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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
Proc. N. 3547/2023 R.G.
Il Giudice Unico, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23 gennaio 2025; ritenuta, nei termini e per i motivi di seguito delineati, fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti in favore del Tribunale di Trani;
premesso che l'art. 44 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 4 della l. 18 giugno
2009 n. 69) prescrive la forma dell'ordinanza (anziché della sentenza) per il provvedimento con il quale il giudice nega la propria competenza ed indica il giudice competente innanzi al quale la causa andrà riassunta;
rilevato che la causa di contenzioso ordinario in oggetto verte in materia successoria, come evincibile dalle conclusioni dell'atto di citazione in cui l'attrice articola le seguenti domande: 1) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo recante data 20/2/2021 a firma di deceduta ad Andria il 22/2/2021; 2) in Persona_1
subordine, accertare e dichiarare che era incapace di intendere e di Persona_1 volere al momento di redazione dell'atto e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento dell'atto mortis causa ai sensi dell'art. 591 c.c.; 3) in via concorrente e/o subordinata, previo accertamento della condotta fraudolenta e captatoria posta in essere dai convenuti, dichiarare l'annullamento del testamento olografo per dolo ex art. 624 c.c., con conseguente dichiarazione di indegnità a succedere del convenuto dott. CP_1 in relazione all'eredità della dott.
[...] Persona_1
rilevato che la causa è stata introdotta innanzi al Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 30 bis c.p.c., in virtù del quale le cause in cui sono comunque parti magistrati che, in base ai criteri ordinari, sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato ai sensi dell'art. 11
1 c.p.p., in quanto il dott. uno dei convenuti, è magistrato in servizio Controparte_1 presso la Corte d'Appello di Bari;
rilevato che, tuttavia, la norma suddetta, con sentenza della Corte Costituzionale del 25 maggio 2004 n. 147, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, ad eccezione della parte relativa alle azioni concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, uniche controversie che, ove una parte sia un magistrato, continuano ad essere soggette alla deroga di cui all'art. 11 c.p.p.; ritenuto che la ratio alla base della eccezione sancita dalla Corte Costituzionale è di evitare un irragionevole distinzione tra i casi in cui le suddette azioni, che sarebbero di competenza di un ufficio giudiziario del distretto in cui il magistrato parte esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, siano esercitate da un magistrato, in veste di attore, o nei suoi confronti, in veste di convenuto, direttamente in sede civile e i casi in cui l'azione civile sia proposta in procedimenti penali in cui un magistrato assuma la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, oppure di indagato o imputato;
ritenuto che, stante anche il tenore della sentenza della Corte Costituzionale cit., ove afferma quanto segue: “rimane naturalmente riservata alla discrezionale valutazione del legislatore l'individuazione di ulteriori tipologie di controversie civili idonee, in base alle esposte considerazioni, ad essere assoggettate al foro derogatorio di cui all'art. 11 c.p.p., nonché l'eventuale integrazione della disciplina del processo civile relativa all'incompetenza territoriale in esame”, la suddetta eccezione concernente restituzioni e risarcimenti dei danni da reato debba essere intesa in senso letterale e restrittivo;
ritenuto, pertanto, che le impugnative testamentarie rientrino nell'ambito delle cause ereditarie attribuite ex art. 22 c.p.c. alla competenza territoriale del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e, dunque, in concreto, essendo la de cuius deceduta ad
Andria, luogo di ultimo domicilio, dalla competenza del Tribunale di Trani;
ritenuti sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali, essendo stata delibata esclusivamente una questione di rito richiedente, peraltro, l'interpretazione di un criterio di competenza non di ordinaria applicazione;
P.Q.M.
2 1. dichiara in ordine alla controversia in oggetto la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trani;
2. avverte l'attrice che il termine di legge per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale di Trani è di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 29 marzo 2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Alessandra Cesi
3
PRIMA SEZIONE
Proc. N. 3547/2023 R.G.
