Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 1
Il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto idoneo a procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l'apertura di un conto corrente da parte della persona offesa, con la conseguente insorgenza di obbligazioni tra quest'ultima e l'istituto di credito, costituisse azione pregiudizievole per la vittima, sufficiente ai fini dell'integrazione del reato in questione).
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Sommario: 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno – 2. Analisi dell'istituto – 3. La circonvenzione d'incapace – 3.1. Struttura della fattispecie – 4. Un caso in conclusione 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno Come noto, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata introdotto nel codice civile agli articoli 404 e ss., l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con l'espresso e dichiarato intento d'introdurre una misura, sino ad allora carente, che si preoccupasse di tutelare la capacità di autedeterminazione di tutti quegli individui gravati da patologie cliniche, fisiche e/o psichiche, che avrebbero potuto correre il rischio di essere interdetti ovvero …
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Non commettere reato l'avvocato che induca un amministrato di sostegno a firmare le procura ad litem funzionale all'attivazione del procedimento per la revoca o sostituzione dell'amministratore di sostegno se non è provato il pregiudizio o il pericolo di pregiudizio. Il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto idoneo a procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri: quando sia dimostrata induzione, deve anche essere individuato il pregiudizio - o il pericolo di pregiudizio. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze (a) relativamente alle quali …
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Il delitto di circonvenzione di incapace è un reato di pericolo e si realizza non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiede, pertanto, il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto. I prossimi congiunti dell'incapace, vittima di circonvenzione, sono legittimati a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2016, n. 8103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
8 1 0 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 415 UP 10 febbraio 2016 Reg. Gen. N. 55323/2014 Composta da: Presidente Dott. Mario GENTILE Dott. Giovanna VERGA Consigliere - Consigliere Rel Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Dott. Andrea PELLEGRINO Dott. Giuseppe SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GU NT, nato a [...] giorno 30/1/1976 • avverso la sentenza n. 4099 in data 19/5/2014 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
6. Mario Maria Stefano PINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla riconosciuta continuazione con conseguente rideterminazione della pena ed il rigetto del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 19/5/2014 la Corte di Appello di Milano, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 36 I. 104/1992, ha confermato nel resto le sentenza del Tribunale di Milano in data 28/2/2013 con la quale GU NT era stato dichiarato colpevole del reato di circonvenzione di persona incapace ai danni di GU HR e, previa concessione delle circostanze aggravanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, condannato a pena ritenuta di giustizia. In particolare si contesta all'imputato di avere abusato dello stato di infermità e di deficienza psichica delle persona offesa per indurlo a compiere atti a lui dannosi quali l'apertura di un conto corrente bancario e di una partita IVA (intestandoli alla ditta individuale di GU HR) e l'acquisto di 10 telefoni cellulari marca Apple Iphone con relative schede SIM. هد I fatti sono contestati come commessi in Bollate dal 22/1/2009 al marzo 2009. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato personalmente, deducendo:
1. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di elemento oggettivo del reato in contestazione in relazione ai suoi presupposti ed alle condotte contestate. Si duole, innanzitutto, il ricorrente del fatto che non sarebbe stato accertato che la persona offesa fosse circonvenibile nel momento del compimento da parte della stessa dei singoli atti dispositivi che si assumono pregiudizievoli. I Giudici del merito sul punto avrebbero operato solo in maniera presuntiva in assenza di prove sul punto e disattendendo evidenze di segno contrario. ་ L'episodicità delle manifestazioni pregresse di problematiche psichiche da parte della persona offesa e la natura del disturbo del quale la stessa era affetta avrebbero dovuto portare i Giudici ad usare una maggiore prudenza nel valutare l'incapacità di GU HR al momento dei fatti e non certo a ritenere una sorta di incapacità "indiscriminata" e "perenne" dello stesso. Dalle dichiarazioni dei testi GO e NE emergerebbe, infatti, l'episodicità dei sintomi della malattia della persona offesa e la capacità della stessa di compiere normali azioni di vita quale, ad esempio, quella di condurre un motorino. In secondo luogo evidenzia il ricorrente l'assenza di prove circa la conoscenza o la conoscibilità dello status psichico della persona offesa: cita il ricorrente le dichiarazioni dei testi IN, NE e VI che hanno intrattenuto rapporti con la persona offesa senza percepire le problematiche psichiche nella quali il predetto versava e si duole del fatto che nella sentenza impugnata non F viene fornita spiegazione di quale reale inferenza abbia avuto in tale situazione il rapporto di parentela tra persona offesa ed imputato. Sotto un terzo profilo evidenzia il ricorrente violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata nella parte in cui sarebbero stati erroneamente applicati schemi di accertamento presuntivo-indiziari con riguardo alle condotte oggetto di contestazione: in sostanza nella sentenza si sarebbe operata una indebita commistione tra il piano delle impressioni ricavate in merito alla condizione mentale della persona offesa e quello dell'accertamento della condotta dell'imputato. A ciò si aggiunge che di fatto i Giudici del merito avrebbero posto a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato con riguardo alle condotte di abusiva induzione della vittima (ricostruite nei vari episodi con riguardo agli elementi probatori emersi alle pagg. da 15 a 19 del ricorso) le sole dichiarazioni di : HR GU senza tenere conto delle deposizioni degli altri testi che 2 smentiscono la tesi accusatoria sul punto e del fatto che, trattandosi di persona offesa costituitasi parte civile, le stesse non erano assistite da alcuna presunzione di credibilità. Non sarebbe quindi stato operato quella valutazione "rafforzata" di attendibilità delle dichiarazioni richiesta dalla giurisprudenza per tale tipo di dichiarazioni.
2. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato in contestazione in relazione ai suoi presupposti ed alle condotte contestate. Si duole, al riguardo, il ricorrente del fatto che i Giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto la sussistenza in capo all'imputato del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato per quale è intervenuta la condanna e ciò operando un acritico recepimento del contributo dichiarativo della persona offesa. Aggiunge il ricorrente che non si è tenuto debitamente conto del fatto che i telefoni furono direttamente consegnati alla persona offesa e non all'imputato e che non v'è prova di quale destinazione gli stessi abbiano avuto o che siano stati e rimasti in possesso di esso ricorrente.
3. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di ritenuta configurabilità nel caso di specie di una pluralità di ipotesi di circonvenzione di incapace. Secondo il ricorrente avrebbero errato i Giudici del merito allorquando hanno ritenuto che ad una pluralità di condotte debba corrispondere una pluralità di reati in quanto gli episodi contestati in via di fatto non sono di per sé dotati di autonomia ai fini della sussumibilità di ciascuno entro lo schema tipico del reato in contestazione. Del resto osserva ancora il ricorrente non si comprende nell'ottica del perseguimento di un profitto quale autonomia possano avere operazioni quali l'apertura di un conto corrente o di una partita IVA. Ci si troverebbe, pertanto ed al più, in presenza di diversi segmenti della medesima condotta.
4. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di applicazione della recidiva ed al correlato bilanciamento tra le circostanze. Rileva al riguardo il ricorrente che nel caso in esame l'applicazione della recidiva era facoltativo e la Corte di appello per riconoscerla ha valorizzato il profilo del presunto approfittamento della condizione psichica della persona offesa e la condotta complessivamente tenuta dall'imputato compiendo un'erronea considerazione-valorizzazione dei predetti elementi.
5. Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alle statuizioni civili della sentenza (configurabilità di un danno da reato e condanna al pagamento di una provvisionale). 3 Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che il Giudice di prime cure aveva riconosciuto l'assenza di qualsivoglia danno patrimoniale, pronunciando una condanna generica al risarcimento del danno, poi confermata dalla Corte di Appello. Tuttavia la condanna al risarcimento dei danni risulterebbe sguarnita di qualsiasi riferimento ai fatti ed alle prove che giustifichino la pronuncia emessa, il che determinerebbe un vizio di omessa motivazione sul punto che risulterebbe ancora più netto con riguardo ai presupposti di concedibilità di una provvisionale. Da un lato, infatti la Corte di appello avrebbe affermato che non è possibile fornire una prova specifica dell'entità del danno ma dall'altro ha poi confermato l'applicazione di una provvisionale che, invece, per legge può essere pronunciata solo "nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno doverosamente premesse in diritto ed in relazione agli aspetti di censura della motivazione della sentenza oggetto del ricorso qui in esame alcuni principi di carattere generale alla luce degli arresti giurisprudenziali di questa Corte. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi: 1) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
2) abbiano fornito una corretta interpretazione di essi;
3) abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
4) abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Rv. 203428; Sez. 6, sent. n. 10751 del 05/11/1996, dep. 13/12/1996, Rv. 206335; Sez. 1, sent. n. 7113 del 06/06/1997, dep. 21/07/1997, Rv. 208241; Sez. 1, sent. n. 803 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Rv. 210016; Sez. 1, sent. n. 1507 del 17/12/1998, dep. 05/02/1999, Rv. 212278; Sez. 6, sent. n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212997). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che: A) esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se 4 quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354); B) la specificità della disposizione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. c). L'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale;
D) non può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti;
se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il ". concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11/11/1998, dep. 22/12/1998, Rv. 212053); E) in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
né l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630). Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il controllo di legittimità viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento 5 impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo, sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma in quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a1) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b1) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle partì; c1) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa ricostruzione degli stessi (magari altrettanto logica), perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. U, sent. n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207944; Sez. 1, sent. n. 12496 del 21/09/1999, dep. 04/11/1999, Rv. 214567; Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004). Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass. Sez. 2, sent. n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Rv. 239789).
