Articolo 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 35Articolo 37
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18 febbraio 1992
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6 marzo 1996
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8 agosto 2009
Art. 36. Aggravamento delle sanzioni penali (( 1. Quando i reati di cui all' articolo 527 del codice penale , i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale , nonche' i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 , sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' )) 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche' dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
Entrata in vigore il 8 agosto 2009
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