Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 giugno 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2015 |
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Il presente articolo analizza l'ambito applicativo dell'art. 1, c. 124, della Legge Regionale Campania n. 5/2013, che dispone il trasferimento ai Comuni del 50% del gettito derivante dall'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. Attraverso l'esame del riparto di competenze tra enti locali e Autorità di Sistema Portuale (AdSP), si pone in evidenza la distinzione tra la natura del canone concessorio e quella dell'imposta regionale e, alla luce della finalità compensativa di quest'ultima, si giunge ad escludere l'AdSP dal beneficio di tale trasferimento parziale. Per approfondire, consigliamo il volume Concessioni demaniali marittime, disponibile su Shop Maggioli e su …
Leggi di più… - 4. Codice Tributario 2024https://www.fiscoetasse.com/
Indice prodotto PARTE I DISCIPLINA DI RILIEVO SOVRANAZIONALE 1 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata) (G.U. 30 marzo 2010, n. C 83) (estratto) 2 Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata) (G.U. 30 marzo 2010, n. C 83) (estratto) 3 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (G.U. 30 agosto 1993, n. 203), convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427 (G.U. 29 ottobre 1993, n. 255). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 luglio 2024
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2023, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28 (di seguito: CGT), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2, recante …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2682Provvedimento: T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 25 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4226/2020 R.G. vertente TRA , (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Giordano De Domenico; RICORRENTE CONTRO , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Dolores Giorgianni, giusta procura in atti; in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, non costituito …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Entrate tributarie.
Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali:
c) tassa di circolazione;
d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Alle Regioni e' attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sara' sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.
Alle Regioni sono altresi' attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune. - Art. 2. Imposta sulle concessioni statali.
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ". - Art. 3. (Tassa sulle concessioni regionali). 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione , indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria. (5)
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 giugno 1990, n. 158 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".