2. Ciò doverosamente premesso si osserva che i primi due motivi di ricorso appaiono meritevoli di trattazione congiunta investendo gli aspetti soggettivo ed oggettivo del reato di cui all'art. 643 cod. pen. in relazione al quale è intervenuta la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato. I primi due profili di ricorso riguardano, come detto, la prova che la persona offesa fosse circonvenibile nel momento del compimento degli atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli e la conoscenza o conoscibilità dello status psichico della persona offesa da parte di chi la frequentava. Deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e del collegato vizio di legge in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo per l'applicazione della norma di cui all'art. 643 cod. pen., tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta come detto tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della - decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del è e resta fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, 1 giudice della motivazione. In punto di configurabilità del reato di cui all'art. 643 cod. pen. vanno poi ricordati i seguenti principi che l'odierno collegio condivide integralmente: "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto;
(c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass. Sez. 2, sent. n. 39144 del 20/06/2013, dep. 23/09/2013, Rv. 257068). 7 19 Pacifico è, poi, in punto di diritto che "il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione" (Cass. Sez. 2, Sent. n. 3209 del 20/12/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258537). Rientra pertanto nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (Cass. Sez. 2, sent. n. 24192 del 05/03/2010, dep. 23/06/2010, Rv. 247463). E', poi, altrettanto pacifico che il convincimento circa la prova dell'induzione per la configurabilità dell'art. 643 cod. pen. ben può essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2, Sent. n. 17415 del 23/01/2009, dep. 23/04/2009, Rv. 244343). In ordine, infine, alla riconoscibilità da parte di terzi dello stato di infermità o deficienza psichica, se è vero che lo stesso deve essere oggettivo, non è tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all'autore del reato (V. Cass. Sez. 5, sent. n. 6782 del 14.12.1977, dep. 30.5.1978, rv 139201, che ha affermato che tale consapevolezza può essere desunta anche dalla arrendevolezza del circonvenuto). Orbene, non sfugge che sui punti sopra indicati la motivazione della sentenza impugnata va esente da censure essendosi nella stessa congruamente evidenziato (con rilievi di fatto fondati su prove documentali e con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede ma idonee a confutare le principali tesi difensive che in questa sede sono state sostanzialmente riproposte) in conformità ai principi sopra indicati: a) che la persona offesa era invalido civile al 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa a seguito di una diagnosi di "insufficienza mentale medio- grave con psicosi d'innesto" e che detta situazione non era suscettibile di positiva evoluzione e che, quindi, non poteva che essere sussistente anche all'epoca dei fatti;
b) che la madre della persona offesa ha chiarito che il figlio, dato il suo ritardo mentale, non era in grado di svolgere alcuna attività; del resto osserva l'odierno Collegio anche il fatto evidenziato dal ricorrente che GU HR fosse in grado di condurre un motorino od effettuare spostamenti in autonomia non è certo incompatibile con lo status psichico sopra descritto;
c) che non vi era alcuna ragione per la quale un soggetto come la persona offesa permanentemente inabile a qualsivoglia attività lavorativa per problemi psichiatrici dovesse aprire una ditta individuale di "consulenza amministrativa" e concludere negozi giuridici a nome di tale ditta. A ciò si aggiunge il fatto che, come hanno coerentemente osservato i Giudici di merito, l'imputato aveva certo la possibilità di percepire lo stato psichico della vittima atteso che era legato allo stesso da rapporti di parentela (era il cugino) e lo frequentava due o tre volte la settimana. Osserva al riguardo l'odierno Collegio che l'argomento difensivo legato al fatto che altri soggetti dei quali è stata raccolta la testimonianza in atti non hanno percepito tale situazione non appare certo risolutivo per affermare l'esistenza di un vizio motivazionale della sentenza impugnata sotto il profilo della carenza di prova degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato di cui all'art. 643 cod. pen. atteso che è logico