Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
Integra l'elemento costitutivo dell'atto con effetti pregiudizievoli per la persona offesa nella fattispecie criminosa di circonvenzione di incapaci l'ordine impartito dalla stessa persona offesa alla propria banca di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di danaro, a prescindere dalla effettiva esecuzione dell'ordine stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2009, n. 48908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48908 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 5359
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 17962/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IA, n. 7.1.1954;
EL DO ER, n. 13.8.1968;
avverso la sentenza in data 21.11.2008 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile l'Avv. Pomanti P., in sostituzione dell'Avv. Brighi I.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OP LU veniva rinviata a giudizio per rispondere dei reati di:
A) circonvenzione di incapace in danno di LA GN, che aveva indotto ad emettere vari assegni bancari;
1) in suo favore o al portatore e 2) in favore di terzi;
B) falso in vari titoli di credito recanti la firma contraffatta di LA GN;
C) tentativo di circonvenzione di incapace (poi qualificato come circonvenzione consumata su iniziativa del pubblico ministero nell'udienza di primo grado) per avere indotto LA GN a disporre un ordine di bonifico bancario a suo favore dell'importo di L. 320 milioni (fatto del 5.5.2000).
2. DE NN ER veniva rinviato a giudizio per rispondere del delitto di:
E) ricettazione continuata, per avere ricevuto al fine di trame profitto o farne conseguire il profitto a OP LU, vari assegni bancari provento dei delitti di cui ai capi A e B.
3. Intervenuta condanna in primo grado, la Corte di appello, sul gravame degli imputati e del pubblico ministero che si doleva del troppo mite trattamento sanzionatorio, con sentenza del 21.11.2008:
3.1 quanto all'imputata OP, esclusa la sua responsabilità per i reati di falso (capo B) concernenti quei titoli in ordine all'apocrificità dei quali non vi era stata convergenza di conclusioni fra il perito ed i consulenti tecnici di parte, con conseguente parziale assoluzione, tenuto conto altresì della normativa di cui alla L. n. 251 del 2005, operativa nella specie ratione temporis e perché più favorevole, nonché della recidiva infraquinquennale ai fini del computo ex art. 161 c.p., comma 2, dalla cui applicazione derivava essere il termine prescrizionale, per tutti i delitti contestabile, pari a nove anni, dichiarava estinti i reati sub A1 ed A2, ad eccezione, per quest'ultimo capo, di quelli concernenti gli assegni datati 30.11.1999, 14.1.2000, 8.3.2000, nonché i residui reati di falso sub B), ad eccezione di quello relativo all'assegno datato 9.12.1999; determinava quindi la pena per i delitti non prescritti (la circonvenzione di cui al capo C e le suindicate imputazioni superstiti ex capi A2 e B), tenendo conto dell'appello del pubblico ministero;
3.2 quanto all'imputato DE NN, fissato ex L. n. 251 del 2005 il termine prescrizionale massimo per la ricettazione in anni dieci, dichiarava estinti sette dei vari episodi di ricettazione contestati e determinava la sanzione, tenendo conto dell'appello del pubblico ministero, per i cinque residui reati commessi dal 25.1.1999 al 9.12.2009.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
5. DI denuncia:
5.1 - vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di falso nella sottoscrizione dei titoli di credito;
ad avviso della ricorrente il giudice di appello non avrebbe dovuto "accontentarsi" della convergenza delle valutazioni del perito e dei consulenti tecnici circa la falsità delle firme apposte sugli assegni, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione le obiezioni sollevate in merito dalla difesa con l'atto di appello. La doglianza è aspecifica, dunque sanzionata da inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., perché non indica quali obiezioni siano state formulate alle conclusioni tecniche di perito e consulenti, quale efficacia esse avrebbero potuto avere nel modificare la decisione del giudice, a quali conclusioni quest'ultimo sarebbe dovuto giungere in accoglimento delle istanze difensive. 5.2 - manifesta illogicità in ordine alla pronuncia di condanna per il reato di cui al capo A); assume la ricorrente che la Corte di appello abbia omesso di esaminare la deduzione difensiva secondo cui l'emissione di assegni per cui è intervenuta condanna fosse in realtà avvenuta in data antecedente alla loro negoziazione, facendo essi parte di un carnet ritirato dal LA alcuni mesi prima di questa (5.11.1999); rileva in proposito che il giudice di merito - pur essendo stata allora sollevata la questione al solo fine di retrodatare il fatto ad un periodo in cui si affermava non sussistesse lo stato di deficienza psichica della persona offesa - avrebbe comunque dovuto prendere in considerazione l'eccezione perché l'accertamento della effettiva epoca di consumazione del reato ne avrebbe comportato la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
La doglianza, che non pone in discussione l'accertamento della risalente (inizio del 1998) incapacità della persona offesa e dunque non contesta l'affermazione di responsabilità per il reato sub A, ma si limita esclusivamente a dedurre la mancata verifica dei presupposti fattuali per il computo del termine prescrizionale, è ormai priva di rilievo per essere quest'ultimo - come si chiarirà - già interamente decorso alla data odierna.
