Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
La Regione non ha diritto verso lo Stato al rimborso di quanto speso nell'esercizio di funzioni statali ad essa non trasferite, né delegate, atteso che l'illegittima iscrizione nel bilancio regionale di esborsi di pertinenza statale non può fondare la pretesa di restituzione. Non rilevano, in senso contrario, i principi civilistici sulla ricognizione di debito e l'arricchimento senza causa, poiché i rapporti tra gli enti pubblici, soprattutto tra quelli di rilievo costituzionale, trovano esclusiva disciplina nelle norme di contabilità pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/2012, n. 20676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20676 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria C. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26220 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2008, proposto da:
REGIONE UMBRIA con sede in Perugia, in persona del presidente, autorizzato a stare in giudizio da Delib. G.R. 25 febbraio 2008, n. 168 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso l'avv. Nardone Lorenzo, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Covino Alessandro.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI e MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, ciascuno in persona del rispettivo ministro in carica, tutti ex lege domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentati e difesi.
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 386/2007 del 17 settembre - 21 novembre 2007. Udita, all'udienza del 24 ottobre 2012, la relazione del cons. dr. Forte Fabrizio e sentiti gli avv.ti A. Covino, per la ricorrente, l'avvocato dello Stato Roberta Tortora per i Ministeri controricorrenti e il P.G. in persona del sostituto procuratore generale dr. Pierielice Pratis, che conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Perugia ha accolto l'appello contro la pronuncia del locale Tribunale del 31 gennaio 2003 che, in accoglimento della domanda della Regione Umbria di cui alla citazione notificata il 2 ottobre 1989 aveva condannato, ai sensi degli artt. 1988 e/o 2041 c.c., i Ministeri del Tesoro, del Bilancio, della Sanità, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e delle Foreste (divenuti poi dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole e forestali e della Salute), a pagare all'attrice Euro 646.668,28, con interessi dalla data del dovuto al saldo.
Per il Tribunale vi era stata una promessa di pagamento alla Regione Umbria dal Ministero del Tesoro con la nota del 21.12.1975 relativa a somme erogate dall'amministrazione regionale per il proseguimento di funzioni statali in uffici trasferiti alla Regione) che avevano operato in materia di agricoltura fino alla fine di quell'anno. Sull'appello dei convenuti che negava l'esistenza di un rapporto obbligatorio ordinario delle Regioni con lo Stato che consentisse la condanna decisa dal Tribunale, la Corte d'appello di Perugia ha riconosciuto la verità di tale deduzione, affermando che i rapporti finanziari tra detti soggetti pubblici sono regolati dalla Costituzione (artt. 114 e ss.) e dal D.Lgs. 24 luglio 1977, n. 616, art. 131. Questa ultima norma, in attuazione della delega di cui alla L. 22 luglio 1975, n. 382, art. 1, stabilisce che "gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello stato, sentita la commissione interregionale di cui alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 13 e verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione del consiglio dei ministri su proposta dei ministri nei cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il ministro per le regioni. Per lo svolgimento da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa".
