Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/01/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13856 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo De Simone, Valeria Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sindaco del Comune di Gazzo Veronese, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato di cui all’ordinanza del Tribunale Civile di Roma n. cronol. 38027/2023 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato accertato e dichiarato il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli odierni ricorrenti ed è stato ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IC AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si chiede si chiede l’ottemperanza del giudicato di cui all’ordinanza n. cronol. 38027/2023 del 19 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata da parte ricorrente ed ha conseguentemente ordinato al Ministero dell’Interno e per esso, all’Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile di tale cittadinanza, e di provvedere altresì alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Si lamenta in sintesi che, nonostante reiterati solleciti e la diffida ad adempiere inviata all’Ente civico in data 5 marzo 2025, la succitata ordinanza non è stata ancora eseguita dal Ministero dell’Interno e, per esso, dall’Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Gazzo Veronese.
Si chiede pertanto, essendo ormai più di un anno dal momento in cui il Comune ha ricevuto gli atti da trascrivere, che l’intestato Tribunale ordini all’Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Gazzo Veronese di ottemperare all’ordinanza suddetta e nomini altresì un commissario ad acta che adotti tutte le opportune misure attuative in caso di persistente inadempimento.
L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso, assumendo che la mancata esecuzione dell’ordinanza giudiziale in argomento è dovuta al fatto che ai fini della trascrizione degli atti di nascita, “…allo stato attuale, la persona -OMISSIS-, citata nell’ordinanza giudiziale come cittadino italiano e quella indicata nell’atto di nascita ricevuto non coincidono; è stato chiesto all’avvocato della parte ricorrente di provvedere con istanza alla richiesta di correzione dell’errore materiale contenuto sull’ordinanza giudiziale; solo in seguito alla nuova trasmissione dell’ordinanza di correzione, munita di attestazione di conformità all’originale e di certificazione di passaggio in giudicato, si potrà procedere al completamento dell’iter da parte di questo uffici per la persona de quo” (cfr. nota del Comune di Gazzo Veronese in data 18 novembre 2025).
All’udienza camerale del giorno 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la mancata esecuzione dell’ordinanza dichiarativa della cittadinanza deve imputarsi esclusivamente all’inerzia di parte ricorrente, che nel non presentare istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella predetta ordinanza, ha impedito all’Ufficiale di Stato Civile di compiere i necessari accertamenti amministrativi e di procedere alle richieste trascrizioni.
È noto infatti che l’attività di trascrizione degli atti di nascita e di matrimonio dei soggetti ai quali è stata riconosciuta la cittadinanza iure sanguinis , non si limita soltanto alla pedissequa iscrizione, ma richiede altresì una serie di accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione a tal uopo presentata, demandata all’Ufficio di Stato Civile competente per territorio.
Da questo punto di vista, non può pertanto ritenersi ingiustificato il diniego opposto dall’Amministrazione alla trascrizione della data di nascita per come erroneamente contenuta nell’ordinanza giudiziale, posto e considerato il valore legale che tale data verrebbe comunque ad acquisire proprio in virtù della sua trascrizione nei registri di stato civile, con la paradossale conseguenza che il soggetto interessato, oltre a risultare con due diverse date di nascita, si troverebbe esposto, al pari degli uffici comunali, a possibili querele di falso aventi ad oggetto i dati erronei eventualmente riportati nei documenti identificazione e di viaggio, rilasciabili non soltanto dalle Autorità territoriali, ma anche da quelle Consolari estere.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di ottemperanza per cui è causa, dovendosi anzitutto provvedere alla correzione dell’errore materiale rilevato dall’Ufficiale di Stato Civile, onde consentire a quest’ultimo di procedere in condizioni di legalità ai propri adempimenti.
In conclusione il ricorso va respinto.
Tenuto comunque conto della novità della questione trattata, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente
IC AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AT | IA RI |
IL SEGRETARIO