Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2009, n. 5624
CASS
Sentenza 9 marzo 2009

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Massime3

L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi". (Fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole sull'indennità di espropriazione, a seguito della revoca sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto espropriando).

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora, percepita a seguito di "accordo amichevole" da parte del proprietario espropriando la somma convenuta a titolo di indennità di espropriazione in relazione ad un procedimento in corso, ed avvenuta la presa di possesso, in virtù di occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante del bene, sia sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità (costituente il presupposto del procedimento ablativo), tutti i successivi atti che vi si ricollegano diventano inefficaci in forza del suddetto provvedimento terminativo della procedura espropriativa. Conseguentemente, la somma anticipata all'espropriando diventa priva di causa, così come diventa ingiustificata (e, perciò, illegittima) la protrazione dell'occupazione del bene da parte del soggetto espropriante, con l'effetto che ciascuno dei due è obbligato alle rispettive restituzioni, cui si correla l'applicabilità della disciplina sulla "mora credendi", che ha carattere generale e si estende, perciò, anche all'obbligo di restituire un immobile, con derivante applicazione, altresì, della disposizione dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., alla stregua della quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l'illustrazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2009, n. 5624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5624
Data del deposito : 9 marzo 2009

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