Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
La nozione di "deficienza psichica" utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionalità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui. (La Corte con riferimento alla prova dell'induzione, ha precisato che essa non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante).
Commentari • 3
- 1. Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 19739https://www.iusinitinere.it/
Pres. Davigo Est. Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte d' Appello di Messina, con sentenza del 03/10/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 02/10/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati R.M.C. e M.G. in ordine ai reati di circonvenzione di incapace nei confronti della persona offesa rispettivamente contestati ai capi a) e b) dell'imputazione, rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati previa concessione alla R. delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusione della recidiva al M. , confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per …
Leggi di più… - 2. La circonvenzione d'incapacehttps://www.studiocataldi.it/
La circonvenzione di persone incapaci è un reato previsto dall'articolo 643 del codice penale. Vediamo in cosa consiste e come è punito Circonvenzione d'incapaci: cos'è Circonvenzione d'incapace: vittima e colpevole L'elemento oggettivo del reato Quando c'è circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: elemento soggettivo Procedibilità e aspetti procedurali La nullità degli atti dell'incapace La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: cos'è Il reato di circonvenzione d'incapace è integrato quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero …
Leggi di più… - 3. Circonvenzione di incapace, basta condizione di vulnerabilità (Cass. 19739/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 febbraio 2019
Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Rientra nella nozione di 'deficienza psichica' ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è 'deficienza psichica' qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2009, n. 17415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17415 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/01/2009
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 282
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 40562/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) ER CO, N. IL 12/02/1939;
2) IN TO, N. IL 22/06/1941;
avverso SENTENZA del 27/04/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), che conclude, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per il rigetto.
udito il difensore Avv.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con sentenza in data 27 aprile 2004 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di LO in data 25 marzo 2002, appellata dal P.M., con la quale ER CO e MI PP venivano assolti dal delitto di circonvenzione di incapace e di falsità ex art. 494 c.p. loro rispettivamente ascritti, per insussistenza dei fatti.
1.2 In motivazione, la Corte territoriale osservava, quanto al reato di circonvenzione di incapace, come il deteriore stato psichico della persona offesa, tale AR (indotto ad alienare un terreno di sua proprietà, senza ricevere alcun corrispettivo) fosse da escludere, avendo i testimoni presenti all'atto pubblico dichiarato di essere pienamente convinti della capacità del AR, il quale, per altro, alcuni mesi dopo aveva presentato una dettagliata denuncia, ed era stato poi esaminato dal pubblico ministero senza evidenziare "deficienze intellettive ad eccezione di un generico stato confusionale".
Si aggiungeva che alle risultanze di un esame psichico del AR, eseguito nel corso di un ricovero nel reparto di neurologia dell'Ospedale civile di LO ("paziente sub - confuso e poco collaborante al colloquio"), così come riferito dal primario dr. Galasso, nonché alle conclusioni del CT del pubblico ministero, dott. Rizzo, che aveva concluso per una "demenza vascolare caratterizzata da una evoluzione progressiva", si opponevano le dichiarazioni del medico curante della persona offesa, Dott. Parrinello, il quale aveva affermato la piena capacità del paziente, ad eccezione dei momenti di scarsa lucidità dovuti esclusivamente all'abuso di sostanze alcoliche.
1.3 Quanto all'imputazione di cui ah"art. 494 c.p., elevata nei confronti della ER in relazione alla falsificazione della sottoscrizione del AR per ottenere il certificato di destinazione urbanistica, si osservava che il segno X che precedeva la sottoscrizione indicava che l'imputata avesse inteso firmare per conto del AR.
2.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria.
2.2 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., n. 1, lett e), per non aver la Corte valutato la documentazione sanitaria in atti, da cui emergeva uno stato, all'epoca del fatto, di grave deficienza psichica;
le dichiarazioni rese da AR IA, AR CO, MI MA, da cui si desumeva parimenti un grave stato di deficienza psichica. Si osserva che la valutazione delle altre fonti, come eseguita nella sentenza impugnata, non tiene conto, quanto ai testi presenti all'atto (il notaio e i testimoni) del loro interesse a evidenziare lo stato di capacità del AR, ne' delle condizioni in cui il venditore, tremante e neppure in grado di uscire dal veicolo per la stipulazione del rogito, versava in tale circostanza. Il successivo miglioramento delle condizioni di salute, tale da consentire la redazione della denuncia e, più avanti, di un testamento olografo, non contraddiceva il preesistente stato di incapacità determinato da ictus, mentre le dichiarazioni del medico curante dr. Parrinello, nella misura in cui richiamavano uno stato di etilismo cronico, erano evidentemente contraddittorie, poiché tale condizione comporta un'alterazione della personalità che prescinde dall'assunzione di alcool.
Non risultava valutata, infine, la circostanza, ammessa dalla stessa ER, relativa al mancato versamento del prezzo quale risultante dall'atto di vendita, ne' il fatto che i rapporti degli imputati con il AR, dapprima conflittuali, si erano intensificati solo in occasione della stipulazione de qua, per poi nuovamente precipitare, dopo di essa, nella totale indifferenza.
2.3 - Con il secondo motivo, concernente il reato di cui all'art. 494 c.p., si denuncia manifesta illogicità della motivazione, per essersi ritenuto che il segno X, che normalmente viene apposto per indicare dove apporre la sottoscrizione, nel caso di specie avrebbe singolarmente assunto il significato di "in luogo di", "per", in maniera tale da escludere il falso, avendo la Cerere sottoscritto per conto del AR.