Ha quindi statuito la Corte d'appello che, in base alla Legge Delega n. 382 del 1975 citata, solo il governo ha il potere di regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regioni, disciplinato ordinariamente con la previsione delle somme dovute agli organismi regionali contenuta nel bilancio statale, che è incompatibile con l'applicazione dei principi propri della disciplina del codice civile relativa alla promessa di pagamento e all'arricchimento senza causa, a base della domanda di pagamento della Regione Umbria ai Ministeri in epigrafe individuati di cui alla concreta fattispecie. La sentenza del Tribunale è stata quindi riformata in toto dalla Corte d'appello, con decisione del 21 novembre 2007, che ha respinto la domanda di pagamento della Regione Umbria e compensato interamente tra le parti le spese di causa.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 9 settembre 2008, la Regione dell'Umbria ha proposto ricorso di tre articolati motivi notificato il 7 novembre 2008 e illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. A tale impugnativa replicano, con controricorso notificato il 17 dicembre 2008, i Ministeri di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo del ricorso della Regione Umbria deduce che la Corte d'appello ha violato i D.P.R. 14 e 15 gennaio 1972, nn. 4, 8, 9 e 10 relativi alle competenze trasferite dallo Stato alle Regioni in più materie (sanità, lavori pubblici, agricoltura e foreste), la L.16 maggio 1970, n. 281, artt. 17, 8, 13 e 18, la L. 22 maggio 1975, n. 382, art. 1 di delega per il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt.125 e 131, il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 49 sulla contabilità generale dello Stato e gli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost.. Con lo stesso motivo si deduce pure insufficiente e omessa o contraddittoria motivazione in ordine ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni, sul punto dell'esercizio provvisorio delle funzioni statali da parte di queste ultime all'atto della loro istituzione, denunciando la illegittimità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente afferma che la causa non ha ad oggetto la imputazione delle spese per l'esercizio da parte sua di funzioni trasferite o delegate ad essa dallo Stato, ma il mero esborso di somme da parte sua per completare più procedimenti di competenza dello Stato trattati da uffici trasferiti, con l'istituzione delle Regioni, a queste ultime, che in via transitoria hanno concluso tali procedure, senza imputare i costi relativi allo Stato, in violazione dei citati D.P.R. del 1972, che avevano espressamente escluso gli oneri relativi a tali atti dai finanziamenti alla Regione Umbria, perché gli stessi restavano a carico dello Stato.
La Corte d'appello ha applicato il regime delle competenze trasferite o delegate anche in dette fattispecie, in materie per le quali nessuna attribuzione di competenze è passata alla Regione Umbria, che ha pagato il personale e coperto i costi delle attività il cui finanziamento competeva per legge allo Stato, non essendo tali attività espressione di attribuzioni delegate o trasferite all'amministrazione regionale, che nessun impegno di spesa avevano assunto nel suo bilancio, nel quale era espressa la autonomia finanziaria della Regione Umbria che lo aveva approvato. I procedimenti oggetto di causa invece di essere conclusi a spese dello Stato perché relativi alla esecuzione di funzioni di questo, hanno gravato sul bilancio della Regione Umbria, in violazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 125, che pone tali atti a carico dell'amministrazione statale, non parificando assolutamente tali fattispecie a quelle dei costi delle funzioni delegate o trasferite a organismi regionali. Lo Stato, mentre ha rimborsato le spese per procedimenti relativi a funzioni di sua competenza fino al 31.12.1975 con Decreto interministeriale del 1979, non ha provveduto allo stesso modo per le attività di sua competenza dal 1976 al 1982, che hanno comportato oneri finanziari a carico della ricorrente, non regolati con delega o trasferimento alla stessa delle funzioni dell'amministrazione statale.
Il ricorso rileva che, per le spese relative a procedimenti in materia agricola e forestale, il D.P.R. n. 11 del 1972 aveva previsto espressamente il rimborso dallo Stato a ciascuna Regione di quanto da ognuna di queste si fosse erogato in detta materia, disponendo l'accredito alla Regione Umbria delle relative spese. Ad avviso della ricorrente, anche senza espressa previsione normativa, era dovuto ad essa dallo Stato il rimborso per ogni procedura di competenza statale conclusa a spese della Regione, in quanto relativa a funzioni rimaste allo Stato e non spettanti alla istituzione regionale.
Richiamata giurisprudenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, che di regola imputa all'amministrazione statale gli esborsi delle Regioni attinenti a funzioni dello Stato esercitate in via temporanea per i più vari motivi, la ricorrente, in difetto di una specifica norma regolatrice della fattispecie concreta, ritiene necessaria una lettura integratrice delle disposizioni di legge, in rapporto a tali finanziamenti temporanei alle Regioni nella prima fase del loro funzionamento tra il 1976 e il 1982, nella quale non poteva che riconoscersi un diritto soggettivo al rimborso degli organi regionali.
Si nega la legittimità di quanto affermato in appello dalla decisione oggetto di ricorso in ordine a scelte discrezionali o politiche del governo per la restituzione alle Regioni di quanto anticipato da esse per portare a compimento procedimenti di competenza dello Stato.