ritenere che chi ha una frequentazione reiterata nel tempo con un soggetto sia più in grado di conoscerne le caratteristiche di deficienza psichica rispetto a chi ne ha una frequentazione saltuaria se non addirittura occasionale. In un simile contesto si inserisce anche la deduzione tutt'altro che illogica o frutto di ingiustificata supposizione che sia stato l'imputato proprio approfittando dello status della vittima sopra descritto ad indurla a compiere i descritti atti pregiudizievoli per la stessa alla luce da un lato della assoluta mancanza giustificativa del loro compimento e dall'altro, dal fatto che l'imputato abbia regolarmente accompagnato la persona offesa alla stipula degli atti di cui all'imputazione e fosse anche presente al momento del ritiro dei telefoni. In sostanza la lettura contestuale e complessiva degli atti (e non parcellizzata come vorrebbe il ricorrente nelle proprie comprensibili doglianze difensive), porta a ritenere che ricorrano tutti gli elementi per la corretta configurabilità a carico dell'imputato sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo del reato per il quale è intervenuta la condanna dello stesso. Due osservazioni ancora si impongono. La prima riguarda l'ulteriore profilo del reato in contestazione costituito dal fine di profitto. Risulta dalla sentenza impugnata che la persona offesa ha affermato che fu l'imputato a trattenersi i telefonini. La Corte di appello risulta avere positivamente valutato le dichiarazioni della persona offesa e, francamente, neppure il ricorrente ha indicato alcun motivo per il quale HR GU oltretutto soggetto che versava nelle condizioni 9 psichiche sopra indicate -abbia nutrito intenti calunniatori nei confronti del proprio cugino ed odierno imputato. La seconda osservazione riguarda l'elemento soggettivo del reato in esame ed impone di ricordare che come ha già avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte Suprema, "ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito" (Cass. Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 21/09/1989, Rv. 182105). Quanto fin qui osservato impone di ritenere infondati i primi due motivi di ricorso esaminati.
3. Infondato è, poi, anche il terzo motivo di ricorso relativo alla contestata ritenuta continuazione (ex art. 81 cpv. cod. pen.) tra i fatti-reato di cui all'imputazione. Come hanno correttamente evidenziato i Giudici di merito ci si trova in presenza di più fatti, realizzati in tempi diversi e caratterizzati da autonomia ancorché legati tra loro dal perseguimento di un unico disegno criminoso. La persona offesa fu indotta ad aprire un conto corrente bancario ed una partita IVA in quanto, in relazione agli abbonamenti telefonici sottoscritti, la disponibilità di una partita IVA e di un conto corrente intestato alla stessa erano necessari per procedere all'addebitamento dei relativi canoni. Concorda innanzitutto l'odierno Collegio con quanto affermato in dottrina quanto alla nozione di "atto" che tale concetto vada interpretato nel senso più ampio possibile, comprendendovi qualsiasi atto giuridico volontario da cui derivi l'acquisto, la modificazione o la perdita di un diritto e quindi non solo tutti gli atti scritti (verbali) ma anche i fatti materiali che si concretino anche solo in un facere. Con riguardo, poi, alla natura pregiudizievole dell'atto è invero principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 643 c.p. non occorre che l'effetto dannoso rivenga dall'atto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l'attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una 10 manifestazione tipica dell'atto stesso, ma è sufficiente che esso, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere (Sez. 2, 22.10.1992, Monti, rv 195221). Il delitto de quo, invero, ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso (sez. 3, 1.12.2004, Illiano, rv 230488; sez. 4, 23.4.2008, L'Avena, rv 240733). Ciò premesso, anche l'ordine, impartito alla propria banca, di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di denaro integra di per sé l'atto potenzialmente idoneo a recare pregiudizio alla persona offesa, a nulla rilevando che fino al momento della sua esecuzione il danno per il suo patrimonio non si sia concretamente verificato;
