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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale iscritto al n. R.G. 32/2024
– 1 P.U.;
PROMOSSO DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. , con sede legale in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele Controparte_1 P.IVA_1
n. 119, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Osnato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
__________________
Letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale proposto dal Pubblico
Ministero nei confronti della società Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che, nel corso del procedimento, la società resistente ha depositato un ricorso “con riserva” per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
rilevato che il Tribunale, con provvedimento depositato il 07.03.2025, ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 44 CCII ed ha disposto la prosecuzione del procedimento relativamente alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
considerato che dall'esame degli atti e dei documenti di causa risulta il superamento delle soglie minime di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (si vedano i bilanci di esercizio riferibili ai tre anni antecedenti al deposito del ricorso, depositati dalla stessa società debitrice, la quale ha confermato il superamento delle suddette soglie);
considerato che la Procura della Repubblica ha chiesto disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della n ragione della complessiva esposizione debitoria della società resistente, Controparte_1 sottolineando in particolare l'ingente ammontare dei debiti verso l'Erario; letta la relazione a firma della Guardia di Finanza, allegata al ricorso;
ritenuto sussistente il presupposto dell'insolvenza per quanto di seguito esposto;
considerato che l'ultimo bilancio ufficialmente depositato al Registro delle Imprese è quello al 31.12.2014
e che la società debitrice, successivamente, non ha più provveduto a depositare i suoi bilanci;
considerato, invero, che i bilanci riferibili agli esercizi 2021, 2022 e 2023, allegati dalla società al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, non risultano né approvati né depositati al
Registro delle Imprese;
considerato che
tra la data dell'ultimo bilancio depositato (quello relativo all'esercizio 2014) e quello relativo all'esercizio 2021 vi è un vuoto contabile di sette anni, rispetto al quale nulla è stato dedotto dalla resistente;
CP_2 considerato che l'ultima dichiarazione fiscale è stata presentata dalla debitrice nell'anno 2017; ritenuto, per quanto sopra, che la società non ha adempiuto agli obblighi di redazione e presentazione delle scritture contabili obbligatorie e dei bilanci;
considerato che
dalle informative trasmesse da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione risulta un ingente indebitamento con l'Erario, con debiti tributari pari ad € 699.596,32 ed importi già iscritti a ruolo pari a complessivi € 984.860,60 (mentre i debiti tributari riportati in seno al “prospetto di bilancio provvisorio” al 2024 sono pari ad € 435.734,00, sì che i dati ivi riportati non appaiono in linea con le certificazioni trasmesse dagli enti); ritenuto che sulla base delle risultanze di cui ai prospetti di bilancio depositati dalla resistente emerge una costante perdita d'esercizio negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, stante la superiorità dei costi della produzione rispetto al (nullo) valore della produzione;
ritenuto che
i dati sopra riportati dimostrano che la società resistente si trova in una situazione di grave squilibrio non soltanto patrimoniale e finanziario ma anche economico, trattandosi di impresa priva di liquidità o di patrimonio liquidabile utile a pagare i debiti ed altresì incapace di realizzare ricavi sufficienti a coprire i costi fissi e remunerare il capitale;
considerato che
gravano sulla società debitrice anche due protesti (si veda la relazione a firma della
Guardia di Finanza) ed una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà
(come riferito dalla stessa debitrice in seno al ricorso per concordato preventivo); ritenuto che lo stato di insolvenza è stato confermato anche dalla società resistente in seno al ricorso di cui sopra, avendo la stessa ammesso le criticità finanziarie dell'impresa, riferendo altresì delle difficoltà riscontrate nella continuazione dell'attività alberghiera (specie dopo il decesso dell'amministratore avvenuto nel 2021) e della necessità di affittare l'azienda ad altro soggetto;
Persona_1 ritenuto che dall'analisi dei dati sopra riportati discende che la società intimata si trova in uno stato di impotenza funzionale non transitorio, che non le consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, sicché sussiste lo stato di insolvenza richiesto dalla legge ai fini della apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
consultato l'albo ex art.356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della (P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 119, numero REA CL- 60523;
nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F. ) Curatore della procedura, con invito ad Persona_2 C.F._1 accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il Curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCII;