5.3 - vizio della motivazione e violazione dell'art. 643 c.p. in relazione al reato di circonvenzione di cui al capo C). Premesso che ai fini del perfezionamento del reato di circonvenzione di incapace è richiesto che l'atto posto in essere dall'offeso comporti per lui un effetto giuridico dannoso e cioè sia idoneo a produrre una qualche conseguenza negativa per il soggetto che l'ha compiuto, rileva la ricorrente che tali caratteristiche non sono rinvenibili nell'ordine di bonifico (in cui nella specie si sarebbe concretato l'atto pregiudizievole), il quale ha rilevanza esclusivamente nei rapporti interni fra cliente e banca e non comporta l'assunzione di alcun obbligo in capo al disponente nei confronti del beneficiario, sicché non può essere considerato produttivo di alcun effetto dannoso almeno fino a quando non sia eseguito;
deduce, conclusivamente, che avendo nella specie la revoca dell'ordine impedito la sua esecuzione, al più può configurarsi un mero tentativo.
La doglianza è infondata.
È invero principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 643 c.p. non occorre che l'effetto dannoso rivenga dall'atto come sua conseguenza giuridica immediata e che, quindi, l'attitudine a determinare un danno o un pericolo di danno costituisca una manifestazione tipica dell'atto stesso, ma è sufficiente che esso, determinato dal dolo o dalla frode dell'agente, sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere (sez. 2, 22.10.1992, Monti, rv 195221). Il delitto de quo, invero, ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso (sez. 3, 1.12.2004, Illiano, rv 230488; sez. 4, 23.4.2008, L'Avena, rv 240733).
Ciò premesso, anche l'ordine, impartito alla propria banca, di trasferire ad un terzo beneficiario una somma di denaro integra di per sè l'atto potenzialmente idoneo a recare pregiudizio alla persona offesa, a nulla rilevando che fino al momento della sua esecuzione il danno per il suo patrimonio non si sia concretamente verificato;
ne' la circostanza che la disposizione non sia stata eseguita è tale da far attestare la condotta sulla soglia del tentativo, atteso che, perché il reato si perfezioni in tutti i suoi elementi, è sufficiente che a seguito dell'atto indotto dalla circonvenzione si determini il pericolo di un pregiudizio nella sfera giuridica del circonvenuto.
6. Ciò posto, si deve rilevare che i reati per i quali è
intervenuta condanna nel giudizio di secondo grado sono estinti per intervenuta prescrizione (termine massimo di nove anni ex art. 157, comma 2, art. 160, comma 3, art. 161, comma 2, come modificati dalla L. n. 251 del 2005, tenendo conto della ritenuta recidiva infraquinquennale).
Più precisamente, quanto ai (superstiti) delitti contestati al capo A2, relativi all'induzione della persona offesa all'emissione di assegni in data 30.11.1999, 14.1.2000, 8.3.2000, il termine finale è spirato, rispettivamente, nei giorni 30.11.2008, 14.1.2009 e 8.3.2009; quanto al (superstite) delitto di falso contestato al capo B, relativo all'assegno apparentemente emesso in data 9.12.1999, il termine finale è spirato il 9.12.2008; quanto al delitto di circonvenzione di incapace contestato al capo C, commesso il 5.5.2000, la prescrizione è maturata il 5.5.2009.
La Corte deve pertanto procedere alla relativa declaratoria con conseguente annullamento senza rinvio - nel quale rimangono assorbite le ulteriori doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio - della sentenza impugnata;
rimangono tuttavia ferme, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le statuizioni civili, stante l'accertata infondatezza, per le ragioni più su enunciate, dei motivi 1 e 3 nei quali la ricorrente ha posto questioni concernenti l'affermazione di responsabilità.
7. DE NN denuncia:
7.1 - vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, dedotto, secondo la prospettazione difensiva, sulla base di una serie di congetture ed illazioni;
7.2 - violazione dell'art. 648 c.p. ed erronea qualificazione giuridica del fatto;
deduce il ricorrente che il ruolo a lui attribuito dai giudici di merito - l'avere posto a disposizione il proprio conto corrente per consentire all'autrice della circonvenzione di monetizzare i proventi dell'attività illecita - avrebbe dovuto indurre a qualificare il fatto come concorso nel reato di circonvenzione di incapace piuttosto che come un autonomo delitto di ricettazione;
rileva in proposito che su detta censura la Corte di appello non ai sia pronunciata ed osserva altresì che la motivazione del provvedimento impugnato rafforza ancora di più la conclusione di una diversa qualificazione giuridica, la quale condurrebbe all'estinzione del reato per prescrizione. La prima doglianza, oltre che in ammissibilmente volta a proporre una diversa e più favorevole lettura delle risultanze di causa, è comunque manifestamente infondata, in quanto i giudici di merito, nelle sentenze che si integrano, hanno ampiamente argomentato in ordine alla consapevolezza, da parte dell'imputato, sia dello stato di incapacità della persona offesa, sia dell'attività illecita di circonvenzione posta in essere dall'imputata OP, sua suocera, sia dell'impossibilità di quest'ultima - "spiantata, priva di significativi redditi, sfrattata, protestata" - di intrattenere un rapporto di conto corrente bancario. Tuttavia proprio la condivisione, da parte dell'imputato, non solo in termini di conoscenza totale della situazione ("essi - i coniugi DE NN, n.d.e. - avevano ben compreso che nulla di sincero vi era nei gesti apparentemente premurosi, attenti e di vicinanza affettiva dell'OP e che tali gesti null'altro erano se non una messa in scena, una simulazione per approfittare dei bisogni ... palesemente manifestati dall'anziano e facoltoso avvocato") ma anche di materiale partecipazione, come descritto con precisione in motivazione, al rapporto con il circonvenuto ("rapporto articolato, caratterizzato da frequenti incontri conviviali e da reciproche visite presso le rispettive abitazioni"), fanno emergere con chiarezza che la ricezione degli assegni, attuata in più occasioni e, secondo quanto accertato, perdurante dal settembre del 1998 al dicembre del 1999, debba inquadrarsi nell'ambito di una condotta volta a fornire un consapevole e costante supporto all'attività dell'autrice dell'azione tipica, la quale era rafforzata ed agevolata nell'attuazione del proposito criminoso proprio dalla circostanza che il genero le ponesse regolarmente a disposizione lo strumento per realizzare il profitto del reato.
Tale condotta integra un'ipotesi classica di concorso di persone nel reato, con la conseguenza che il fatto criminoso ascritto al ricorrente deve qualificarsi non come ricettazione bensì più propriamente come concorso in circonvenzione di incapace. La seconda doglianza, alla quale peraltro la Corte di appello aveva omesso di fornire risposta, è dunque fondata.
8. Il delitto, contestato come commesso in più occasioni (per le quali è già intervenuta parziale dichiarazione di prescrizione nel giudizio di appello) con la ricezione degli assegni in data 25.1.1999, 1.2.1999, 15.9.1999, 26.10.1999, 9.12.1999 è tuttavia estinto per prescrizione, il cui termine - pari a sette anni e sei mesi ai sensi dell'art. 157, comma 2, art. 160, comma 3, art. 161, comma 2, come modificati dalla L. n. 251 del 2005 - è maturato, rispettivamente, nei giorni 25.7.2006, 1.8.2006, 15.3.2007, 26.4.2007, 9.6.2007, cioè dopo la decisione di primo grado. La Corte deve pertanto procedere alla relativa declaratoria con conseguente annullamento senza rinvio - nel quale rimangono assorbite le ulteriori doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio - della sentenza impugnata;
rimangono tuttavia ferme, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le statuizioni civili, stante l'accertata manifesta infondatezza, per le ragioni più su enunciate, del motivo I nel quale il ricorrente ha posto questioni concernenti l'affermazione di responsabilità.
9. La parte civile non ha presentato richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado, sicché la Corte non deve provvedere in tal senso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OP LU perché i reati per i quali è intervenuta condanna sono estinti per prescrizione e nei confronti di DE NN ER perché i reati per i quali è intervenuta condanna, qualificati come concorso in circonvenzione di incapace, sono anch'essi estinti per prescrizione.
Rimangono ferme le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009