Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, se non può decidere sul merito della domanda di parte civile, ha tuttavia il potere di valutare preliminarmente la giustificazione-legittimazione della costituzione, ritualmente contestata da parte del prevenuto, per evitare di dover liquidare necessariamente ed automaticamente le relative spese anche ad un soggetto costituitosi parte civile ma del tutto estraneo alla vicenda processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/1998, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Satta Flores Bruno Presidente del 12/3/'98
1. Dott. Tatozzi Gianfranco Consigliere SENTENZA
2. " ON NI " N.814
3. " De ZI BE " REGISTRO GENERALE
4. " Savino IT " N.38657/'97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti 1) da AT FR (nata a [...] il 13/9/'38) e 2) da DE EL (nata ad [...] il 10/2/'47).
avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 30/6/'97, che, ai sensi dell'art.444 CPP, per i reati di cui agli artt. 476 e 468 CP (accertati in Verona nell'ottobre '93), in concorso di attenuanti generiche, riuniti gli addebiti nel vincolo della continuazione, calcolata la riduzione di sanzione prevista per il patteggiamento, applicava alla AT la pena di mesi sei di reclusione e lire 200.000 di multa, con condanna alla rifusione di spese a favore delle costituitesi parti civili ed il beneficio dell'art.163 CP;
per il reato di cui agli artt.81 CP. 73 DPR 309/190 (commesso in Verona ad ottobre '94), calcolata la riduzione prevista per il patteggiamento, applicava alla DE la pena di anni due di reclusione e lire sei milioni di multa, in continuazione di pena irrogata con sentenza del Tribunale di Verona del 7/11/'88, e la condannava alla reclusione di spese in favore di parti civili costituite.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. IT Savino la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita' dei ricorsi.
OSSERVA:
1)Con sentenza del 30/6/'97 il Tribunale di Verona, ai sensi dell'art.444 CPP, per i reati di cui agli artt.476 e 468 CP (accertati in Verona nell'ottobre '93) unificati nel vincolo della continuazione, in concorso di attenuanti generiche, calcolata la riduzione di sanzione prevista per il patteggiamento, applicava a AT FR la pena di mesi sei di reclusione e lire duecento mila di multa, con il beneficio dell'art.163 CP, condannandola altresi' a pagare la somma di lire 750.000, oltre IVA e CPA, in favore di ciascuna delle due parti civili costituitesi (ULSS n.20 di Verona e Comune di Verona); per il reato di cui agli art.81 CP e 73 DPR 309/'90 (commesso in Verona nell'ottobre '94), calcolata la riduzione di sanzione prevista per il patteggiamento, applicava a DE EL la pena di due anni di reclusione e lire sei milioni di multa, in continuazione di pena irrogata per reato della stessa specie con sentenza del Tribunale di Verona del 7/11/'88 divenuta definitiva, condannando la DE al pagamento della medesima somma di denaro ed a favore delle stesse parti civili indicate per al AT.
Avverso la sentenza indicata le due prevenute hanno proposto ricorsi per cassazione.
La AT si duole della condanna della rifusione delle spese in favore delle parti civili, alla cui costituzione si era ritualmente e tempestivamente opposta, e che ritiene estranee alla sua opposizione processuale.
La DE eccepisce mancanza di motivazione sulla non ricorribilità di cause di proscioglimento ex art.129 CPP e sulla congruità della pena.
3) È fondato, quindi da accogliere, il ricorso della AT;
manifestamente infondato, quindi da dichiarare inammissibile, quello della DE.
I due reati ascritti alla AT, per i quali è stata emessa sentenza di patteggiamento, sono di falsificazione della carta d'identità di OR RA, con apposizione di foto di CC NC e di timbri falsificati;
e di contraffazione del timbro del Comune di Sommacampagna, apposto su carta d'identità di OR RA sulla quale precedentemente era stata apposta la foto di CC NC. Rispetto a questi addebiti sembrano privi della legittimazione di cui all'art.74 CPP gli enti costituitisi parti civili nei confronti della AT, ULSS n.20 di Verona e Comune di Verona. Dal verbale dell'udienza di dibattimento, del 30/6/'97 accanto alla proposta di patteggiamento, accettata dal giudice, risulta tempestiva e rituale opposizione del difensore della ricorrente alla costituzione delle menzionate parti civili;
il verbale riporta quindi che il PM in proposito non interloquisce e che il Tribunale si ritira per deliberare ex art. 444 CPP. Nella sentenza di patteggiamento, a proposito della questione relativa alla costituzione delle parti civili, è scritto testualmente " le spese di costituzione di parte civile costituiscono nel caso di specie un automatismo di legge, in relazione al quale nessuna valutazione può essere fatta circa la fondatezza dell'intervenuta costituzione(vedi sentenza Trib. Verona n.358/96 del 7/6/'96 nei confronti di LL AR)".
Questa interpretazione è giuridicamente scorretta. In base al disposto dell'ultima parte del II comma dell'art.444 CPP ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 443 del 12/10/'90. Il giudice con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può decidere riguardo al merito della domanda della parte civile e deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;
ma non è certo escluso il potere del giudice di valutare preliminarmente la giustificazione- legittimazione della costituzione della parte civile, ritualmente contestata dalla difesa del prevenuto, come è avvenuto nel caso in esame. Ragionando come ha ragionato il Tribunale di Verona, si avallerebbe l'assurdo che chiunque del tutto estraneo alla vicenda processuale, potrebbe costituirci parte civile e chiedere la liquidazione delle spese nel processo di patteggiamento, che il giudice deve liquidare necessariamente ed automaticamente, in quanto non avrebbe il potere della verifica della legittimazione della parte civile a costituirei come tale.
Orbene nella vicenda di cui ci si occupa, non cogliendosi giustificazione della costituzione come parti civili nei confronti della AT, della ULSS n.20 di Verona e del Comune di Verona, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti civili, condanna che si elimina.
Nei confronti della DE il Tribunale ha applicato la pena nelle forme e nella entità richieste dall'imputata, con il consenso del PM.
La prevenuta, nel proporre il patteggiamento, recepito dai giudici, ha accettato l'addebito.
Nella sentenza si dà atto espressamente della non ricorrenza ,delle condizioni di cui all'art.129 CPP. Questa delibazione, di ordine negativo, non necessita di motivazione specifica, non risultando ad dagli atti ne' dalle dichiarazioni delle parti elementi concreti sul fatto che ricorrano o possano ricorre l'ipotesi di proscioglimento, tra l'altro non indicate nemmeno nel ricorso per cassazione. Nella stecca sentenza è presente riconoscimento esplicito della congruità della pena proposta ed applicata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che si fissa in lire due milioni.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di AT FR al pagamento delle spese in favore delle parti civili, condanna che elimina;
dichiara inammissibile il ricorso di DE EL;
condanna la DE al pagamento delle spese del procedimento della somma di lire due milioni in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1998