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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1122/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa LA NI Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa SS RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 29.5.2024 al numero 1122/2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 288/2024 emessa dal
Tribunale di Pistoia il 14.03.2024 e pubblicata il 15.3.2024 pendente fra
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di
Firenze ed elettivamente domiciliato in Via degli Arazzieri n.4, Firenze;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. LA Passeri
(C.F. ) e dall'Avv. Laura Masè (C.F. ) ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, riformare la sentenza impugnata nei
1 termini esposti nel presente scritto difensivo con rigetto definitivo ed integrale dell'opposizione proposta da controparte.”.
Parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - in via pregiudiziale – - dichiarare l'inammissibilità e/o tardività del deposito dell'atto di appello;
- in via subordinata di merito - - rigettare l'appello in quanto infondato per le ragioni illustrate nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 288/2024, del 15.3.2024 del Tribunale di
Pistoia; - in ogni caso - - con vittoria di spese, anche forfetarie, diritti ed onorari di lite anche del presente grado di giudizio”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con separati ricorsi, poi riuniti in corso di causa, (di Controparte_1 Contr seguito, per brevità, solo e, in proprio, il legale rappresentante Parte_2
hanno proposto opposizione, davanti Tribunale di Pistoia, avverso le
[...] ordinanze ingiunzioni n. 11/2022 (R.G. 2393/22), n. 12/2022 (R.G. 2395/2022),
n. 13/2022 (R.G. 2397/2022), n. 14/2022 (R.G.2398/2022), n. 15/2022 (R.G.
2400/2022), n. 16/2022 (R.G. 2403/2022), n.17/2022 (R.G. 2404/2022), n.
18/2022 (R.G. 2405/2022) e n. 19/2022 (R.G.2406/2022), tutte emesse dal
Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana” – Autorità Amministrativa Cites emanazione del per la Parte_3 violazione dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 995/2010, con applicazione della complessiva sanzione amministrativa di € 40.351,80 (determinata in € 30,00 per ogni 100 kg di merce importata). Contr ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, la nullità e/o inesistenza della notifica delle ordinanze impugnate, perché indirizzata solamente alla società
e non anche al trasgressore, nonché la nullità delle suddette ordinanze per tardività nella contestazione della violazione in lesione al principio sancito dall'art. 2 della
Legge 241/90; infatti, a fronte della notifica dei verbali di contestazione avvenuta, per tutte le nove violazioni, in data 21.12.2021, le ordinanze ingiunzioni erano state notificate solamente in data 18.8.2022. Contr Ha eccepito altresì che la pec con la quale aveva inviato all'amministrazione ulteriore documentazione e richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981, a comprova della valutazione e mitigazione del rischio, era stata inviata per mero errore materiale a un indirizzo sbagliato, non
2 essendo indicato con chiarezza, nei verbali di contestazione, a quale indirizzo inoltrare la comunicazione.
Ha eccepito, inoltre, il difetto di motivazione della violazione amministrativa contestata, ritenendola lacunosa e priva delle ragioni specifiche dell'addebito, nonché, nel merito, l'inesistenza della violazione contestata, alla luce del fatto che il Regolamento n. 995/2010 non imporrebbe né alcuna forma specifica per la valutazione e la mitigazione del rischio, che può essere effettuata dall'operatore anche oralmente al momento dell'importazione, né un obbligo a conservare i documenti, gli originali e le loro traduzioni, essendo sufficiente che l'operatore riesca a dimostrare di aver valutato tutta la documentazione a sostegno della legalità dell'importazione. Contr Ha argomentato che tutto il legname importato da era stato tagliato in foresta, non prelevato dalle zone di conflitto, trasportato a Yangon, acquistato all'asta MTE ed entrato nella proprietà della segheria anteriormente al colpo di
Stato.
Ha eccepito l'infondatezza delle ordinanze ingiunzioni notificate, attesa la conformità delle importazioni rispetto sia alle prescrizioni contenute nell'art. 6, lett.
a), del Reg. n. 995/2010, in relazione al sistema di “dovuta diligenza”, sia alle prescrizioni contenute nell'art. 6, lett. b), del Reg. n. 995/2010, inerenti le procedure di valutazione del rischio, sia alle prescrizioni contenute nell'art. 6, lett.
c), del Reg. n. 995/2010, relativamente alle procedure di valutazione del rischio.
Ha eccepito altresì l'infondatezza delle contestazioni mosse con i verbali di contestazione notificati, evidenziando la mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'operatore, atteso che né il Regolamento 995/2010, né il
Regolamento di esecuzione n. 607/12, né alcun successivo provvedimento forniscono una lista dei documenti da raccogliere per ritenere provata la regolarità dell'approvvigionamento del legname;
ha rilevato, altresì, la buona fede del trasgressore dal momento che, da precedenti controlli effettuati dal nucleo Cites nel corso dell'anno 2020, non era scaturito alcun rilievo, con implicita attestazione della bontà sia della due diligence che dell'attività di mitigazione del rischio concretamente svolta.
Infine, ha contestato l'eccessività della sanzione irrogata e la mancata corrispondenza tra la stessa e le osservazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione in quanto, a fronte di una sanzione prevista tra un minimo di € 5 per ogni 100 kg di merce, e un massimo € 5.000,00 per ogni 100 kg di merce, il nucleo Cites aveva
3 determinato un importo per quintale, pari ad € 30,00, quindi superiore al minimo edittale, senza alcuna motivazione.
Si è costituita in giudizio con atti redatti in forma cartacea l'Arma dei
Carabinieri, Autorità Amministrativa Cites Toscana, nelle cause R.G. 2393/2022,
R.G. 2395/2022, R.G.2398/2022, R.G. 2400/2022, R.G. 2404/2022, R.G.
2405/2022 e R.G.2406/2022, chiedendo il rigetto delle opposizioni e la conferma delle ingiunzioni di pagamento, mentre nulla veniva prodotto nei procedimenti R.G.
