Legge 5 giugno 2003, n. 131

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  • 1Corte costituzionale
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  • 2PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IVA estensione dello split payment ad avvocati, architetti, commercialisti ecc.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    TITOLO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell'anno 2016 e 2017; Considerata l'urgenza di misure volte a …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4sospensione attività in presenza delle amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività Amministrative nonché’ modifiche…
    Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 5sospensione attività in presenza delle amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività Amministrative nonché’ modifiche…
    Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13506
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. R.G. 20812 del 2019 proposto da: DI OR IU, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LUPI; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13506 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo STUDIO EG FO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO HA RA e IU ZA; - controricorrente – avverso la …
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    • autonomia regolamentare enti previdenziali·
    • art. 111 cost.·
    • prova contraria esercizio libera professione·
    • art. 2094 c.c.·
    • art. 5 statuto CIPAG·
    • art. 2727 c.c.·
    • art. 132 c.p.c.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • art. 3 d.lgs. 509/1994·
    • art. 2222 c.c.·
    • art. 22 l. 773/1982·
    • diritto alla prova art. 24 cost.·
    • obbligo iscrizione cassa previdenza geometri·
    • art. 6 CEDU·
    • presunzione semplice art. 2729 c.c.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13507
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 14676-2020 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo STUDIO EG DE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO AL BO e PE MA; - ricorrente - contro SI IL, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO VANNUCCI; Civile Sent. Sez. U Num. 13507 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 847/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/12/2019, RG …
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    • autonomia regolamentare enti previdenziali·
    • art. 116 c.p.c.·
    • prova contraria esercizio libera professione·
    • art. 38 cost.·
    • art. 5 statuto CIPAG·
    • art. 2 d.lgs. n. 30/2006·
    • art. 2727 c.c.·
    • divieto doppia contribuzione·
    • art. 13 d.p.r. n. 115/2002·
    • diritto alla prova art. 24 cost.·
    • art. 22 l. n. 773/1982·
    • art. 6 CEDU·
    • presunzione semplice art. 2729 c.c.·
    • art. 10 l. n. 773/1982·
    • obbligo iscrizione AS geometri

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13510
    Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 11408-2024 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro PP EA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente – contro Civile Sent. Sez. U Num. 13510 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 299/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il …
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    • art. 111 cost.·
    • art. 116 c.p.c.·
    • art. 2729 c.c.·
    • art. 38 cost.·
    • giurisdizione·
    • art. 5 statuto CIPAG·
    • prova contraria·
    • art. 24 cost.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • giurisprudenza·
    • art. 22 l. 773/1982·
    • presunzione semplice·
    • art. 6 CEDU·
    • diritto di difesa·
    • autonomia regolamentare

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/2020, n. 7762
    Provvedimento: ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13155/2019 R.G. proposto da COMUNE DI ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Prof. Aristide Police; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio legale in Roma, via Baiamonti, n. 25; - con troricorrente - e PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE RE- GIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE, e CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE; - intimati - avverso la sentenza della …
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    • giurisdizione Corte dei conti·
    • inammissibilità ricorso·
    • controllo contabilità pubblica·
    • art. 97 Cost.·
    • riesame deliberazioni Corte dei conti·
    • art. 148-bis d.lgs. n. 267/2000·
    • tutela giurisdizionale·
    • art. 24 Cost.·
    • art. 111 Cost.·
    • legittimità costituzionale

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 01/08/2024, n. 300
    Provvedimento: Sentenza n. 300/2024 Depositato il 01/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 25/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAMPANILE IE, Presidente e Relatore GAMBARETTO ALBERTO, Giudice VAROTTO VALTER, Giudice in data 25/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 60/2024 depositato il 05/02/2024 proposto da AT Di Padova - 00222610289 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Este - Piazza Maggiore N. 6 35042 Este PD Difeso da …
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    • aiuti di Stato·
    • IMU·
    • giurisprudenza su IMU·
    • contraddittorio endoprocedimentale·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • alloggi sociali·
    • art. 13 D.L. n. 201/2011·
    • onere della prova·
    • esenzione IMU·
    • detrazione IMU
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Versioni del testo

  • Art. 1. Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale 1. Costituiscono vincoli alla potesta' legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della Costituzione , quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all' articolo 10 della Costituzione , da accordi di reciproca limitazione della sovranita', di cui all' articolo 11 della Costituzione , dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
    2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
    3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potesta' legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
    4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro ((tre anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , attenendosi ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza, proporzionalita' ed omogeneita' ((e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi)) . Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo' omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo' modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dal parere parlamentare.
    5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. (3)
    6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
    a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potesta' legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
    b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unita' giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica, nonche' il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
    c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114 , 117 e 118 della Costituzione ;
    d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall' articolo 51, primo comma , e dall' articolo 117, settimo comma, della Costituzione , alla legislazione regionale;
    e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione. (3)
    --------------- AGGIORNAMENTO (3)
    La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (in G.U. 1a s.s. 4/8/2004, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 )".
  • Art. 2. Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle
    disposizioni in materia di enti locali alla legge
    costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 1. Il Governo e' delegato ad adottare, ((entro il 31 dicembre 2005)) , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione , essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Citta' metropolitane nonche' per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento.
    2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresi', nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
    3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , di seguito denominata "Conferenza unificata", da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
    Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
    4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114 , 117 e 118 della Costituzione , nonche' la valorizzazione delle potesta' statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane; b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarita' di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte; c) valorizzare i principi di sussidiarieta', di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni; d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di piu' enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato; e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potesta' di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa, nonche' forme e modalita' di intervento, secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall' articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione , anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo; h) adeguare i procedimenti di istituzione della Citta' metropolitana al disposto dell' articolo 114 della Costituzione , fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati; i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Citta' metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentativita' e democraticita' che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province; l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilita', di incompatibilita' e di incandidabilita' alle cariche elettive delle Citta' metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province; m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonche', fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' le disposizioni volte ad assicurare la conformita' dell'attivita' amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti; n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni; o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale; p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni; q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, e' stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformita' ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge e' corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruita' tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
    6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
    7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Art. 3. (Testi unici delle disposizioni legislative vigenti
    non aventi carattere di principio fondamentale nelle
    materie di legislazione concorrente) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonche' la coerenza terminologica.
    2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.