TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4136/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4136/2020 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Volante Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallinaro Via S.S. Forca D'Acero n. 69…..…Attore
contro p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Assante ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cassino in Piazza San Giovanni 23…….………………..………Convenuta
e p.i. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Viticuso CP_2 P.IVA_2
alla Via Municipio 24……………….…………………………..…………..……..Convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 27 novembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto che in data 10 dicembre 2019, alle ore
07:50 circa, era alla guida della propria vettura Volkswagen Golf con targa ES688RV, regolarmente assicurata con e che, mentre percorreva la Via Selvotta a Cassino, Controparte_1 pagina 1 di 8 arrivato nei pressi del civico 127, il suo veicolo veniva improvvisamente e violentemente colpito frontalmente da un autocarro IA UD, con targa CR554RE, di proprietà della ditta CP_2
condotto da e assicurato con . L'attore, nello specifico, ha CP_3 Controparte_4
riferito che il conducente del veicolo IA UD , violando le più elementari norme del codice della strada, invase la corsia opposta di marcia, urtando frontalmente la sua auto e che sul luogo del sinistro intervennero i Carabinieri della Compagnia di Cassino. Il ha pure riferito che i militari Parte_1
accertarono che il conducente del IA UD, nel percorrere Via Selvotta in direzione Cassino, durante una semicurva a destra al civico 127, perse il controllo del mezzo, invadendo parzialmente la corsia opposta dove sopraggiungeva la propria auto, provocando l'impatto fronto-laterale tra i due veicoli.
L'attore ha lamentato che a causa delle gravi lesioni riportate, fu trasportato d'urgenza presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove gli fu inizialmente diagnosticata una distorsione al rachide cervicale con brachialgia sinistra, oltre a escoriazioni e abrasioni sul braccio sinistro e sulle costole del lato sinistro e successivamente, due giorni dopo, a causa della comparsa di tumefazione dolorosa all'emicostato sinistro e alla regione deltoidea sinistra, recandosi nuovamente al pronto soccorso, gli fu diagnosticato un politrauma da incidente stradale, con contusione dell'emitorace, della spalla destra e rachialgia. Il ha altresì lamentato che tali condizioni gli Parte_1
hanno comportato gravi disturbi psicologici e umorali, derivanti sia dai dolori persistenti che dal permanere di un inestetismo evidente sulle costole, con un impatto significativo sulla qualità della sua vita. L'attore ha, infine, riferito che ha richiesto il risarcimento dei danni alla che gli ha CP_5
corrisposto la sola somma di € 4.200,00 per le lesioni e di € 7.700,00 per i danni subiti dalla propria vettura, somme entrambe trattenute in acconto sul maggior avere. Sul fondamento di tali presupposti parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
rejectis - accertato il diritto dell'attore al risarcimento del danno patito per le lesioni e danni materiali
subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, per l'effetto condannare la in CP_2
persona del legale rappresentante p.t. e la nella persona del legale Controparte_1
pagina 2 di 8 rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1
complessiva di € 26.007,17, arrotondato ad € 26.000,00 - discendente dalla sommatoria del ristoro
dovuto per le lesioni fisiche patite (€ 8.963,02) e del ristoro per i danni materiali subiti (€ 17.044,15)-
per tutte le motivazioni specificate nel corpo del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria
sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore
dell' Avvocato Alessandro Volante che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la compagnia assicurativa che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha così
concluso: “…affinché il Tribunale adito voglia: in via principale e nel merito : rigettare la domanda
attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite. In via subordinata: nella
denegata ipotesi di accoglimento parziale delle ragioni di parte attrice, liquidare in applicazione delle
tabelle di legge i danni da lesione e il danno materiale in nesso di causalità con l'evento secondo
giustizia e verità, considerata la somma già corrisposta dalla compagnia e dall' ; con CP_6
compensazione delle spese di lite”.
La è rimasta contumace. CP_2
Instauratosi il giudizio, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, in seguito ha ammesso le prove orali e ha disposto consulenza medico legale nominando il ctu dr.
