Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Commentari • 9
- 1. L’amministrazione di sostegno ed il rischio di circonvenzione d’incapaceAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno – 2. Analisi dell'istituto – 3. La circonvenzione d'incapace – 3.1. Struttura della fattispecie – 4. Un caso in conclusione 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno Come noto, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata introdotto nel codice civile agli articoli 404 e ss., l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con l'espresso e dichiarato intento d'introdurre una misura, sino ad allora carente, che si preoccupasse di tutelare la capacità di autedeterminazione di tutti quegli individui gravati da patologie cliniche, fisiche e/o psichiche, che avrebbero potuto correre il rischio di essere interdetti ovvero …
Leggi di più… - 2. Circonvenzione di incapace richiede induzione (Cass. 33293/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2024
Quel che rileva ai fini dell'integrazione del delitto di circonvenzione, non è il rilascio di una delega bancaria o di una procura gestoria, bensì l'eventuale pregressa attività di induzione illecita a compiere tali atti di conferimento da parte del beneficiario, il quale successivamente, in forza di essi, effettua attività di disposizione patrimoniali dannose per la persona offesa. In tema di circonvenzione di persone incapaci, il rilascio di una procura generale alla gestione del patrimonio, atto di per sé "neutro", integra l'elemento materiale del reato laddove, all'esito di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, si accerti che l'imputato ha indotto la …
Leggi di più… - 3. Patto di quota lite è circonvenzione di incapace? (Cass. 8022/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025
Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …
Leggi di più… - 4. Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 19739https://www.iusinitinere.it/
Pres. Davigo Est. Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte d' Appello di Messina, con sentenza del 03/10/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 02/10/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati R.M.C. e M.G. in ordine ai reati di circonvenzione di incapace nei confronti della persona offesa rispettivamente contestati ai capi a) e b) dell'imputazione, rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati previa concessione alla R. delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusione della recidiva al M. , confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per …
Leggi di più… - 5. La circonvenzione d'incapacehttps://www.studiocataldi.it/
La circonvenzione di persone incapaci è un reato previsto dall'articolo 643 del codice penale. Vediamo in cosa consiste e come è punito Circonvenzione d'incapaci: cos'è Circonvenzione d'incapace: vittima e colpevole L'elemento oggettivo del reato Quando c'è circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: elemento soggettivo Procedibilità e aspetti procedurali La nullità degli atti dell'incapace La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: cos'è Il reato di circonvenzione d'incapace è integrato quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2013, n. 39144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39144 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/06/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 1652
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 7952/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR YE XA N. IL 27/12/1966;
avverso la sentenza n. 5470/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 23/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Maresca Francesco che si associa alle conclusioni del P.G.;
udito il difensore avv. Del Fasaro Luca che chiede l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23 marzo 2012 la corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del locale tribunale che in data 10 dicembre 2008 aveva condannato FA EZ AN per circonvenzione di incapace in danno di HI LO. La corte territoriale, all'esito della disposta perizia psichiatrica, riteneva che le peculiari condizioni in cui l'imputata ha agito, sostanzialmente destabilizzando con il proprio comportamento il già precario equilibrio della parte offesa e sfruttando tale situazione per indurlo a realizzare atti gravemente pregiudizievoli dal punto di vista patrimoniale, di cui si era dato conto nella motivazione della sentenza, dimostravano la sussistenza del reato contestato. In altre parole la corte di merito, facendo proprie le conclusioni peritali, dava atto che l'innamoramento da parte del HI per l'FA si è innestato su di una situazione patologica di fragilità e di intenso bisogno di dipendenza che era stata riconosciuta e sfruttata dalla prevenuta ai propri fini.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputata deducendo che il provvedimento è incorso in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 643 c.p.. Contesta la sussistenza dello stato di infermità psichica previsto dall'art. 643 c.p., evidenziando come la sussistenza dello stato di infermità psichico deve risultare con assoluta certezza e come tale situazione di menomazione deve essere effettiva, notevole e tale da escludere la capacità del convenuto di avere cura dei propri interessi. Non solo lo stato di deficienza psichica deve presentare anche una consistenza oggettivamente rilevabile e la sua sussistenza deve verificarsi nella vita di relazione del soggetto nella sua interezza in tutti gli aspetti relazionali indipendentemente dal singolo interlocutore, essendo irrilevante un'inferiorità volitiva soltanto nei confronti dell'agente. Si sostiene che la sentenza impugnata non ha compreso il significato autentico delle affermazioni del perito d'ufficio. In particolare si sottolinea come la corte territoriale non abbia tenuto conto del contesto, sottolineato dal perito, in cui sono avvenuti i fatti e che la risposta data non ha consentito e non consente di raggiungere l'assoluta certezza della sussistenza di uno stato di deficienza psichica.
