Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.
Commentari • 11
- 1. Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 19739https://www.iusinitinere.it/
Pres. Davigo Est. Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte d' Appello di Messina, con sentenza del 03/10/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 02/10/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati R.M.C. e M.G. in ordine ai reati di circonvenzione di incapace nei confronti della persona offesa rispettivamente contestati ai capi a) e b) dell'imputazione, rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati previa concessione alla R. delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusione della recidiva al M. , confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per …
Leggi di più… - 2. L’amministrazione di sostegno ed il rischio di circonvenzione d’incapaceAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno – 2. Analisi dell'istituto – 3. La circonvenzione d'incapace – 3.1. Struttura della fattispecie – 4. Un caso in conclusione 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno Come noto, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata introdotto nel codice civile agli articoli 404 e ss., l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con l'espresso e dichiarato intento d'introdurre una misura, sino ad allora carente, che si preoccupasse di tutelare la capacità di autedeterminazione di tutti quegli individui gravati da patologie cliniche, fisiche e/o psichiche, che avrebbero potuto correre il rischio di essere interdetti ovvero …
Leggi di più… - 3. Circonvenzione di incapace: quali requisiti (anche nel testamento)? (Cass. 46552/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
Non sussiste, ai fini della dimostrazione della presenza dei presupposti soggettivi del reato la necessità di dimostrare la presenza di un vero e proprio stato di incapacità di intendere e di volere o di svolgere perizia sul punto, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. La prova dell'instaurazione di un rapporto squilibrato risulta adeguatamente valutato in considerazione della presenza di precedenti costanti dazioni dalla vittima all'indagato, reiterate nel corso degli anni costituisce elemento qualificante: la presenza di …
Leggi di più… - 4. Annullamento del testamento per circonvenzione di incapacePaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 dicembre 2022
- 5. Testamento e circonvenzione di incapaceMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2013, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2955
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 35416/1013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Taranto;
Di RO Nunzia, nata il [...];
AS TE, nata il [...];
AS GE nata il [...];
AS GO SA, nato il [...];
nei confronti di:
De RO IG, nato il [...];
AS LU NT, nata il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 4.12.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. Papeo Vincenzo per le parti civili, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Maggi Rocco per gli imputati, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data 8 marzo 2011, appellata da De RO IG e da AS LU NT, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest'ultima perché l'azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela, ed ha assolto il primo dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Ricorrono per cassazione sia il Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce che, ai fini civili, le parti civili.
Nei ricorsi si espongono, con varia argomentazione, motivi comuni così riassumibili.
In primo luogo violazione di legge in relazione all'art. 643 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alle condizioni psichiche di AS IE Paolo, in tesi persona offesa, affermando, innanzitutto, come la corte territoriale sia incorsa in un errore di diritto indagando sulla sussistenza, in capo allo stesso, di uno stato di incapacità di intendere o di volere laddove - molto diversamente - l'art. 643 cod. pen. limita il riferimento ad uno stato di infermità o di deficienza psichica;
e segnalando inoltre come risulterebbe abbondantemente agli atti lo stato di infermità e di deficienza psichica del AS al momento del compimento dell'atto dispositivo. Si rileva in particolare come dalle consulenze in atti sia desumibile uno stato di deterioramento mentale del AS, giudicato inidoneo a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Si stigmatizza che la corte di appello abbia al contrario valorizzato una dichiarazione del medico di base, resa a distanza di circa due anni dalla morte del AS, in cui il medico dichiara che nel periodo rilevante ai fini di questo processo il soggetto era lucido e capace di intendere di volere;
e ciò in contraddizione con certificazioni mediche allegate in atti e redatte dallo stesso medico: in cui si constatavano un etilismo cronico, una depressione maggiore e un deterioramento mentale, con peggioramento della capacità cognitiva comportamentale tale da rendere il soggetto inidoneo allo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita. Si giudica in particolare illogica la motivazione della corte di appello sul contrastante tenore di tali dichiarazioni, ipoteticamente dovuta alla diversa funzione a cui miravano le certificazioni stesse.
Si critica inoltre come illogica la valorizzazione nella sentenza impugnata delle dichiarazioni rese dall'oncologo che ebbe in cura ospedaliera il AS, e per il quale lo stesso avrebbe avuto una psiche integra, rimarcando come quel medico abbia dichiarato che si trattava in ogni caso di una mera impressione, non avente valore di accertamento psichiatrico.
Si discute più in generale del metodo adoperato in sentenza per capovolgere la decisione presa in primo grado, non avendo la corte di appello analiticamente considerato i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado che pure ha radicalmente riformato. Si contesta inoltre illogicità della motivazione laddove la Corte di appello afferma apoditticamente che non vi sarebbe prova in atti di una attività di suggestione, pressione morale o persuasione posta in essere dal De RO al fine di orientare la volontà della persona offesa verso l'atto dispositivo. Stessa critica si rivolge alla motivazione in ordine all'assenza di dannosità degli effetti giuridici dell'atto compiuto. Ciò sotto un duplice profilo. In primo luogo avendo la corte di appello travisato la perizia in atti sul valore dell'immobile, arbitrariamente decurtando la stima in essa riportata, e pari Euro 300.000, ad Euro 260.000, sulla motivazione - dovuta ad errore percettivo - che la stima si riferisse all'anno 2008 anziché, come si legge nella perizia medesima, all'anno 2005. Così operando, la corte sarebbe giunta all'erroneo convincimento circa la non eccessiva differenza tra il prezzo pagato, pari ad euro 161.400 e il valore reale dell'immobile. Si contesta inoltre come sia mancato nel processo un accertamento sulla effettività del pagamento di detto prezzo, di cui non vi è traccia in atti. Si segnala come il pubblico ministero all'udienza dell'11 ottobre 2012, come da allegato verbale, abbia sollecitato accertamenti bancari e postali proprio al fine di stabilire se tali somme fossero state effettivamente incassate dalla persona offesa. Si critica che nella propria motivazione la corte di appello affermi che non vi è stata una puntuale attività di accertamento sulla effettività del pagamento in parola, senza fornire risposta alla richiesta sollevata dalla parte pubblica.