[...]
e dopo l'audizione dei testi e il deposito della perizia il Giudice ha trattenuto la causa per la Per_1
decisione.
All'udienza del 27 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento.
Circa l' ”an” non emergono contestazioni da nessuna delle parti in causa: pacifiche, infatti, sono le modalità del sinistro e il suo accadimento. Al riguardo, i Carabinieri di Cassino, giunti sul posto nei trenta minuti successivi all'evento, dopo aver accertato che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica, assunta nella fase terminale del fatto, hanno dedotto che il IA UD mentre percorreva Via Selvotta nell'affrontare una semicurva perse il controllo del mezzo e invase la corsia pagina 3 di 8 opposta di marcia dove viaggiava l'attore e ciò causò l'impatto frontale tra i due veicoli. Tale
ricostruzione non è stata contestata dalle parti convenute e la stessa compagnia ha già provveduto a corrispondere la somma, per le lesioni patite, di € 4.200,00, come riferito dallo stesso attore, nella vicenda che occupa.
Il vero oggetto del contenzioso è il “ quantum”: l'attore lamenta non solo l'esiguità del risarcimento per le lesioni patite ma anche l'insufficienza di quello per i danni subiti dalla propria autovettura pari ad €
7700,00, già versati dalla e ha allegato un preventivo pari ad € 14.425,29. L'assicurazione, da CP_5
parte sua, ha ritenuto congrua la somma di € 4.200, 00 spettante all'attore per le lesioni fisiche da lui subite, fondando la sua valutazione sulla perizia medica svolta dal suo medico di fiducia e sulla circostanza provata documentalmente del parziale risarcimento dato all'attore dall' per i giorni di CP_6
invalidità, pari ad € 5220,66. Tale somma si evince dalla nota depositata da parte convenuta, nota CP_6
dalla quale emerge la corresponsione della detta somma per indennità temporanea dal 14.12.2019 al
19.02.2020 e che l'ente ha chiesto il rimborso delle somme versate all'attore alla compagnia assicurativa.
Per quanto riguarda le lesioni patite, il CTU ha riferito che esse derivano dal sinistro e le ha così
quantificate: “inabilità temporanea assoluta di gg. 30 (trenta) e di gg. 20(venti) di inabilità temporanea parziale al 50% (…) il danno biologico permanente è da valutarsi nella misura del 05% ( cinque per cento) spese mediche per un totale di Euro 612,51 compatibili e congrue”.
Tali valutazioni, pienamente condivise da questo Giudice in conformità alle Tabelle vigenti sono così
quantificate:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni pagina 4 di 8 Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 5.825,90
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 2.209,60
Danno morale (33,33%) € 2.678,23
Spese mediche € 612,51
TOTALE GENERALE: € 11.326,24
Da tale importo deve essere sottratta le somma di € 9.420,66 pari al totale di € 5266,37 già corrisposta dall' e di € 4200,00 trattenuta in acconto perché già versata dalla compagnia: residua, perciò, CP_6
all'attore per le lesioni subite la dovuta corresponsione della somma di € 1895,58. Nessuna prova è
stata fornita dall'attore a sostegno della sua richiesta circa la gravità del danno morale patito e lo stesso
CTU in accordo con i CTP di parte ha riferito che i postumi derivati dall'evento lesivo sono stabilizzati e non abbisognano di ulteriori cure o trattamenti specifici.
