Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
n. 23720/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23720/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco alla Via C. Parte_1
Guadagno 132 presso l'avv. Rosa Sposito, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giulio Cesare 65 Controparte_1 presso l'avv. Donatella De Martino, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difnsore
CONVENUTA
Oggetto: Acquisto di quota di comproprietà
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
ha convenuto nel presente giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 di dichiarare che l'attore aveva acquistato per usucapione dalla convenuta (sua moglie) la quota di proprietà indivisa pari ad ½ del locale commerciale sito in Napoli al Viale pagina 1 di 4
si è costituita la convenuta chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione o nel merito rigettare la domanda perché mancano i presupposti richiesti dall'art. 1158 cc, o perché comunque infondata avendo la convenuta sempre esercitato sul bene per cui è causa un possesso formale e materiale continuato ed ininterrotto, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
colla prima memoria ex art. 183.6 cpc l'attore ha chiesto di dichiarare che l'acquisto della quota di ½ del predetto immobile era avvenuto a titolo di comunione patrimoniale tacita tra i coniugi;
è stato esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attore , sono state escusse le testi e Parte_1 Testimone_1 Tes_2
ora la causa va decisa.
[...]
La domanda di usucapione non può essere accolta, poiché il bene che si afferma di avere usucapito per un mezzo della proprietà, appartiene al coniuge di colui che formula la domanda. Come spiega Cass. 8931/2024, in motivazione:
“L'art. 1165 cod. civ. stabilisce che “le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione”. L'art. 2941 cod. civ. prevede che “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi”. Il combinato disposto delle due norme rende evidente che non è possibile la maturazione dei termini utili all'usucapione da parte di un coniuge su un bene appartenente all'altro coniuge in costanza di matrimonio, come ha correttamente ritenuto il giudice di merito. Si deve poi escludere che la norma abbia perso la sua funzione e sia rimasta implicitamente abrogata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 cod. civ., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 91 del 27 giugno 1973. Prova ne è il fatto che l'art. 1, comma 18, l. 76/2016 ha introdotto un analogo divieto in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, laddove prevede che “la prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile”. La riproposizione della medesima regola dimostra come il legislatore abbia ritenuto che il maturare dei termini utili alla prescrizione – e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 cod. civ. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.” Come si è sopra esposto, nella prima memoria ex art. 183.6 cpc parte attrice ha mutato la causa petendi: invece di avere usucapito il bene, su di esso si sarebbe costituita una comunione tacita familiare. Si tratta di un'ammissibile emendatio libelli, in base al principio enunciato da Cass. 28873/2024: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di pagina 2 di 4 conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato.”; infatti, modificando la domanda come ha fatto l'attore, la vicenda sostanziale dedotta in giudizio resta la stessa, corre tra le stesse parti, tende alla realizzazione della stessa utilità finale avuta di mira con l'originaria domanda – si muta solo il titolo, da usucapione a riconoscimento della comunione tacita familiare, ma sempre per ottenere la declaratoria della proprietà di ½ dello stesso bene. Tuttavia, anche così modificata, la domanda non può essere accolta;
infatti, come affermato da Cass. 32039/2022: “Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151/1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.”. Quindi, la prova testimoniale espletata in questo giudizio, non andava neppure ammessa. E non si vede quale sarebbe l'atto scritto dal quale dedurre l'esistenza, tra i coniugi di una Parte_2 comunione tacita familiare. Non lo sono i contratti di locazione, dai quali risulta che il locale commerciale in Napoli alla Via Michelangelo 80/B veniva concesso in locazione da entrambi i coniugi: com'è noto, il locatore può non essere il proprietario del bene dato in locazione, ma può essere anche chi, pur non essendo proprietario, abbia comunque la disponibilità del bene: e non sappiamo a che titolo, per quali ragioni, avesse concesso ad di poter disporre insieme a lei del bene CP_1 Pt_1 risultando cointestatario nei contratti di locazione (e conseguentemente, come risulta, tenere i rapporti coi conduttori, o pagare gli oneri condominiali). Bisogna aggiungere che il Codice Civile ante riforma del diritto di famiglia, prevedeva una comunione universale dei beni, che non si vede come si poterebbe dedurre dalla locazione comune di un solo bene. La domanda va dunque rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23720/2021 rgac tra:
, attore;
Cammarota Consiglia, convenuta;
così provvede: Parte_1
1) Rigetta la domada dell'attore;
2) Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in € 5600 a titolo di compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Donatella De Martino. Così deciso in Portici in data 1/3/2025 Il giudice unico pagina 3 di 4
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