Cosicché il motivo è svolto anche in relazione alla mancata assunzione di tale prova come avente carattere di decisi vita. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, il delitto di circonvenzione di incapace non esige, per la sua configurabilità, la sussistenza di uno stato di malattia psichica dalla quale discenda l'incapacità di intendere e di volere del soggetto passivo, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione, avendo il legislatore inteso tutelare soprattutto quei soggetti che, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o di deficienza psichica, siano facilmente determinabili al compimento di atti pregiudizievoli (Cass. Sez. 2 16.11.2012, n. 5685). La corte di appello pone a fondamento del proprio giudizio la ricorrenza o meno di tale stato imposto dalla legge, e non della condizione di radicale incapacità di intendere di volere (cfr. pagina 11 e seguenti della sentenza impugnata); cosicché quando la corte argomenta circa la mancata integrazione della prova di tale elemento di fattispecie riferendosi, genericamente, ad uno stato di incapacità, allude ovviamente allo stato di infermità di deficienza psichica richiesti dalla legge.
Con motivazione immune, inoltre, da manifeste illogicità rilevabili sulla scorta della semplice lettura della sentenza, argomenta sulla mancanza agli atti di uno prova sufficiente circa lo stato di deficienza psichica della vittima. Ciò si dica, in particolare, circa la motivazione data sul contrastante tenore delle dichiarazioni rese dal medico di base della vittima, ricostruita non illogicamente come dovuta alla diversa funzione a cui miravano le certificazioni stesse, essendo la prima funzionale alla dichiarazione di invalidità civile del paziente e non essendo emerso nel processo nessun elemento che potesse indurre a far ritenere esistente un qualche interesse del dichiarante ad attestare nel certificato da ultimo rilasciato una situazione non corrispondente alla realtà.
Più in generale, la motivazione si articola sulle risultanze della perizia acquisita agli atti nella quale il medico officiato conclude con un giudizio di elevata probabilità ma non di certezza di uno stato di parziale incapacità di intendere e di volere che avrebbe afflitto il soggetto nel periodo del compimento dell'atto dispositivo;
sottolineando in aggiunta come un sicuro giudizio sullo stato psichico del AS avrebbe potuto ottenersi sulla scorta di ulteriori prove testimoniali o documentali.
Il ragionamento della corte di merito si svolge a tal punto sulla constatazione che tali prove aggiuntive non siano state acquisite agli atti, emergendo al contrario risultanze di segno opposto. Ciò si dice, innanzitutto, circa le dichiarazioni sopra ricordate del medico di base, e inoltre sulle dichiarazioni dell'oncologo che curò il AS negli ultimi giorni della sua vita e sulle dichiarazioni dell'odontoiatra che ebbe in cura il AS nel 2005; sulle dichiarazioni della moglie del AS riferite al gennaio 2006, sulla testimonianza del notaio rogante l'atto dispositivo contestato.
Il ragionamento si conclude sulla sussistenza, all'esito dell'istruttoria, di un ragionevole dubbio circa la effettiva sussistenza di una condizione di infermità o di deficienza psichica, la quale impone la assoluzione dell'imputato. Per consolidata acquisizione della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza assolutoria per insufficienza di prove, in detta sede non è consentito accertare la fondatezza o meno del dubbio, e quindi dalle conclusioni cui sia pervenuto il giudice di appello, ma ci si deve unicamente limitare a controllare se la motivazione sulle ragioni del dubbio risponde a criteri logici e sia indenne da errori di diritto, e se, viceversa, le censure mosse alla sentenza abbiano correttamente individuato inidoneità di motivazione e carenze nella utilizzazione del materiale probatorio Naturalmente il controllo non deve trasformarsi surrettiziamente in una inammissibile rivalutazione delle prove, cioè in un apprezzamento di merito non consentito in cassazione (Cass. Sez. 6, 9.5.1988). Nemmeno appare pertinente la critica circa la tecnica motivazionale adottata dalla corte territoriale con riguardo al giudizio sulla motivazione resa dal tribunale. Infatti la giurisprudenza richiamata nei ricorsi per cui la sentenza di appello di riforma totale del giudizio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, è riferita non alla sentenza di appello che riformi una sentenza di condanna in primo grado, ma al contrario alla sentenza di appello che riformi una sentenza di assoluzione in primo grado. Ciò in quanto soltanto in tale ipotesi occorre dar conto del superamento di ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. (Cfr., di recente, Cass. sez. 6, 21.11.2012, n. 49755, secondo cui è illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio").
Ne discende l'infondatezza dei ricorsi su tale primo motivo;
i restanti motivi di ricorso restano evidentemente assorbiti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in RO, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014