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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP EB, AT
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 684/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8544/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7343372067652017 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6101/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8544/32/24 del 12 febbraio 2024, depositata il 3 giugno 2024, la CGT di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, asseritamente notificato in data 26 aprile 2023 ed inerente a tassa automobilistica per l'anno 2017 relativa al veicolo Renault Scenic Tg. Targa_1 per complessivi euro 431,22 (comprensivo di sanzioni).
Propone odiernamente appello la contribuente censurando con articolati motivi la sentenza impugnata, riproponendo i motivi di doglianza rispetto all'atto impugnato assorbiti dalla pronuncia in rito chiedendone l'accoglimento
Instauratosi nuovamente il contraddittorio non si è costituita parte appellata
Nella seduta del 10 settembre 2025 il collegio, su istanza della Difesa dell'appellante la causa veniva rinviata all'udienza dell'8 ottobre 2025; all'odierna udienza sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Il combinato disposto dell'art. 53 comma 2, ed art. 22, comma 1, della legge n. 546 del 1992 stabilisce che l'appellato deve, "a pena d'inammissibilità", depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, "copia del ricorso ... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale", ed il combinato disposto dalla L. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ed art. 22, comma 2, stabilisce che detta inammissibilità va rilevata "anche se la parte resistente si costituisce.
Osserva il Collegio che, come precisato dalla Suprema Corte - Cass. n.20787.2013- la giurisprudenza, anche sulla scorta delle pronunce 13.6.2000 n. 189, 6.12.2002 n. 520 e 18.3.2004 n. 98 emesse dal
Giudice delle Leggi (che hanno ribadito la necessità di una interpretazione di tali norme “in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare"), è pervenuta ad elaborare principi interpretativi restrittivi delle norme riguardanti l'inammissibilità ("in base al canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi”: Corte cass V sez.
8.9.2004 n. 18088; Corte cass V sez. 10.3.2006 n.
5356; Corte cass. V sez. 22.3.2006 n. 6391; Corte cass. V sez. 15.6.2010 n. 14389) affermando il principio che il definitivo sacrificio dell'interesse ad agire del contribuente (e comunque, in genere, delle parti del giudizio tributario) può essere giustificato (idest reso compatibile con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.) soltanto nei casi in cui la particolare gravità del vizio che affligge l'atto introduttivo ed il conseguente impedimento alla prosecuzione del giudizio siano giustificati dal preminente interesse pubblico alla soddisfazione di quelle esigenze che la legge persegue, nell'interesse generale, attraverso il regolare svolgimento della funzione giudiziaria (e del processo), e dunque soltanto nei casi in cui il vizio di forma, sanzionato a pena di inammissibilità, corrisponda ad un vizio di sostanza, o perché l'atto viziato viene a pregiudicare altri interessi di natura sostanziale o processuale (ritenuti dalla legge prevalenti), o perché il vizio è tale da non consentire di ricondurre l'atto, come in concreto compiuto, nello schema del modello legale della fattispecie disciplinata dalla norma processuale.
Tanto premesso, il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello, ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell'atto introduttivo o di impugnazione, assolve alla duplice funzione di consentire la verifica;
a) della osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo (del giudizio dì primo grado) ex art. 21 Dlgs n. 546/92, impeditiva dell'eventuale consolidamento del rapporto tributario come definito dal provvedimento della Amministrazione finanziaria opposto, ovvero del termine di decadenza dalla impugnazione, previsto ai sensi degli artt. 51 e 62 Dlgs n. 546/92 (con riferimento al giudizio di secondo grado e di legittimità), e dunque la verifica della idoneità del ricorso in appello (od in cassazione) ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla "spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale "i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"
(cfr. Corte cass. n. 20262/04, n. 14246/07; Sez. 5, Sentenza n. 7373 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n.
8664 del 15/04/2011).