stabilisce il giorno 23 settembre 2025, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale iscritto al n. R.G. 32/2024
– 1 P.U.;
PROMOSSO DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. , con sede legale in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele Controparte_1 P.IVA_1
n. 119, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Osnato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
__________________
Letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale proposto dal Pubblico
Ministero nei confronti della società Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che, nel corso del procedimento, la società resistente ha depositato un ricorso “con riserva” per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
rilevato che il Tribunale, con provvedimento depositato il 07.03.2025, ha dichiarato inammissibile la domanda ex art. 44 CCII ed ha disposto la prosecuzione del procedimento relativamente alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
considerato che dall'esame degli atti e dei documenti di causa risulta il superamento delle soglie minime di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (si vedano i bilanci di esercizio riferibili ai tre anni antecedenti al deposito del ricorso, depositati dalla stessa società debitrice, la quale ha confermato il superamento delle suddette soglie);
considerato che la Procura della Repubblica ha chiesto disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della n ragione della complessiva esposizione debitoria della società resistente, Controparte_1 sottolineando in particolare l'ingente ammontare dei debiti verso l'Erario; letta la relazione a firma della Guardia di Finanza, allegata al ricorso;
ritenuto sussistente il presupposto dell'insolvenza per quanto di seguito esposto;
considerato che l'ultimo bilancio ufficialmente depositato al Registro delle Imprese è quello al 31.12.2014
e che la società debitrice, successivamente, non ha più provveduto a depositare i suoi bilanci;
considerato, invero, che i bilanci riferibili agli esercizi 2021, 2022 e 2023, allegati dalla società al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, non risultano né approvati né depositati al
Registro delle Imprese;
considerato che
tra la data dell'ultimo bilancio depositato (quello relativo all'esercizio 2014) e quello relativo all'esercizio 2021 vi è un vuoto contabile di sette anni, rispetto al quale nulla è stato dedotto dalla resistente;
CP_2 considerato che l'ultima dichiarazione fiscale è stata presentata dalla debitrice nell'anno 2017; ritenuto, per quanto sopra, che la società non ha adempiuto agli obblighi di redazione e presentazione delle scritture contabili obbligatorie e dei bilanci;
considerato che
dalle informative trasmesse da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione risulta un ingente indebitamento con l'Erario, con debiti tributari pari ad € 699.596,32 ed importi già iscritti a ruolo pari a complessivi € 984.860,60 (mentre i debiti tributari riportati in seno al “prospetto di bilancio provvisorio” al 2024 sono pari ad € 435.734,00, sì che i dati ivi riportati non appaiono in linea con le certificazioni trasmesse dagli enti); ritenuto che sulla base delle risultanze di cui ai prospetti di bilancio depositati dalla resistente emerge una costante perdita d'esercizio negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, stante la superiorità dei costi della produzione rispetto al (nullo) valore della produzione;
ritenuto che
i dati sopra riportati dimostrano che la società resistente si trova in una situazione di grave squilibrio non soltanto patrimoniale e finanziario ma anche economico, trattandosi di impresa priva di liquidità o di patrimonio liquidabile utile a pagare i debiti ed altresì incapace di realizzare ricavi sufficienti a coprire i costi fissi e remunerare il capitale;
considerato che
gravano sulla società debitrice anche due protesti (si veda la relazione a firma della
Guardia di Finanza) ed una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà
(come riferito dalla stessa debitrice in seno al ricorso per concordato preventivo); ritenuto che lo stato di insolvenza è stato confermato anche dalla società resistente in seno al ricorso di cui sopra, avendo la stessa ammesso le criticità finanziarie dell'impresa, riferendo altresì delle difficoltà riscontrate nella continuazione dell'attività alberghiera (specie dopo il decesso dell'amministratore avvenuto nel 2021) e della necessità di affittare l'azienda ad altro soggetto;
Persona_1 ritenuto che dall'analisi dei dati sopra riportati discende che la società intimata si trova in uno stato di impotenza funzionale non transitorio, che non le consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, sicché sussiste lo stato di insolvenza richiesto dalla legge ai fini della apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
consultato l'albo ex art.356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della (P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 119, numero REA CL- 60523;
nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F. ) Curatore della procedura, con invito ad Persona_2 C.F._1 accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il Curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCII;
stabilisce il giorno 23 settembre 2025, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto