Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 719/2021 rgl
Svolgimento del processo.
La – P. IVA – in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Ing. con sede Parte_2 legale in 20145 Milano, Via Tranquillo Cremona n. 12, (difesa dall'avv. Raffaele Riccio) a mezzo ricorso depositato il 14/10/2021
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dall'avv. Stefano Borgheresi)
propose opposizione al decreto n. 204/2021, n. 520/2021 rgl del Tribunale di Siena-Sezione Lavoro, del 26-27/8/2021, contenente ingiunzione di pagamento immediato di € 18.834,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, oltre al compenso professionale del giudizio monitorio, con i relativi oneri contributivi e fiscali (spese generali, CPA ed IVA) formulando in origine le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 9- 10, letterali):
“in via preliminare, dare atto che in Parte_1 ragione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in data 24 settembre 2021 ha già corrisposto al sig. - Controparte_1 senza alcun riconoscimento della pretesa cr ti avanzata e con la più ampia riserva di ripetizione della somma sborsata, all'esito di questo giudizio - l'importo capitale di Euro 18.834,30 di cui il Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del Lavoro ha intimato il pagamento. (…) Nel merito,
1
a titolo di saldo provvigioni arretrate, la sola minor Controparte_1 somma di Euro 1.234,53, di fatto già corrispostagli in ragione dell'avvenuto pagamento della maggior somma capitale di Euro 18.834,30 portata dal decreto ingiuntivo;
b) per l'effetto, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento n. 204/2021 – ruolo generale n. 520/2021pronunciato dal Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro in data 26- 27 agosto 2021, perché infondato, dichiarandone la totale inefficacia;
c) conseguentemente, condannare il sig. a Controparte_1 restituire ad la somma capitale di Euro Parte_1
17.599,77 (p già pagato dalla opponente al signor e quanto a questi effettivamente dovuto), ovvero CP_1 quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. Con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dal giorno 24 settembre 2021 sino alla data dell'effettivo rimborso. In ogni caso, condannare il sig. all'integrale rifusione delle Controparte_1 spese e del compenso professionale relativi a questo giudizio. In via istruttoria (…)”.
Parte convenuta – l'opposto - si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendo anche in via riconvenzionale (conclusioni originarie: memoria difensiva, pp. 20-21, letterali):
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così procedere:
- In via preliminare di rito: a fronte della domanda riconvenzionale proposta, si chiede, come da apposita istanza sopra portata la fissazione di nuova udienza udienza di discussione in data successiva a quella stabilita nel decreto notificato dall'Opponente, ai sensi dell'art. 418 c.p.c.;
- sempre in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare avversaria e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: accertata e ritenuta la totale infondatezza delle difese della Società Opponente, respingere tutte le domande proposte da Parte Ricorrente e, per l'effetto, rigettare Pt_1
2 l'opposizione e confermare integralmente il Decreto ingiuntivo qui opposto;
AL CONTEMPO, FORMULANDO IDONEA DOMANDA RICONVENZIONALE: accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. Controparte_1 creditore nei confronti della Soc. ESAB oggi Opponente della somma di €. 5.399,26 o quella diversa che risulterà a seguito della fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore. In denegata ipotesi, nella malaugurata ipotesi in cui venissero riconosciute delle somme a credito in danno della parte resistente, se ne chiede che l'Ecc.Mo Tribunale adito voglia ordinarne la compensazione giudiziale con quelle riconosciute in di lei favore. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.” Ai fini istruttori (…)”.
*
Parte ricorrente – l'opponente – contestava la fondatezza Pt_1 della domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta in via riconvenzionale (conclusioni riassuntive: memoria difensiva, pp. 11-13, letterali):
“In via preliminare, dare atto che in Parte_1 ragione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in data 24 settembre 2021 ha già corrisposto al sig. - Controparte_1 senza alcun riconoscimento della pretesa cr ti avanzata e con la più ampia riserva di ripetizione della somma sborsata, all'esito di questo giudizio - l'importo capitale di Euro 18.834,30 di cui il Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del Lavoro ha intimato il pagamento. Nel merito, a) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di fatto e di diritto illustrate in atti, che nulla deve al signor Parte_1 CP_1
arretrate;
[...]
b) per l'effetto, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento n. 204/2021 – ruolo generale n.520/2021pronunciato dal Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro in data 26-
3 27 agosto 2021, perché infondato, dichiarandone la totale inefficacia;
c) conseguentemente, condannare il sig. a Controparte_1 restituire ad la somma capitale di Euro Parte_1
18.834,30 o a che dovesse risultare in corso di causa. Con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dal giorno 24 settembre 2021 sino alla data dell'effettivo rimborso;
d) sempre nel merito e per quanto concerne la domanda riconvenzionale svolta dal signor dichiarare la Controparte_1 stessa, irrituale ed inammissibile. Nella denegata ipotesi di ritenuta ritualità ed ammissibilità, dichiarare la stessa comunque infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che è creditrice Parte_1 del sig. a conguaglio degli acconti provvigionali Controparte_1 erogati a quest'ultimo negli anni 2017-2018, per la somma capitale di Euro 3.153,83 a fronte di provvigioni corrispostegli in più rispetto a quelle effettivamente dovute, condannare il convenuto opposto a rimborsare ad il suddetto importo di Euro Parte_1
3.153,83 con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dalla data del percepimento della stessa sino a quella di effettiva restituzione. Solo subordinatamente, nella denegata eventualità in cui il Tribunale dovesse ritenere rituale ed ammissibile la domanda riconvenzionale avversaria ancorché infondata nel merito per la comprovata inesistenza del presupposto di fatto che l'ha determinata (ovvero, l'aumento del fatturato realizzato dal nel primo CP_1 trimestre 2018 da Euro 178.176,28 ad Euro 313. In via di reconventio reconventionis, accertato e dichiarato che è creditrice del sig. a Parte_1 Controparte_1 conguaglio degli acconti provvigionali erogati a quest'ultimo negli anni 2017-2018, per la somma capitale di Euro 3.153,83 a fronte di provvigioni corrispostegli in più rispetto a quelle effettivamente dovute, condannare il convenuto opposto a rimborsare ad
[...] il suddetto importo di Euro 3.153,83 con Parte_1 maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dalla data del percepimento della stessa sino a quella di effettiva restituzione. In ogni caso,
4 condannare il sig. all'integrale rifusione delle Controparte_1 spese e del compenso professionale relativi a questo giudizio. In via istruttoria (…)”
Parte convenuta – l'opposto – depositava Controparte_1 memoria difensiva chiedendo anche in via riconvenzionale (conclusioni: memoria difensiva, pp. 35-36, letterali):
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così procedere:
- In via preliminare di rito: a fronte della domanda riconvenzionale proposta, si chiede, come da apposita istanza sopra portata la fissazione di nuova udienza udienza di discussione in data successiva a quella stabilita nel decreto del 12.05.2022, ai sensi dell'art. 418 c.p.c.;
- sempre in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare avversaria e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in via preliminare: accertata e ritenuta l'inammissibilità della riconventio reconventionis portata dalla opponente per le ragioni esposte in CP_2 Parte_1 narrativa, rigettare la domanda di Parte Opponente;
- nel merito: accertata e ritenuta la totale infondatezza delle difese della Società Opponente, respingere tutte le domande proposte da Parte Ricorrente Esab e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare integralmente il Decreto ingiuntivo qui opposto;
AL CONTEMPO, FORMULANDO IDONEA DOMANDA RICONVENZIONALE: accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. creditore nei confronti della Controparte_1
Soc. ESAB oggi Opponente della somma di €. 5.399,26 o quella diversa che risulterà a seguito della fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore. In denegata ipotesi, qualora non sia riconosciuta ammissibile la domanda riconvenzionale dell'Opposto, per i motivi e le eccezioni sollevate con le memorie del 06.05.22 di , si formula idonea Pt_1 domanda di reconventio reconventionis, affinchè, accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. CP_1
creditore nei confronti della ESAB oggi Opponente della
[...] CP_3 somma di €. 5.399,26 o quella diversa che risulterà a seguito della
5 fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore. In denegatissima ipotesi, nella malaugurata ipotesi in cui venissero riconosciute delle somme a credito in danno della parte resistente, se ne chiede che l'Ecc.Mo Tribunale adito voglia ordinarne la compensazione giudiziale con quelle riconosciute in di lei favore. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.” Ai fini istruttori (…).
Parte ricorrente – l'opponente – contestava la fondatezza Pt_1 della domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta in via riconvenzionale (conclusioni riassuntive: memoria difensiva, pp. 10-12, letterali):
“In via preliminare, dare atto che in Parte_1 ragione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in data 24 settembre 2021 ha già corrisposto al sig. - Controparte_1 senza alcun riconoscimento della pretesa cr ti avanzata e con la più ampia riserva di ripetizione della somma sborsata, all'esito di questo giudizio - l'importo capitale di Euro 18.834,30 di cui il Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del Lavoro ha intimato il pagamento. Nel merito, a) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di fatto e di diritto illustrate in atti, che nulla deve al signor Parte_1
a titolo di saldo provvigioni arretrate;
Controparte_1 to, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento n. 204/2021 – ruolo generale n.520/2021pronunciato dal Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro in data 26- 27 agosto 2021, perché infondato, dichiarandone la totale inefficacia;
c) conseguentemente, condannare il sig. a Controparte_1 restituire ad la somma capitale di Euro Parte_1
18.834,30 ovvero quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. Con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dal giorno 24 settembre 2021 sino alla data dell'effettivo rimborso;
d) per quanto concerne la domanda riconvenzionale (o reconventio reconventionis) svolta dal signor Controparte_1
6 dichiarare la stessa, irrituale ed inammissibile. Nella denegata ipotesi di ritenuta ritualità ed ammissibilità, dichiarare la stessa comunque infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che è creditrice Parte_1 del sig. a conguaglio degli acconti provvigionali Controparte_1 erogati a quest'ultimo negli anni 2017-2018, per la somma capitale di Euro 3.153,83 a fronte di provvigioni corrispostegli in più rispetto a quelle effettivamente dovute, condannare il convenuto opposto a rimborsare ad il suddetto importo di Euro Parte_1
3.153,83 con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dalla data del percepimento della stessa sino a quella di effettiva restituzione. Solo subordinatamente, nella denegata eventualità in cui il Tribunale dovesse ritenere rituale ed ammissibile la domanda riconvenzionale avversaria ancorché infondata nel merito per la comprovata inesistenza del presupposto di fatto che l'ha determinata (ovvero, l'aumento del fatturato realizzato dal nel primo CP_1 trimestre 2018 da Euro 178.176,28 ad Euro 313.176,28): In via di reconventio reconventionis, accertato e dichiarato che è creditrice del sig. a Parte_1 Controparte_1 conguaglio degli acconti provvigionali erogati a quest'ultimo negli anni 2017-2018, per la somma capitale di Euro 3.153,83 a fronte di provvigioni corrispostegli in più rispetto a quelle effettivamente dovute, condannare il convenuto opposto a rimborsare ad
[...] il suddetto importo di Euro 3.153,83 con Parte_1 maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dalla data del percepimento della stessa sino a quella di effettiva restituzione. In ogni caso, condannare il sig. all'integrale rifusione delle Controparte_1 spese e del compenso vi a questo giudizio. In via istruttoria (…)”
Parte convenuta – l'opposto – depositava Controparte_1 memoria difensiva chiedendo (conclusioni riassuntive: memoria difensiva, pp. 11-12, letterali):
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così procedere:
- in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare avversaria e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
7 - ancora in via preliminare: accertata e ritenuta l'inammissibilità sia della domanda riconvenzionale che della riconventio reconventionis portata dalla Società opponente
[...]
