Articolo 18 della Legge 16 maggio 1970, n. 281
Articolo 17Articolo 19
Versione
6 giugno 1970
Art. 18. Trasferimento di spese e formazione del fondo.

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonche' l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.
Dalla detta data del primo gennaio avra' inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sara' provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.
Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto e' commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 6 giugno 1970
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