Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/1999, n. 144
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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L'interrogatorio dell'indagato compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, a norma dell'art. 370 c.p.p.(come modificato dalla legge n. 356 del 1992), è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del reato. ( La S.C., nella specie, ha ritenuto che la funzione dell'interrogatorio dell'indagato, anche se delegato alla p.g., segni comunque un momento di interruzione dell'inerzia dell'inquirente nello svolgimento delle indagini e quindi del corso della prescrizione, a nulla rilevando che l'art. 160 cod. pen. non sia stato modificato prevedendo anche l'ipotesi dell'interrogatorio delegato fra i casi di interruzione della prescrizione, in quanto è possibile una interpretazione adeguatrice della norma, conforme al dettato costituzionale che ragionevolmente impone una uguale disciplina in situazioni identiche).

Integra il reato di abuso d'ufficio ai sensi dell'art.323 cod.pen. la condotta del pubblico amministratore che , pur in assenza della conformità alla disciplina urbanistica di un locale, rilasci per esso una licenza di commercio. Ed invero, nel procedimento amministrativo per il rilascio delle licenze di commercio l'indagine sulla detta conformità si pone come momento istruttorio ineludibile, in quanto il collegamento fra distinti settori normativi ( nella specie,quello annonario e urbanistico) è imposto non solo dai principi generali dell'ordinamento, ma anche da precise norme di legge, sicché il mancato coordinamento dei relativi procedimenti concreta il vizio di violazione di legge, la cui ricorrenza ha l'effetto di procurare un ingiusto vantaggio al destinatario del provvedimento amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/1999, n. 144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 144
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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