Sentenza 9 marzo 2009
Massime • 3
L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi". (Fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole sull'indennità di espropriazione, a seguito della revoca sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto espropriando).
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora, percepita a seguito di "accordo amichevole" da parte del proprietario espropriando la somma convenuta a titolo di indennità di espropriazione in relazione ad un procedimento in corso, ed avvenuta la presa di possesso, in virtù di occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante del bene, sia sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità (costituente il presupposto del procedimento ablativo), tutti i successivi atti che vi si ricollegano diventano inefficaci in forza del suddetto provvedimento terminativo della procedura espropriativa. Conseguentemente, la somma anticipata all'espropriando diventa priva di causa, così come diventa ingiustificata (e, perciò, illegittima) la protrazione dell'occupazione del bene da parte del soggetto espropriante, con l'effetto che ciascuno dei due è obbligato alle rispettive restituzioni, cui si correla l'applicabilità della disciplina sulla "mora credendi", che ha carattere generale e si estende, perciò, anche all'obbligo di restituire un immobile, con derivante applicazione, altresì, della disposizione dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., alla stregua della quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l'illustrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2009, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13074/2007 proposto da:
IS LU ([...]), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato MONTE PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCOLA Attilio, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
sul ricorso 16783/2007 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IS LU;
- intimata -
avverso la sentenza n. 657/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
uditi gli avvocati Attilio SCOLA, VARRONE dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, previa riunione, in via preliminare del ricorso principale e del corrispondente ricorso incidentale;
rigetto del primo e accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ministero della Difesa, con atto di citazione notificato il 22 maggio 1998, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Sig.ra RI UC per sentir dichiarare l'inefficacia dell'accordo stipulato in data 3 ottobre 1990 tra le parti, relativo al "concordamento dell'indennità" di esproprio di terreni di proprietà del convenuto, siti in agro di Isola Capo Rizzuto, e, conseguentemente, condannare la RI alla ripetizione dell'indebito, per la somma complessiva di L. 103.420.000, oltre interessi legali dal 21 marzo 1996 al soddisfo. La P.A. attrice a fondamento della domanda deduceva che, avendo deciso, nel 1988, gli Stati aderenti alla NATO il trasferimento in Italia del 401^ stormo USAF, da localizzarsi in località Isola Capo Rizzato, con ampliamento dell'aeroporto ivi esistente, con D.P.R. 13 marzo 1989, n. 27, era stata dichiarata la pubblica utilità delle opere occorrenti, e in data 22 giugno 1990 era stata autorizzata l'occupazione, in località Ronzino, di taluni terreni di proprietà della RI. L'immissione nel possesso avveniva in data 24 settembre 1990. In data 3 ottobre 1990 le parti stipulavano il su menzionato accordo relativo alla misura dell'indennità di esproprio, che veniva corrisposta dall'Amministrazione, nella misura dell'80% del relativo importo, pari a L. 103.420.000. Essendo stata revocata la dichiarazione della pubblica utilità delle opere, il Ministero deduceva che l'"atto di concordamento" doveva ritenersi caducato e le somme erogate dovevano essere restituite, essendo divenuta la loro prestazione priva di causa.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato il trasferimento della proprietà degli immobili in questione al Ministero della Difesa. In via subordinata la RI chiedeva che venisse accertato e dichiarato che nulla era da lei dovuto in relazione alle somme percepite quali maggiorazione dell'indennità di base, in considerazione della "ratio" delle maggiorazioni stesse. Inoltre, la convenuta formulava domanda riconvenzionale intesa ad ottenere l'accertamento dei danni patiti a causa della condotta dell'Amministrazione e, per l'effetto, la condanna del Ministero agente al relativo risarcimento. Nel corso del giudizio il Ministero chiedeva e otteneva dal tribunale che fosse disposto il sequestro liberatorio del bene, che veniva autorizzato con ordinanza del 2 giugno 1999. Con sentenza n. 133 del 2003, il Tribunale così statuiva: a) dichiarava l'inefficacia dell'accordo sull'indennità di espropriazione intervenuto tra le parti il 3 ottobre 1990; b) condannava la convenuta alla restituzione, in favore del Ministero della Difesa, della somma di Euro 53.411,97 pari all'indennità percepita con gli interessi legali dalla notifica della domanda al soddisfo;
c) disponeva il rilascio, in favore del convenuto, degli immobili oggetto di esproprio;
d) condannava il Ministero della Difesa al pagamento, in favore della convenuta, delle seguenti somme:
Euro 14.580,61 oltre interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del deposito della relazione di c.t.u. al soddisfo per danno emergente;
Euro 44.913,36 oltre interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di deposito della predetta relazione, per lucro cessante sino all'anno 2000; Euro 1.910,89 oltre interessi al saggio legale sulla somma rivalutata dalla sentenza al soddisfo, per lucro cessante il relativo all'anno 2001; e) le somme eventualmente anticipate dal convenuto per c.t.u.; compensava interamente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese per la c.t.u. a totale carico del Ministero della Difesa.