, nei propri atti, rigettare le domande di Parte Opponente Parte_1 del tutto infondate in fatto ed in diritto così come eccepito in narrativa;
- nel merito: accertata e ritenuta la totale infondatezza delle difese della Società Opponente, respingere tutte le domande proposte da Parte Ricorrente Esab e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare integralmente il Decreto ingiuntivo qui opposto;
AL CONTEMPO, FORMULANDO IDONEA DOMANDA RICONVENZIONALE: accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. creditore nei confronti della Controparte_1
Soc. ESAB oggi Opponente della somma di €. 5.399,26 o quella diversa che risulterà a seguito della fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore. In denegata ipotesi, qualora non sia riconosciuta ammissibile la domanda riconvenzionale dell'Opposto, si formula idonea domanda direconventio reconventionis,affinchè, accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. creditore Controparte_1 nei confronti della oggi Opponente della somma di €. Parte_3
5.399,26 o quella diversa che risulterà a seguito della fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore. In ulteriore denegata ipotesi, qualora non sia riconosciuta ammissibile la domanda riconvenzionale in reconventio reconventionis dell'Opposto, si formula idonea domanda di reconventio reconventionis, affinchè, accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. creditore Controparte_1 nei confronti della Soc. oggi Opponente della somma di €. Pt_1
5.399,26 o quella diversa che risulterà a seguito della fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore.
8 In denegatissima ipotesi, nella malaugurata ipotesi in cui venissero riconosciute delle somme a credito in danno della parte resistente, se ne chiede che l'Ecc.Mo Tribunale adito voglia ordinarne la compensazione giudiziale con quelle riconosciute in di lei favore. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.” Ai fini istruttori (…)”.
*
All'udienza 7/12/2022, nella causa n. 719/2021 rgl sono comparsi: per , l'avv. Raffaele Riccio, anche nella Parte_1 qualità d ale come da atto che deposita in cartaceo;
difeso dall'avv. Stefano Borgheresi Controparte_1
Il giudice sente le parti personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Borgheresi produce mail del 10/6/2016, 31/5/2017, 7/9/2017, 12/2/2018 e 15/5/2017, tra il lavoratore ed , in Pt_1 merito alle competenze dell'agente per la vendita di impianti di taglio, attesa la contestazione sul punto mossa dalla difesa avversaria. L'avv. Riccio si oppone per tardività
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Stante la eccessiva distanza tra le parti, si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice ritiene necessaria consulenza tecnica contabile sull'oggetto del giudizio e nomina al fine il dott. comm. Gabriele Lorini fissandone la comparizione al 23/1/2023 ore 9:45.
All'udienza 23/1/2023, nella causa n. 719/2021 rgl sono comparsi: per , l'avv. Raffeele Riccio;
Parte_1 per l'avv. Stefano Borgheresi. Controparte_1
9 L'avv. Riccio, in ipotesi di ammissione della produzione avversaria, descritta nel verbale di udienza 7/12/2022, si riserva di produrre documentazione conseguente, scambio di mail che esibisce, nel termine del 27/1.
Presente il ctu, Gabriele Lorini, che accetta l'incarico, conferma la prestata dichiarazione di impegno, qualificandosi, dottore commercialista (…) che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di eventuali poteri istruttori ufficiosi: ricostruisca e quantifichi il rapporto dare avere tra le parti, in relazione all'oggetto del giudizio, che il giudice ritiene opportuno circoscrivere agli anni 2017 e 2018, evidenziando, anche nel caso in forma alternativa, ogni profilo contabile ed eventualmente segnalando all'esito al giudice i temi fattuali controversi che possano assumere rilevanza residua ai fini decisori”.
Il consulente fissa l'inizio delle operazioni l'8/2/2023, ore 15:30 presso lo studio indicato, con facoltà di contatto da remoto nella forma che il consulente vorrà concordare. Riserva nomina ccttpp fino ad inizio delle operazioni.
Il consulente, nel termine del 28/5/2023 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 28/6/2023 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 28/7/2023 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il consulente tecnica d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva. Il rispetto
10 rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti, tra loro in solido, acconto sul compenso entro l'inizio delle operazioni di € 800,00.
Si dà atto che il ctu non prende in consegna i fascicoli di parte in quanto solo telematici.
Aggiorna la trattazione, per la successiva programmazione istruttorio/decisoria al 15/9/2023, ore 10:30.
All'udienza 15/9/2023, nella causa n. 719/2021 rgl sono comparsi: per , l'avv. Raffaele Riccio;
Parte_1 per avv. Stefano Borgheresi. Controparte_1
Si dà atto del deposito dell'indagine tecnica disposta d'ufficio.
L'avv. Riccio rileva la irritualità del deposito del 14/9/2023 di memoria non autorizzata da parte dell'avversario della quale chiede non tenersi conto e chiede fissarsi udienza di discussione.
L'avv. Borgheresi espone oralmente le richieste contenute nel c.d. “preverbale” sulla base delle risultanze della consulenza.
L'avv. Riccio si oppone altresì per estraneità all'oggetto del giudizio ed esploratività della richiesta, ritenendo la consulenza esaustiva.
Le parti si richiamano nuovamente ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Riccio, impregiudicata ogni valutazione giudiziale, ritiene sostanzialmente non utile la propria prova testimoniale chiesta, alla quale in ogni caso non rinuncia.
11 Il giudice si riserva, in ordine alla programmazione istruttoria/decisoria ad esito della acquisizione dell'indagine tecnica e della trattazione svolta.
*
Sciolta la riserva;
fissa per la discussione l'udienza del 22/3/2024, ore 11:30, con termine per note al 12/3.
