Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
Costituisce un atto con effetti pregiudizievoli e, quindi, idoneo ad integrare la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci l'apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima, essendo sufficiente che l'atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri.
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- 1. L’amministrazione di sostegno ed il rischio di circonvenzione d’incapaceAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno – 2. Analisi dell'istituto – 3. La circonvenzione d'incapace – 3.1. Struttura della fattispecie – 4. Un caso in conclusione 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno Come noto, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata introdotto nel codice civile agli articoli 404 e ss., l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con l'espresso e dichiarato intento d'introdurre una misura, sino ad allora carente, che si preoccupasse di tutelare la capacità di autedeterminazione di tutti quegli individui gravati da patologie cliniche, fisiche e/o psichiche, che avrebbero potuto correre il rischio di essere interdetti ovvero …
Leggi di più… - 2. La circonvenzione d'incapacehttps://www.studiocataldi.it/
La circonvenzione di persone incapaci è un reato previsto dall'articolo 643 del codice penale. Vediamo in cosa consiste e come è punito Circonvenzione d'incapaci: cos'è Circonvenzione d'incapace: vittima e colpevole L'elemento oggettivo del reato Quando c'è circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: elemento soggettivo Procedibilità e aspetti procedurali La nullità degli atti dell'incapace La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: cos'è Il reato di circonvenzione d'incapace è integrato quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2009, n. 12406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12406 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 10/03/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1029
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 19289/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, 2^ sezione penale, in data 6 dicembre 2004;
Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Carlo Di Casola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avv. BROCCA Fernando, del foro di Verbania che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 dicembre 2004, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Gup c/o il Tribunale di Verbania, in data 12/4/2001, che aveva condannato NZ IE alla pena di anni uno di reclusione e Euro 400.000 di multa per il reato continuato di circonvenzione d'incapace in danno di HI NA e della di lei sorella ed erede HI IL. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, sia in punto di sussistenza dello stato di incapacità psichica della parte offesa e del comportamento induttivo da parte dell'imputato, sia in punto di sussistenza del carattere pregiudizievole degli atti compiuti dal soggetto passivo e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente deducendo la mancanza o illogicità della motivazione sotto molteplici profili.
Con il primo motivo l'imputato si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto integrare gli estremi della condotta punibile il fatto, contestato nel capo di imputazione, di aver indotta la parte lesa a ritirare il testamento olografo che aveva depositato presso il notaio Vitale in Domodossola. Al riguardo assume indurre SS a mutare il luogo di conservazione di un testamento è un atto giuridicamente neutro, dal quale non è possibile ricavare effetti pregiudizievoli, pertanto la condanna integra una palese inosservanza della norma di cui all'art. 643.
In ogni caso, si duole che l'aumento della pena base per la continuazione è stato applicato sia per l'induzione al ritiro del testamento, sia per l'induzione alla redazione del nuovo testamento, venendo in tal modo un unico comportamento pregiudizievole sdoppiato in due reati. Contesta, inoltre, che abbia carattere pregiudizievole la terza imputazione, relativa all'accensione di un libretto postale cointestato presso l'ufficio postale di Premosello Chiovenda, sul quale l'imputato avrebbe versato somme inferiori a quelle percepite per conto della HI, ovvero avrebbe effettuato prelievi non giustificati. Al riguardo deduce che l'accensione del libretto postale non è atto, di per sè pregiudizievole, e che l'eventuale sottrazione di somme di pertinenza della persona incapace, non può rientrare nella fattispecie legale tipica di cui all'art. 643 c.p.. Con il secondo motivo si duole che non sia stata individuata con certezza l'epoca di redazione del contestato testamento olografo, in quanto, alla data apparente di redazione del documento (31/12/1993), non si erano ancora manifestate quelle degenerazioni patologiche (malattia d'Alzheimer) idonee a determinare lo stato di incapacità del soggetto passivo. Al riguardo si duole che la Corte abbia svalutato le dichiarazioni rese dalla teste NZ MO con motivazione del tutto irrazionale ed illogica. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in punto di sussistenza del comportamento induttivo da parte dell'imputato. Al riguardo deduce come manifestamente illogico il passaggio argomentativo in cui la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che:
"un sentimento di riconoscenza verso il proprio benefattore albergasse nel cuore e nel cervello della donna" ne trae la conclusione che l'atto di disposizione testamentaria sia stato determinato da una induzione dell'imputato, da considerarsi provata per presunzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, occorre rilevare che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il reato di cui all'art.643 c.p. è reato di pericolo, che si consuma allorché la parte lesa viene indotta a compiere un atto dal quale potrebbero derivare effetti pregiudizievoli, non essendo necessario che l'atto cagioni, di per sè un pregiudizio concreto. Infatti, ha rilevato la Corte che: "Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 643 cod. pen. non occorre che l'effetto dannoso rivenga dall'atto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l'attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, ma è sufficiente che esso, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9481 del 22/10/1992 Ud. (dep. 20/10/1993) Rv. 195221; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 2063 del 13/04/2000 Cc. (dep. 11/05/2000) Rv. 215913; Sez. 4, Sentenza n. 27412 del 23/04/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 240733).
Alla luce di tale consolidato orientamento, non può dubitarsi che abbia carattere pregiudizievole l'imputazione, relativa all'accensione di un libretto postale cointestato presso l'ufficio postale di Premosello Chiovenda.
Diverso è il caso della contestazione relativa all'induzione della parte lesa a ritirare il testamento olografo depositato. In tale ipotesi non può certo intravedersi un "distinto atto dispositivo", come rilevato dal giudice di prime cure, che ha applicato la continuazione, pur senza specificare la frazione di aumento per ciascun fatto-reato.
Tale questione, tuttavia, è inammissibile in questa sede, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto non dedotta con i motivi d'appello.
Le questioni dedotte con il secondo e terzo motivo, in punto di manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione delle legge penale risultano infondate.
Osserva il Collegio che le critiche svolte in chiave di illogicità, risultano, in realtà, basate su mere deduzioni di fatto, alternative rispetto alle diverse valutazioni plausibilmente e del tutto coerentemente compiute dal Giudice del merito nell'ambito di scelte allo stesso riservate, mentre, sotto il profilo di diritto, le argomentazioni del ricorrente si rivelano manifestamente infondate. Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione (fondandolo sul mancato accertamento della data esatta di redazione del testamento olografo e sulla svalutazione della deposizione della teste NZ MO ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell'imputato per il reato contestato.
In particolare non risulta palesemente illogico quel passaggio argomentativo in cui la Corte territoriale, argomenta per la sussistenza di una condotta induttiva, pur avendo riconosciuto come verosimile che un sentimento di riconoscenza verso il proprio benefattore, albergasse nel cuore della donna. Al riguardo la Corte d'Appello rende ragione delle conclusioni raggiunte, con osservazioni logicamente coerenti, anche se opinabili, rispetto alle quali non è possibile un intervento in sovrapposizione di questa Corte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009