Gravata con appello principale tale sentenza dal Ministero della Difesa, e con appello incidentale da parte della RI, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 657 del 2006, depositata il 30 ottobre 2006, rigettava integralmente l'impugnazione incidentale e, in parziale accoglimento di quella principale, fissava al 3 aprile 1996 la data di decorrenza degli interessi legali sulla somma capitale di Euro 53.411,97 che la RI era obbligata a restituire al Ministero e rideterminava la somma capitale complessivamente dovuta dallo stesso Ministero alla RI per i vari titoli riconosciuti, riducendola ad Euro 32.921,98 (di cui Euro 4.971,15 a titolo d'indennità di occupazione legittima, oltre accessori;
Euro 14.580.61, oltre accessori, a titolo di indennità connessa con fatti verificatisi nel periodo di occupazione legittima;
Euro 13.370,21 a titolo di risarcimento danni, con rivalutazione monetaria e accessori), ponendo a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado, confermando nel resto la sentenza di prime cure. Compensava le spese del grado fra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RI, con atto notificato il 27 aprile 2007, prospettando sei motivi. Il Ministero della Difesa resiste con controricorso e ricorso incidentali notificati il 6 giugno 2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Deduce al riguardo che la causa riguarda la materia espropriativa ma non attiene a meri comportamenti della pubblica amministrazione, ma a domande connesse con l'utilizzazione di strumenti negoziali sostitutivi di poteri autoritativi, cosicché la giurisdizione per conoscere di esse dovrebbe appartenere il giudice amministrativo a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 204 del 2004 e 191 del 2006. Il motivo è inammissibile, non risultando la censura prospettata ne' nel corso del giudizio di primo grado ne', dopo la decisione di merito in quel grado, nel giudizio di appello ed essendosi pertanto formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi ritenere - alla stregua di un'interpretazione evolutiva dell'art. 37 c.p.c., comma 1, in connessione con l'art. 276 c.p.c., comma 2, art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 324 c.p.c. (già
adottata da queste sezioni unite nella sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883) - che ogni pronuncia di merito, ancorché non accompagnata da alcuna espressa statuizione sulla giurisdizione, di regola implica la preventiva verifica della potestas iudicandi da parte del giudice che la emette. Cosicché, emessa una sentenza di merito in primo grado, la mancata proposizione in appello della questione di giurisdizione implica un comportamento incompatibile con la volontà di dedurre il difetto di giurisdizione, da valutarsi come acquiescenza sul punto, con le conseguenti preclusioni di cui l'art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 324 c.p.c., che rendono la questione improponibile nel giudizio di Cassazione.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., per non avere la Corte di appello dichiarato inammissibile il gravame in quanto contenente domande ed eccezioni nuove. La ricorrente, dopo avere illustrato il motivo, ha formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se le domande e le eccezioni svolte per la prima volta in appello, e contenenti quindi la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi e/o estintivi del diritto fatto valere nel giudizio di primo grado, e la conseguente introduzione nel processo di un nuovo tema d'indagine comporti l'inammissibilità del gravame. Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., per la genericità e l'astrattezza del quesito, che non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta, e precisamente ai fatti costitutivi e/o estintivi dedotti in primo grado, nonché alle eccezioni e domande che sarebbero state proposte per la prima volta in appello introducendo nuovi temi d'indagine, risolvendosi nella richiesta alla Corte di una mera affermazione di principio, inidonea, di per sè, a condurre all'accoglimento del motivo.
4.1. Con il terzo motivo si deducono: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1216 e 1173 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto la Corte di appello applicabili le norme sulla "mora credendi", "non applicando quelle sulla fonte delle obbligazioni, con quanto di conseguenza in ordine al vizio di ultrapetizione"; b) la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, "per avere erroneamente i ritenuto applicabile al caso di specie la predetta norma, incorrendo peraltro, così, nel vizio di extrapetizione"; c) la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 76 e dell'art. 2043 cod. civ. "per avere erroneamente ritenuto legittima l'occupazione d'urgenza e, comunque, fino alla data di dichiarazione di revoca di pubblica utilità, con esclusione della relativa responsabilità aquiliana"; d) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., "per avere ritenuto sussistenti gli estremi della violazione dei principi della correttezza e buona fede in capo al ricorrente" in violazione, peraltro, dell'art. 112 c.p.c.". Con il profilo del motivo sub a) la ricorrente deduce genericamente la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo poi che ne' la comunicazione del 21 marzo 1996, ne' l'intimazione del 21 novembre 1996 potevano costituire offerta reale, non esistendo ancora la relativa obbligazione, come dimostrerebbe il fatto che il Ministero, con la citazione, in effetti aveva chiesto una sentenza "costitutiva e di accertamento" dell'inefficacia dell'accordo relativo alla misura dell'indennità di espropriazione, con conseguente condanna alla restituzione di essa. Inoltre con detti atti, compreso il secondo, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, era stata richiesta anche la restituzione dell'indennità ed attenevano ad un bene che aveva subito trasformazioni, come accertato dal CTU, per cui non potevano essere considerati atti di offerta reale e la controparte non poteva essere considerata in malafede per non avere accettato la restituzione del bene. Con il motivo si deduce la colposa tardività della revoca della dichiarazione di pubblica utilità e l'erronea limitazione del periodo di responsabilità aquiliana della P.A. dall'aprile 1993 (in cui avvenne la revoca) al momento in cui si sarebbe perfezionata l'offerta reale, periodo che sarebbe invece cessato solo nel 2000, con il perfezionamento della procedura ex art. 1216 cod. civ.. In proposito si deduce anche che, ai sensi dell'art. 1207 cod. civ., gli effetti della mora del creditore retroagiscono al giorno dell'offerta reale solo se questa è accertata con sentenza passata in giudicato, nella specie mai intervenuta.
In relazione ai successivi profili del motivo si lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente statuito che, per il periodo di occupazione legittima, la determinazione dell'indennità potesse farsi con riferimento al disposto della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3, e senza le maggiorazioni di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 17, previste solo per il caso di cessione volontaria e l'espropriando sia coltivatore diretto. Si censura al riguardo la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che l'art. 20, comma 3 su detto è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale, lamentando che Corte di appello abbia liquidato detta indennità in un dodicesimo della somma di L. 44.712.000, somma pari a quella accettata con l'atto di "concordamento" del 3 ottobre 1990. E ciò con decisione viziata, per un verso, da extrapetizione, non essendo stata prospettata dalle parti la liquidazione di detto tipo di indennità; per altro verso illogica e contrastante con il disposto della L. n. 2359 del 1865, art. 76. In relazione al motivo la ricorrente ha formulato i seguenti quesiti:
a) "Dica la Corte se in presenza di un negozio di diritto pubblico, nel caso di specie l'atto di concordamento del prezzo dell'indennità di esproprio, sul quale solo mediatamente incide il provvedimento di revoca della dichiarazione di p.u., possano trovare applicazione le norme relative alla mora del creditore (nonché di quelle di cui si lamenta la violazione sopra indicate) in assenza di un provvedimento giudiziale (nel caso di specie sentenza di primo grado) che ne accerti e ne dichiari l'inefficacia e sancisca di tal guisa le conseguenze che da tale accertamento derivano, avuto particolare riguardo ai reciproci obblighi"; b) "dica altresì se vertendosi in materia di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione di opere militari e, pertanto, operando il principio dell'automatica illegittimità dell'occupazione d'urgenza, per il solo motivo del venir meno delle esigenze che la sorreggevano, si configuri in capo all'amministrazione, ed ab origine, una responsabilità aquiliana (Cass. 20 ottobre 1994, n. 8567)"; c) "dica la Corte se, come nel caso di specie, pur in presenza di una declaratoria d'illegittimità costituzionale e nell'ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia stata determinata a norma della L. n. 20 ottobre 1971, n. 865, art. 17, sia applicabile la L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3".
4.2. Riguardo al motivo va osservato preliminarmente che con esso sono prospettate, articolatamente, una pluralità di violazioni di legge, di contenuto non omogeneo.
In proposito deve osservarsi che, come questa Corte ha avuto già modo di statuire in via generale, deve essere dichiarato inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., il ricorso nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, riferito alla fattispecie esaminata nella sentenza impugnata e alle statuizioni di essa, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito, dovendosi escludere che il quesito possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non è sufficiente a integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dall'art. 366 bis c.p.c.. La proposizione di una pluralità di motivi, solo alcuni dei quali accompagnata dalla formulazione di idonei quesiti, comporta l'inammissibilità dei singoli motivi non accompagnati dalla formulazione di un quesito idoneo.
In caso di proposizione di motivi formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366 bis c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in effetti proposti. Pertanto, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parte delle censure proposte, debbono ritenersi ammissibili soltanto quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti formulati, solo per esse essendo stato adempiuto alla prescrizione dell'art. 366 bis c.p.c., e dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l'illustrazione.
Ne deriva che nel caso di specie, essendo state prospettate con il motivo, articolatamente, una pluralità di violazioni di legge, di contenuto non omogeneo, va riscontrato se, in concreto, siano stati prospettati tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in effetti proposti, e deve riscontrarsi se tali quesiti siano stati formulati in conformità dei principi sopra menzionati.
Al riguardo va ritenuto innanzitutto che i motivi non rispecchiano l'intero campo delle censure proposte in relazione alle svariate violazioni di legge prospettate, cosicché possono essere prese in esame solo le censure specificamente risultanti dai quesiti posti a conclusione del motivo e che possano ritenersi in essi adeguatamente formulate, mentre debbono essere dichiarate inammissibili le ulteriori censure, contenute nelle varie articolazioni del motivo e non aventi adeguato riscontro nei tre quesiti formulati.
4.3. Sulla base di tale criterio, in relazione al primo quesito, per come formulato, deve statuirsi unicamente se la sentenza impugnata abbia errato nello statuire che, in presenza di un negozio di diritto pubblico (nel caso di specie l'atto di concordamento del prezzo dell'indennità di esproprio), sul quale solo mediatamente ha inciso il provvedimento di revoca della dichiarazione di p.u., possano trovare applicazione le norme relative alla mora del creditore, ancorché non sia stato ancora emanato un provvedimento giudiziale che ne abbia accertato e dichiarato l'inefficacia, sancendo le conseguenze che da tale accertamento derivano, avuto particolare riguardo ai reciproci obblighi.
A tale quesito va data risposta negativa.
In proposito va premesso che la Corte di appello, stabilendo sino a quale momento l'amministrazione fosse tenuta al risarcimento dei danni, per non avere riconsegnato il terreno occupato subito dopo la revoca della dichiarazione di pubblica utilità - momento dal quale l'occupazione era divenuta illegittima - ha fatto applicazione della normativa sulla mora del creditore, considerando come valida offerta reale l'intimazione fatta al proprietario in data 21 novembre 1996 (e perfezionatasi il 5 dicembre 1996), al fine di stabilire che, da tale data, da un lato il rifiuto del proprietario doveva ritenersi contrario ai principi generali di correttezza e buona fede, dall'altro l'amministrazione non poteva più essere tenuta ad alcun ulteriore risarcimento, essendo i danni successivi evitabili dal proprietario del bene accettando di riprenderne il possesso. La sentenza impugnata ha accertato che fra le parti intercorse un "accordo amichevole" relativo alla misura dell'indennità di espropriazione.
Tali accordi hanno valenza meramente endoprocedimentale e non sono idonei a trasferire la proprietà del bene dal proprietario all'espropriante, ma quantificano vincolativamente fra le parti la misura dell'indennità dovuta in vista della conclusione del procedimento espropriativo, al termine del quale soltanto, con l'emanazione del decreto di esproprio, avviene il trasferimento della proprietà, mentre l'accordo perde efficacia ove detto procedimento non si concluda (Cass. 23 maggio 2008, n. 13415; 16 aprile 2003, n. 6009; 14 maggio 2002, n. 6968). Ne deriva che, percepita a seguito di "accordo amichevole", come nel caso di specie, da parte del proprietario espropriando la somma convenuta (ai sensi della L. n. 391 del 1968, art. 1) a titolo d'indennità di espropriazione in relazione a un procedimento "in fieri", ed avvenuta la presa del possesso, a seguito di occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante del bene, una volta sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità - che costituisce il presupposto del procedimento ablativo - tutti i successivi atti del procedimento, che vi si ricollegano, diventano inefficaci in forza di tale provvedimento, che pone fine alla procedura espropriativa. Con la conseguenza che la somma anticipata all'espropriando diventa priva di causa, così come diventa priva di causa l'occupazione del bene da parte dell'espropriante, e ciascuno dei due è obbligato alle rispettive restituzioni. Ciascuno dei due, pertanto, diventa creditore dell'altro, con la conseguente applicabilità alla fattispecie delle norme sulla "mora credendi" che hanno carattere generale e si applicano anche all'obbligo di restituire un immobile (art. 1216 cod. civ.), nonché di quella, in particolare applicata nel caso di specie, dell'art. 1227 cod. civ., comma 2, a norma del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Il motivo va, pertanto, dichiarato infondato in relazione a tale profilo.
4.4. In relazione al secondo quesito - con il quale si chiede che questa Corte stabilisca se, vertendosi in materia f di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione di opere militari e, pertanto, operando il principio dell'automatica illegittimità dell'occupazione d'urgenza per il solo motivo del venir meno delle esigenze che la sorreggevano, si configuri in capo all'amministrazione, "ab origine", una responsabilità aquiliana - il motivo è parimenti infondato, esattamente collegando la sentenza impugnata la legittimità originaria dell'occupazione d'urgenza sull'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di una valida autorizzazione all'occupazione, non impugnate nelle sedi e nei termini di legge.
4.5. In relazione al terzo quesito, deve stabilirsi se la sentenza impugnata abbia errato nello statuire che, nel caso di specie, pur in presenza di una declaratoria d'illegittimità costituzionale e nell'ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia stata determinata a norma della L. n. 20 ottobre 1971, n. 865, art. 17, sia applicabile la L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3. Anche tale profilo del motivo è infondato, essendo l'art. 20 su detto applicabile in via generale alle occupazioni d'urgenza aventi ad oggetto terreni agricoli, e quindi anche nei casi in cui sia applicata la maggiorazione di cui all'art. 17, che si riferisce unicamente alla quantificazione dell'indennità di espropriazione. In proposito va considerato che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale riguardava unicamente i terreni edificabili, cosicché la disposizione dell'art. 20, comma 3, su detta continua ad applicarsi ai suoli agricoli, come quello in questione (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23279; 7 ottobre 2005, n. 19635; 12 aprile 2002, n. 5271; 29 gennaio 1992, n. 928; 16 luglio 1996, n. 6445). Inoltre il criterio di calcolo dell'indennità di occupazione stabilito dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, per i suoli agrari si applica prescindendo dalle modalità con le quali la vicenda espropriativa sia destinata a concludersi ed ancorché essa non si concluda e, quindi, indipendentemente dalle modalità di calcolo, in concreto dell'indennità espropriativa (Cass. (Cass. 26 marzo 2004, n. 6086;
27 ottobre 2006, n. 23279; 21 maggio 2007, n. 11782).
Ogni altro profilo del terzo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto non riportato in un idoneo quesito, come prescritto dall'art. 366 bis c.p.c.. 5 Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1207 c.c., comma 2, art. 1227 c.c., comma 2, artt. 1775, 1375 e 2043 cod. civ.. Si deduce al riguardo che la Corte di appello avrebbe errato nel considerare legittima l'occupazione sino alla revoca della dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguente natura di debito di valuta dell'indennizzo e l'attribuzione degl'interessi legali, e illegittima quella successiva sino all'intimazione a riprendere possesso del bene, con attribuzione di rivalutazione e interessi, mentre dovevasi considerare tutta l'occupazione illegittima sino al gennaio 2000 e doveva ritenersi corretta la pronuncia del tribunale, sia nella parte in cui riconosceva il diritto al risarcimento dei danni, sia nella parte in cui correlava "alle diverse poste, la tenutezza della rivalutazione e, dal deposito della CTU (e cioè da quando il credito ha assunto connotazioni di certezza e liquidità), la decorrenza degl'interessi". Con il motivo si censura, ancora, la mancata liquidazione dei danni derivanti dalla messa fuori uso idrica della condotta del Consorzio di bonifica, in quanto la Corte avrebbe errato nel ritenere non provata, sulla base della CTU, l'esistenza di tale danno, mentre i consulenti tecnici avrebbero accertato tale danno, derivante dal non uso della condotta per circa dieci anni, influente sulle colture praticabili, e giustamente liquidato dal tribunale. Sul motivo la ricorrente formula il seguente quesito: "Dica la Corte se, come nel caso in esame, l'obbligazione risarcitoria abbia natura di debito di valore, e pertanto implichi l'automatica rivalutazione secondo gl'indici ISTAT e gl'interessi legali dalla data della sua liquidità".
Il motivo è inammissibile, risolvendosi il quesito nella richiesta dell'affermazione di un principio del tutto astratta, non collegata con le statuizioni della sentenza impugnata, e restando ferma, a seguito di quanto sopra statuito da questa Corte in ordine al precedente motivo, la decorrenza del diritto al risarcimento dei danni, con svalutazione e interessi, dalla revoca della dichiarazione di pubblica utilità alla seconda intimazione a riprendere possesso del bene.
6 Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla circostanza che la Corte d'appello ha posto le spese della c.t.u. espletata in primo grado a carico di entrambe le parti in pari misura.
Sul motivo la ricorrente ha formulato il seguente principio di diritto: "Dica la Corte se, innanzi alla soccombenza di una parte relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dall'altra, sia legittima la condanna della prima alle spese di c.t.u. ad essa domanda correlata".
Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente accolto il quinto motivo d'appello dell'amministrazione, tenuto conto che le norme sulla "mora accipiendi" non operano nel caso di specie e che, in materia d'indebito oggettivo, gl'interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., comma 2, decorrono dalla domanda e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la malafede dell'"accipiens", come nel caso di specie non è avvenuto.
