Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2021, proposto da:
Camping Isola Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Feliciana Ferrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
Regione Campania, non costituito in giudizio;
Unipolsai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Beniamino Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a - della nota prot. 3439 del 18.12.2020, comunicata in pari data, con cui il Consorzio di Bonifica Destra Sele ha dato atto di aver restituito le aree di proprietà della società Camping Isola Verde interessate dall'intervento di sistemazione del tratto vallivo del fiume Tusciano di cui alla Delibera di Deputazione Amministrativa n. 85/1996 in data 28.7.2010 ed ha determinato l'indennizzo per la loro occupazione in € 23.222,16, per il periodo aprile 2001 fino alla restituzione, sulla base del valore venale delle aree di € 50,664,00;
b – della nota prot. 22935 del 23.10.2020 di avvio del procedimento;
c – della relazione di stima, a firma dell'ing. Giannuzzi (non conosciuta) che ha quantificato il valore venale delle aree della ricorrente in complessivi € 50.664,00 per un valore unitario di € 3/mq;
d – di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali, compresi eventuali atti istruttori
nonché per l'accertamento e la declaratoria di nullità/inefficacia in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 co 1 lett. g) c.p.a., del provvedimento di cui alla nota prot. 3439 del 18.12.2020 con cui il Consorzio di Bonifica Destra Sele ha dato atto di aver restituito le aree di proprietà della società Camping Isola Verde ed ha determinato l'indennizzo per la loro occupazione in € 23.222,16 per il periodo aprile 2001 fino alla restituzione sulla base del valore venale delle aree di € 50,664,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele e di Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con le deliberazioni, n. 199 del 18.05.2000 e n. 49 del 18.04.2002 del Consorzio di Bonifica in Destra Sele, era approvato il progetto esecutivo per sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Tusciano.
Seguivano l’immissione nel possesso delle aree oggetto di intervento, in forza del relativo decreto di occupazione di urgenza, demolizione delle opere ed impianti su di esse insistenti, ed inizio dei lavori di sistemazione idraulica, mai ultimati.
La procedura non era completata, non essendo stato emesso il decreto di esproprio.
La Società conveniva, davanti al Tribunale di NO, il Consorzio Destra Sele per ottenere la condanna, previo accertamento della illegittimità della occupazione per mancata adozione del decreto di esproprio nel termine, alla restituzione delle aree trasformate e irreversibilmente sottratte alla loro destinazione, al pagamento della indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni.
Con ordinanza del 3.7.2010 ex art. 700 cpc, era disposta la restituzione delle aree illegittimamente occupate e trasformate.
Le aree controverse erano riconsegnate alla odierna ricorrente nel luglio 2010, in ottemperanza della predetta ordinanza ex art. 700 cpc.
Con decisione n. 2951/2017, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione.
Con sentenza n. 702/2020, questo TAR statuiva che l’area di proprietà della Società Isola Verde, interessata dall’intervento di sistemazione del tratto vallivo del fiume Tusciano, era stata occupata dal Consorzio, con conseguente spossessamento in danno del proprietario; che le aree occupate sono state restituite, in esecuzione della ordinanza del Tribunale di NO ex art. 700 c.p.c.; che il Consorzio Destra Sele ha illegittimamente trasformato le aree e non ha emesso alcun decreto di esproprio nei termini di legge; condannava il Consorzio Destra Sele, tuttavia, alla restituzione del bene ovvero, in alternativa, all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, previa valutazione comparativa degli interessi controversi ed al risarcimento dei danni per occupazione illegittima dalla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fino alla restituzione, mediante pagamento di una somma pari al 5% annuo del valore venale dell’area occupata.
La sentenza de qua era impugnata davanti al Consiglio di Stato con appello R.G. 9709/202.
