Sentenza 5 marzo 2010
Massime • 1
Rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.
Commentari • 7
- 1. Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 19739https://www.iusinitinere.it/
Pres. Davigo Est. Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte d' Appello di Messina, con sentenza del 03/10/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 02/10/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati R.M.C. e M.G. in ordine ai reati di circonvenzione di incapace nei confronti della persona offesa rispettivamente contestati ai capi a) e b) dell'imputazione, rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati previa concessione alla R. delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusione della recidiva al M. , confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per …
Leggi di più… - 2. Marco Sicolo, Autore presso ilDirittoMarco Sicolo · https://ildiritto.it/ · 25 marzo 2024
Esercizio abusivo dell'attività di mediatore L'esercizio abusivo dell'attività di mediatore è punito dalla legge con una consistente sanzione amministrativa pecuniaria, e in caso di reiterazione della violazione, può portare all'applicazione di sanzioni di carattere penale, come vedremo in questa breve guida. Come noto, l'attività del mediatore consiste nel mettere in contatto due parti affinché queste concludano un affare. La figura del mediatore è disciplinata dalla legge, in particolare, per quanto riguarda i requisiti che il soggetto che voglia svolgere tale attività deve possedere e gli adempimenti che portano all'iscrizione nei registri tenuti dalle Camere di Commercio (CCIAA). Il …
Leggi di più… - 3. Quotidiano giuridicoMarco Sicolo · https://ildiritto.it/ · 25 marzo 2024
Misure cautelari e richiesta di riesame Le misure cautelari si sostanziano in limitazioni di carattere personale o reale, che vengono disposte dal giudice con ordinanza, in presenza di gravi indizi di colpevolezza o di pericolo di compromissione delle indagini. Le misure cautelari personali si dividono in misure coercitive (come, ad esempio, il divieto di espatrio, l'obbligo di dimora o gli arresti domiciliari) e misure interdittive (ad es., la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o il divieto temporaneo di esercitare una professione). Le misure cautelari reali, invece, sono il sequestro conservativo (previsto a garanzia del pagamento delle spese del processo) e il sequestro …
Leggi di più… - 4. Circonvenzione di incapace e prova del reatoMarco Sicolo · https://ildiritto.it/ · 9 marzo 2024
Il reato di circonvenzione di incapace Il reato di circonvenzione di incapace è disciplinato dall'art. 643 del codice penale, che punisce chiunque abusa dell'inesperienza di un minore o della debolezza psichica di un soggetto per indurlo a compiere un atto, per questi dannoso, al fine di procurarsi (o procurare a qualcun altro) un profitto. In questa breve guida analizzeremo presupposti ed elementi del reato e, in particolare, quale sia in tema di circonvenzione di incapace la prova da raggiungere per considerare integrato il reato. Art. 643 c.p. cosa si intende per deficienza psichica È importante evidenziare, innanzitutto, che lo stato psichico della persona offesa non deve …
Leggi di più… - 5. La minorata capacità psichica rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 cod. pen.?: vediamo in che modoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 643) Il fatto La Corte d'Appello di Torino confermava una sentenza del Tribunale di questa stessa città con cui l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia per il reato di circonvenzione di incapace. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che deduceva mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell' imputato. In particolare il ricorrente rilevava come a suo avviso i giudici di merito avessero ritenuto configurabile il reato di circonvenzione di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2010, n. 24192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24192 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 05/03/2010
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1023
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 10133/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON LI, N. IL 22/04/1956;
2) DI GO, N. IL 02/03/1955;
avverso la sentenza n. 1125/2005 CORTE APPELLO di GENOVA, del 29/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SECONDO LIBERO CARMENINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore avv. Vigneri Roberto per entrambi gli imputati, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza del 17 febbraio 2003, il Tribunale di Sanremo/Sezione distaccata di Ventimiglia, condannava RO EG per i reati di cui ai capi C) e D), uniti dal vincolo della continuazione e ritenuta la sussistenza dell'aggravante, alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, e TE AL per i reati di cui ai capi C) stralciato, D) stralciato e G), stralciato (limitatamente ai beni ed alle somme di danaro specificamente individuate), uniti dal vincolo della continuazione e ritenuta l'aggravante contestata, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita. Le imputazioni riguardavano taluni fatti di circonvenzione di persona incapace (art. 643 c.p.) in danno di TI Giuliana, con l'aggravante dell'avere cagionato alla vittima un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 c.p., n. 7). Su gravame degli interessati (altre posizioni non rilevano), la Corte di appello di Genova confermava la decisione del primo giudice con la sentenza del 29.4.2008, oggetto delle attuali impugnazioni: in favore di entrambi gli imputati, invero, sono stati presentati ricorsi per Cassazione, i cui motivi possono essere sintetizzati come segue. 1) - motivo comune - Inosservanza, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ed esattamente dell'art. 228 c.p.p., comma 3, e art. 500 c.p.p., comma 2; difetto di motivazione su un punto decisivo delle controversia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Si sostiene che la Corte di Appello di Genova, nel confermare la sentenza di condanna resa in primo grado, abbia assunto quale fonte di prova della responsabilità del prevenuto del materiale non utilizzabile come tale.