Il sesto motivo, per ragioni di ordine logico, va esaminato con precedenza sul quinto e va accolto nei sensi appresso indicati. La decisione impugnata ha riconosciuto all'amministrazione il diritto agl'interessi sulla somma percepita dal ricorrente a titolo d'indennità di espropriazione con gl'interessi legali dal 3 aprile 1996, data della messa in mora. In effetti, trattandosi di ripetizione d'indebito oggettivo, alla fattispecie andava applicato l'art. 2033 cod. civ., a norma del quale: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agl'interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda". Premesso che costituisce "jus receptum" che il termine "domanda" contenuto in tale norma va riferito alla domanda giudiziale (Cass. 2 agosto 2006, n. 17588; 28 gennaio 2004, n. 1581; 10 marzo 2005, n. 5330; 30 luglio 2002, n. 11259; 17 marzo 1998, n. 2857), va osservato che la norma è formulata con riferimento all'ipotesi di pagamento "ab origine" indebito, ma è applicabile per analogia anche alle ipotesi d'indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, per qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi" (Cass. 1 agosto 2001, n. 10498; 4 febbraio 2000, n. 1252; 13 aprile 1995, n. 4268). Ne deriva che anche nel caso di specie deve farsi applicazione di tale norma, la quale fa decorrere, di regola, gl'interessi (compensativi) dal momento della domanda giudiziale (e mai comunque da quello della messa in mora), salva la dimostrazione della mala fede dell'"accipiens", nel caso di specie palesemente esclusa dal titolo in base al quale legittimamente l'"accipiens" aveva percepito la somma in questione.
Il motivo, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti di tale accoglimento. Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.,p.c., comma 2, statuendo che gl'interessi sulla somma di Euro 53.411,97 dovuta in restituzione al Mistero della Difesa, relativa all'indennità di espropriazione corrisposta al Lentini, decorrano dalla domanda giudiziale (22 maggio 1998). A tale accoglimento consegue l'assorbimento del quinto motivo, dovendo le spese dell'intero processo essere regolate in questa sede. 7 Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'amministrazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 1224 cod. civ.. Ha dedotto al riguardo l'insussistenza di una propria responsabilità ex art. 2043 cod. civ., che comunque doveva essere limitata al periodo tra il 22
aprile 1993 (data della revoca della dichiarazione di pubblica utilità) e il 21 marzo 1996, data della prima intimazione alla reimmissione nel possesso del fondo. Infatti, avendo la Corte di appello disposto la decorrenza da tale ultima data degl'interessi sulla somma che il ricorrente deve restituire, solo fino a tale data dovrebbero essere dovuti il risarcimento del danno e i relativi interessi.
In proposito si formula il seguente quesito: "Dica la Corte se il periodo di occupazione "sine titulo" del fondo, fonte della conseguente obbligazione risarcitoria del danno aquiliano patito dalla ricorrente, possa essere ricompreso nel periodo che va dalla data di revoca della dichiarazione di pubblica utilità alla prima offerta di restituzione del cespite, valendo quale primo atto del procedimento di costituzione in mora del debitore". Il motivo è infondato, avendo la Corte d'appello ritenuto illegittima l'occupazione del fondo dalla data di revoca della dichiarazione di pubblica utilità a quella della seconda intimazione di reimmissione nel possesso del fondo, con valutazione di merito non censurata sotto il profilo motivazionale, secondo la quale solo tale intimazione costituiva valida offerta reale della prestazione e non la prima, non rilevando sotto alcun profilo, sulla legittimità di tale valutazione, l'ulteriore e diverso accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, secondo il quale la prima intimazione costituiva invece valida costituzione in mora ai fini della restituzione della somma percetta.
In relazione alla parziale reciproca soccombenza ed alla particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e, quanto al ricorso principale, dichiara inammissibile il primo, il secondo e il quarto motivo. Rigetta il terzo. Accoglie il sesto. Dichiara assorbito il quinto. Rigetta il ricorso incidentale. Decidendo nel merito statuisce che gl'interessi sulla somma di Euro 53.411,97 dovuta in restituzione da RI UC al Ministero della Difesa decorrano dalla data della domanda giudiziale (22 maggio 1998). Compensa le spese dell'intero giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 10 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009