2. Violazione di legge vizio della motivazione sotto il profilo della consapevolezza.
3. violazione di legge vizio della motivazione in relazione al mancato differimento dell'udienza del 23 maggio 2012 per impedimento del difensore.
4. violazione di legge in relazione all'art. 521 si contesta che la dazione dei titoli di Stato non è mai stata oggetto di contestazione o di precisazione.
5. si contesta la mancata declaratoria di prescrizione sottolineando come il differimento dell'udienza dal 28 novembre 2011 al 23 marzo 2012 non deve essere conteggiato nel calcolo delle sospensioni in quanto il differimento è avvenuto per ragioni di impossibilità a presenziare da parte del perito.
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. Sulla scorta di quanto pacificamente affermato da questa Corte (v. a partire da Cass. Sez. 5A, 9 ottobre 1973 n. 3558 fino da ultimo Sez. 2A, 10 novembre 2011 n. 45327 Sez. 5, Sentenza n. 29003 del 2012), si osserva che l'art. 643 c.p., inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio del minorato ossia di colui che, non necessariamente interdetto o inabilitato, si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai suoi interessi patrimoniali.
La legge individua tre categorie di soggetti passivi: i minori;
l'infermo psichico e il deficiente psichico. Il fatto che la legge distingua fra infermo psichico e deficiente psichico e non consideri necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per infermità psichica debba intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile fra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive;
che la deficienza psichica, invece, sia un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, sia comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (rientrando in tale categoria, fra l'altro, ad esempio, la fragilità e la debolezza di carattere). Peraltro, il minimo comun denominatore che si può rinvenire nelle due predette situazioni, consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trovi, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica. Tale situazione di minorata capacità dev'essere, poi, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (v. Cass. Sez. 2A, 21 gennaio 1987 n. 4747). L'art. 643 c.p., infine, al fine di ritenere integrata la fattispecie criminosa, prevede in aggiunta alla minorata capacità di cui si è detto altri due elementi oggettivi: l'induzione a compiere un atto che importi, per il soggetto passivo e/o per altri, qualsiasi effetto giuridico dannoso (per induzione dovendosi intendersi un'apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in un rapporto di causa ed effetto v. Cass. Sez. 2A, 13 dicembre 1993 n. 1195) nonché l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a se o ad altri un profitto. Nella specie, questa volta in fatto, l'impugnata sentenza ha dato conto, facendo richiamo agli esiti della disposta perizia che la donna ha artamente manipolato la condizione deficitaria in cui si trovava il HI a seguito del suo innamoramento che si era innestato su una situazione patologica di fragilità e di intenso bisogno di dipendenza e l'ha sfruttata ai propri fini inducendo l'uomo a realizzare atti gravemente pregiudizievoli sul piano patrimoniale. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato considerato che la corte di merito ha ritenuto che detto impedimento era stato tardivamente rappresentato e comunque non erano state indicate le ragioni che non avevano consentito la nomina di un sostituto. Deve ricordarsi che in tema di impedimento a comparire del difensore, il giudice deve valutare la tardività della comunicazione dell'impedimento (nella specie, rappresentato da un concomitante impegno professionale) non in relazione alla data rispetto alla quale l'impegno viene fatto valere, ma in relazione al momento in cui è insorta la causa dell'impedimento medesimo ed il difensore ne è venuto a conoscenza e che, in caso di impedimento, la nomina di un sostituto non è facoltà discrezionale del difensore medesimo, ma è suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo.
Il quarto motivo di ricorso è generico e comunque inammissibile per carenza di interesse. L'interesse all'impugnazione va infatti inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizza il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione. Il 5 motivo di ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che il rinvio dal 28.11.2011 al 23.3.2012 è stato concesso per termine a difesa richiesto dal nuovo difensore Avv. Miraglia, nominato in sostituzione del precedente difensore revocato. In aggiunta nel verbale viene indicato che il perito era impedito. Ciò detto deve rilevarsi che in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Cass. SU n. 1021 del 28/11/2001 Rv. 220509). Nel periodo indicato il termine della prescrizione non era sospeso, con conseguente prescrizione del reato. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Devono essere confermate le statuizioni civili e la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile HI LO liquidate in Euro 3000,00 oltre Iva e CpA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputata alla rifusione in favore della parte civile HI LO delle spese del grado che liquida in Euro 3000,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013