2397/22 e R.G. 2403/22.
Ha eccepito di aver correttamente notificato le ordinanze ingiunzioni a
“in qualità di trasgressore e obbligato in solido nella sua veste di Parte_2 rappresentante legale di , e che il medesimo, essendosi Controparte_1 costituito in giudizio anche in proprio, non poteva lamentare di non aver ricevuto la notifica del provvedimento,
Ha eccepito altresì che le violazioni erano state tempestivamente notificate, dal momento che il Nucleo Carabinieri, a fronte dell'accertamento effettuato in data 6.10.2021, aveva provveduto alla notifica del verbale di contestazione in data
21.12.2021; in merito all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, premesso che il legislatore non ha previsto alcun termine perentorio per l'adozione di tali provvedimenti in ambito EUTR, il tempo impiegato dall'autorità amministrativa di
Firenze doveva ritenersi congruo, alla luce della complessità dell'attività istruttoria espletata.
Ha precisato che i verbali di contestazione riportavano indicato con chiarezza l'indirizzo al quale far pervenire gli scritti difensivi e la richiesta di audizione.
Ha argomentato che non vi fosse alcun difetto di motivazione nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, che sarebbero, al contrario, ben argomentate e contenenti l'illustrazione del fatto commesso ed il riferimento al processo verbale di contestazione.
Ha confermato la fondatezza dei rilievi avanzati con i verbali di contestazione Contr e con le successive ordinanze ingiunzioni, essendo incorsa nella violazione dell'art.6, lett. a), lett. b) e lett. c) del Reg. 995/2010.
Ha argomentato inoltre che l'esimente della buona fede non fosse applicabile in quanto il sistema di dovuta diligenza, da aggiornarsi al massimo ogni 12 mesi, non è un procedimento standard e univoco, ma un insieme di misure e valutazioni variabili in base al tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato, al fornitore, alla specie di alberi, al paese di provenienza e anche al variare della regione
4 subnazionale di taglio o delle concessioni di taglio, e che la diligenza richiesta alla Contr non era quella dell'uomo medio, ma quella del professionista che svolge attività imprenditoriale.
In relazione alla contestata eccessività della sanzione irrogata, ha dedotto che non vi fosse alcun obbligo di motivazione sulla commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria e che, in ogni caso, restava ferma la possibilità del
Giudice di poter modificarne l'entità.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice ha disposto che alla causa
R.G. 2393/2022 venissero riuniti i procedimenti di opposizione pendenti tra le stesse parti ed aventi medesimo oggetto.
All'udienza del 9.2.2023 era comparso il Tenente Colonnello
[...]
, producendo delega in Controparte_2 forma cartacea a rappresentare in giudizio l'amministrazione opposta;
all'udienza del 18.7.2023 il medesimo chiedeva di essere autorizzato a effettuare il deposito in forma cartacea delle deleghe conferite dall'Avvocatura ai sensi dell'art. 3 Regio
Decreto 1611 del 1933; il Giudice si riservava di decidere unitamente al merito in ordine alla ammissibilità del deposito.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa dal Tribunale di Pistoia con sentenza contestuale n. 288/2024 resa all'udienza del 14.3.2024, che così statuiva: “il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: - Accerta e dichiara per le ragioni esposte in parte motiva la nullità e la revoca delle ordinanze impugnate nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e dei provvedimenti sanzionatori con le stesse irrogati;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €
7.500,00 per compensi, € 1.730,00 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e cap di legge”.
Il Tribunale preliminarmente ha rilevato che, ai fini della decisione della causa, non si sarebbe potuto tenere conto di quanto prodotto e dedotto dalla parte resistente, non risultando essere state depositate in forma tematica le deleghe alla trattazione dei vari giudizi in cui era avvenuta la costituzione del
[...]
, nella persona del Tenente Colonnello Controparte_3 CP_2
comparso alle udienze di trattazione della causa;
l'inammissibilità della
[...] acquisizione al fascicolo telematico di documenti depositati unicamente in forma cartacea, alla luce della riforma c.d. Cartabia, con riferimento anche alla procura alle liti, che costituiva l'atto legittimante alla redazione di memorie difensive, si era
5 riverberata sulla costituzione della resistente in giudizio, rendendola inefficace anche in quei procedimenti in cui era stata effettuata in forma cartacea, rendendo anche inammissibili tutte le difese formulate e le produzioni effettuate, di cui pertanto il Giudice non avrebbe potuto tenere conto.
Nel merito delle opposizioni, il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la Contr doglianza della relativa alla tardiva notifica delle ordinanze ingiunzioni in Contr quanto, dal 21.12.2021, data di notifica di tutti i verbali di contestazione a nessuna comunicazione perveniva circa la contestata violazione fino alla notifica delle ordinanze di ingiunzione di pagamento poi tutte impugnate, che era avvenuta solo in data 18.08.2022, e quindi oltre i 90 giorni dalla data dell'accertamento.
Il Tribunale di Pistoia, aderendo all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 18391 del 24.08.2006), dal
Tribunale di Firenze con la più recente sentenza n. 3057 del 19.9.2012, e dal
Consiglio di Stato con la sentenza n. n. 542 del 29.01.2013 ha ritenuto che, non risultando nel caso di specie che l'Amministrazione avesse effettuato controlli diversi dalla mera verifica documentale della documentazione esibita e in parte acquisita al momento del controllo, e quindi di non particolare complessità, il lasso temporale di quasi un anno intercorso per la conclusione del procedimento amministrativo, doveva essere ritenuto non giustificato, con conseguente violazione dei diritti di difesa del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio, ed annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Il Autorità Parte_4 amministrativa ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, Parte_1 anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) In via preliminare, sulla tempestività dell'appello. Contr Premesso che ha notificato la sentenza di primo grado a: “Cites Comando
Regione oscana” T.A. Ediso Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 CP_6
50133 Firenze FI Italia all'indirizzo PEC”, ha argomentato l'appellante che la suddetta notifica non fosse rituale e, dunque, non fosse utile a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello, atteso che essa avrebbe dovuto essere effettuata al dipendente (delegato) personalmente costituito, e non alla parte (ex multis: Cass. n. 21698/2014, Cass. SSU n. 20866/2020).