Il Giudice Unico, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23 gennaio 2025; ritenuta, nei termini e per i motivi di seguito delineati, fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti in favore del Tribunale di Trani;
premesso che l'art. 44 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 4 della l. 18 giugno
2009 n. 69) prescrive la forma dell'ordinanza (anziché della sentenza) per il provvedimento con il quale il giudice nega la propria competenza ed indica il giudice competente innanzi al quale la causa andrà riassunta;
rilevato che la causa di contenzioso ordinario in oggetto verte in materia successoria, come evincibile dalle conclusioni dell'atto di citazione in cui l'attrice articola le seguenti domande: 1) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo recante data 20/2/2021 a firma di deceduta ad Andria il 22/2/2021; 2) in Persona_1
subordine, accertare e dichiarare che era incapace di intendere e di Persona_1 volere al momento di redazione dell'atto e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento dell'atto mortis causa ai sensi dell'art. 591 c.c.; 3) in via concorrente e/o subordinata, previo accertamento della condotta fraudolenta e captatoria posta in essere dai convenuti, dichiarare l'annullamento del testamento olografo per dolo ex art. 624 c.c., con conseguente dichiarazione di indegnità a succedere del convenuto dott. CP_1 in relazione all'eredità della dott.
[...] Persona_1
rilevato che la causa è stata introdotta innanzi al Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 30 bis c.p.c., in virtù del quale le cause in cui sono comunque parti magistrati che, in base ai criteri ordinari, sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato ai sensi dell'art. 11
1 c.p.p., in quanto il dott. uno dei convenuti, è magistrato in servizio Controparte_1 presso la Corte d'Appello di Bari;
rilevato che, tuttavia, la norma suddetta, con sentenza della Corte Costituzionale del 25 maggio 2004 n. 147, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, ad eccezione della parte relativa alle azioni concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, uniche controversie che, ove una parte sia un magistrato, continuano ad essere soggette alla deroga di cui all'art. 11 c.p.p.; ritenuto che la ratio alla base della eccezione sancita dalla Corte Costituzionale è di evitare un irragionevole distinzione tra i casi in cui le suddette azioni, che sarebbero di competenza di un ufficio giudiziario del distretto in cui il magistrato parte esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, siano esercitate da un magistrato, in veste di attore, o nei suoi confronti, in veste di convenuto, direttamente in sede civile e i casi in cui l'azione civile sia proposta in procedimenti penali in cui un magistrato assuma la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, oppure di indagato o imputato;
ritenuto che, stante anche il tenore della sentenza della Corte Costituzionale cit., ove afferma quanto segue: “rimane naturalmente riservata alla discrezionale valutazione del legislatore l'individuazione di ulteriori tipologie di controversie civili idonee, in base alle esposte considerazioni, ad essere assoggettate al foro derogatorio di cui all'art. 11 c.p.p., nonché l'eventuale integrazione della disciplina del processo civile relativa all'incompetenza territoriale in esame”, la suddetta eccezione concernente restituzioni e risarcimenti dei danni da reato debba essere intesa in senso letterale e restrittivo;
ritenuto, pertanto, che le impugnative testamentarie rientrino nell'ambito delle cause ereditarie attribuite ex art. 22 c.p.c. alla competenza territoriale del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e, dunque, in concreto, essendo la de cuius deceduta ad
Andria, luogo di ultimo domicilio, dalla competenza del Tribunale di Trani;
ritenuti sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali, essendo stata delibata esclusivamente una questione di rito richiedente, peraltro, l'interpretazione di un criterio di competenza non di ordinaria applicazione;
P.Q.M.
2 1. dichiara in ordine alla controversia in oggetto la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trani;
2. avverte l'attrice che il termine di legge per la riassunzione del processo innanzi al Tribunale di Trani è di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 29 marzo 2025
Il Giudice Unico
dott.ssa Alessandra Cesi
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