riceveva a titolo di IVA di rivalsa la consistente somma di lire 32.400.000, che avrebbe dovuto comunque versare all'Erario. Si trattò quindi di inadempimento tale da incidere in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione e da far venir meno alla controparte l'interesse alla sua conservazione.
Va peraltro ricordato che la valutazione dell'inadempimento, e in particolare il giudizio circa l'importanza dell'inadempimento costituisce apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se come nella specie sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o errori giuridici (cfr. Cass. nn. 2733/1967, 487/1968, 541/1969, 200/1970, 4895/1981, 132/1989 2674/1982, 2616/1990, 5114/1998, 9176/2000). Sono quindi inammissibili - prima ancora che infondate - le censure del ricorrente che investono tale valutazione nonché quelle con le quali viene denunciato in termini estremamente generici la pretesa erronea interpretazione di norme di legge. In conclusione, poiché il AZ manifestò il rifiuto di adempiere e si trattò di inadempimento obiettivamente grave, alla diffida fu correttamente attribuita l'efficacia risolutiva prevista dall'art. 1454 c.c. Col quinto motivo, si denunciano violazione dell'art. 1455 c.c. e omesso esame di circostanza decisiva. Si ascrive alla corte di avere ritenuto, da un canto, inadempiente il AZ, a prescindere dalla questione sull'aliquota IVA applicabile, laddove questi non potè adempiere per colpa della LA Immobiliare;
dall'altro, grave un inadempimento concretatosi, a tutto concedere, nella mancata corresponsione di sole lire 3.600.000.
Il rigetto del motivo, che investe la concorrente ratio decidendi adottata dalla corte distrettuale per respingere l'appello, discende dalle considerazioni svolte per respingere le precedenti censure mosse alla principale ratio posta a base dell'impugnata decisione. Il ricorso, infondato in tutte le sue articolazioni, va in conclusione respinto.
Il ricorso incidentale condizionato si appalesa a priori inammissibile.
Con massima pressoché stereotipata questa Suprema Corte è andata ripetendo che è inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con il quale la parte vittoriosa sollevi una questione non esaminata dal giudice di appello in quanto dichiarata o ritenuta assorbita dall'accoglimento di altra tesi. In tale situazione, infatti, difetta la soccombenza, sia pure teorica, quale presupposto del diritto di impugnazione, mentre la questione medesima può sempre essere riproposta davanti al giudice di rinvio, ove, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata venga cassata. In altri termini, l'ammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato all'accoglimento del ricorso principale, postula pur sempre la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza. Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, lungi dall'essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite per avere il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo. Nel caso in cui, in relazione a queste ultime questioni (assorbenti), la sentenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, rimangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assorbite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio (cfr. sentt. nn. 46/1970, 3660/1971, 280/1972, 123/1973, 1623/1974: 1281/1977, 902/1978, 427/1979, 936/1980, 1980/1981, 8/1982, 3503/1983, 6135/1984, 3029/1985, 151/1986, 8544/1987, 6572/1988, 1308/1989, 3463/1997, 7103/1998, 8924/1998, 4756/1999, 3908/2000).
Alla luce di tali principi è inammissibile, per difetto di interesse alla cassazione della sentenza impugnata, il ricorso incidentale condizionato con cui la LA, pienamente vittoriosa in secondo grado, ha riproposto la domanda subordinata della risoluzione per grave inadempimento del AZ. Tale domanda, infatti, è stata superata o assorbita dalla motivazione della sentenza d'appello, la quale non contiene alcuna statuizione sfavorevole alla ricorrente incidentale;
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, detta domanda sarebbe rimasta impregiudicata e avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di rinvio.
Nè potrebbe dirsi che, stante il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale rimane assorbito.
Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, conseguente al rigetto del ricorso principale (condizionante), è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo. Di vero, tale dichiarazione comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, e, preliminarmente, della sua ammissibilità nonché della sussistenza di un interesse ad impugnare subordinato all'accoglimento del ricorso principale. Se il ricorso incidentale è invece a priori inammissibile, la subordinazione dell'interesse ad impugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad impedire alla corte di cassazione l'esercizio del suo potere-dovere di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente da ogni eccezione sollevata dalle parti (cfr. Cass. n. 1562/1982). Fanno carico al ricorrente le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale e condanna il ricorrente alle spese liquidate in L. 457.000, oltre a lire 5.000.0000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001