Entrambe le predette verifiche -in quanto attinenti alla osservanza di norme di ordine pubblico processuale- debbono essere compiute "ex officio" dal Giudice e sono sottratte al potere dispositivo delle parti, rispondendo a preminenti esigenze di natura pubblica afferenti al controllo della regolarità dello svolgimento del processo, e conseguendo, in caso di esito negativo dell'accertamento officioso, la pronuncia di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, quale constatazione da parte del Giudice della esistenza di condizioni ostative all'accesso della domanda all'esame del merito e quindi impeditive dello sviluppo del giudizio verso il suo naturale esito che è volto a fornire la "regula juris" del caso concreto e quindi una decisione sui diritto controverso.
La funzione assolta dalla indicata prescrizione normativa la sottrae, pertanto, al sospetto di illegittimità costituzionale (per irragionevolezza ex art. 3 Cost. o per violazione dell'art. 24 Cost.), non essendo ravvisabile nella specie l'adempimento di una mera formalità non essenziale -in quanto surrogabile mediante la ricerca di altri idonei atti o documenti ovvero mediante la condotta processuale concludente della parte appellata- per la ragione che, nel caso di specie, la ricevuta della spedizione della raccomandata l'unico atto pubblico attestante la data di spedizione dell'atto di appello, difettando altri parametri di verifica dell'osservanza dei predetti termini perentori (di notificazione del ricorso e di costituzione in giudizio). Risulta pertanto giustificata la gravità della sanzione della inammissibilità comminata in caso di omesso deposito, nel termine previsto, della ricevuta della spedizione della raccomandata postale, in quanto l'atto di appello (in copia od in originale), in assenza della ricevuta della spedizione per raccomandata, non soltanto non risponde allo schema legale previsto, ma è inidoneo al raggiungimento dello scopo: a) della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, b) dell'impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La fattispecie legale della costituzione in giudizio dell'appellante è disciplinata dalla norma processuale
(art. 22 comma 1) come fattispecie complessa che si perfeziona con il deposito, nel termine previsto, di entrambi gli atti indicati, indipendentemente dalla diversa funzione, rispettivamente introduttiva del giudizio e probatoria della tempestività, cui ciascuno di essi è preordinato;
inoltre l'adempimento imposto all'appellante risponde ad esigenze che non sono nella disponibilità di quest'ultimo (come è, invece, il diritto di allegazione e deduzione probatoria -con esclusione, ovviamente, delle forme di esercizio di tale diritto nel processo-), essendo rivolti i termini previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria a garanzia della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, nonché a conformare i tempi del processo in funzione del principio costituzionale della "ragionevole durata" previsto dall'art, Illco2 Cost. (esigenza alla quale, nel processo tributario, rispondono degli artt. 27c.1 e 55 Dlgs n. 546/92 che attribuisco al presidente del collegio di verificare "in limine" - alla scadenza del termine previsto per la costituzione della parti- se sussistano i requisiti di ammissibilità del ricorso pronunciando, in caso di manifesta carenza, decreto di inammissibilità “inaudita altera parte").
Deve essere, pertanto, escluso che il mancato deposito, nel termine di gg. 30 dalla spedizione a mezzo posta del ricorso in appello, dell'atto di appello, possa essere "sanato ex post" dall'appellante con la - tardiva- produzione alla udienza di trattazione del documento mancante, e del pari irrilevante deve essere ritenuto -attese le evidenziate ragioni di ordine pubblico- l'eventuale comportamento processuale della controparte che, costituendosi in giudizio senza formulare eccezione, non potrebbe comunque impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso inammissibile (come peraltro espressamente disposto dall'art. 22c02 cui rinvia per il grado d'appello l'art. 53 co 2 Dlgs n. 546/92, che prevede la rilevabilità "ex officio" della inammissibilità in ogni stato e grado "anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente").
Nel caso in esame va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado, perché incontestabilmente depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in data 7 febbraio 2025, e quindi, oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data di “spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Dalla rilevata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di appello consegue l'assorbimento di ogni altra questione tra le parti controversa il cui esame rimaneva, per l'appunto, precluso dalla tardiva costituzione in giudizio della parte appellante.
È appena il caso di ribadire che i profili di illegittimità costituzionali della norma applicata sono stati già esaminati dal Giudice delle leggi, che ne ha dichiarato la manifesta infondatezza con l'ordinanza 13 dicembre 2019 n.273 (pubbl. in gazz.uff. 18 dicembre 2019).
È opportuno ricordare, quindi, che la Corte Costituzionale investita della relativa questione ha così statuito in motivazione:
' il rimettente mira a eliminare la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di tardiva costituzione "6
del ricorrente, allorché la parte resistente si sia costituita e, conseguentemente, a precludere la declaratoria di inammissibilità in sede di esame preliminare del ricorso ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n.
546 del 1992; che, secondo il rimettente, per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
546 del 1992, in caso di accoglimento delle questioni, diverrebbe applicabile il regime previsto dall'art. 171, secondo comma, cod. proc. civ., prospettato come tertium comparationis;
che, così delimitato il petitum, nel merito, le questioni sono manifestamente infondate;
che, com'è noto, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, fermo restando il limite della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 45 del 2019; n. 225, n. 77 e n.
45 del 2018); che, in particolare, questa Corte ha più volte chiarito «che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (ex plurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999)» (sentenza n. 199 del 2017); che, con riferimento all'art. 3 Cost., è affermazione costante quella per cui la giurisdizione tributaria, rispetto a quella civile ed amministrativa, conserva una sua specificità (ex multis sentenze n. 165 del 2000 e n. 53 del 1998), correlata sia alla configurazione del processo tributario come processo impugnatorio, sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, rapporto «che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi» (sentenza n. 53 del 1998); che, alla luce di tali premesse e in relazione, specificamente, all'asserita lesione del principio di eguaglianza, con riferimento al tertium comparationis dedotto nell'odierno giudizio (art. 171 cod. proc. civ.), assume dunque particolare rilievo la specificità della giurisdizione tributaria, correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività della posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari;
che, peraltro, con specifico riferimento alla tardiva costituzione dell'opponente nel procedimento per decreto ingiuntivo (art. 647 cod. proc. civ.), questa Corte, chiamata a scrutinare la pretesa disparità di trattamento rispetto alla disciplina della costituzione in giudizio dell'attore nel processo ordinario, ha già osservato che i termini posti, in quell'occasione, a raffronto dal rimettente sono privi di omogeneità e quindi non comparabili, in quanto, attesa la natura impugnatoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il parallelo sarebbe potuto eventualmente porsi con la disciplina della costituzione in giudizio dell'appellante, in relazione alla quale doveva comunque escludersi l'asserita diseguaglianza, essendo prevista anche per l'appellante analoga sanzione di improcedibilità in caso di costituzione tardiva (ordinanze n. 154 del 2005 e n. 239 del 2000); che, in conclusione,
l'eterogeneità dell'elemento di raffronto del giudizio di eguaglianza comporta la manifesta infondatezza della relativa questione (ordinanze n. 202 del 2018, n. 290 del 2016 e n. 165 del
2015); che, del pari, sono manifestamente infondate le censure sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111
Cost.; che, con riferimento ai predetti parametri, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra il limite nella esigenza che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenza n. 121 del 2016; tra le tante, nello stesso senso, sentenze n. 199 del 2017, n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 237 del 2007); che l'onere della costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall'ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è manifestamente irragionevole in quanto, come dianzi evidenziato, funzionale al consolidamento dell'atto amministrativo e alla tutela dell'interesse pubblico alla certezza e stabilità della pretesa finanziaria oggetto del provvedimento impugnato;
che, infine, dalle argomentazioni che precedono consegue anche il rigetto della questione sollevata in riferimento all'art. 111 Cost. peraltro genericamente evocato in quanto priva di autonomia rispetto a quella riferita all'art. 24 Cost."
Nulla sulla spese in considerazione della pronuncia in rito ed attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello Nulla sulle spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP EB, AT
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 684/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8544/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7343372067652017 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6101/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8544/32/24 del 12 febbraio 2024, depositata il 3 giugno 2024, la CGT di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento, asseritamente notificato in data 26 aprile 2023 ed inerente a tassa automobilistica per l'anno 2017 relativa al veicolo Renault Scenic Tg. Targa_1 per complessivi euro 431,22 (comprensivo di sanzioni).
Propone odiernamente appello la contribuente censurando con articolati motivi la sentenza impugnata, riproponendo i motivi di doglianza rispetto all'atto impugnato assorbiti dalla pronuncia in rito chiedendone l'accoglimento
Instauratosi nuovamente il contraddittorio non si è costituita parte appellata
Nella seduta del 10 settembre 2025 il collegio, su istanza della Difesa dell'appellante la causa veniva rinviata all'udienza dell'8 ottobre 2025; all'odierna udienza sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Il combinato disposto dell'art. 53 comma 2, ed art. 22, comma 1, della legge n. 546 del 1992 stabilisce che l'appellato deve, "a pena d'inammissibilità", depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, "copia del ricorso ... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale", ed il combinato disposto dalla L. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ed art. 22, comma 2, stabilisce che detta inammissibilità va rilevata "anche se la parte resistente si costituisce.
Osserva il Collegio che, come precisato dalla Suprema Corte - Cass. n.20787.2013- la giurisprudenza, anche sulla scorta delle pronunce 13.6.2000 n. 189, 6.12.2002 n. 520 e 18.3.2004 n. 98 emesse dal
Giudice delle Leggi (che hanno ribadito la necessità di una interpretazione di tali norme “in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare"), è pervenuta ad elaborare principi interpretativi restrittivi delle norme riguardanti l'inammissibilità ("in base al canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi”: Corte cass V sez.
8.9.2004 n. 18088; Corte cass V sez. 10.3.2006 n.
5356; Corte cass. V sez. 22.3.2006 n. 6391; Corte cass. V sez. 15.6.2010 n. 14389) affermando il principio che il definitivo sacrificio dell'interesse ad agire del contribuente (e comunque, in genere, delle parti del giudizio tributario) può essere giustificato (idest reso compatibile con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.) soltanto nei casi in cui la particolare gravità del vizio che affligge l'atto introduttivo ed il conseguente impedimento alla prosecuzione del giudizio siano giustificati dal preminente interesse pubblico alla soddisfazione di quelle esigenze che la legge persegue, nell'interesse generale, attraverso il regolare svolgimento della funzione giudiziaria (e del processo), e dunque soltanto nei casi in cui il vizio di forma, sanzionato a pena di inammissibilità, corrisponda ad un vizio di sostanza, o perché l'atto viziato viene a pregiudicare altri interessi di natura sostanziale o processuale (ritenuti dalla legge prevalenti), o perché il vizio è tale da non consentire di ricondurre l'atto, come in concreto compiuto, nello schema del modello legale della fattispecie disciplinata dalla norma processuale.
Tanto premesso, il deposito presso la segreteria del Giudice tributario adito, non solo della copia del ricorso in primo grado o in appello, ma anche della fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell'atto introduttivo o di impugnazione, assolve alla duplice funzione di consentire la verifica;
a) della osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo (del giudizio dì primo grado) ex art. 21 Dlgs n. 546/92, impeditiva dell'eventuale consolidamento del rapporto tributario come definito dal provvedimento della Amministrazione finanziaria opposto, ovvero del termine di decadenza dalla impugnazione, previsto ai sensi degli artt. 51 e 62 Dlgs n. 546/92 (con riferimento al giudizio di secondo grado e di legittimità), e dunque la verifica della idoneità del ricorso in appello (od in cassazione) ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla "spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale "i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"
(cfr. Corte cass. n. 20262/04, n. 14246/07; Sez. 5, Sentenza n. 7373 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n.
8664 del 15/04/2011).