pagina 5 di 8 L'attore sostiene di non aver ricevuto alcuna somma da parte dall' per le lesioni fisiche patite e ha CP_6
riferito che la liquidazione operata dall' è relativa alla refusione del 60% delle spettanze lavorative CP_6
relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2020, affidando la prova delle sue affermazioni ad una presunta copia di una mail, priva di ufficialità e senza alcuna menzione sulla provenienza, pertanto inutilizzabile (vedasi allegato memoria 183 cpc II termine), dalla quale si evince
“ il riferimento alla pratica di infortunio n. 515582685 del 10.12.2019, come da prospetto di liquidazione indennità e rimborso spese, ricevuto dall' , in data 21.02.2020, si certifica che CP_6
l'importo dell'indennità, per il periodo dal 14.12.2029 al 19.02.2020, è pari a € 5.034,72”. La
compagnia, invece, ha depositato una nota dalla quale emerge la corresponsione dell'indennità CP_6
temporanea dal 14.12.2019 al 19.02.2020 e che l'ente ha chiesto il rimborso delle somme versate all'attore alla compagnia assicurativa, pertanto, nell'assenza di altri elementi deve ritenersi che il danneggiato, avendo già ricevuto dall' l'indennizzo del danno biologico, ha diritto di ottenere CP_6
dall'assicuratore solo il “danno differenziale” cioè la differenza tra l'importo del risarcimento liquidato secondo gli ordinari criteri in ambito di responsabilità civile e la somma corrisposta dall' Deve CP_6
anche tenersi conto che l' non indennizza il danno biologico temporaneo né il danno morale e non CP_6
accorda alcuna personalizzazione dell'indennizzo. Le somme corrisposte al danneggiato dall' a CP_6
titolo di indennizzo del danno biologico devono essere detratte dal credito risarcitorio vantato a titolo di danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale. Per calcolare il danno differenziale, cioè l'importo dovuto dall'assicuratore a titolo di danno biologico una volta decurtato l'indennizzo occorre determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e CP_6
monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, come si è fatto sopra.
Circa la quantificazione della vettura, l'attore ha depositato un preventivo che ha quantificato il danno in € 14.425,29 e una fattura di € 493,86 per posteggio veicolo e ha dichiarato di aver ricevuto un rimborso spese per la somma di € 125.00 e ha altresì lamentato di aver ricevuto solo la somma di €
7700,00 per il ristoro dei danni subiti dalla vettura. Tuttavia, l'attore non ha allegato una perizia pagina 6 di 8 tecnica di parte per fondare le proprie argomentazioni: i testi escussi e si sono Tes_1 Tes_2
limitati a riferire che il veicolo è stato parcheggiato presso l'officina Merlino per qualche mese. L'attore non ha specificato se la vettura è stata riparata non avendo i testi riferito elementi al riguardo e non ha neanche allegato una fattura di riparazione: il preventivo di spesa costituisce un progetto di spesa futura, nel senso che in esso sono riportate voci di spesa che non provano i relativi esborsi. La
compagnia, invece, ha depositato la perizia redatta dal suo tecnico di fiducia che elenca compiutamente le voci di danno e i relativi costi. Parimenti, circa la richiesta di risarcimento per il danno da fermo tecnico deve essere riconosciuto solo l'importo indicato in fattura di € 493,36 e nessun' altra voce al riguardo può trovare ingresso, a causa del vuoto documentale. Il danno da fermo tecnico consiste nel pregiudizio economico subito dal proprietario dell'autoveicolo danneggiato e deriva dall'impossibilità
di utilizzare la vettura per il lasso di tempo necessario alla riparazione dello stesso ed è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante, a norma di quanto previsto dall'articolo
2056 cc. Per assolvere al relativo onere probatorio la prova del danno non può derivare semplicemente dalla dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo "ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. 5447/2020; 27389/2022). Nella fattispecie, il ha sì provato l'indisponibilità del veicolo con una fattura di posteggio ma alcuna prova Parte_1
documentale analitica di esborsi o di perdita economica è stata fornita: non può supplire la prova testimoniale assunta, neanche ai fini di una valutazione equitativa, a causa della sua genericità, specie per quanto concerne il “quantum” della pretesa.
Le altre questioni devono essere assorbite .