Sostanzialmente la Corte avrebbe fondato il proprio convincimento, circa la sussistenza delle condotte attribuite al RO e al Conti, sulle dichiarazioni della parte offesa, TI, contenute nel fascicolo del pubblico ministero ed alla stessa lette in dibattimento dal P.M. per le contestazioni, nonché sulle dichiarazioni rese, sempre dalla parte offesa, al perito Dott. Balestrino Maurizio, che la Corte di Appello, disponendo la rinnovazione, dell'istruzione dibattimentale, aveva nominato affinché lo stesso rispondesse al quesito circa lo stato mentale della donna, la circonvenibilità e la riconoscibilità. 2) - motivo del solo RO - Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 111 Cost. e del combinato disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, art. 508 c.p.p., comma 1, artt. 230, 225 e 190 c.p.p., nonché dell'art. 152 disp. att. c.p.p.. Premesso che nel corso dell'udienza dibattimentale del 3/10/2007 la Corte di Appello di Genova disponeva la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p. al fine di sottoporre a perizia la parte offesa, presente, e che alla successiva udienza dell'11/12/2007, essendo mutata la composizione del collegio ed avendo i difensori degli imputati dichiarato di non accettarne la diversa composizione, la Corte disponeva la rinnovazione della perizia nominando nuovamente il Dr. Balestrino, mentre l'imputato RO nominava il proprio consulente Dr. EL, ci si duole che la Corte di appello, poi, sentiva il Dr. Balestrino, ma non il Dr. EL.
Si sostiene che così procedendo la Corte genovese sarebbe incorsa in più violazioni di legge;
in particolare, dell'art. 111 Cost., là dove assicura alla persona accusata di un reato la facoltà "di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore"; ed inoltre dell'art. 152 disp. att. c.p.p.. 3) - motivo comune - Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La Corte di Appello ha fondato il proprio convincimento in ordine alla incapacità naturale in cui versava (e verserebbe) la persona offesa, e quindi in ordine alla sua circonvenibilità e alla sua riconoscibilità da parte dei terzi, sulle risultanze della disposta perizia d'ufficio, alle quali ha aderito in tutto e per tutto acriticamente, senza tenere conto alcuno delle diverse conclusioni formulate dal consulente di parte e delle motivazioni e considerazioni scientifiche illustrate nella propria relazione e poste a sostegno di dette diverse conclusioni.
4) - motivazione comune - Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per travisamento della prova;
omessa motivazione su un punto decisivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La Corte di Appello nel ritenere e confermare la responsabilità dei prevenuti in ordine al capo C) dell'imputazione esclude, così come invece sostenuto dalla difesa, che allorché la TI ebbe a vendere l'appartamento de quo ella si fosse già formata una compiuta volontà in tal senso, tanto da averne proposto il relativo acquisto ad un terzo ed esattamente ai coniugi AN - Ricotta. 5) - motivo comune - Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per travisamento della prova;
omessa motivazione su un punto decisivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La Corte genovese, come già il primo giudice, conferma la responsabilità del RO e del TE anche per il capo D) dell'imputazione: la vendita dell'appartamento di Via Privata da Via Vittorio Veneto 22 a Russo Santo;
ci si duole che essa, dopo avere semplicemente riassunto la vicenda così come risultava secondo l'ipotesi accusatoria e la sentenza di primo grado, non abbia svolto funzioni critiche sul punto, anche in considerazione di un asserito travisamento del fatto in ordine a due assegni emessi dal Russo. 6) (motivo del solo TE) Omessa motivazione su un punto decisivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al capo G). Anche in questo caso il ricorrente apporta elementi atti, a suo avviso, a dimostrare la mancanza di risposta della Corte territoriale alle censure mosse alla sentenza di primo grado, che dimostravano la mancanza di induzione.
