Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 giugno 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2015 |
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Dopo la soppressione del ruolo dei mediatori, la provvigione solo agli agenti immobiliari iscritti nel registro imprese o nei repertori della Camera di Commercio Decisione: Sentenza n. 1313/2017 del 08.06.2017 – Tribunale di Treviso Classificazione: Civile, Immobiliare Massima: Per i rapporti di mediazione previsti dal Decreto Legislativo n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio a seguito di iscrizione dopo segnalazione di inizio attività di mediazione. Osservazioni. La pronuncia del Tribunale si riferisce a un caso in cui l'acquirente, dopo aver ricevuto documenti e informazioni dal …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. Entrate tributarie.
Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali:
c) tassa di circolazione;
d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Alle Regioni e' attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sara' sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.
Alle Regioni sono altresi' attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune. - Art. 2. Imposta sulle concessioni statali.
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ". - Art. 3. (Tassa sulle concessioni regionali). 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione , indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria. (5)
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 giugno 1990, n. 158 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".