La previsione di un decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze, per la distribuzione del cd. fondo comune da ripartire tra le varie regioni (L. n. 281 del 1970, art. 8) attiene ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni per le attribuzioni trasferite o delegate in via definitiva e non per il caso oggetto di causa, che non riguarda tali attribuzioni, ma attività di competenza statale per le quali si mantiene l'iscrizione delle somme necessarie nei capitoli del bilancio statale, non dandosi rilievo a procedimenti solo provvisoriamente assegnati alla Regione Umbria, che così ha subito esborsi che non le competevano.
La previsione al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 131 dello inserimento nel bilancio statale di ogni spesa anche delle Regioni, non esclude che, all'art. 125, medesimo D.P.R., è previsto un regime finanziario degli affari pendenti analogo a quello delle funzioni trasferite, stabilendo il successivo art. 126 stesso decreto che "le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte...in capitoli nuovi" del bilancio statale, con esclusione di tali esborsi dal passivo dei bilanci regionali. I quesiti di diritto che chiudono il motivo di ricorso sono tre, autonomi l'uno dall'altro e relativi ciascuno ad una delle violazioni di legge denunciate, domandando: 1) se è corretta la distinzione delle spese per le procedure statali che la Regione Umbria ha dovuto completare, rispetto a quelle relative a competenze trasferite o delegate dallo Stato agli organi regionali;
2) se sorge un diritto soggettivo al rimborso di quanto erogato dalla Regione che abbia sostenuto spese per completare procedimenti di competenza dello Stato;
3) se la regolazione dei sistemi di finanziamento dello Stato alle Regioni comporta che, nella previsione normativa, non siano previsti affari pendenti, per i quali le somme da erogare sono iscritte nel capitolo di bilancio dello Stato e non possono porsi a carico di quello regionale neppure nella fase temporanea oggetto di causa, in cui tali spese furono erogate provvisoriamente da organismi regionali in attesa d'una più articolata disciplina normativa conforme alla Costituzione e ai principi generali.
2.1. In ordine al primo motivo di ricorso, esattamente dalla Regione qualificato "gruppo" di motivi, esso può ritenersi ammissibile, in quanto correttamente chiuso con tre distinti quesiti di diritto, elaborati in ragione della pluralità e diversità delle questioni dedotte con la impugnazione per cassazione (nello stesso senso, cfr. Cass. 9 giugno 2010 n. 13868 e S.U. 8 marzo 2009 n. 5624). La prima questione proposta dalla Regione Umbria attiene alla legittimità alla individuazione di un'altra categoria di spese, in aggiunta a quelle relative a funzioni delegate o trasferite ad essa, con riferimento agli esborsi sostenuti per concludere procedimenti di competenza dello Stato e il relativo quesito non può che avere risposta negativa.
Nessuna normativa prevede e disciplina il tertium genus delle spese erogate dalla Regione in sostituzione dello Stato, al di fuori di quelle che precedono, che attuano i principi dell'autonomia regionale e del decentramento di cui all'art. 5 Cost. e della legislazione ordinaria che a tale norma ha dato attuazione, dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 alla L. 5 giugno 2003, n. 131.
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 111, dopo avere limitato gli uffici dello Stato trasferiti alle Regioni a quelli espressamente indicati nella tabella A allegata al decreto stesso, dispone espressamente: "L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedenti, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle Regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto"; la norma sembra anticipare la riforma dell'art. 117 Cost., della legge costituzionale n. 3 del 2001, per cui "spetta, alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". All'atto dell'istituzione delle Regioni, l'art. 117 Cost. nel testo allora vigente individuava le singole materie oggetto della legislazione regionale, per le quali si erano già regolati gli ordinati rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed enti locali con la L. 16 maggio 1970, n. 281, e con la delega di cui alla L. 22 luglio 1975, n. 382, art. 1, che aveva, enunciato comunque i principi poi attuati con il D.Lgs. n. 616 del 1977 e immediatamente cogenti. Il D.Lgs. n. 616 del 1977, quindi, pure se successivo ad una parte delle vicende oggetto di causa, attua principi generali e norme già vigenti in precedenza, che hanno rilievo certo con esso anche per regolare i rapporti tra soggetti pubblici per cui è causa, non specificamente disciplinati da alcuna altra norma di legge. Lo stesso D.Lgs. del 1977, all'art. 125, comma 1, regola, con effetti anche retroattivi in ragione delle indicate norme che lo precedono, i c.d. "affari pendenti", con riferimento peraltro a quelli relativi a funzioni trasferite alle regioni e non al caso di attribuzioni dello Stato che abbiano comportato impegni di spesa e siano state esercitate dalla Regione, senza espressa delega o trasferimento agli organismi regionali.