6 Nello specifico, la notifica, ai fini del decorso utile del termine breve, doveva essere fatta al Tenente Colonnello quale funzionario delegato per il giudizio CP_2 dall'Amministrazione, e non già alla parte opposta in via indeterminata, e pertanto l'introduzione del giudizio d'appello doveva ritenersi tempestiva, non essendo decorso il termine lungo per l'impugnazione.
II) Motivo n. 1. Ritualità del deposito telematico degli atti da parte della PA
Ha lamentato l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non tenere in considerazione quanto prodotto e dedotto dall'amministrazione, ritenendone non rituale la costituzione in giudizio, avvenuta non in forma telematica e, comunque, in modo difforme dalle regole introdotte con la riforma
Cartabia.
A tale proposito ha rilevato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n.
149/2022 (c.d. riforma Cartabia) le disposizioni degli artt. 196 quater e 196 sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, relativi rispettivamente all'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti e al perfezionamento del deposito con modalità telematiche, si applicavano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente solo dal 28 febbraio 2023, e che le memorie difensive relative ai procedimenti R.G. 2393/2022, R.G. 2395/2022, R.G. 2398/2022, R.G.
2400/2022, R.G. 2404/2022, R.G. 2405/2022 e R.G. 2406/2022, erano state trasmesse via PEC al Tribunale di Pistoia in un periodo compreso tra il 24.1.2023 ed il 28.1.2023 e, quindi, in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di legge per le pubbliche amministrazioni, allorquando doveva ritenersi ancora applicabile l'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 che prevedeva, per tali figure, non l'obbligo bensì la facoltà di depositare gli atti in via telematica.
III) Motivo n.
2. Sulla tempestività dell'ordinanza-ingiunzione.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto di annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate a causa dell'eccessivo lasso di tempo intercorso tra l'accesso in società ai fini del controllo e l'emissione dei provvedimenti.
Ha argomentato che la contestazione della violazione amministrativa non è regolata dall'art. 2 della legge n. 241/1990, bensì dall'art. 14 della legge n.
689/1981, il quale a tal fine prevede che, laddove non sia possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore e
7 all'obbligato in solido entro 90 giorni dall'accertamento, e che tale termine è stato ampiamente rispettato dagli operatori del Nucleo Carabinieri CITES di Firenze che,
a fronte dell'accertamento effettuato in data 6.10.2021, hanno provveduto alla notifica dei verbali di contestazione di illecito amministrativo in data 21.12.2021.
Nessun termine perentorio sarebbe invece previsto per l'adozione di ordinanze ingiunzioni in ambito EUTR, se non il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 28 della legge 689/1981, ampiamente rispettato.
In aderenza ai principi della Suprema Corte la congruità dell'accertamento doveva essere valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, sent. 24/08/2006, n. 18391) e, nel caso di specie, doveva ritenersi congruo il tempo impiegato dall'Autorità amministrativa per l'emanazione delle ordinanze ingiunzione, atteso che la verifica del rispetto della “dovuta diligenza” comportava l'espletamento di controlli capillari e puntuali, con analisi di documenti in lingua inglese e in lingua birmana, al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento.
L'appellante ha infine richiamato le difese svolte in primo grado precisando, in merito al mancato recepimento da parte dell'amministrazione della documentazione giustificativa, comprensiva di richiesta di audizione, trasmessa con PEC ad un indirizzo errato per asserita incertezza dell'individuazione di quello corretto, che in realtà i verbali di contestazione indicavano con chiarezza l'indirizzo Contr al quale avrebbe potuto inoltrare gli scritti difensivi. Contr 2.2 Si è costituita chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività dell'atto di appello, ed in via subordinata di merito il rigetto dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Ha eccepito la decadenza del dalla possibilità di proporre appello, Parte_1 atteso che, come ammesso dallo stesso appellante, le deleghe conferite al Tenente non erano mai state depositate, neppure via PEC, ma “esibite e consegnate” CP_2 al Giudice all'udienza del 9.2.2025; le stesse, infatti non erano state depositate nel fascicolo telematico di primo grado, né nel presente procedimento di appello.
Il file denominato “deleghe” (fascicolo di secondo grado ) Parte_1 conterrebbe infatti soltanto uno scambio di corrispondenza tra il Comando e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in cui il Comandante del , Parte_5 su indicazione dell'Avvocatura, delegava il Tenente Colonnello “a CP_2 rappresentare l'Autorità amministrativa CITES-EUTR in occasione dell'udienza del
8
9.2.203 alle ore 9.30”; il file denominato “memoria conclusiva” (fascicolo di secondo grado ) conterrebbe una delega al Tenente Parte_1
Colonnello a presenziare ad altra udienza. CP_2
Nel caso di specie, quindi, non si tratterebbe di delega processuale ed elezione di domicilio, attesa la mancanza dell'indicazione del codice fiscale del rappresentante processuale, nonché l'indirizzo PEC cui indirizzare comunicazioni e notificazioni, ma di mero incarico di presenziare alle udienze.
L'appellante, inoltre, non avrebbe mai contestato le notificazioni provenienti dal Tribunale, compresa la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza;
ha evidenziato infatti l'appellata che l'indirizzo PEC di invio della memoria di costituzione è lo stesso cui è stata notificato la sentenza.
Ne deriverebbe l'inammissibilità dell'odierno gravame, tardivamente proposto in data 29.5.2024 a fronte della corretta notificazione della sentenza, avvenuta in data 20.3.2024.
Ha insistito nella irritualità ed inammissibilità del deposito telematico degli atti da parte della P.A., a causa dell'inammissibilità della costituzione cartacea nei procedimenti iscritti in primo grado sub R.G. 2393/2022, R.G. 2395/2022, R.G.