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55
del 2014 e al valore accertato: possono applicarsi i valori minimi per l'ingente ridimensionamento delle pretese inziali.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 -definitivamente pronunciando;
CONDANNA
la al risarcimento per le lesioni subite in favore di Controparte_1 Parte_1
quantificate in € 1895,58 e di ulteriori € 493,86 come da fattura allegata oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € di cui €
237,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali oltre IVA cpa e rimborso spese forfettarie come per legge da attribuirsi all'avv. Alessandro Volante che si dichiara antistatario.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della CP_1
Cassino, 28 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 4136/2020 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Volante Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallinaro Via S.S. Forca D'Acero n. 69…..…Attore
contro p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Assante ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cassino in Piazza San Giovanni 23…….………………..………Convenuta
e p.i. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Viticuso CP_2 P.IVA_2
alla Via Municipio 24……………….…………………………..…………..……..Convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 27 novembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto che in data 10 dicembre 2019, alle ore
07:50 circa, era alla guida della propria vettura Volkswagen Golf con targa ES688RV, regolarmente assicurata con e che, mentre percorreva la Via Selvotta a Cassino, Controparte_1 pagina 1 di 8 arrivato nei pressi del civico 127, il suo veicolo veniva improvvisamente e violentemente colpito frontalmente da un autocarro IA UD, con targa CR554RE, di proprietà della ditta CP_2
condotto da e assicurato con . L'attore, nello specifico, ha CP_3 Controparte_4
riferito che il conducente del veicolo IA UD , violando le più elementari norme del codice della strada, invase la corsia opposta di marcia, urtando frontalmente la sua auto e che sul luogo del sinistro intervennero i Carabinieri della Compagnia di Cassino. Il ha pure riferito che i militari Parte_1
accertarono che il conducente del IA UD, nel percorrere Via Selvotta in direzione Cassino, durante una semicurva a destra al civico 127, perse il controllo del mezzo, invadendo parzialmente la corsia opposta dove sopraggiungeva la propria auto, provocando l'impatto fronto-laterale tra i due veicoli.
L'attore ha lamentato che a causa delle gravi lesioni riportate, fu trasportato d'urgenza presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove gli fu inizialmente diagnosticata una distorsione al rachide cervicale con brachialgia sinistra, oltre a escoriazioni e abrasioni sul braccio sinistro e sulle costole del lato sinistro e successivamente, due giorni dopo, a causa della comparsa di tumefazione dolorosa all'emicostato sinistro e alla regione deltoidea sinistra, recandosi nuovamente al pronto soccorso, gli fu diagnosticato un politrauma da incidente stradale, con contusione dell'emitorace, della spalla destra e rachialgia. Il ha altresì lamentato che tali condizioni gli Parte_1
hanno comportato gravi disturbi psicologici e umorali, derivanti sia dai dolori persistenti che dal permanere di un inestetismo evidente sulle costole, con un impatto significativo sulla qualità della sua vita. L'attore ha, infine, riferito che ha richiesto il risarcimento dei danni alla che gli ha CP_5
corrisposto la sola somma di € 4.200,00 per le lesioni e di € 7.700,00 per i danni subiti dalla propria vettura, somme entrambe trattenute in acconto sul maggior avere. Sul fondamento di tali presupposti parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
rejectis - accertato il diritto dell'attore al risarcimento del danno patito per le lesioni e danni materiali
subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, per l'effetto condannare la in CP_2
persona del legale rappresentante p.t. e la nella persona del legale Controparte_1
pagina 2 di 8 rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1
complessiva di € 26.007,17, arrotondato ad € 26.000,00 - discendente dalla sommatoria del ristoro
dovuto per le lesioni fisiche patite (€ 8.963,02) e del ristoro per i danni materiali subiti (€ 17.044,15)-
per tutte le motivazioni specificate nel corpo del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria
sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore
dell' Avvocato Alessandro Volante che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la compagnia assicurativa che ha impugnato e contestato le avverse domande e ha così
concluso: “…affinché il Tribunale adito voglia: in via principale e nel merito : rigettare la domanda
attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite. In via subordinata: nella
denegata ipotesi di accoglimento parziale delle ragioni di parte attrice, liquidare in applicazione delle
tabelle di legge i danni da lesione e il danno materiale in nesso di causalità con l'evento secondo
giustizia e verità, considerata la somma già corrisposta dalla compagnia e dall' ; con CP_6
compensazione delle spese di lite”.
La è rimasta contumace. CP_2
Instauratosi il giudizio, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, in seguito ha ammesso le prove orali e ha disposto consulenza medico legale nominando il ctu dr.
[...]
e dopo l'audizione dei testi e il deposito della perizia il Giudice ha trattenuto la causa per la Per_1
decisione.
All'udienza del 27 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento.
Circa l' ”an” non emergono contestazioni da nessuna delle parti in causa: pacifiche, infatti, sono le modalità del sinistro e il suo accadimento. Al riguardo, i Carabinieri di Cassino, giunti sul posto nei trenta minuti successivi all'evento, dopo aver accertato che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica, assunta nella fase terminale del fatto, hanno dedotto che il IA UD mentre percorreva Via Selvotta nell'affrontare una semicurva perse il controllo del mezzo e invase la corsia pagina 3 di 8 opposta di marcia dove viaggiava l'attore e ciò causò l'impatto frontale tra i due veicoli. Tale
ricostruzione non è stata contestata dalle parti convenute e la stessa compagnia ha già provveduto a corrispondere la somma, per le lesioni patite, di € 4.200,00, come riferito dallo stesso attore, nella vicenda che occupa.
Il vero oggetto del contenzioso è il “ quantum”: l'attore lamenta non solo l'esiguità del risarcimento per le lesioni patite ma anche l'insufficienza di quello per i danni subiti dalla propria autovettura pari ad €
7700,00, già versati dalla e ha allegato un preventivo pari ad € 14.425,29. L'assicurazione, da CP_5
parte sua, ha ritenuto congrua la somma di € 4.200, 00 spettante all'attore per le lesioni fisiche da lui subite, fondando la sua valutazione sulla perizia medica svolta dal suo medico di fiducia e sulla circostanza provata documentalmente del parziale risarcimento dato all'attore dall' per i giorni di CP_6
invalidità, pari ad € 5220,66. Tale somma si evince dalla nota depositata da parte convenuta, nota CP_6
dalla quale emerge la corresponsione della detta somma per indennità temporanea dal 14.12.2019 al
19.02.2020 e che l'ente ha chiesto il rimborso delle somme versate all'attore alla compagnia assicurativa.
Per quanto riguarda le lesioni patite, il CTU ha riferito che esse derivano dal sinistro e le ha così
quantificate: “inabilità temporanea assoluta di gg. 30 (trenta) e di gg. 20(venti) di inabilità temporanea parziale al 50% (…) il danno biologico permanente è da valutarsi nella misura del 05% ( cinque per cento) spese mediche per un totale di Euro 612,51 compatibili e congrue”.
Tali valutazioni, pienamente condivise da questo Giudice in conformità alle Tabelle vigenti sono così
quantificate:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni pagina 4 di 8 Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 5.825,90
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 2.209,60
Danno morale (33,33%) € 2.678,23
Spese mediche € 612,51
TOTALE GENERALE: € 11.326,24
Da tale importo deve essere sottratta le somma di € 9.420,66 pari al totale di € 5266,37 già corrisposta dall' e di € 4200,00 trattenuta in acconto perché già versata dalla compagnia: residua, perciò, CP_6
all'attore per le lesioni subite la dovuta corresponsione della somma di € 1895,58. Nessuna prova è
stata fornita dall'attore a sostegno della sua richiesta circa la gravità del danno morale patito e lo stesso
CTU in accordo con i CTP di parte ha riferito che i postumi derivati dall'evento lesivo sono stabilizzati e non abbisognano di ulteriori cure o trattamenti specifici.