Il detto art. 125, commi 2 e 3 lasciano alla competenza dello Stato e a carico della amministrazione finanziaria statale "la definizione dei procedimenti che abbiano comportato assunzione di spesa anche nel conto dei residui anteriormente al 1 gennaio 1978" e la liquidazione "delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla Regione", con riferimento alle attribuzioni trasferite dalla amministrazione statale a quella regionale.
La citata norma non prevede, al di fuori delle spese regolate con il bilancio dello Stato e in conformità all'art. 81 Cost., un tertium genus di esborsi, in aggiunta a quelli per l'esercizio delle funzioni delegate e trasferite.
Tale limitazione vale anche con riferimento agli uffici statali trasferiti alle Regioni, in quanto lo stesso D.P.R. n. 616 del 1977, citato art. 125 regola gli affari pendenti, lasciando a carico del bilancio dello Stato gli esborsi connessi a spese pluriennali per funzioni trasferite, quando "l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento" (così il comma 3).
Il D.P.R. del 1977, art. 126, sancisce poi che, in ordine ai capitoli di spesa iscritti in bilancio, "le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte, con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi (del bilancio statale n.d.r.), la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime".
È allora chiaro che la risposta al quesito che precede sulla esistenza di un altro gruppo di spese in aggiunta a quelle per funzioni trasferite o delegate alla Regione, non può che essere negativa, con rigetto per tale specifico profilo del primo quesito proposto nel motivo di ricorso.
Lo stesso primo motivo è infondato anche per la parte in cui chiede a questa Corte di riconoscere la nascita di un diritto soggettivo al rimborso della Regione sorto solo per avere erogato spese per funzioni di competenza statale, dovendosi ritenere che esse siano finanziabili solo se imputabili a funzioni "delegate" sia pure provvisoriamente per gli affari pendenti all'atto del trasferimento alle Regioni delle funzioni e ad esse spettanti ai sensi dell'art.117 Cost. nella versione vigente alla data di entrata in vigore del
D.P.R. n. 616 del 1977. Le norme del Titolo quinto della Costituzione (art. 114 e ss.), come riformate con la legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, hanno sostituito quelle precedenti sulla legislazione dello Stato e delle Regioni, prevedendo nell'art. 117 le materie soggette a quella esclusiva del primo, in luogo di quelle che in precedenza erano assegnate specificamente alle Regioni e alla loro legislazione. È invece rimasto fermo l'art. 81 della carta fondamentale, che riserva al bilancio dello Stato il sistema contabile generale e la perequazione delle risorse finanziarie. Tale ultima norma e l'art. 97 Cost. che pone la riserva di legge per l'organizzazione dei pubblici uffici, sono incompatibili con un eventuale rilievo di istituti privatistici, da qualificare come fonti delle obbligazioni tra enti pubblici e in particolare tra Regioni e Stato, con modalità identiche o analoghe a quelle di tipo contrattuale o negoziale di cui al codice civile.
Le norme novellate della Costituzione potrebbero essere tra poco nuovamente modificate e in tal senso ha di recente deliberato il consiglio dei ministri ma, allo stato della vigente normativa anche costituzionale, deve negarsi che legittimamente le Regioni abbiano un diritto al rimborso di quanto da loro illegittimamente erogato per funzioni di competenza dello Stato, salvo che le attribuzioni per le quali si sono avuti gli esborsi, sia pure temporaneamente e provvisoriamente, siano state loro delegate o trasferite. Se le attribuzioni di cui le Regioni hanno sostenuto i costi spettano alle amministrazione statali, le stesse non possono finanziarsi che con somme iscritte in capitoli del bilancio dello Stato, dovendosi negare che una condotta illegittima di organi pubblici che abbia derogato alle previsioni normative che precedono, ponendo a carico del bilancio regionale spese di pertinenza dell'amministrazione statale possa in qualsiasi modo legittimare la Regione a chiedere la restituzione allo Stato di quanto da essa illegittimamente speso. Anche il secondo quesito sull'esistenza di un "diritto" della Regione al rimborso merita risposta negativa, anche se, in via discrezionale e con provvedimento del ministro competente, l'amministrazione statale può coprire con mezzi propri quanto erogato in luogo di essa nell'esercizio di funzioni che con tali rimborso essa qualifica come provvisoriamente delegate alla Regione, con una ratifica del comportamento di questa e un provvedimento che costituisce il diritto al rimborso e non vale come ricognizione di debito. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e da rigettare, anche per tale profilo, non potendosi far rientrare tra le funzioni delegate in via eccezionale alle Regioni quelle di chiusura dei procedimenti statali ad esse non trasferiti.
In tal caso, con propria scelta contabile e discrezionale, il governo può deliberare l'inserimento di tali spese sostenute dalle Regioni in luogo dello Stato in apposito capitolo di bilancio, coprendo le stesse, anche se le amministrazioni regionali nessun "diritto" hanno a tali rimborsi.
3.1. Il secondo motivo del ricorso lamenta violazione dell'art. 1988 c.c. e degli artt. 112, 115 e 232 c.p.c., in relazione all'art. 360,
comma 1, n. 3, anche per insufficiente motivazione, ai sensi del n. 5 della norma del codice di rito ora citata.
Nella citazione introduttiva e nell'appello la Regione Umbria aveva dedotto di avere ricevuto il riconoscimento di quanto da essa erogato in luogo dello Stato, con più atti dei Ministeri convenuti e appellanti, da essa qualificati come ricognizione di debito nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1988 c.c. e posti a base di quanto da essa preteso in restituzione dall'amministrazione statale. Richiamati i documenti che, per la ricorrente, dimostrerebbero gli impegni assunti dai Ministeri per la restituzione di quanto anticipato dalla Regione Umbria per chiudere i procedimenti statali all'epoca pendenti (numerose lettere del Ministero del Tesoro del 1979, del 1981, del 1982, del 1983, del 17 luglio 1994 ed altre note successive, oltre che il decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, relativo alla spesa agricola di competenza dello Stato) e rivisitati in ricorso gli interrogatori resi dai legali rappresentanti dei Ministeri controricorrenti, si deduce dalla Regione Umbria che così avrebbe provato l'applicabilità dell'art.1988 c.c., già rilevata dalla giurisprudenza (si cita in tal senso
Cass. 29 maggio 2003 n. 8643). La Corte d'appello ha omesso ogni motivazione sul mancato rilievo che essa da alla ricognizione di debito dei Ministeri, per cui il motivo di ricorso si chiude con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte di cassazione se, quando è stata proposta una domanda che si fonda sul riconoscimento del debito di cui all'art. 1988 c.c., il giudice adito, ai sensi degli artt. 112 e 115 c.p.c., debba decidere sulla esistenza o meno di detto riconoscimento".
3.2. Si denuncia infine violazione degli artt. 2041, 2042 e 1173 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 anche per omessa o insufficiente motivazione in ordine al rigetto dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta nel merito dalla ricorrente. La Corte d'appello afferma che l'inesistenza del diritto al rimborso esclude anche l'azione di arricchimento senza causa a base della richiesta di pagamento;
ma tale soluzione non considera che, con tale risposta, si è ritenuto corretto e legittimo che la Regione Umbria abbia pagato, per sette su dieci anni, cioè dal 1976 al 1982, somme che invece doveva erogare solo lo Stato per attività di sua competenza.
Negato il titolo di rimborso, doveva accogliersi almeno la domanda di arricchimento senza causa nei confronti dei Ministeri, per essersi accertato il depauperamento della Regione Umbria con il pagamento di quanto da essa non dovuto e l'arricchimento dello Stato, che ha risparmiato le spese della Regione che esso avrebbe dovuto erogare. Per la ricorrente sussiste anche il riconoscimento dell'utilitas da parte degli stessi Ministeri, emergente in via istruttoria dalla documentazione allegata e riprodotta alle pagg. 102 e ss. del ricorso, e dagli interrogatori formali assunti dei responsabili delle attività finanziate con fondi della Regione;
oltre che dalle prove testimoniali escusse in sede di merito.