2398/2022, R.G. 2400/2022, R.G. 2404/2022, R.G. 2405/2022 ed R.G.
2406/2022, e nella decadenza dell'appellante da qualsivoglia deduzione ed allegazione per i procedimenti sub R.G. 2397/2022 ed R.G. 2403/2022 nei quali è mancata la costituzione in giudizio, ai sensi del novellato art. 196 quater disp. att.
c.p.c. che ha previsto l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti e documenti del processo.
Ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe correttamente statuito circa l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni per tardività nella loro notifica atteso che, all'esito della verifica preliminare e dell'accesso eseguito in data 6.10.2021 (doc. Contr 2 di ogni fascicolo di primo grado , l'autorità competente, previa verifica della documentazione acquisita, aveva emesso, poco più di due mesi dopo ovvero in data 20.12.2021, i nove verbali di contestazione dell'illecito amministrativo, Contr notificati in data 21.12.2021 (doc. 3 di ogni fascicolo di primo grado , per poi procedere alla notifica delle ordinanze ingiunzione di pagamento impugnate solamente in data 18.8.2022,
Ha ribadito che le ordinanze ingiunzione non presentavano una motivazione, ma solo il richiamo alla normativa di riferimento e dunque, stante l'assenza di
9 ulteriori valutazioni compiute dalla PA, avrebbero dovuto essere notificate immediatamente.
Ha ribadito la nullità e/o inesistenza della notifica delle ordinanze ingiunzione Contr impugnate in quanto perfezionatasi solamente nei confronti di in persona del legale rappresentante nonché il difetto di motivazione dei Parte_2 provvedimenti impugnati che contestano la violazione della disposizione di cui all'art. 6, lett. a) del Reg. 995/2010, senza in alcun modo indicarne le ragioni specifiche, per poi richiamare anche le procedure di valutazione del rischio previste alla lett. b), nonché quelle di mitigazione del rischio indicate alla lett. c) dell'art. 6 del Reg. 995/2010.
L'appellata ha poi richiamato integralmente le ragioni di merito poste a fondamento delle impugnazioni avverso le ordinanze ingiunzione notificate, riproponendo espressamente tutte le ragioni di opposizione, ai sensi dell'art. 346
c,p.c.
Nelle proprie note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del Contr 16.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha in via pregiudiziale contestato che parte appellante non avrebbe, inammissibilmente, provveduto alla notifica del decreto di differimento dell'udienza del 7.6.2025, così decadendo dall'impugnazione.
2.3 La Corte all'udienza del 16.9.2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione.
*
3. L'appello è inammissibile perché tardivo. Contr Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione proposta dall'appellata di inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata alla parte personalmente. Contr Va evidenziato che vittoriosa in primo grado, ha notificato la sentenza a
“Cites ” , Controparte_7 P.IVA_3 [...]
50133 Firenze FI Italia” all'indirizzo PEC CP_8 Email_1
e non al funzionario delegato, in coerenza con quanto deciso dal Tribunale di
Pistoia, che ha statuito circa il difetto di ius postulandi in capo al Tenente Colonnello per l'inammissibilità della procura alle liti irritualmente depositata Controparte_2 agli atti del giudizio, accertando in tal modo che il medesimo era privo di valida rappresentanza processuale.
10 Osserva il Collegio, aderendo all'orientamento costante della Suprema Corte che, per il principio dell'apparenza, la situazione della parte alla quale viene notificata l'impugnazione non può essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata del Giudice e desumibile dalla sentenza notificata;
il principio, è stato espresso già dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1273 del 6.2.1998 (secondo cui: “La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per
l'impugnazione qualora la suddetta parte non sia ritualmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa parte possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata”) ed è stato confermato in più occasioni anche nelle pronunce più recenti. In tal senso, in tale senso, ex multis:
“La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa”
(Cass. civ. n.6478/2020); “La notifica della sentenza alla parte, anziché al procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, se la sentenza medesima dichiara carente lo "ius postulandi" del difensore, in quanto, per il principio dell'apparenza, la qualificazione giudiziale della posizione processuale delle parti è vincolante ai fini del compimento degli atti successivi, a prescindere dalla sua correttezza” (Cass. Civ. n.12573/2014); “La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, è inesistente, poiché in virtù delle esigenze di certezza necessarie per il verificare l'avvenuto rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c., deve ritenersi vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale della parte, quale strumento di tutela dell'appellante nell'esercizio del suo diritto al gravame” (Cass. civ. n.10312/2012).
In aderenza a tale principio, la parte deve quindi adeguare il proprio comportamento nel compimento degli atti successivi alla sentenza, alla realtà processuale accertata dal Giudice di primo grado.
Alla luce della qualificazione giuridica resa dal Tribunale di Pistoia, a torto o a ragione, con riguardo alla posizione processuale dell'Arma dei Carabinieri, come sostanzialmente contumace nel giudizio di primo grado a causa della inammissibilità e inefficacia della sua costituzione in giudizio, la notifica effettuata
11 Contr da alla amministrazione, anziché al Tenente Colonnello Controparte_2 risulta dunque valida ed efficace ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, con la conseguenza che l'appello proposto dal Parte_1
in data 29.5.2024, a fronte della corretta notificazione della sentenza,
[...] avvenuta in data 20.3.2024, deve dichiararsi inammissibile perché tardivo.