né la circostanza che la disposizione non sia stata eseguita è tale da far attestare la condotta sulla soglia del tentativo, atteso che, perché il reato si perfezioni in tutti i suoi elementi, è sufficiente che a seguito dell'atto indotto dalla circonvenzione si determini il pericolo di un pregiudizio nella sfera giuridica del circonvenuto, tanto è vero che, ad esempio, è stato ritenuto integrante l'elemento costitutivo dell'atto con effetti pregiudizievoli per la persona offesa nella fattispecie criminosa di circonvenzione di incapaci persino l'ordine impartito dalla stessa persona offesa alla propria banca di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di danaro, a prescindere dalla effettiva esecuzione dell'ordine stesso (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 48908 del 01/12/2009, dep. 21/12/2009, Rv. 246475) o, ancora, l'apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima (Cass. Sez. 2, sent. n. 12406 del 10/03/2009, dep. 19/03/2009, Rv. 244059). Del resto di atto anche solo "potenzialmente" dannoso e pregiudizievole per la configurabilità del reato di cui all'art. 643 cod. pen. hanno parlato anche le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (cfr. Sez. U, sent. n. 1669 del 15/12/1973, dep. 20/02/1974, Rv. 126263). E' quindi di tutta evidenza che l'illecita induzione a fini di un successivo profitto dell'autore operata nei confronti della vittima (che versa nelle condizioni di cui all'art. 643 cod. pen.) ad accendere un conto corrente bancario che determina l'insorgenza di obbligazioni tra il soggetto titolare e l'istituto di credito costituisce certamente un'autonoma azione pregiudizievole per la vittima stessa che si differenzia per tempo e luogo dalla successiva azione di acquisto dei telefonini con consegna degli stessi all'imputato. Il tutto con l'ulteriore conseguenza che la pluralità degli episodi dannosi (pur sempre finalizzati al perseguimento di comune un fine ultimo) ha correttamente portato i Giudici del merito a ritenere la continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i reati stessi. 11 دهد 4. Infondato è altresì il quarto motivo di ricorso formulato dall'imputato e relativo alla ritenuta recidiva. La Corte di appello (pag. 10 della sentenza) ha adeguatamente motivato al riguardo sia facendo richiamo al precedente specifico ed infraquinquennale da parte dello stesso sia alla condotta tenuta in relazione ai fatti in esame, così evidenziando anche implicitamente la particolare negativa pericolosità sociale dell'odierno ricorrente che è nuovamente ricaduto nel delitto. Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che "il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita" (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali) (Cass. Sez. 2, sent. n. 39743 del 17/09/2015, dep. 01/10/2015, Rv. 264533) ovvero desunta dalla disamina della personalità dell'imputato, emergente dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute (Cass. Sez. 2, sent. n. 40218 del 19/06/2012, dep. 12/10/2012, Rv. 254341). A ciò si aggiunga che la questione relativa alla recidiva era stata prospettata in maniera del tutto generica nell'atto di gravame innanzi alla Corte di appello il che ha legittimato la motivazione sintetica adottata dalla Corte territoriale.
5. Infondato è, infine, anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso formulato dall'imputato e vertente sulle questioni civili decise nella sentenza. La Corte di appello ha, al riguardo, correttamente ricordato che la liquidazione del danno non essendo possibile fornire una prova specifica dell'entità dello stesso-è stata operata in maniera equitativa in relazione all'entità dei fatti ed alle conseguenti sofferenze psicologiche sopportate dalla persona offesa costituita parte civile. Il motivo di ricorso è frutto di un'erronea lettura dell'art. 539 cod. proc. pen. oltre che della motivazione della sentenza impugnata dalla quale si evince che sebbene i Giudici del merito non hanno ritenuto raggiunta la prova del danno materiale gli stessi però hanno ritenuto raggiunta la prova di un danno morale quantomeno fino all'ammontare di € 5.000,00 in relazione al quale è stata commisurata la provvisionale. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire, "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente 12 delibativa e non necessariamente motivata" (Cass. Sez. 3, sent. n. 18663 del 27/01/2015, dep. 06/05/2015, Rv. 263486). Infatti, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. Sez. 2, sent. n. 49016 del 06/11/2014, dep. 25/11/2014, Rv. 261054). Pacifico è, poi, il fatto che ex art. 605, comma 2, cod. proc. pen. le pronunce del Giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 10 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Mario GENTILE Dr. Marco Maria ALMA Maria Gentily DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 FEB. 2016 IL A Cancelliere M E CANCELLIERE R P U S Claudia Pianelli E T R O O C N * 13