Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 12291
CASS
Sentenza 1 marzo 2016

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Massime2

L'annullamento da parte della Corte di Cassazione, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza, va disposto "senza rinvio", poichè un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, essendo già stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.

L'ordinanza di convalida del fermo ha ad oggetto solo il controllo di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, ed essendo autonoma rispetto all'eventuale successivo titolo di detenzione - indispensabile perché permanga lo stato custodiale -, non richiede, per la sua adozione, la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare.

Commentario1

  • 1Convalida dell'arresto (Cass. 850/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 12291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12291
Data del deposito : 1 marzo 2016

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