L'esito del giudizio nel senso dell'inammissibilità dell'appello assorbe le ulteriori questioni sollevate dalla parte appellante, compresa quella relativa alla valutazione della sua rituale, o meno, costituzione in giudizio nel giudizio di primo grado.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ridotte del 50% per la pronuncia di mero rito, escludendo la fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 2.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa SS RR
LA PRESIDENTE
D.ssa LA NI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa LA NI Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa SS RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 29.5.2024 al numero 1122/2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 288/2024 emessa dal
Tribunale di Pistoia il 14.03.2024 e pubblicata il 15.3.2024 pendente fra
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di
Firenze ed elettivamente domiciliato in Via degli Arazzieri n.4, Firenze;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. LA Passeri
(C.F. ) e dall'Avv. Laura Masè (C.F. ) ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, riformare la sentenza impugnata nei
1 termini esposti nel presente scritto difensivo con rigetto definitivo ed integrale dell'opposizione proposta da controparte.”.
Parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - in via pregiudiziale – - dichiarare l'inammissibilità e/o tardività del deposito dell'atto di appello;
- in via subordinata di merito - - rigettare l'appello in quanto infondato per le ragioni illustrate nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 288/2024, del 15.3.2024 del Tribunale di
Pistoia; - in ogni caso - - con vittoria di spese, anche forfetarie, diritti ed onorari di lite anche del presente grado di giudizio”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con separati ricorsi, poi riuniti in corso di causa, (di Controparte_1 Contr seguito, per brevità, solo e, in proprio, il legale rappresentante Parte_2
hanno proposto opposizione, davanti Tribunale di Pistoia, avverso le
[...] ordinanze ingiunzioni n. 11/2022 (R.G. 2393/22), n. 12/2022 (R.G. 2395/2022),
n. 13/2022 (R.G. 2397/2022), n. 14/2022 (R.G.2398/2022), n. 15/2022 (R.G.
2400/2022), n. 16/2022 (R.G. 2403/2022), n.17/2022 (R.G. 2404/2022), n.
18/2022 (R.G. 2405/2022) e n. 19/2022 (R.G.2406/2022), tutte emesse dal
Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana” – Autorità Amministrativa Cites emanazione del per la Parte_3 violazione dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 995/2010, con applicazione della complessiva sanzione amministrativa di € 40.351,80 (determinata in € 30,00 per ogni 100 kg di merce importata). Contr ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, la nullità e/o inesistenza della notifica delle ordinanze impugnate, perché indirizzata solamente alla società
e non anche al trasgressore, nonché la nullità delle suddette ordinanze per tardività nella contestazione della violazione in lesione al principio sancito dall'art. 2 della
Legge 241/90; infatti, a fronte della notifica dei verbali di contestazione avvenuta, per tutte le nove violazioni, in data 21.12.2021, le ordinanze ingiunzioni erano state notificate solamente in data 18.8.2022. Contr Ha eccepito altresì che la pec con la quale aveva inviato all'amministrazione ulteriore documentazione e richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981, a comprova della valutazione e mitigazione del rischio, era stata inviata per mero errore materiale a un indirizzo sbagliato, non
2 essendo indicato con chiarezza, nei verbali di contestazione, a quale indirizzo inoltrare la comunicazione.
Ha eccepito, inoltre, il difetto di motivazione della violazione amministrativa contestata, ritenendola lacunosa e priva delle ragioni specifiche dell'addebito, nonché, nel merito, l'inesistenza della violazione contestata, alla luce del fatto che il Regolamento n. 995/2010 non imporrebbe né alcuna forma specifica per la valutazione e la mitigazione del rischio, che può essere effettuata dall'operatore anche oralmente al momento dell'importazione, né un obbligo a conservare i documenti, gli originali e le loro traduzioni, essendo sufficiente che l'operatore riesca a dimostrare di aver valutato tutta la documentazione a sostegno della legalità dell'importazione. Contr Ha argomentato che tutto il legname importato da era stato tagliato in foresta, non prelevato dalle zone di conflitto, trasportato a Yangon, acquistato all'asta MTE ed entrato nella proprietà della segheria anteriormente al colpo di
Stato.
Ha eccepito l'infondatezza delle ordinanze ingiunzioni notificate, attesa la conformità delle importazioni rispetto sia alle prescrizioni contenute nell'art. 6, lett.
a), del Reg. n. 995/2010, in relazione al sistema di “dovuta diligenza”, sia alle prescrizioni contenute nell'art. 6, lett. b), del Reg. n. 995/2010, inerenti le procedure di valutazione del rischio, sia alle prescrizioni contenute nell'art. 6, lett.
c), del Reg. n. 995/2010, relativamente alle procedure di valutazione del rischio.
Ha eccepito altresì l'infondatezza delle contestazioni mosse con i verbali di contestazione notificati, evidenziando la mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'operatore, atteso che né il Regolamento 995/2010, né il
Regolamento di esecuzione n. 607/12, né alcun successivo provvedimento forniscono una lista dei documenti da raccogliere per ritenere provata la regolarità dell'approvvigionamento del legname;
ha rilevato, altresì, la buona fede del trasgressore dal momento che, da precedenti controlli effettuati dal nucleo Cites nel corso dell'anno 2020, non era scaturito alcun rilievo, con implicita attestazione della bontà sia della due diligence che dell'attività di mitigazione del rischio concretamente svolta.
Infine, ha contestato l'eccessività della sanzione irrogata e la mancata corrispondenza tra la stessa e le osservazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione in quanto, a fronte di una sanzione prevista tra un minimo di € 5 per ogni 100 kg di merce, e un massimo € 5.000,00 per ogni 100 kg di merce, il nucleo Cites aveva
3 determinato un importo per quintale, pari ad € 30,00, quindi superiore al minimo edittale, senza alcuna motivazione.
Si è costituita in giudizio con atti redatti in forma cartacea l'Arma dei
Carabinieri, Autorità Amministrativa Cites Toscana, nelle cause R.G. 2393/2022,
R.G. 2395/2022, R.G.2398/2022, R.G. 2400/2022, R.G. 2404/2022, R.G.
2405/2022 e R.G.2406/2022, chiedendo il rigetto delle opposizioni e la conferma delle ingiunzioni di pagamento, mentre nulla veniva prodotto nei procedimenti R.G.
2397/22 e R.G. 2403/22.
Ha eccepito di aver correttamente notificato le ordinanze ingiunzioni a
“in qualità di trasgressore e obbligato in solido nella sua veste di Parte_2 rappresentante legale di , e che il medesimo, essendosi Controparte_1 costituito in giudizio anche in proprio, non poteva lamentare di non aver ricevuto la notifica del provvedimento,
Ha eccepito altresì che le violazioni erano state tempestivamente notificate, dal momento che il Nucleo Carabinieri, a fronte dell'accertamento effettuato in data 6.10.2021, aveva provveduto alla notifica del verbale di contestazione in data
21.12.2021; in merito all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, premesso che il legislatore non ha previsto alcun termine perentorio per l'adozione di tali provvedimenti in ambito EUTR, il tempo impiegato dall'autorità amministrativa di
Firenze doveva ritenersi congruo, alla luce della complessità dell'attività istruttoria espletata.
Ha precisato che i verbali di contestazione riportavano indicato con chiarezza l'indirizzo al quale far pervenire gli scritti difensivi e la richiesta di audizione.
Ha argomentato che non vi fosse alcun difetto di motivazione nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, che sarebbero, al contrario, ben argomentate e contenenti l'illustrazione del fatto commesso ed il riferimento al processo verbale di contestazione.
Ha confermato la fondatezza dei rilievi avanzati con i verbali di contestazione Contr e con le successive ordinanze ingiunzioni, essendo incorsa nella violazione dell'art.6, lett. a), lett. b) e lett. c) del Reg. 995/2010.
Ha argomentato inoltre che l'esimente della buona fede non fosse applicabile in quanto il sistema di dovuta diligenza, da aggiornarsi al massimo ogni 12 mesi, non è un procedimento standard e univoco, ma un insieme di misure e valutazioni variabili in base al tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato, al fornitore, alla specie di alberi, al paese di provenienza e anche al variare della regione
4 subnazionale di taglio o delle concessioni di taglio, e che la diligenza richiesta alla Contr non era quella dell'uomo medio, ma quella del professionista che svolge attività imprenditoriale.
In relazione alla contestata eccessività della sanzione irrogata, ha dedotto che non vi fosse alcun obbligo di motivazione sulla commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria e che, in ogni caso, restava ferma la possibilità del
Giudice di poter modificarne l'entità.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice ha disposto che alla causa
R.G. 2393/2022 venissero riuniti i procedimenti di opposizione pendenti tra le stesse parti ed aventi medesimo oggetto.
All'udienza del 9.2.2023 era comparso il Tenente Colonnello
[...]
, producendo delega in Controparte_2 forma cartacea a rappresentare in giudizio l'amministrazione opposta;
all'udienza del 18.7.2023 il medesimo chiedeva di essere autorizzato a effettuare il deposito in forma cartacea delle deleghe conferite dall'Avvocatura ai sensi dell'art. 3 Regio
Decreto 1611 del 1933; il Giudice si riservava di decidere unitamente al merito in ordine alla ammissibilità del deposito.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa dal Tribunale di Pistoia con sentenza contestuale n. 288/2024 resa all'udienza del 14.3.2024, che così statuiva: “il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: - Accerta e dichiara per le ragioni esposte in parte motiva la nullità e la revoca delle ordinanze impugnate nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e dei provvedimenti sanzionatori con le stesse irrogati;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €
7.500,00 per compensi, € 1.730,00 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfettario spese 15%, IVA e cap di legge”.
Il Tribunale preliminarmente ha rilevato che, ai fini della decisione della causa, non si sarebbe potuto tenere conto di quanto prodotto e dedotto dalla parte resistente, non risultando essere state depositate in forma tematica le deleghe alla trattazione dei vari giudizi in cui era avvenuta la costituzione del
[...]
, nella persona del Tenente Colonnello Controparte_3 CP_2
comparso alle udienze di trattazione della causa;
l'inammissibilità della
[...] acquisizione al fascicolo telematico di documenti depositati unicamente in forma cartacea, alla luce della riforma c.d. Cartabia, con riferimento anche alla procura alle liti, che costituiva l'atto legittimante alla redazione di memorie difensive, si era
5 riverberata sulla costituzione della resistente in giudizio, rendendola inefficace anche in quei procedimenti in cui era stata effettuata in forma cartacea, rendendo anche inammissibili tutte le difese formulate e le produzioni effettuate, di cui pertanto il Giudice non avrebbe potuto tenere conto.
Nel merito delle opposizioni, il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la Contr doglianza della relativa alla tardiva notifica delle ordinanze ingiunzioni in Contr quanto, dal 21.12.2021, data di notifica di tutti i verbali di contestazione a nessuna comunicazione perveniva circa la contestata violazione fino alla notifica delle ordinanze di ingiunzione di pagamento poi tutte impugnate, che era avvenuta solo in data 18.08.2022, e quindi oltre i 90 giorni dalla data dell'accertamento.
Il Tribunale di Pistoia, aderendo all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 18391 del 24.08.2006), dal
Tribunale di Firenze con la più recente sentenza n. 3057 del 19.9.2012, e dal
Consiglio di Stato con la sentenza n. n. 542 del 29.01.2013 ha ritenuto che, non risultando nel caso di specie che l'Amministrazione avesse effettuato controlli diversi dalla mera verifica documentale della documentazione esibita e in parte acquisita al momento del controllo, e quindi di non particolare complessità, il lasso temporale di quasi un anno intercorso per la conclusione del procedimento amministrativo, doveva essere ritenuto non giustificato, con conseguente violazione dei diritti di difesa del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio, ed annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Il Autorità Parte_4 amministrativa ha appellato la sentenza e ha rassegnato le istanze, Parte_1 anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) In via preliminare, sulla tempestività dell'appello. Contr Premesso che ha notificato la sentenza di primo grado a: “Cites Comando
Regione oscana” T.A. Ediso Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 CP_6
50133 Firenze FI Italia all'indirizzo PEC”, ha argomentato l'appellante che la suddetta notifica non fosse rituale e, dunque, non fosse utile a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello, atteso che essa avrebbe dovuto essere effettuata al dipendente (delegato) personalmente costituito, e non alla parte (ex multis: Cass. n. 21698/2014, Cass. SSU n. 20866/2020).