Entrambe le predette verifiche -in quanto attinenti alla osservanza di norme di ordine pubblico processuale- debbono essere compiute "ex officio" dal Giudice e sono sottratte al potere dispositivo delle parti, rispondendo a preminenti esigenze di natura pubblica afferenti al controllo della regolarità dello svolgimento del processo, e conseguendo, in caso di esito negativo dell'accertamento officioso, la pronuncia di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, quale constatazione da parte del Giudice della esistenza di condizioni ostative all'accesso della domanda all'esame del merito e quindi impeditive dello sviluppo del giudizio verso il suo naturale esito che è volto a fornire la "regula juris" del caso concreto e quindi una decisione sui diritto controverso.
La funzione assolta dalla indicata prescrizione normativa la sottrae, pertanto, al sospetto di illegittimità costituzionale (per irragionevolezza ex art. 3 Cost. o per violazione dell'art. 24 Cost.), non essendo ravvisabile nella specie l'adempimento di una mera formalità non essenziale -in quanto surrogabile mediante la ricerca di altri idonei atti o documenti ovvero mediante la condotta processuale concludente della parte appellata- per la ragione che, nel caso di specie, la ricevuta della spedizione della raccomandata l'unico atto pubblico attestante la data di spedizione dell'atto di appello, difettando altri parametri di verifica dell'osservanza dei predetti termini perentori (di notificazione del ricorso e di costituzione in giudizio). Risulta pertanto giustificata la gravità della sanzione della inammissibilità comminata in caso di omesso deposito, nel termine previsto, della ricevuta della spedizione della raccomandata postale, in quanto l'atto di appello (in copia od in originale), in assenza della ricevuta della spedizione per raccomandata, non soltanto non risponde allo schema legale previsto, ma è inidoneo al raggiungimento dello scopo: a) della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, b) dell'impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La fattispecie legale della costituzione in giudizio dell'appellante è disciplinata dalla norma processuale
(art. 22 comma 1) come fattispecie complessa che si perfeziona con il deposito, nel termine previsto, di entrambi gli atti indicati, indipendentemente dalla diversa funzione, rispettivamente introduttiva del giudizio e probatoria della tempestività, cui ciascuno di essi è preordinato;
inoltre l'adempimento imposto all'appellante risponde ad esigenze che non sono nella disponibilità di quest'ultimo (come è, invece, il diritto di allegazione e deduzione probatoria -con esclusione, ovviamente, delle forme di esercizio di tale diritto nel processo-), essendo rivolti i termini previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria a garanzia della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, nonché a conformare i tempi del processo in funzione del principio costituzionale della "ragionevole durata" previsto dall'art, Illco2 Cost. (esigenza alla quale, nel processo tributario, rispondono degli artt. 27c.1 e 55 Dlgs n. 546/92 che attribuisco al presidente del collegio di verificare "in limine" - alla scadenza del termine previsto per la costituzione della parti- se sussistano i requisiti di ammissibilità del ricorso pronunciando, in caso di manifesta carenza, decreto di inammissibilità “inaudita altera parte").
Deve essere, pertanto, escluso che il mancato deposito, nel termine di gg. 30 dalla spedizione a mezzo posta del ricorso in appello, dell'atto di appello, possa essere "sanato ex post" dall'appellante con la - tardiva- produzione alla udienza di trattazione del documento mancante, e del pari irrilevante deve essere ritenuto -attese le evidenziate ragioni di ordine pubblico- l'eventuale comportamento processuale della controparte che, costituendosi in giudizio senza formulare eccezione, non potrebbe comunque impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso inammissibile (come peraltro espressamente disposto dall'art. 22c02 cui rinvia per il grado d'appello l'art. 53 co 2 Dlgs n. 546/92, che prevede la rilevabilità "ex officio" della inammissibilità in ogni stato e grado "anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente").
Nel caso in esame va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado, perché incontestabilmente depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in data 7 febbraio 2025, e quindi, oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data di “spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Dalla rilevata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di appello consegue l'assorbimento di ogni altra questione tra le parti controversa il cui esame rimaneva, per l'appunto, precluso dalla tardiva costituzione in giudizio della parte appellante.
È appena il caso di ribadire che i profili di illegittimità costituzionali della norma applicata sono stati già esaminati dal Giudice delle leggi, che ne ha dichiarato la manifesta infondatezza con l'ordinanza 13 dicembre 2019 n.273 (pubbl. in gazz.uff. 18 dicembre 2019).
È opportuno ricordare, quindi, che la Corte Costituzionale investita della relativa questione ha così statuito in motivazione:
' il rimettente mira a eliminare la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di tardiva costituzione "6
del ricorrente, allorché la parte resistente si sia costituita e, conseguentemente, a precludere la declaratoria di inammissibilità in sede di esame preliminare del ricorso ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n.
546 del 1992; che, secondo il rimettente, per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
546 del 1992, in caso di accoglimento delle questioni, diverrebbe applicabile il regime previsto dall'art. 171, secondo comma, cod. proc. civ., prospettato come tertium comparationis;
che, così delimitato il petitum, nel merito, le questioni sono manifestamente infondate;
che, com'è noto, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, fermo restando il limite della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 45 del 2019; n. 225, n. 77 e n.
45 del 2018); che, in particolare, questa Corte ha più volte chiarito «che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (ex plurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999)» (sentenza n. 199 del 2017); che, con riferimento all'art. 3 Cost., è affermazione costante quella per cui la giurisdizione tributaria, rispetto a quella civile ed amministrativa, conserva una sua specificità (ex multis sentenze n. 165 del 2000 e n. 53 del 1998), correlata sia alla configurazione del processo tributario come processo impugnatorio, sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, rapporto «che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi» (sentenza n. 53 del 1998); che, alla luce di tali premesse e in relazione, specificamente, all'asserita lesione del principio di eguaglianza, con riferimento al tertium comparationis dedotto nell'odierno giudizio (art. 171 cod. proc. civ.), assume dunque particolare rilievo la specificità della giurisdizione tributaria, correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività della posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari;
che, peraltro, con specifico riferimento alla tardiva costituzione dell'opponente nel procedimento per decreto ingiuntivo (art. 647 cod. proc. civ.), questa Corte, chiamata a scrutinare la pretesa disparità di trattamento rispetto alla disciplina della costituzione in giudizio dell'attore nel processo ordinario, ha già osservato che i termini posti, in quell'occasione, a raffronto dal rimettente sono privi di omogeneità e quindi non comparabili, in quanto, attesa la natura impugnatoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il parallelo sarebbe potuto eventualmente porsi con la disciplina della costituzione in giudizio dell'appellante, in relazione alla quale doveva comunque escludersi l'asserita diseguaglianza, essendo prevista anche per l'appellante analoga sanzione di improcedibilità in caso di costituzione tardiva (ordinanze n. 154 del 2005 e n. 239 del 2000); che, in conclusione,
l'eterogeneità dell'elemento di raffronto del giudizio di eguaglianza comporta la manifesta infondatezza della relativa questione (ordinanze n. 202 del 2018, n. 290 del 2016 e n. 165 del
2015); che, del pari, sono manifestamente infondate le censure sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111
Cost.; che, con riferimento ai predetti parametri, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra il limite nella esigenza che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenza n. 121 del 2016; tra le tante, nello stesso senso, sentenze n. 199 del 2017, n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 237 del 2007); che l'onere della costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall'ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è manifestamente irragionevole in quanto, come dianzi evidenziato, funzionale al consolidamento dell'atto amministrativo e alla tutela dell'interesse pubblico alla certezza e stabilità della pretesa finanziaria oggetto del provvedimento impugnato;
che, infine, dalle argomentazioni che precedono consegue anche il rigetto della questione sollevata in riferimento all'art. 111 Cost. peraltro genericamente evocato in quanto priva di autonomia rispetto a quella riferita all'art. 24 Cost."
Nulla sulla spese in considerazione della pronuncia in rito ed attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello Nulla sulle spese