Il quesito di diritto finale del terzo motivo di ricorso chiede di affermare, che ai sensi degli artt. 2041, 2042 e 1173 c.c., ove si neghi l'esistenza di un diritto al pagamento di somme in base ad titolo contrattuale o extracontrattuale, debba riconoscersi che l'arricchimento senza causa è fonte autonoma di obbligazione, ove sussista il riconoscimento della utilitas della prestazione eseguita senza causa.
3.3. Gli ultimi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla pretesa violazione di norme del diritto civile, che si è già detto non essere applicabili nei rapporti tra enti pubblici previsti nella Costituzione della Repubblica, che sono parti essenziali dell'ordinamento repubblicano, come la Regione e lo Stato. Le ragioni del rigetto del primo motivo di ricorso già comportano assorbimento degli altri motivi di ricorso, per i quali occorrono solo alcune puntualizzazioni.
In ordine al secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata chiarisce che i rapporti finanziari tra Stato e Regione non sono regolati dalle norme del codice civile come quella sulla ricognizione di debito dell'art. 1988 c.c., trovando la loro disciplina in ragione delle funzioni delegate o trasferite dal primo alla seconda, quali non sono, come già chiarito, quelle nel caso provvisoriamente esercitate dalla Regione Umbria all'atto del trasferimento a questa degli uffici statali, per le quali s'è chiesto il rimborso di quanto erogato dalla amministrazione regionale al di fuori della disciplina legislativa e regolamentare dei rapporti finanziari tra le stesse parti della causa (su tali rapporti cfr., tra altre, Cass. 9 dicembre 2004 n. 23007). Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, restando assorbita ogni questione sulla esistenza di un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 e.e, per le ragioni già richiamate e che si ritrovano pure nella sentenza impugnata che esclude, alle pagg. da 4 a 6, ogni rilievo delle regole del diritto civile nella disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni.
Il ricorso erroneamente richiama, per superare l'osservazione che precede, sentenze di questa Corte relative a rapporti tra privati e P.A. nei quali ovviamente può valere, in casi eccezionali, la ricognizione di debito come fonte di obblighi (con la Cass. n. 8643 del 2003 citata in ricorso cfr. pure Cass. 18 giugno 2008 n. 16576 e 6 dicembre 2007 n. 25435). Quanto detto nei punti che precedono assorbe ogni questione sul preteso arricchimento senza causa che la Regione pone in subordine a base della richiesta di pagamento allo Stato.
È facile rilevare che le norme sulla applicazione delle regole di cui agli artt. 1988 e 2041 c.c. si sono ritenute applicabili solo alle relazioni tra privati e amministrazioni pubbliche, potendo i primi fondare anche su tali norme del codice civile i crediti da loro azionati dinanzi al giudice ordinario entro i limiti individuati dalla giurisprudenza.
I rapporti tra enti pubblici, soprattutto se di rilievo costituzionale, trovano disciplina esclusiva solo nelle norme contabili e finanziarie, di natura costituzionale e ordinaria con i relativi regolamenti, non potendo per essi trovare applicazione le regole civilistiche inidonee a sostituire le fonti dei crediti tra enti pubblici espressamente regolate da leggi specifiche, anche se su di esse i privati possono fondare i loro diritti verso la P.A., ricorrendo all'art. 1988 c.c. in via principale e in subordine l'art.2041 c.c. (sul tema cfr. con la citata Cass. n. 25435/2007 anche
Cass. 26 maggio 2010 n. 12880). Non vi può essere un arricchimento senza causa dello Stato per esborsi delle Regioni per l'esercizio di attribuzioni in materie di competenza statale, solo perché gli stessi sarebbero giustificati dalla esistenza di una fase transitoria di trasferimento alle seconde delle funzioni del primo, in difetto di una norma che regoli in tal senso tali vicende alla luce della riserva di legge dell'art. 97 Cost.. Solo una eventuale parificazione di tali attribuzioni dello
Stato a quelle delegate o trasferite alle Regioni e la loro espressa previsione nei capitoli di bilancio statali e regionali, possono giustificare un titolo per il rimborso di tali esborsi alla Regione e attualmente manca detta disciplina e va respinto il ricorso della Regione Umbria.
5. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi, ma la novità delle questioni prospettate in questa sede giustifica la totale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2012