Con il presente gravame, la società epigrafata impugna la nota prot. 3439 del 18.12.2020, con cui il Consorzio di Bonifica Destra Sele dava atto di aver restituito le aree di proprietà della società Camping Isola Verde interessate dall’intervento di sistemazione del tratto vallivo del fiume Tusciano di cui alla Delibera di Deputazione Amministrativa n. 85/1996 in data 28.7.2010 e determinava l’indennizzo per la loro occupazione in € 2 23.222,16, per il periodo aprile 2001 fino alla restituzione, sulla base del valore venale delle aree di € 50,664,00.
Il ricorso è sorretto dalle seguenti censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 42 BIS DPR 327/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO - SVIAMENTO – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DIE PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE.
La parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 42 bis DPR 327/2000 in tema di acquisizione sanante che non è applicabile nel caso in cui l’area occupata sine titulo non sia nella disponibilità del privato.
I presupposti dell’art. 42 bis, tuttavia, non ricorrono nella vicenda in esame. L’area del privato, a dire della ricorrente, non sarebbe stata trasformata con la realizzazione dell’opera pubblica e non utilizzata per ragioni di interesse pubblico, per cui il Consorzio non poteva adottare un provvedimento ex art 42 bis DPR 327/2000 limitato alla sola determinazione risarcitoria.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 42 BIS DPR 327/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO - SVIAMENTO – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DIE PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE.
La parte ricorrente lamenta che la determinazione risarcitoria del Consorzio non comprende una rilevante area di oltre 16.000, identificata dalla plla 31 del fol 10 del Comune di Pontecagnano, nonostante essa sia stata occupata dal Consorzio e trasformata attraverso le demolizioni effettuate dall’impresa esecutrice dei lavori per conto della PA espropriante. Il Consorzio di Bonifica Destra Sele, infatti, avrebbe quantificato il danno da occupazione sine titulo solo per le aree di cui al fol 10 plle 27, 112, 270 e 269 ed al fol 14 plle 524 e 335.
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 42 BIS DPR 327/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – TRAVISAMENTO - SVIAMENTO – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DIE PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE.
La parte ricorrente lamenta l’erroneità della quantificazione risarcitoria controversa, atteso che il Consorzio di Bonifica Destra Sele avrebbe quantificato il danno da occupazione sulla base di un asserito valore venale di € 3/mq. Ma le aree in questione, sia quelle ricomprese nel Comune di Battipaglia che quelle del Comune di Pontecagnano, sono edificabili, posto che esse ricadevano e ricadono in zona ad uso turistico e balneare.
ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
Gli atti impugnati sono illegittimi in via derivata per gli stessi vizi della sentenza del TAR NO n. 702/2020, censurati con i motivi dell’appello pendente davanti al Consiglio di Stato (R.G. 9709/2020), così di seguito rubricati:
I – ERROR IN JUDICANDO ED IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO – ARTT. 99 E 112 CPC – ULTRAPETIZIONE/INFRAPETIZIONE – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 42 BIS DPR 327/2001).
II – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 42 BIS DPR 327/2001 – ART. 2058 COD. CIV. – ART. 2058 COD. CIV.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ.
III – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 42 BIS DPR 327/2001 – ART. 2058 COD. CIV.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ.
IV – ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 42 BIS DPR 327/2001 – ART. 2058 COD. CIV.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ.
Resiste in giudizio il Consorzio di Bonifica in destra del fiume Sele, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva.
Nell’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Va in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere ed in parte va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in parte qua, atteso che l’indennità per occupazione illegittima è già stata liquidata con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1793 del 3.03.2025, la quale si è pronunciata in merito all’appello avverso la sentenza di questo TAR, n. 702 del 2020.