All'udienza 22/3/2024, nella causa n. 719/2021 rgl sono comparsi: per , l'avv. Raffaele Riccio;
Parte_1 per avv. Stefano Borgheresi. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Riccio rappresenta che il compenso del consulente tecnico d'ufficio, provvisoriamente liquidato dal giudice, è stato corrisposto allo stato unicamente da per l'intero importo, Pt_1 chiedendone pertanto, in ipotesi, la rifusione.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: voglia il consulente, previo nuovo avvio delle operazioni nel contraddittorio tecnico delle parti;
nuovamente esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di eventuali poteri istruttori ufficiosi:
12 ricostruisca e quantifichi il rapporto dare avere tra le parti, in relazione all'oggetto del giudizio, estendendolo all'intero rapporto contrattuale corso tra le parti (per effetto dell'ampliamento oggettivo impresso dalle parti con domanda riconvenzionale) sempre evidenziando, anche nel caso in forma alternativa, ogni profilo contabile ed eventualmente segnalando ulteriormente all'esito al giudice i temi fattuali controversi che possano assumere rilevanza residua ai fini decisori”. Termine deposito bozza: 30/6/2024 per osservazioni critiche: 31/7/2024 per deposito relazione integrata: 31/8/2024
Aggiorna la causa per trattazione al 2/10/2024, ore 13:00.
All'udienza 2/10/2024, nella causa n. 719/2021 rgl sono comparsi: per , l'avv. Raffaele Riccio;
Parte_1 per l'avv. Stefano Borgheresi. Controparte_1
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Si dà atto della acquisizione della relazione tecnica integrativa disposta d'ufficio.
L'avv. Borgheresi per l'opposto in base alle risultanze peritali determina in € 3.846,98 quali provvigioni per extra lega ed € 6.750,00 per provvigioni Microlaser, per il resto riportandosi agli atti. L'avv. Riccio per la Società opponente afferma la sussistenza per converso di un proprio credito di € 3.153,84.
Per la discussione – con facoltà di aula virtuale come da separato decreto – il giudice fissa l'udienza del 17/1/2025 ore 9:45, ore concordandosi l'omissione di ulteriori note scritte.
All'udienza 17/1/2025, nella causa n. 719/2021 rgl sono comparsi: da remoto, per , l'avv. Raffaele Riccio;
Parte_1 in presenza non virtuale, per l'avv. Stefano Controparte_1
Borgheresi.
13 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. I procuratori delle parti, con argomentazioni e conclusioni contrapposte, sottolineano la maturazione di preclusioni processuali alle proprie pretese e produzioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. L'origine processuale.
Il 21/9/2021, su ricorso depositato il 1/7/2021 l'agente ha notificato via posta elettronica certificata alla Controparte_1
preponente, il decreto ingiuntivo n. Parte_1
204/2021, n. 520/2021 rgl, del Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, del 26-27/8/2021, con il quale veniva ingiunto alla di pagare immediatamente a favore del ricorrente, € Pt_1
18.834,30, a titolo di provvigioni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata oltre al compenso professionale del procedimento monitorio, oltre spese generali, CPA ed IVA).
La Società si è opposta nell'attuale cognizione ordinaria ritenendo l'ingiunzione illegittima e gravemente pregiudizievole.
*
§ 2. La vicenda sostanziale.
14 Il 23/12/2014 tra la Società opponente quale mandante e viene stipulato un contratto di agenzia di Controparte_1 commercio senza rappresentanza (all. 2 alla relazione del consulente tecnico d'ufficio).
La ha per oggetto sociale principale “la Parte_1 produzione, l'acquisto e la vendita di materiali e macchine di qualsiasi specie occorrenti per la saldatura il taglio dei metalli, le produzioni industriali in genere e i relativi accessori.”
Tra la società e il sig. è stato sottoscritto un Controparte_1 contratto di agenzia di commercio monomandatario senza rappresentanza per la promozione delle vendite relative all'oggetto sociale principale.
Alla stipula del contratto sono seguite varie modifiche riguardanti le zone di competenza, i prodotti nonché le percentuali di provvigioni spettanti.
Il rapporto di agenzia si è interrotto con il recesso da parte della Società mandante il 23/11/2018.
Non forma oggetto di contestazione (ricorso in opposizione,
, p. 4), nel contesto del rapporto di agenzia, la ricostruzione del Pt_1
offerta dall'agente, creditore opposto, quanto al susseguirsi degli eventi che hanno portato a successive modifiche contrattuali in termini di riconoscimento a sia del fisso mensile a Controparte_1 titolo di contributo per lo sviluppo dell'area assegnatagli (da € 500,00 ad € 1.000,00), sia dell'acconto provvigionale mensile (da € 1.000,00 ad € 2.000,00 con decorrenza da 2/2018 e salvo conguaglio trimestrale),
Alla luce di rielaborazione contabile prodotta sub docc. 4-5, l'opponente riconosce di essere incorsa in errore, poiché, Pt_1 invero, l'ammontare del fatturato di vendita realizzato dall'agente nel primo trimestre dell'anno 2018 non è stato di € 178.176,28 come al tempo gli fu comunicato, bensì di € 313.176,28 . Tale variazione ha riportato i conguagli trimestrali delle provvigioni per l'anno 2018, in segno positivo, sicché al tempo di proposizione dell'opposizione all'agente Controparte_1 spetterebbero ancora provvigioni, a saldo di quanto maturato per l'anno 2018, pari ad € 1.234,53.
15 La maggior pretesa creditoria avanzata dall'ex agente sarebbe invece frutto di evidente errore contabile ed è sata pertanto contestata dalla opponente, preponente . Pt_1
*
§ 3. Le conclusioni finali delle parti.
Per l'agente, opposto, note difensive finali, Controparte_1 pp. 22-24:
“In via preliminare istruttoria: si chiede la parziale revoca e modifica dell'ordinanza del 15.9.2023, con cui, rigettando le istanze a chiarimenti della P. Opposta, veniva fissata udienza di discussione;
e, per gli effetti, previa rimessione della causa sul ruolo, convocare a chiarimenti l'Ill.mo CTU sui seguenti quesiti: “Se la documentazione di rendiconto trimestrale che veniva inviata all'Agente all'epoca era satisfattiva, completa e fedele e rispondente all'accertamento da Lei eseguito, in particolare ci si riferisce al conguaglio cronologia 2018, quadro Q1, I trimestre, ed a tutti quelli successivi (doc.10)? In particolare, se i risultati raggiunti in perizia sono stati effettuati ed eseguiti sul prospetto doc. 10, e se questo rappresentava una situazione corretta e intelleggibile, oppure se e stato necessario effettuare diverse e piu approfondite analisi, un diverso conteggio basandosi su altri dati e documentazione, e se nel caso perche?; Se la ha pagato le provvigioni inerente l'aumento Pt_1 di fatturato causato dall'extra lega anche negli anni prima del 2017, oppure se verosimilmente, come peraltro ammesso dalla stessa
, ci sono ancora tutte le altre annualita da pagare oltre quelle Pt_1 da lei gia valutate e calcolate. Se puo conoscere i relativi importi?”. Tale richiesta si rileva essere assolutamente necessari ed indispensabile, giacchè la Controparte ammette di non aver mai pagato tale voce. La CTU richiesta su tale aspetto non è in alcun modo classificabile come esplorativa proprio in considerazione di tale circostanza, ed è stata chiesta fin dall'inizio della causa, affinchè comprendesse tutto il periodo di agenzia, e non fosse limitato ai due ultimi anni. Solo in sede di udienza, onde limitare l'enorme mole di analisi che avrebbe dovuto fare il CU e quindi le spese a carico delle Parti, si è concordato di prendere in considerazione solo due anni ma non
16 certo rinunciando a tutto il resto, ma solo come base di partenza per il successivo esame. Una volta emerse queste dissonanze, è chiaro che si debba procedere ad una CTU che è stat chiesta, è stata ammessa e debba essere portata per tutto il periodo proprio a seguito dalla confessione, per cui tali importi non sono mai stati pagati al CP_1 inficiando così i suoi diritti. In via preliminare di rito: rigettare l'istanza cautelare avversaria e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in via preliminare: accertata e ritenuta l'inammissibilità sia della domanda riconvenzionale che della riconventio reconventionis portata dalla Società opponente
[...]
, nei propri atti, rigettare le domande di Parte Oppo Parte_1 in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto così come eccepito in narrativa;
- nel merito: accertata e ritenuta la totale infondatezza delle difese della Società Opponente, respingere tutte le domande proposte da Parte Ricorrente Esab e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare integralmente il Decreto ingiuntivo qui opposto;
AL CONTEMPO, FORMULANDO IDONEA DOMANDA RICONVENZIONALE: accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. creditore nei confronti della Controparte_1
Soc. ESAB oggi Opponente della somma di €. 9.658,64 o quella diversa che risulterà a seguito della fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore. In denegata ipotesi, qualora non sia riconosciuta ammissibile la domanda riconvenzionale dell'Opposto, si formula idonea domanda di reconventio reconventionis,affinchè, accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. creditore Controparte_1 nei confronti della oggi Opponente della somma di €. Parte_3
9.658,64 o quella diversa che risulterà a seguito della fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore. In ulteriore denegata ipotesi, qualora non sia riconosciuta ammissibile la domanda riconvenzionale in reconventio
17 reconventionis dell'Opposto, si formula idonea domanda di reconventio reconventionis, affinchè, accertato e ritenuto il diritto di credito vantato e maturato dall'Opposto, in virtù del contratto di agenzia per cui è causa, dichiarare il Sig. creditore Controparte_1 nei confronti della Soc. oggi Opp ma di €. Pt_1
9.658,64 o quella diversa che risulterà a seguito della fase istruttoria e /o di giustizia e ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, e quindi condannarla al pagamento in di lui favore. In denegatissima ipotesi, nella malaugurata ipotesi in cui venissero riconosciute delle somme a credito in danno della parte resistente, se ne chiede che l'Ecc.Mo Tribunale adito voglia ordinarne la compensazione giudiziale con quelle riconosciute in di lei favore. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Pe la Società preponente, opponente (note difensive finali, pp. 8-10):
“In via preliminare, dare atto che in Parte_1 ragione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in data 24 settembre 2021 ha già corrisposto al sig. - Controparte_1 senza alcun riconoscimento della pretesa creditoria da questi avanzata e con la più ampia riserva di ripetizione della somma sborsata, all'esito di questo giudizio - l'importo capitale di Euro 18.834,30 di cui il Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del Lavoro ha intimato il pagamento. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della produzione in giudizio dei documenti citati da controparte all'udienza del 7 dicembre 2022 e di fatto prodotti nel fascicolo telematico della causa il 13 gennaio 2023, poiché trattasi di produzione irrituale in quanto tardiva. Nella denegata ipotesi di ammissione, ammettere la produzione di sub doc.18 del fascicolo telematico Parte_1 della opponen Nel merito, a) anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica contabile disposta in corso di causa, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di fatto e di diritto illustrate in atti, che
[...] nulla deve al signor a tit Parte_1 Controparte_1 saldo provvigioni arretrate;
b) per l'effetto, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento n. 204/2021 – ruolo generale n.520/2021pronunciato
18 dal Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro in data 26- 27 agosto 2021, perché infondato, dichiarandone la totale inefficacia;
c) conseguentemente, condannare il sig. a Controparte_1 restituire ad la som o Parte_1
18.834,30 ovvero quella diversa somma che dovesse risultare essere stata accertata in corso di causa. Con maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dal giorno 24 settembre 2021 sino alla data dell'effettivo rimborso;
d) per quanto concerne la domanda riconvenzionale (o reconventio reconventionis) svolta dal signor nella Controparte_1 memoria datata 30.09.2022 dichiarare la stessa, irrituale ed inammissibile. Nella denegata ipotesi di ritenuta ritualità ed ammissibilità, dichiarare la stessa comunque infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
e) in ogni caso, respingere, poiché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande riconvenzionali o in reconventio reconventionis svolte da controparte. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che è creditrice Parte_1 del sig. a conguaglio degli acconti provvigionali Controparte_1 erogati a quest'ultimo negli anni 2017-2018, per la somma capitale di Euro 3.153,84 a fronte di provvigioni corrispostegli in più rispetto a quelle effettivamente dovute, condannare il convenuto opposto a rimborsare ad il suddetto importo di Euro Parte_1
3.153,84 con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dalla data del percepimento della stessa sino a quella di effettiva restituzione. Solo subordinatamente, nella denegata eventualità in cui il Tribunale dovesse ritenere rituale ed ammissibile la domanda riconvenzionale avversaria ancorché infondata nel merito per la comprovata inesistenza del presupposto di fatto che l'ha determinata (ovvero, l'erroneamente asserito aumento del fatturato realizzato dal nel primo trimestre 2018 da Euro 178.176,28 ad Euro CP_1
313.176,28): In via di reconventio reconventionis, accertato e dichiarato che è creditrice del sig. a Parte_1 Controparte_1 conguaglio degli acconti provvigionali erogati a quest'ultimo negli anni 2017-2018, per la somma capitale di Euro 3.153,83 a fronte di provvigioni corrispostegli in più rispetto a quelle effettivamente
19 dovute, condannare il convenuto opposto a rimborsare ad
[...] il suddetto importo di Euro 3.153,83 con Parte_1 maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi dalla data del percepimento della stessa sino a quella di effettiva restituzione. In ogni caso, condannare il sig. all'integrale rifusione delle Controparte_1 spese e del compenso professionale relativi a questo giudizio. In via istruttoria (…)”.
*
§ 4. La domanda riconvenzionale proposta dall'agente opposto in memoria difensiva.
ha proposto domanda riconvenzionale Controparte_1
“affinchè la Società opponente sia condannata al pagamento delle maggiori provvigioni dovute a seguito della nuova ed ulteriore documentazione prodotta agli atti, che già erano emerse nella precedenti lettere di mesa in mora e che ora appaiono ancora più evidenti e ingenti” e per l'effetto l'agente opposto sia dichiarato creditore nei confronti della preponente opponte della somma Pt_1 di € 5.399,26 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia e/o di ragione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo, oltre a quanto già versato dall'opponente e a quanto Pt_1 risulterà a seguito delle risultanze peritali.
Inoltre, l'agente opposto ritiene “oggi atto dovuto di giustizia, poter esaminare per intero la contabilità della relativa alle Parte_3 fatture di vendita di competenza in materia di provvigioni dell'agente, dall'inizio del rapporto alla fine, onde determinare con univocità le provvigioni realmente dovute dalla Opponente fino Pt_1 alla fine del rapporto contrattuale formulando all'uopo ri a di CTU contabile”.
*
§ 5. La prima indagine del consulente tecnico d'ufficio (relazione depositatata il 18/5/2023) e la sucessiva integrazione (relazione depositata il 9/7/2024).
20 Il consulente tecnico nominato d'ufficio ha inizialmente ricostruito e quantificato il rapporto dare avere tra le parti relativamente all'oggetto del giudizio, espressamente circoscritto nel quesito agli anni 2017 e 2018, come di seguito conclusivamente indicato:
• la Esab Saldatura s.r.l ha un credito di € 3.153.84 nei confronti del sig. emergente dalle risultanze Controparte_1 contabili attuali;
• in considerazione del I tema controverso, qualora il giudice ritenesse di tenere conto delle ulteriori provvigioni calcolate sulla maggiorazione di prezzo cosiddetta “extra lega”, esse ammonterebbero ad € 2.908,64 riducendo il credito della Società verso l'agente, ad € 245,20;
• in considerazione del II tema controverso, qualora il giudice ritenesse di tenere conto delle ulteriori provvigioni calcolate sulla vendita dell alla società “Microlaser Parte_4
s.r.l.” pari ad € 6.750,00, l'agente vanterebbe un credito verso la preponente di € 3.596,16;
• qualora il giudice ritenesse di accogliere entrambi i calcoli alternativi I e II (provvigioni calcolate sulla maggiorazione di prezzo cosiddetta “extra lega” di € 2.908,64 e provvigione vendita alla società “Microlaser s.r.l.” di € 6.750,00), la Parte_1 avrebbe un debito nei confronti dell'agente di € 6.504,80.
Nella integrazione di indagine affidatagli il consulente, confermato che la Società ha un credito di € 3.153,84 nei confronti dell'agente emergente dalle risultanze contabili utilizzate CP_1 nella precedente relazione, ha quindi ricostruito e quantificato il rapporto dare/avere tra le parti in causa relativamente all'oggetto del giudizio per tutta l'intera durata del rapporto e cioè per il periodo riguardante gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, come di seguito conclusivamente indicato:
• qualora il giudice ritenesse di tenere conto delle ulteriori provvigioni calcolate sulla maggiorazione di prezzo cosiddetta “extra lega”, esse ammonterebbero € 938,34 per il periodo 2015-2016 e ad € 2.908,64 per il periodo 2017-2018 per complessivi € 3.846,98 che determinerebbero un credito dell'agente di € 693,14; CP_1
• qualora il giudice ritenesse di tener delle ulteriori provvigioni calcolate sulla vendita dell' Parte_4
alla società “Microlaser s.r.l.” pari ad € 6.750,00, il
[...]
21 sig. vanterebbe un credito verso la società “Esab Controparte_1
Saldatura s.r.l.” di € 3.596,16;
• qualora il giudice ritenesse di accogliere entrambi i calcoli alternativi (provvigioni calcolate sulla maggiorazione di prezzo cosiddetta “extra lega” di € 3.846,98 e provvigione vendita alla società “Microlaser s.r.l.” di € 6.750,00), la società “ Parte_1
avrebbe un debito nei confronti dell'agente
[...] Controparte_1 di € 7.443.10.
*
§ 6. Credito di per differenze provvigionali: Parte_1 sussistenza.
