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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6751 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Felicina Perra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/09/2006 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Sestu, anno 2006, numero 30, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) assegnazione della casa coniugale sita in Sestu, vico Brodolini 1 alla OR
, che vi abita con il figlio . Parte_1 Per_1
2) Disporre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento del CP_1 figlio minore un assegno di € 450,00, che verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre
Pag. 2 di 3 il 50% delle spese straordinarie, come da linee guida del CNF, che qui s'intendono richiamate e condivise.
3) Disporre in favore della OR un assegno divorzile di € 50,00 Parte_1 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese di maggio 2025, che verrà corrisposto entro il 5 di ogni mese tramite Pt_ bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR
4) Per quanto attiene i tempi e le modalità di permanenza del minore presso il padre, stante l'età stessa del medesimo (16 anni), gli stessi verranno concordati con il minore, a seconda delle esigenze personali, di studio del minore stesso e degli impegni lavorativi del padre.
5) Affermare il diritto del minore a:
- non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
6) Il sig. trasferirà entro il mese di dicembre 2025 la propria residenza, CP_1 con aggiornamento del proprio stato di famiglia.
7) I coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza economica con riferimento al rimborso della quota, pari al 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore nel periodo di tempo antecedente la data di sottoscrizione del ricorso per il divorzio.
8) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6751 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Felicina Perra, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/09/2006 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Sestu, anno 2006, numero 30, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) assegnazione della casa coniugale sita in Sestu, vico Brodolini 1 alla OR
, che vi abita con il figlio . Parte_1 Per_1
2) Disporre a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento del CP_1 figlio minore un assegno di € 450,00, che verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre
Pag. 2 di 3 il 50% delle spese straordinarie, come da linee guida del CNF, che qui s'intendono richiamate e condivise.
3) Disporre in favore della OR un assegno divorzile di € 50,00 Parte_1 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese di maggio 2025, che verrà corrisposto entro il 5 di ogni mese tramite Pt_ bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR
4) Per quanto attiene i tempi e le modalità di permanenza del minore presso il padre, stante l'età stessa del medesimo (16 anni), gli stessi verranno concordati con il minore, a seconda delle esigenze personali, di studio del minore stesso e degli impegni lavorativi del padre.
5) Affermare il diritto del minore a:
- non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
6) Il sig. trasferirà entro il mese di dicembre 2025 la propria residenza, CP_1 con aggiornamento del proprio stato di famiglia.
7) I coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproca pendenza economica con riferimento al rimborso della quota, pari al 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore nel periodo di tempo antecedente la data di sottoscrizione del ricorso per il divorzio.
8) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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