pagina 5 di 8 L'attore sostiene di non aver ricevuto alcuna somma da parte dall' per le lesioni fisiche patite e ha CP_6
riferito che la liquidazione operata dall' è relativa alla refusione del 60% delle spettanze lavorative CP_6
relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2020, affidando la prova delle sue affermazioni ad una presunta copia di una mail, priva di ufficialità e senza alcuna menzione sulla provenienza, pertanto inutilizzabile (vedasi allegato memoria 183 cpc II termine), dalla quale si evince
“ il riferimento alla pratica di infortunio n. 515582685 del 10.12.2019, come da prospetto di liquidazione indennità e rimborso spese, ricevuto dall' , in data 21.02.2020, si certifica che CP_6
l'importo dell'indennità, per il periodo dal 14.12.2029 al 19.02.2020, è pari a € 5.034,72”. La
compagnia, invece, ha depositato una nota dalla quale emerge la corresponsione dell'indennità CP_6
temporanea dal 14.12.2019 al 19.02.2020 e che l'ente ha chiesto il rimborso delle somme versate all'attore alla compagnia assicurativa, pertanto, nell'assenza di altri elementi deve ritenersi che il danneggiato, avendo già ricevuto dall' l'indennizzo del danno biologico, ha diritto di ottenere CP_6
dall'assicuratore solo il “danno differenziale” cioè la differenza tra l'importo del risarcimento liquidato secondo gli ordinari criteri in ambito di responsabilità civile e la somma corrisposta dall' Deve CP_6
anche tenersi conto che l' non indennizza il danno biologico temporaneo né il danno morale e non CP_6
accorda alcuna personalizzazione dell'indennizzo. Le somme corrisposte al danneggiato dall' a CP_6
titolo di indennizzo del danno biologico devono essere detratte dal credito risarcitorio vantato a titolo di danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale. Per calcolare il danno differenziale, cioè l'importo dovuto dall'assicuratore a titolo di danno biologico una volta decurtato l'indennizzo occorre determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e CP_6
monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, come si è fatto sopra.
Circa la quantificazione della vettura, l'attore ha depositato un preventivo che ha quantificato il danno in € 14.425,29 e una fattura di € 493,86 per posteggio veicolo e ha dichiarato di aver ricevuto un rimborso spese per la somma di € 125.00 e ha altresì lamentato di aver ricevuto solo la somma di €
7700,00 per il ristoro dei danni subiti dalla vettura. Tuttavia, l'attore non ha allegato una perizia pagina 6 di 8 tecnica di parte per fondare le proprie argomentazioni: i testi escussi e si sono Tes_1 Tes_2
limitati a riferire che il veicolo è stato parcheggiato presso l'officina Merlino per qualche mese. L'attore non ha specificato se la vettura è stata riparata non avendo i testi riferito elementi al riguardo e non ha neanche allegato una fattura di riparazione: il preventivo di spesa costituisce un progetto di spesa futura, nel senso che in esso sono riportate voci di spesa che non provano i relativi esborsi. La
compagnia, invece, ha depositato la perizia redatta dal suo tecnico di fiducia che elenca compiutamente le voci di danno e i relativi costi. Parimenti, circa la richiesta di risarcimento per il danno da fermo tecnico deve essere riconosciuto solo l'importo indicato in fattura di € 493,36 e nessun' altra voce al riguardo può trovare ingresso, a causa del vuoto documentale. Il danno da fermo tecnico consiste nel pregiudizio economico subito dal proprietario dell'autoveicolo danneggiato e deriva dall'impossibilità
di utilizzare la vettura per il lasso di tempo necessario alla riparazione dello stesso ed è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante, a norma di quanto previsto dall'articolo
2056 cc. Per assolvere al relativo onere probatorio la prova del danno non può derivare semplicemente dalla dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo "ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. 5447/2020; 27389/2022). Nella fattispecie, il ha sì provato l'indisponibilità del veicolo con una fattura di posteggio ma alcuna prova Parte_1
documentale analitica di esborsi o di perdita economica è stata fornita: non può supplire la prova testimoniale assunta, neanche ai fini di una valutazione equitativa, a causa della sua genericità, specie per quanto concerne il “quantum” della pretesa.
Le altre questioni devono essere assorbite .
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55
del 2014 e al valore accertato: possono applicarsi i valori minimi per l'ingente ridimensionamento delle pretese inziali.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 -definitivamente pronunciando;
CONDANNA
la al risarcimento per le lesioni subite in favore di Controparte_1 Parte_1
quantificate in € 1895,58 e di ulteriori € 493,86 come da fattura allegata oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € di cui €
237,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali oltre IVA cpa e rimborso spese forfettarie come per legge da attribuirsi all'avv. Alessandro Volante che si dichiara antistatario.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della CP_1
Cassino, 28 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 8 di 8