La Società mandante ha chiesto accertarsi il proprio credito nei confronti di a conguaglio degli acconti Controparte_1 provvigionali erogati a quest'ultimo negli anni 2017-2018, per € 3.153,84 a titolo di capitale a fronte di provvigioni corrispostegli in più rispetto a quelle effettivamente dovute
All'esito di corretto, completo e approfondito esame il consulente tecnico nominato d'ufficio ha concluso confermando il credito affermato dalla Società mandante nei confronti dell'agente al titolo predetto. Infatti, dalla ricostruzione effettuata sulle risultanze contabili attuali, la Società ha un credito nei confronti dell'agente pari ad € 3.153,84 di imponibile provvigioni corrisposte in eccedenza a quanto di spettanza di Controparte_1
La differe nibili fatturati dall'agente per € 83.465,47, e l'importo delle provvigioni spettanti di € 78.456,86, è pari ad € 5.008,61 da quali debbono essere decurtati € 1.854,77 quali rimanenza provvigioni dell'anno 2016, ma fatturate nell'anno 2017. Dai suddetti calcoli si ottengono € 3.153,84 = (83.465,47- 78.456,86-1.854,77) che l'agente ha percepito in eccesso CP_1 rispetto a quanto di sua spettanza. I dati sopra esposti trovano conferma nelle scritture contabili annotate nel libro giornale dalle quali è stata ricostruita la scheda contabile relativa all'agente (all. 13 ctu). In ordine a particolare profilo, il consulente ha annotato che la differenza di € 2.565,45 tra l'importo dell'ammontare totale delle fatture emesse per € 102.227,87 ed il totale delle annotazioni sul
22 libro giornale per € 99.662,42, è dovuta alla circostanza che le fatture nn. 12, 13, 14 e 15 dell'anno 2018, a differenza di tutte le altre registrate per l'importo totale, sono state registrate al netto delle ritenute Irpef ed Enasarco trattenute all'agente in quanto a suo carico per legge. Si tratta nel complesso di dati di non immediata e piena conoscibilità per il lavoratore, compiutamente emersi solo a seguito della produzione richiesta dal CTU, ricavabile “dalle risultanze contabili attuali” (p. 24, relazione).
*
§ 7. “... qualora il giudice ritenesse di tenere conto delle ulteriori provvigioni calcolate sulla maggiorazione di prezzo cosiddetta “extra lega”, esse ammonterebbero € 938,34 per il periodo 2015-2016 e ad € 2.908,64 per il periodo 2017-2018 per complessivi € 3.846,98...”. Spettanza all'agente.
La questione nasce dal mancato inserimento della componente
“extra lega” o “alloy surcharge” nel calcolo delle provvigioni che invece l'agente vorrebbe includere nelle proprie spettanze.
Il cosiddetto “extra lega” – rileviamo dall'indagine tecnica disposta d'ufficio - è un supplemento di prezzo calcolato in funzione delle quotazioni degli elementi di lega (nichel, cromo e molibdeno) per ottenere l'acciaio inossidabile, che si aggiunge al prezzo di base dell'acciaio inossidabile. La società, pertanto, al momento dell'acquisto dell'acciaio inossidabile, sostiene anche il costo relativo alla componente “extra lega”. Vari organismi associativi di imprese, quali ad esempio
“ANASTA” (Associazione Nazionale Aziende Saldatura Taglio e tecniche Affini) rilevano le quotazioni degli elementi di lega, necessari per ottenere inossidabilità dell'acciaio, e calcolano la maggiorazione “extra lega” che i produttori-utilizzatori, quali “Esab Saldatura s.r.l.”, caricano sul prezzo di vendita dei loro prodotti.
La Società rileva che il contratto di agenzia del 23/12/2014 prevedeva al punto H2 che “le provvigioni saranno calcolate sull'ammontare del venduto netto. Per venduto netto s'intende che sull'ammontare delle fatture di vendita , saranno dedotte le Pt_1
23 spese riguardanti imposte, tasse, bolli, trasporti, sconti, premi di fine anno, bonifici, provvigioni a terzi, ed in genere qualunque gravame costituente un onere per la ”. Pt_1
Sostiene che si tratterebbe di un puro costo per Parte_1
l'acquisto dell'acciaio, costo che, sebbene riversato sul cliente, non genererebbe alla venditrice alcun margine. “È evidente che calcolare una provvigione a favore dell'agente su un importo che non sia lucrativo per la preponente, si tradurrebbe per quest'ultima in una perdita secca”, argomenta la Società. “Un gravame sul prezzo dell'acciaio che è tenuta a pagare e che costituisca quindi per Pt_1
un mero onere sul quale sarebbe del tutto irragionevole Pt_1 calcolare delle provvigioni a favore dell'agente, trattandosi di importo che non genera alcun margine di lucro per la preponente”.
L'argomento aziendale non è persuasivo. La componente prezzo, contraddistinta e indicata sotto la dizione contributo “extra lega” costituisce una maggiorazione del prezzo di vendita che appare economicamente corretto ritenere concorrente al calcolo delle provvigioni. Seguendo quel non condivisibile ragionamento la provvigione dovrebbe essere sempre la stessa, e non variare in corrispondenza al variare del prezzo, poichè è evidente che un bene di maggior prezzo naturalmente includa aziendalmente costi superiori, per materiale, lavorazione etc. E la provvigione non si calcola sul margine di profitto, ma sull'ammontare della fattura di vendita, sul prezzo di acquisto. Non solo. Ci pare che la Società non abbia dimostrato che la maggiorazione di prezzo oltre a dipendere dalla componente extra lega corrisponda esattamente al costo sopportato e non concorra piuttosto ad un incremento del margine di profitto, per la vendita di un prodotto di maggior pregio.
La Società ha sempre sostenuto e ribadito che l'agente nel corso del rapporto, mai ha sollevato contestazioni in merito alle spettanze relative alla componente “extra lega”. La Società afferma, inoltre, che tale componente di prezzo
“extra lega” non è riconosciuta ad alcun agente.
Si tratta di circostanze che non parrebbero controverse, ma riterremmo altrettanto irrilevanti.
24 Potrebbe invocarsi in favore della lettura aziendale il principio posto dal co. 2 dell'art. 1362 c.c., “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”, previsione peraltro di difficile trasposizione ad un rapporto giuridico- economico asimmetrico, così che non parrebbe neppure invocabile nel caso concreto il principio che “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” (art. 1366 c.c.).
Ad es. per Cass. SL, ord. n. 12544/2019 “la non contestazione degli estratti conto spiega, un'efficacia limitata agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché alla verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), senza tuttavia impedire la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 20 novembre 2018, n. 30000);
6.3. sicchè, deve essere esclusa una tacita rinuncia ai maggiori compensi provvigionali, posto che, pur potendo la rinuncia ad un diritto oltre che espressa essere anche tacita, in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa: al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, non potendo il silenzio o l'inerzia essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, che mai può essere oggetto di presunzioni (Cass. 25 agosto 1999, n. 8891; Cass. 21 giugno 2005, n. 13322; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2739).
La contrattualistica che regola il rapporto tra le parti non contiene specifiche previsioni espresse al riguardo, nè di inserimento nel montante provvigionale, nè di sua esclusione.
Più semplicemente, per le ragioni esposte, trattandosi di una maggiorazione del prezzo di vendita appare non solo economicamente, ma giuridicamente corretto affermare il suo positivo concorso al calcolo delle provvigioni.
25 *
§ 8. “... qualora il giudice ritenesse di tenere conto delle ulteriori provvigioni calcolate sulla vendita dell Parte_4
alla società “Microlaser s.r.l.” p
[...]
Spettanza.
La questione attiene al mancato riconoscimento della provvigione sulla vendita di un impianto per taglio laser dei metalli alla società “Microlaser s.r.l.” con sede in Sesto Fiorentino (FI).
Il contratto di agenzia stipulato il 23/12/2014 (all. 2 relaz. ctu), nell'allegato 1) affidava all'agente, le zone delle Controparte_1 province di Grosseto, Siena, Firenz on esclusione della società “Nuovo Pignone s.p.a.”) per la promozione delle vendite di prodotti cosiddetti “CONSUMABILI” e “STD EQUIPMENT”, aliquota provvigionale 3,5%. Con l'integrazione del contratto originario del 15/12/2015 (all. 3 relaz. ctu), in vigore dall'1/1/2016, la mandante affidava all'agente, anche la zona della provincia di Arezzo per la promozione dei seguenti prodotti: CONSUMABILI aliquota provvigionale 3,5%, STD aliquota provvigionale 3;5%, CP_4 [...]
STD aliquota provvigionale 3,5%, CP_5 CP_6 ionale 5%, Controparte_7 provvigionale 5%.
Da scambi di corrispondenza in atti emerge tuttavia che nel corso del 2017 l'agente si è interessato della vendita di un CP_1
IMPIANTO TAGLIO AU O alla società “Microlaser s.r.l.” avente sede legale nel comune di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze. La vendita si è poi conclusa nell'anno 2018 e la mandante ha emesso alla società “Microlaser s.r.l.” la fattura n. 082303383 del 21/2/2018 per un imponibile di € 135.000,00 (all. 16 relaz. ctu).
Come sopra rilevato il contratto di agenzia non prevedeva l'affidamento all'agente della promozione delle vendite di
[...]
nella zona della provincia di Firenz Controparte_7 in quella di Arezzo.
26 Qualora, invece, si dovesse ritenere questa vendita promossa dall'agente la conseguente provvigione, come desunta dalla CP_1 documentazione in atti, ammonterebbe ad € 6.750,00 = (135.000,00 x 5%).
Si tratta, in effetti di vendita promossa dall'agente CP_1 sulla base di specifico programma di visite regolarmente comunicato, con specifico consenso e avallo del Head of Applications Parte_5
e degli altri referenti aziendali (mail 10/6/2016, quindi del 31/5/2017, del 7/9/2017, del 12/2/2018, dalla produzione ric. del 16/1/2023). Il doc. 18 (produzione del 24/1/2023) dà atto di un Pt_1 ripensamento aziendale interno, in favore di altro agente autore di segnalazione (MEI di Zaffalon), ma non può escludere il diritto alla provvigione, che sorge quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento dell'operatore giuridico-economico, e del resto si conclude con la significativa espressione, “cestina il modulo di vedrò di ricompensarlo con un'altra opportunità”, ad CP_1
conferma di una spettanza negata. Si è trattato, dunque, di una consentita estensione occasionale di zona (meglio, di tipologia di vendita zona-correlata) nell'interesse aziendale e su indicazione e consenso aziendale, la cui regolamentazione economica già era contrattualmente praticata nei confronti dell'agente in zona limitrofa, quindi ragionevolmente applicabile estensivamente.
*
Al contenuto decisorio della controversia, come da conseguente contestuale dispositivo, si accompagna l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la complessità ricostruttiva contabile del caso, in tutto equiparabile alla
“assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Del resto, della norma è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di
27 eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla
[...]
al decreto ingiuntivo n. 204/2021, n. 520/2021 rgl, Parte_1 del Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro, del 26- 27/8/2021 - con il quale veniva ingiunto alla di pagare Pt_1 immediatamente a favore del ricorrente, € 18.834,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata oltre al compenso professionale del procedimento monitorio, oltre spese generali, CPA ed IVA) – difformemente accertando il rapporto dare- avere tra le parti: accerta un credito della società opponente nei confronti Pt_1 dell'agente opposto pari ad € 3.153,84 di imponibile provvigioni corrisposte in eccedenza a quanto di spettanza dell'opposto CP_1
[...] accerta nei confronti della opponente un credito Pt_1 dell'agente opposto, a titolo di ulteriori provvigioni Controparte_1 calcolate sulla maggiorazione di prezzo cosiddetta “extra lega”, di € 938,34 per il periodo 2015-2016 e di € 2.908,64 per il periodo 2017- 2018 per complessivi € 3.846,98; accerta nei confronti della opponente un credito Pt_1 dell'agente opposto, a titolo di ulteriori provvigioni Controparte_1 calcolate sulla vendita dell' alla Parte_4 società “Microlaser s.r.l.” pari ad € 6.750,00; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex art. 429 cpc, 150 att. cpc;
consegue condanna al pagamento di somme, correlata alla revoca del decreto opposto e all'accertamento contenuto in dispositivo. Compensa per intero tra le parti le spese del processo, compreso il compenso del consulente tecnico d'ufficio, liquidato con separati decreti del 1/6/2023 (indagine contabile originaria) e del 17/1/2025 (integrazione).
Siena, 17/1/2025
il giudice Delio Cammarosano
28 29