6 Nello specifico, la notifica, ai fini del decorso utile del termine breve, doveva essere fatta al Tenente Colonnello quale funzionario delegato per il giudizio CP_2 dall'Amministrazione, e non già alla parte opposta in via indeterminata, e pertanto l'introduzione del giudizio d'appello doveva ritenersi tempestiva, non essendo decorso il termine lungo per l'impugnazione.
II) Motivo n. 1. Ritualità del deposito telematico degli atti da parte della PA
Ha lamentato l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non tenere in considerazione quanto prodotto e dedotto dall'amministrazione, ritenendone non rituale la costituzione in giudizio, avvenuta non in forma telematica e, comunque, in modo difforme dalle regole introdotte con la riforma
Cartabia.
A tale proposito ha rilevato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n.
149/2022 (c.d. riforma Cartabia) le disposizioni degli artt. 196 quater e 196 sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, relativi rispettivamente all'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti e al perfezionamento del deposito con modalità telematiche, si applicavano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente solo dal 28 febbraio 2023, e che le memorie difensive relative ai procedimenti R.G. 2393/2022, R.G. 2395/2022, R.G. 2398/2022, R.G.
2400/2022, R.G. 2404/2022, R.G. 2405/2022 e R.G. 2406/2022, erano state trasmesse via PEC al Tribunale di Pistoia in un periodo compreso tra il 24.1.2023 ed il 28.1.2023 e, quindi, in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di legge per le pubbliche amministrazioni, allorquando doveva ritenersi ancora applicabile l'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 che prevedeva, per tali figure, non l'obbligo bensì la facoltà di depositare gli atti in via telematica.
III) Motivo n.
2. Sulla tempestività dell'ordinanza-ingiunzione.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto di annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate a causa dell'eccessivo lasso di tempo intercorso tra l'accesso in società ai fini del controllo e l'emissione dei provvedimenti.
Ha argomentato che la contestazione della violazione amministrativa non è regolata dall'art. 2 della legge n. 241/1990, bensì dall'art. 14 della legge n.
689/1981, il quale a tal fine prevede che, laddove non sia possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore e
7 all'obbligato in solido entro 90 giorni dall'accertamento, e che tale termine è stato ampiamente rispettato dagli operatori del Nucleo Carabinieri CITES di Firenze che,
a fronte dell'accertamento effettuato in data 6.10.2021, hanno provveduto alla notifica dei verbali di contestazione di illecito amministrativo in data 21.12.2021.
Nessun termine perentorio sarebbe invece previsto per l'adozione di ordinanze ingiunzioni in ambito EUTR, se non il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 28 della legge 689/1981, ampiamente rispettato.
In aderenza ai principi della Suprema Corte la congruità dell'accertamento doveva essere valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, sent. 24/08/2006, n. 18391) e, nel caso di specie, doveva ritenersi congruo il tempo impiegato dall'Autorità amministrativa per l'emanazione delle ordinanze ingiunzione, atteso che la verifica del rispetto della “dovuta diligenza” comportava l'espletamento di controlli capillari e puntuali, con analisi di documenti in lingua inglese e in lingua birmana, al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento.
L'appellante ha infine richiamato le difese svolte in primo grado precisando, in merito al mancato recepimento da parte dell'amministrazione della documentazione giustificativa, comprensiva di richiesta di audizione, trasmessa con PEC ad un indirizzo errato per asserita incertezza dell'individuazione di quello corretto, che in realtà i verbali di contestazione indicavano con chiarezza l'indirizzo Contr al quale avrebbe potuto inoltrare gli scritti difensivi. Contr 2.2 Si è costituita chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività dell'atto di appello, ed in via subordinata di merito il rigetto dell'impugnazione, perché infondata, riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Ha eccepito la decadenza del dalla possibilità di proporre appello, Parte_1 atteso che, come ammesso dallo stesso appellante, le deleghe conferite al Tenente non erano mai state depositate, neppure via PEC, ma “esibite e consegnate” CP_2 al Giudice all'udienza del 9.2.2025; le stesse, infatti non erano state depositate nel fascicolo telematico di primo grado, né nel presente procedimento di appello.
Il file denominato “deleghe” (fascicolo di secondo grado ) Parte_1 conterrebbe infatti soltanto uno scambio di corrispondenza tra il Comando e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in cui il Comandante del , Parte_5 su indicazione dell'Avvocatura, delegava il Tenente Colonnello “a CP_2 rappresentare l'Autorità amministrativa CITES-EUTR in occasione dell'udienza del
8
9.2.203 alle ore 9.30”; il file denominato “memoria conclusiva” (fascicolo di secondo grado ) conterrebbe una delega al Tenente Parte_1
Colonnello a presenziare ad altra udienza. CP_2
Nel caso di specie, quindi, non si tratterebbe di delega processuale ed elezione di domicilio, attesa la mancanza dell'indicazione del codice fiscale del rappresentante processuale, nonché l'indirizzo PEC cui indirizzare comunicazioni e notificazioni, ma di mero incarico di presenziare alle udienze.
L'appellante, inoltre, non avrebbe mai contestato le notificazioni provenienti dal Tribunale, compresa la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza;
ha evidenziato infatti l'appellata che l'indirizzo PEC di invio della memoria di costituzione è lo stesso cui è stata notificato la sentenza.
Ne deriverebbe l'inammissibilità dell'odierno gravame, tardivamente proposto in data 29.5.2024 a fronte della corretta notificazione della sentenza, avvenuta in data 20.3.2024.
