Legge 15 maggio 1997, n. 127

Commentari488

Mostra tutto (488)
  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2L’acquisto del legato da parte di persone giuridiche: l’abolizione dell’autorizzazione governativa.
    Dott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/

    Le persone giuridiche non necessitano più di un'apposita autorizzazione governativa per l'acquisto del legato. Ai sensi dell'art. 649, comma 1 c.c., il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Il diritto (reale o di credito) viene acquistato dal legatario ipso iure nel senso che non è necessaria, come per l'eredità, l'accettazione: coincidendo, dunque, nel legato, vocazione, delazione e acquisto, anche quando al legato sia apposta una condizione sospensiva, con cui si formerà un'aspettativa di diritto. Dal principio di automaticità dell'acquisto dovrebbe discendere l'inutilità dell'accettazione del legato, ma la Corte di Cassazione[1]ne ha …

     Leggi di più…

  • 3Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
    https://www.brocardi.it/

  • 4Art. 113-ter - Incarichi speciali (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 5Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019 e iscritta al n. 78 del registro delle ordinanze del 2020, il Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio - non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della …

     Leggi di più…
Mostra tutto (488)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2017, n. 1946
    Provvedimento: E 1946/ 1 7 T N E REPUBBLICA ITALIANA S In nome del Popolo Italiano E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI parto anonimo e diritto Composta da: alla conoscenza delle origini ricorso del P.G. nell'interesse della legge - Primo Presidente f.f.- Renato RORDORF R.G.N. 7475/2016 - Presidente di Sezione - Stefano SCHIRO' Presidente di Sezione - Cron. Giovanni AMOROSO UP 20/12/2016 - Presidente di Sezione - Antonio DIDONE - Presidente di Sezione - Camilla DI IASI - Presidente di Sezione - Stefano PETITTI Consigliere - Vittorio RAGONESI - Consigliere - Enrica D'ANTONIO Consigliere Rel. - Alberto GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7475-2016 proposto da: …
     Leggi di più...
    • filiazione·
    • verifica della persistenza della volontà della madre di mantenere l’anonimato·
    • sussistenza·
    • diritto del nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini·
    • modalità attuative·
    • limite·
    • sentenza n. 278 del 2013 della corte cost·
    • cassazione (ricorso per)·
    • impugnazioni civili·
    • ricorso nell'interesse della legge

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2016, n. 15540
    Provvedimento: E 15540/16 T N E S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E Rapporto di IN NOME DEL POPOLO ITALIANO lavoro - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE autoferrotranvieri esonero - - SEZIONI UNITE CIVILI regime speciale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 18319/2012 Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Cron. 15540 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rep. Rel. Pres. Sezione Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Ud. 05/07/2016 Presidente Sezione Dott. PIETRO CURZIO PU Presidente Sezione Dott. ADELAIDE AMENDOLA C.U. Presidente Sezione Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - Dott. CARLO DE CHIARA ha pronunciato la seguente …
     Leggi di più...
    • altre ipotesi di licenziamento per motivi oggettivi·
    • normativa generale di cui alla l. n. 604 del 1966·
    • autoferrotranvieri·
    • applicabilità·
    • esonero dal servizio per giustificato motivo oggettivo·
    • art. 26 del regolamento, allegato a al r.d. n. 148 del 1931·
    • ambito di applicazione·
    • estinzione del rapporto·
    • personale (impiegati ed agenti)·
    • ferrovie in concessione·
    • reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)·
    • lavoro subordinato·
    • trasporti·
    • pubblici·
    • licenziamento individuale

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2016, n. 785
    Provvedimento: 1 785/16 REPUBBLICA ITALIANA E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *Segretari - Primo Pres.te f.f. comunali. Dott. FEDERICO ROSELLI Mobilità. Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione Dirigenza Ud. 03/11/2015 – Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU R.G.N. 6409/2009 Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere - Can.785 Rep. Dott. LINA MATERA - Consigliere - Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere rel.- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere - Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6409-2009 proposto da: ISTITUTO …
     Leggi di più...
    • interpretazione art. 1 comma 49 legge 311/2004·
    • interpretazione autentica legge 246/2005·
    • deroghe principio concorso pubblico·
    • mobilità segretari comunali e provinciali·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interpretazione teleologica·
    • interpretazione sistematica·
    • interpretazione letterale·
    • inquadramento ruolo dirigenziale·
    • principio concorso pubblico

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2016, n. 784
    Provvedimento: 1 784/16 E REPUBBLICA ITALIANA T N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *Segretari comunali. - Primo Pres.te f.f. Mobilità. Dirigenza. Dott. FEDERICO ROSELLI Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione Ud. 03/11/2015 - PUDott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - Cian. 784 R.G.N. 21548/2008 Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere - Rep. Dott. LINA MATERA - Consigliere - Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - -- Rel. Consigliere - Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere - Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21548-2008 proposto da: 433 5 …
     Leggi di più...
    • applicabilità·
    • procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della legge·
    • esclusione·
    • fondamento·
    • reinquadramento e accesso alla dirigenza ex art. 1, comma 49, della legge n. 311 del 2004·
    • trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche·
    • segretari comunali e provinciali·
    • classificazione e ruoli·
    • impiego pubblico·
    • impiegati dello stato

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2014, n. 26939
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Primo Presidente f.f. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 3966-2008 proposto da: PLURISERVIZI CAMAIORE S.P.A. (già Azienda Speciale RI di MA), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che …
     Leggi di più...
    • esclusione·
    • fondamento·
    • rapporto a termine instaurato da azienda speciale comunale·
    • possibilità·
    • conversione in rapporto a tempo indeterminato·
    • lavoro·
    • costituzione del rapporto·
    • a tempo determinato·
    • durata del rapporto·
    • lavoro subordinato
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. (Semplificazione delle norme
    sulla documentazione amministrativa) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
    3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ai seguenti criteri e principi direttivi:
    a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
    b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
    c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
    d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
    Avvertenza:
    In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 giugno 1997 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
  • Art. 2. Disposizioni in materia di stato civile
    e di certificazione anagrafica 1. L' articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.
    2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
    3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.
    Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione.
    Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 .
    4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
    2. L' articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".
    3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )) .
    4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )) .
    5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
    6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , e' inserito il seguente:
    "1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente".
    7. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )) .
    8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
    richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici, possono essere
    apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini.
    9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )) .
    10. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )) .
    11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , in materia di rilascio del passaporto.
    11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , e' abrogato.
    11-ter. Nell' articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza".
    12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sulla base dei seguenti criteri:
    a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile; b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione; c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile; d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile; e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
    13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
    15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall' articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
  • Art. 3. Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)) .
    2. L' articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
    "I regolamenti delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso".
    3. L' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
    "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)) .
    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)) .
    6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
    7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
    9. All' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
    10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
    11. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)) .