Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 2
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza, va disposto "senza rinvio", poichè un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, essendo già stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
L'ordinanza di convalida del fermo ha ad oggetto solo il controllo di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, ed essendo autonoma rispetto all'eventuale successivo titolo di detenzione - indispensabile perché permanga lo stato custodiale -, non richiede, per la sua adozione, la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. Convalida dell'arresto (Cass. 850/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 12291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12291 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
12 29 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.190 Francesco Ippolito - Presidente - Angelo Costanzo CC 01/03/2016- R.G.N. 35863/2015 Anna Criscuolo Ersilia Calvanese Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento nei confronti di TA AZ SI, nata in [...] il [...] avverso la ordinanza del 24/08/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 agosto 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale di convalida del fermo e di applicazione della G misura cautelare nei confronti di SI TA AZ per il reato di cui importazione e detenzione illecita di un'ingente quantità di cocaina. Il suddetto provvedimento dava atto in premessa che in data 21 agosto 2015 ore 13.10 nei confronti della TA era stato eseguito il provvedimento di fermo disposto in pari data dal Procuratore della Repubblica e che in data 22 agosto 201, ore 13.10, era stata depositata la richiesta di convalida. Nel merito, il Giudice osservava che una precedente misura cautelare applicata all'indagata il 29 luglio 2015 per i medesimi fatti era divenuta inefficace, a seguito di pronuncia del Tribunale del riesame, in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., e che non ricorrevano le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che legittimavano la sua rinnovazione. Quanto al convalida del fermo, il Giudice ravvisava il pericolo di fuga concreto attuale, ma non di eccezionale gravità.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, affidandosi a due motivi di annullamento, con cui deduce vizi di violazione di legge (artt. 384 e 391 cod. proc. pen.) e di motivazione. Erroneamente, secondo l'Ufficio ricorrente, il Giudice avrebbe richiesto per l'emissione del provvedimento di fermo (e per la conseguente convalida) la eccezionale gravità» del pericolo di fuga, non prevista dall'art. 384 cod. proc. pen. e dall'art. 391 cod. proc. pen. In ogni caso, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe contraddittoria là dove ha previsto da un lato la sussistenza del pericolo di fuga e dall'altro la mancanza dei presupposti per la convalida del fermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 391 cod. proc. pen. prevede che il controllo affidato al giudice in sede di convalida del fermo sia circoscritto alla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria o del P.M., con esclusivo riferimento quindi alle condizioni previste dall'art. 384 cod. proc. pen., e al rispetto dei termini dagli artt. 386 e 390 cod. proc. pen. Eventualità ricorrente, ma non strumentale alla convalida del fermo, è che il giudice in sede di convalida disponga ove sussistano le condizioni di - una misura coercitiva, che costituisce il titolo di detenzione applicabilità - indispensabile perché permanga lo stato custodiale. 2 G E' principio più volte affermato in sede di legittimità che i due istituti (fermo da un lato e misura custodiale dall'altra) agiscono su piani diversi, sicché la convalida del fermo non necessariamente impone la protrazione dello stato di privazione della libertà del fermato (e viceversa) (tra tante, Sez. 6, n. 10702 del 31/01/2003, Pais, Rv. 224006). Pertanto, erroneamente il Giudice a quo ha ritenuto che le condizioni legittimanti l'emissione della misura cautelare (nella specie, quelle più pregnanti previste dal decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.) fossero richieste anche per disporre il fermo disciplinato dall'art. 384 cod. proc. pen. Ancorché sia ravvisabile un difetto di coordinamento normativo tra i due istituti (condizioni legittimanti il fermo da un lato e condizioni legittimanti la cautela personale dall'altro), va osservato che nel caso in esame l'esercizio da parte del P.M. del potere di fermo risulta comunque orientato al rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., in quanto nel relativo decreto ha motivatamente individuato gli indici delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» che giustificavano il fermo della indagata.
3. Sulla base di quanto premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla non disposta convalida. In ossequio all'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026), l'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della -e, perciò, iniziativa a suo tempo assunta dal P.M. e la legittimità del fermo l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida - già riconosciute da questa Corte con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, attesa la legittimità del fermo. Così deciso il 01/03/2016 Il Consigliere.estensore Il Presidente Francesco Ippolito [ Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 MAR 2016 Il Funzionario Gudiziario A M DICA E R P RA OS U S ! N T I O A