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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2024, n. 10094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10094 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18160/2024 promossa da:
2I (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGETTI Parte_1 P.IVA_1
MARIA CARLA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA GUASTALLA N. 15
MILANO presso il difensore avv. GIORGETTI MARIA CARLA
ricorrente contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
resistente – non costituito
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni:
per la ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha chiesto inizialmente di: Parte_2
“Accertare e dichiarare il diritto di di procedere alla disalimentazione Parte_2
del PDR n. 15911205002000 e contatore matricola n. 4979725 intestato al signor
(C.F. ) e sito in Rozzano (MI), Via Europa n.
3. CP_1 C.F._1
Per l'effetto, ordinare al signor (C.F. ) di CP_1 C.F._1
consentire e permettere a e al personale tecnico di questa di Parte_2
disalimentare il PDR 15911205002000 e contatore matricola n. 4979725 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR 15911205002000 e contatore matricola n. 4979725 sito in Rozzano (MI), Via Europa n.
3. Ovvero, in subordine ordinare al signor (C.F. ) di restituire a CP_1 C.F._1 Pt_2
il contatore gas alimentante il PDR 15911205002000 e contatore matricola n.
[...]
4979725 sito in Rozzano (MI), Via Europa n. 3”.
Fissata udienza di comparizione delle parti al 15.01.2025, con termine per notifica alla controparte del ricorso e del decreto al 6.12.2024, la ricorrente, con istanza depositata il 31.10.2024, premesso che, in data 24 settembre 2024 l'ARERA ha pubblicato la Delibera 379/2024/R/Gas (all. 1 ricorrente) con cui ha elevato a 5.000 smc la soglia minima di prelievo annuo per ciascun PDR oltre la quale vi sia l'obbligo di azione giudiziaria per la disalimentazione, ha dato atto che il PDR per cui
è causa risulta avere consumi annui inferiori alla citata soglia.
In ossequio a quanto previsto dalla citata delibera la società distributrice ha dichiarato il venir meno dei presupposti per coltivare l'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Disposta l'anticipazione della data di udienza al 14.11.2024, con modalità di trattazione scritta, la ricorrente ha chiesto con note depositate il 6.11.2024, di dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.
pag. 2 La richiesta è fondata e merita accoglimento.
Alla luce delle modifiche alla disciplina della disalimentazione del PDR introdotte da
ARERA con la delibera 379/2024/R/Gas pubblicata il 24 settembre 2024, può ritenersi cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) nulla sulle spese.
Milano, 20/11/2024
La Giudice
Licinia Petrella
pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18160/2024 promossa da:
2I (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGETTI Parte_1 P.IVA_1
MARIA CARLA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA GUASTALLA N. 15
MILANO presso il difensore avv. GIORGETTI MARIA CARLA
ricorrente contro
C.F. ), CP_1 C.F._1
resistente – non costituito
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni:
per la ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha chiesto inizialmente di: Parte_2
“Accertare e dichiarare il diritto di di procedere alla disalimentazione Parte_2
del PDR n. 15911205002000 e contatore matricola n. 4979725 intestato al signor
(C.F. ) e sito in Rozzano (MI), Via Europa n.
3. CP_1 C.F._1
Per l'effetto, ordinare al signor (C.F. ) di CP_1 C.F._1
consentire e permettere a e al personale tecnico di questa di Parte_2
disalimentare il PDR 15911205002000 e contatore matricola n. 4979725 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR 15911205002000 e contatore matricola n. 4979725 sito in Rozzano (MI), Via Europa n.
3. Ovvero, in subordine ordinare al signor (C.F. ) di restituire a CP_1 C.F._1 Pt_2
il contatore gas alimentante il PDR 15911205002000 e contatore matricola n.
[...]
4979725 sito in Rozzano (MI), Via Europa n. 3”.
Fissata udienza di comparizione delle parti al 15.01.2025, con termine per notifica alla controparte del ricorso e del decreto al 6.12.2024, la ricorrente, con istanza depositata il 31.10.2024, premesso che, in data 24 settembre 2024 l'ARERA ha pubblicato la Delibera 379/2024/R/Gas (all. 1 ricorrente) con cui ha elevato a 5.000 smc la soglia minima di prelievo annuo per ciascun PDR oltre la quale vi sia l'obbligo di azione giudiziaria per la disalimentazione, ha dato atto che il PDR per cui
è causa risulta avere consumi annui inferiori alla citata soglia.
In ossequio a quanto previsto dalla citata delibera la società distributrice ha dichiarato il venir meno dei presupposti per coltivare l'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Disposta l'anticipazione della data di udienza al 14.11.2024, con modalità di trattazione scritta, la ricorrente ha chiesto con note depositate il 6.11.2024, di dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese compensate.
pag. 2 La richiesta è fondata e merita accoglimento.
Alla luce delle modifiche alla disciplina della disalimentazione del PDR introdotte da
ARERA con la delibera 379/2024/R/Gas pubblicata il 24 settembre 2024, può ritenersi cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) nulla sulle spese.
Milano, 20/11/2024
La Giudice
Licinia Petrella
pag. 3