Ha insistito nella irritualità ed inammissibilità del deposito telematico degli atti da parte della P.A., a causa dell'inammissibilità della costituzione cartacea nei procedimenti iscritti in primo grado sub R.G. 2393/2022, R.G. 2395/2022, R.G.
2398/2022, R.G. 2400/2022, R.G. 2404/2022, R.G. 2405/2022 ed R.G.
2406/2022, e nella decadenza dell'appellante da qualsivoglia deduzione ed allegazione per i procedimenti sub R.G. 2397/2022 ed R.G. 2403/2022 nei quali è mancata la costituzione in giudizio, ai sensi del novellato art. 196 quater disp. att.
c.p.c. che ha previsto l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti e documenti del processo.
Ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe correttamente statuito circa l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni per tardività nella loro notifica atteso che, all'esito della verifica preliminare e dell'accesso eseguito in data 6.10.2021 (doc. Contr 2 di ogni fascicolo di primo grado , l'autorità competente, previa verifica della documentazione acquisita, aveva emesso, poco più di due mesi dopo ovvero in data 20.12.2021, i nove verbali di contestazione dell'illecito amministrativo, Contr notificati in data 21.12.2021 (doc. 3 di ogni fascicolo di primo grado , per poi procedere alla notifica delle ordinanze ingiunzione di pagamento impugnate solamente in data 18.8.2022,
Ha ribadito che le ordinanze ingiunzione non presentavano una motivazione, ma solo il richiamo alla normativa di riferimento e dunque, stante l'assenza di
9 ulteriori valutazioni compiute dalla PA, avrebbero dovuto essere notificate immediatamente.
Ha ribadito la nullità e/o inesistenza della notifica delle ordinanze ingiunzione Contr impugnate in quanto perfezionatasi solamente nei confronti di in persona del legale rappresentante nonché il difetto di motivazione dei Parte_2 provvedimenti impugnati che contestano la violazione della disposizione di cui all'art. 6, lett. a) del Reg. 995/2010, senza in alcun modo indicarne le ragioni specifiche, per poi richiamare anche le procedure di valutazione del rischio previste alla lett. b), nonché quelle di mitigazione del rischio indicate alla lett. c) dell'art. 6 del Reg. 995/2010.
L'appellata ha poi richiamato integralmente le ragioni di merito poste a fondamento delle impugnazioni avverso le ordinanze ingiunzione notificate, riproponendo espressamente tutte le ragioni di opposizione, ai sensi dell'art. 346
c,p.c.
Nelle proprie note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del Contr 16.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha in via pregiudiziale contestato che parte appellante non avrebbe, inammissibilmente, provveduto alla notifica del decreto di differimento dell'udienza del 7.6.2025, così decadendo dall'impugnazione.
2.3 La Corte all'udienza del 16.9.2025, svoltasi nella forma della trattazione scritta, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione.
*
3. L'appello è inammissibile perché tardivo. Contr Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione proposta dall'appellata di inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata alla parte personalmente. Contr Va evidenziato che vittoriosa in primo grado, ha notificato la sentenza a
“Cites ” , Controparte_7 P.IVA_3 [...]
50133 Firenze FI Italia” all'indirizzo PEC CP_8 Email_1
e non al funzionario delegato, in coerenza con quanto deciso dal Tribunale di
Pistoia, che ha statuito circa il difetto di ius postulandi in capo al Tenente Colonnello per l'inammissibilità della procura alle liti irritualmente depositata Controparte_2 agli atti del giudizio, accertando in tal modo che il medesimo era privo di valida rappresentanza processuale.
10 Osserva il Collegio, aderendo all'orientamento costante della Suprema Corte che, per il principio dell'apparenza, la situazione della parte alla quale viene notificata l'impugnazione non può essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata del Giudice e desumibile dalla sentenza notificata;
il principio, è stato espresso già dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1273 del 6.2.1998 (secondo cui: “La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per
l'impugnazione qualora la suddetta parte non sia ritualmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa parte possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata”) ed è stato confermato in più occasioni anche nelle pronunce più recenti. In tal senso, in tale senso, ex multis:
“La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa”
(Cass. civ. n.6478/2020); “La notifica della sentenza alla parte, anziché al procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, se la sentenza medesima dichiara carente lo "ius postulandi" del difensore, in quanto, per il principio dell'apparenza, la qualificazione giudiziale della posizione processuale delle parti è vincolante ai fini del compimento degli atti successivi, a prescindere dalla sua correttezza” (Cass. Civ. n.12573/2014); “La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, è inesistente, poiché in virtù delle esigenze di certezza necessarie per il verificare l'avvenuto rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c., deve ritenersi vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale della parte, quale strumento di tutela dell'appellante nell'esercizio del suo diritto al gravame” (Cass. civ. n.10312/2012).
In aderenza a tale principio, la parte deve quindi adeguare il proprio comportamento nel compimento degli atti successivi alla sentenza, alla realtà processuale accertata dal Giudice di primo grado.
Alla luce della qualificazione giuridica resa dal Tribunale di Pistoia, a torto o a ragione, con riguardo alla posizione processuale dell'Arma dei Carabinieri, come sostanzialmente contumace nel giudizio di primo grado a causa della inammissibilità e inefficacia della sua costituzione in giudizio, la notifica effettuata
11 Contr da alla amministrazione, anziché al Tenente Colonnello Controparte_2 risulta dunque valida ed efficace ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, con la conseguenza che l'appello proposto dal Parte_1
in data 29.5.2024, a fronte della corretta notificazione della sentenza,
[...] avvenuta in data 20.3.2024, deve dichiararsi inammissibile perché tardivo.
L'esito del giudizio nel senso dell'inammissibilità dell'appello assorbe le ulteriori questioni sollevate dalla parte appellante, compresa quella relativa alla valutazione della sua rituale, o meno, costituzione in giudizio nel giudizio di primo grado.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ridotte del 50% per la pronuncia di mero rito, escludendo la fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 2.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa SS RR
LA PRESIDENTE
D.ssa LA NI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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