3.1 - L'impugnazione è pienamente fondata e deve essere accolta. La Corte territoriale si sofferma, escludendone la ricorrenza, unicamente sul presupposto del delitto di cui all'art. 643 c.p., costituito dallo stato di infermità o di deficienza psichica della persona offesa.
A tale risultato, tuttavia, la sentenza impugnata perviene attraverso un esame del tutto parziale non solo del materiale probatorio, ma delle deduzione degli appellanti, che ponevano l'accento sulla necessità di verificare, in un quadro olistico, le risultanze di natura sanitaria, le dichiarazioni rese degli stretti congiunti delle persone offese, quelle dello stesso AR, le circostanze, giuridiche e non, relative alla stipulazione dell'atto di vendita, che evidentemente dissimulava - come sembra doversi desumere dalla presenza dei testimoni e dal mancato versamento del prezzo - un sostanziale atto di liberalità.
Quanto al primo profilo, si cita la deposizione del dr. Galasso, ma si pretermette del tutto l'allarmante diagnosi con cui il AR venne dimesso dall'Ospedale civile di LO (Ictus cerebrale ischemico in territorio silviano sinistro con gravi deficit cognitivi e comportamentali, atrofia cerebrale); si liquidano, senza esaminare le relative motivazioni, le conclusioni del dr. Rizzo in quanto espresse "in termini non già di certezza ma di verosimiglianza" e perché in contrasto con quanto dichiarato dal medico curante, il quale, tuttavia, ha riferito di episodi di etilismo, di per sè preoccupanti, senza raccordare la situazione del paziente al recente ictus, che, risultando dalla cartella clinica ospedaliera, costituisce un dato storicamente verificato e ben individuato dal punto di vista cronologico, in maniera da collocarsi in prossimità dell'alienazione in questione.
Tali risultanze obiettive, da valutarsi complessivamente, e con il rigore che deve contraddistinguere le valutazioni di natura medico - legale, avrebbero dovuto poi essere confrontate con tutte le dichiarazioni provenienti da soggetti che in quel periodo avevano avuto rapporti con il AR, e davvero non si comprende come possa essere stato pretermesso il vaglio del costituto di quei congiunti che riferivano in merito alle "pessime condizioni fisiche e mentali del predetto", che "non capiva quasi nulla e riusciva a stento a farfugliare cose prive di significato". Per altro verso, si definiscono apodittiche le critiche degli appellanti all'attendibilità del notaio e dei testimoni, laddove il riferimento al timore di indicare circostanze che avrebbero potuto comportare una sfavorevole valutazione (nel senso di un'attività concorrente nel reato di cui all'art. 643 c.p.) costituisce un ragionevole rilievo critico.
Il riferimento, poi, alle condizioni fisio - psichiche della persona offesa successive alla stipulazione del negozio (connotato da una superficiale valutazione di quanto annotato dal verbalizzante in occasione della prima audizione del AR), non può assumere il carattere tranchant che si apprezza nella decisione impugnata, essendo pacifico che lo stato deteriore richiesto ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci può essere anche transeunte.
L'aver pretermesso la valutazione di tali circostanze, per altro dedotte dagli appellanti e come tali richiamate nella stessa parte narrativa della sentenza impugnata, costituisce grave carenza sotto il profilo motivazionale, non dubitandosi della necessità in questa sede non già di sovrapporre la valutazione di questa Corte a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke, Cass. pen. 1996, 2134). Il giudice del rinvio, valutando criticamente tutte le risultanze probatorie, verificherà la ricorrenza o meno di uno stato di infermità o di deficienza psichica del AR con riferimento all'epoca dell'alienazione, tenendo presente che, contrariamente al risalente precedente richiamato nella decisione appellata, e secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la norma di cui all'art. 643 c.p., la quale sanziona l'induzione patrimoniale pregiudizievole, commessa attraverso l'abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica di una persona, non contempla esclusivamente gli stati di incapacità di intendere di volere, ma anche situazioni di portata più modesta, anche transitorie e non morbose, comunque idonee ad incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona. In particolare il concetto di deficienza psichica deve essere inteso in senso molto ampio in modo da comprendere qualsiasi minorazione della sfera intellettiva, volitiva e affettiva del soggetto passivo che diminuisca i poteri di difesa contro l'opera di suggestione e contro le insidie altrui. Inoltre la prova dell'induzione e dell'abuso delle condizioni della vittima non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, e cioè risultare da elementi gravi, precisi concordanti, come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato (Cass. pen., Sez. 2^, 18 gennaio 2007, n. 7145; Cass, Sez. 2^, 15 ottobre 2004, n. 48302).
4. Va disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, anche con riferimento al reato di cui al capo b).
Ben vero, l'argomentazione per cui non ricorrerebbe alcuna falsità perché il segno X, che si apprezza prima della firma del AR, in realtà apposta dalla ER, starebbe a designare che si tratta di sottoscrizione effettuata per conto della persona offesa, è assolutamente priva di pregio sul piano della logica giuridica e contraria una consolidata massima desumibile dalla comune esperienza. Tale significato, invero, può attribuirsi al nome del rappresentato, preceduto dalla parola "per", o più semplicemente, secondo uno stile ormai invalso, dal segno "X", ove a tale dicitura faccia seguito la firma del rappresentante, ma non può rinvenirsi nel caso in cui un soggetto apponga puramente una sottoscrizione non propria, ma riferibile a un terzo. In molti casi, come normalmente avviene, il segno X è apposto da parte di colui che abbia predisposto il testo, per indicare il luogo dove deve essere apposta la sottoscrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009