Legge 16 maggio 1970, n. 281

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  • 1AGENTI IMMOBILIARI: A chi e quando spetta la provvigione.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2023, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28 (di seguito: CGT), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 29 aprile 2013, n. 2, recante …

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Giurisprudenza+500

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  • 1TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 478
    Provvedimento: Pubblicato il 29/05/2025 N. 00478/2025 REG.PROV.COLL. N. 00607/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 607 del 2023, proposto da LA RA & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in IA, viale della Stazione n. 37; nei confronti Comune di Sirmione, non costituito in giudizio; per l'annullamento - …
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    • art. 12 direttiva 2006/123/CE·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interesse pubblico·
    • diritto europeo·
    • art. 49 TFUE·
    • concessione demaniale·
    • proroga concessioni·
    • gara concessioni·
    • disapplicazione proroghe

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 24/02/2025, n. 2488
    Provvedimento: Sentenza n. 2488/2025 Depositato il 24/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ANDREAZZA GASTONE, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 8075/2023 depositato il 14/06/2023 proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Rappresentato da Rappresentante_1sa - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente …
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    • principio del beneficio·
    • eccesso di delega·
    • giurisdizione tributaria·
    • tributo proprio regionale·
    • art. 8 D.Lgs. n. 68/2011·
    • federalismo fiscale·
    • Corte costituzionale sentenza n. 131/2024·
    • imposta regionale·
    • legittimità costituzionale·
    • concessioni demaniali marittime

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/07/2025, n. 9863
    Provvedimento: Sentenza n. 9863/2025 Depositato il 11/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale: MORSILLO ANDREA, Presidente AMBROSIO LUIGI, AT PARISI TOMMASO, Giudice in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. r/2024 depositato il 20/02/2024 proposto da Stabilimento Balneare Moderno S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma …
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    • motivazione atto amministrativo·
    • giurisdizione tributaria·
    • legge regionale n. 1/1971·
    • canone demaniale marittimo·
    • discrezionalità Regione·
    • imposta regionale concessioni statali·
    • base imponibile·
    • legge regionale n. 2/2013·
    • art. 2 legge n. 281/1970

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1930
    Provvedimento: Sentenza n. 1930/2026 Depositata il 09/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: DOVERE SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 16279/2024 depositato il 01/11/2024 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Lazio elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it Avente ad oggetto l'impugnazione di: - …
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    • art. 295 c.p.c.·
    • giurisdizione tributaria·
    • art. 281/1970·
    • art. 10 L.88/2001·
    • occupazione sine titulo·
    • art. 42 codice navigazione·
    • spese processuali·
    • art. 01 D.L. 400/1993·
    • art. 13 L.172/2003·
    • art. 145/2018·
    • rinnovo automatico concessioni demaniali·
    • art. 8 D.Lgs. 68/2011·
    • imposta regionale beni demanio marittimo·
    • art. 125/2015·
    • art. 6 L.R. 2/2013

  • 5Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 5375
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. FA MA GA, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 9158/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Robaldo Enzo, Ferraris Pietro, Caliandro Francesco e Faccini Linda; -ATTRICE OPPONENTE- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomini Petra; -CONVENUTO OPPOSTO- e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 BA UD; -CONVENUTA …
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    • abuso del diritto·
    • motivazione per relationem·
    • giurisdizione G.O.·
    • art. 54 d.lgs. 259/2003·
    • responsabilità processuale aggravata·
    • concessione beni demaniali·
    • art. 96 c.p.c.·
    • canoni concessori·
    • opposizione a ingiunzione di pagamento·
    • sospensione efficacia esecutiva
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Versioni del testo

  • Art. 1. Entrate tributarie.

    Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:
    a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
    b) tassa sulle concessioni regionali:
    c) tassa di circolazione;
    d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
    Alle Regioni e' attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sara' sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.
    Alle Regioni sono altresi' attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.
  • Art. 2. Imposta sulle concessioni statali.

    L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
    Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
    L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
    ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
    Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".
  • Art. 3. (Tassa sulle concessioni regionali). 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione , indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria. (5)
    2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
    a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
    b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
    c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
    d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
    3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
    4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
    5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
    6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
    7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
    8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
    9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.
    ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
    La L. 14 giugno 1990, n. 158 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
    Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".