I detti motivi, variamente articolati e contenenti anche ampi richiami ai fatti di causa, implicano talune questioni di diritto, risolte le quali, tutte le altre vengono di conseguenza, attenendo piuttosto ad una rilettura dei fatti, in maniera più utile per i ricorrenti.
La questione di rito attinente alla mancata audizione de c.t. di parte è infondata.
In linea generale questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di istruzione dibattimentale, il giudice che - nell'esercizio del potere eccezionale di cui all'art. 507 c.p.p. - ammetta l'assunzione di una nuova prova deve ammettere anche l'eventuale prova contraria;
tuttavia, nel caso sia ammessa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'audizione di un consulente tecnico, non viola il contraddittorio la mancata audizione del c.t. della difesa, che non può equipararsi all'assunzione di un mezzo di prova, in quanto le risultanze della attività del c.t. sono documentate nell'elaborato - nella specie già acquisito unitamente all'audizione del c.t. di parte - nel quale si concreta, in forma scritta, l'opera di assistenza tecnica svolta a favore della parte (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29389 del 04/05/2007 Rv. 237257).
Nel caso di specie, per altro si trattava della rinnovazione del dibattimento in appello, istituto di carattere eccezionale, e la difesa poteva procedere al controesame del perito di ufficio ed ha potuto far sentire le sue ragioni nella maniera più completa attraverso il deposito della propria relazione peritale. Quanto alle doglianze in ordine all'audizione della persona offesa, dalle sentenze di merito si evince che le sue dichiarazioni sono state valutate nel complesso delle risultanze, senza alcuna potenziale inutilizzabilità.
In linea generale è costante insegnamento di questa Corte che le dichiarazioni del soggetto offeso dal reato - in tema di valutazione della prova - possono essere poste a base del convincimento del giudice anche se costituiscano l'unica fonte di accertamento del fatto e manchino riscontri esterni.
A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che riguardano le propalazioni dei coimputati del medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità.
Peraltro va considerato l'interesse di cui il soggetto può essere portatore, di modo che il controllo sulle sue dichiarazioni deve essere più rigoroso, specie sotto il profilo della credibilità oggettiva e soggettiva, atteso che la sua posizione non può essere meccanicamente equiparata a quella del testimone estraneo. Quando, comunque, il controllo di cui si è detto viene correttamente effettuato dal giudice di merito - per latro, nella specie, anche attraverso una verifica peritale - nel contesto delle emergenze processuali, non v'è spazio per rilievi in sede di legittimità, anche se la detta deposizione sia stata assunta come sola fonte di prova.
Ciò posto, vale la pena, ora, di delineare i termini sostanziali del delitto di circonvenzione di persone incapaci;
1) La nozione di "deficienza psichica" utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionalità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui;
integra, pertanto, il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione. 2) Con riferimento alla prova dell'induzione, poi, essa non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18644 del 23/04/2009 Rv. 244446; Sez. 2, Sentenza n. 17415 del 23/01/2009 Rv. 244343; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 15/01/2010 Rv. 246279). 3) La riconoscibilità dello stato mentale della vittima, infine, è giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se debitamente motivato: Nel caso di specie molteplici sono gli elementi evidenziati dai giudici di merito, oltre la condizione soggettiva della donna, quali il rapporto professionale con uno degli agenti, il tipo di operazioni fatte compiere e la continuità della conoscenza. La Corte generose ha bene evidenziato che "a prescindere dalla difficoltà di comprensione di concetti giuridici da parte della TI, la condotta degli imputati è stata diretta a perseguire lo scopo di tenerla all'oscuro delle conseguenze del rilascio della procura alla SC e della vendita al Russo, alla quale non risulta aver preso parte e della quale non ha ricevuto nemmeno direttamente il prezzo consegnato, secondo quanto riferito dal RO al TE".
Le argomentazioni che precedono forniscono risposta ai vari motivi di ricorso implicanti questioni dì interesse del giudizio di legittimità, mentre le altre obbiezioni non sono altro che riletture di risultanze di fatto bene esaminate della Corte territoriale con motivazione logica e coerente.
Segue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010