La res controversa è stata, infatti, definita dall'accertamento cristallizzato nella sentenza de qua, che, nei suoi tratti salienti e rilevanti ai fini del decidere del presente gravame, così statuisce:
“le questioni rilevanti ai fini della determinazione del risarcimento, più in dettaglio, si possono ridurre a due: l’asserito danno emergente derivato dalla distruzione ovvero alterazione di strutture presenti sul terreno occupato e poi restituito e l’altrettanto asserito lucro cessante derivato dalla mancata possibilità di utilizzarle per l’attività aziendale. Sotto il primo profilo, può dirsi accertato che sul terreno occupato e poi restituito fossero effettivamente presenti alcune strutture destinate al campeggio, che sono andate perdute, ma non se ne sono potuti determinare l’esatta consistenza, la legittimità e il grado di usura al momento della perdita, tutti elementi all’evidenza necessari per stimare il danno. Sotto il secondo profilo, risponde alla comune logica ritenere che la perdita di queste strutture abbia portato un pregiudizio di qualche tipo alla gestione aziendale, ma non è possibile stimarlo, perché la documentazione di parte sopra citata si riduce, in sostanza, ad elenchi di cifre senza riscontro.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida in via equitativa: nella specie appare equo si può liquidare una somma pari a 23 mila euro, ovvero all’indennità già liquidata dal Consorzio per l’abusiva occupazione, arrotondata a 30 mila euro per tenere conto comunque del tempo trascorso fra la restituzione e il risarcimento, somma da maggiorare di interessi e rivalutazione dalla data di deposito di questa sentenza al saldo effettivo”.
In particolare, avendo il Consiglio di Stato definito l'intera domanda risarcitoria articolata dalla ricorrente, trattasi di un accertamento definitivo dell'indennità dovuta. Su tale presupposto, il Consiglio di Stato ha condannato il Consorzio di Bonifica Destra Sele, "al risarcimento del danno nei confronti della Camping Isola Verde medesima, danno che liquida in € 30.000 (trentamila/00) onnicomprensivi, oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito di questa sentenza al saldo effettivo".
Va poi dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, in relazione all’eventuale indennità da occupazione legittima.
La giurisprudenza è chiara sul punto.
Com’è noto, la domanda di determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima (o per l'espropriazione) e quella di risarcimento del danno per occupazione illegittima hanno natura diversa, l'una indennitaria e l'altra risarcitoria, e si fondano su presupposti di fatto diversi, costituiti rispettivamente dall'emanazione del decreto di occupazione (o di espropriazione) e dall'illegittima privazione del possesso del bene, con la conseguenza che, qualora con l'atto introduttivo del giudizio sia stata chiesta la determinazione dell'indennità di occupazione (o di espropriazione) e la condanna dell'occupante al pagamento della stessa, la successiva formulazione della domanda di risarcimento non dà luogo semplicemente ad una diversa qualificazione della pretesa originaria, ma comporta la proposizione di una domanda radicalmente nuova, stante la diversità del petitum e della causa petendi. Qualora sia stata proposta con l'atto introduttivo un'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione (o di espropriazione), la riqualificazione della stessa da parte del giudice come domanda di risarcimento dei danni si traduce in un vizio di extrapetizione, comportando l'immutazione del petitum e della causa petendi della domanda proposta dall'attore (Cassazione civile, sez. I, 12/03/2025, n.6623).
In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass.civ., sez. un., 01/03/2023, n.6099).
Esulano dal vaglio di legittimità del decreto di esproprio e non sono suscettibili di analisi dinanzi al G.A. tanto le problematiche afferenti alla corretta determinazione dell'indennità di esproprio, quanto le eventuali problematiche di occupazione abusiva di aree (l'occupazione abusiva, per definizione, esula dai limiti e dall'oggetto della procedura di esproprio, che invece legittima la sola coerente occupazione delle aree oggetto di esproprio), anch'essa devoluta alla cognizione del G.O. (T.A.R. Aosta, sez. I, 04/08/2023, n.36).
E tanto basta al Collegio.
Stanti queste premesse, il gravame è in parte inammissibile ed in parte va dichiarata cessata la materia del contendere.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte dichiara il difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO