Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 02-5- 1 /03 Oggetto девашений домини SEZIONE PRIMA CIVILE debito Composta dagli [11. Ma R.G.N. 5366/00 Dott. Angelo Presidente 5594/00 7526/00 Consigliere Dott. Maric Rosario MORELLI - Cron. 5928 Consigliere DOLE, Walter CELENTANO Consigliere Rep. 715 Dott. PE AR BERRUTI Ud. 22/10/2002 CECCHFRINT - Rej. Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, electivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 62 presso l'avvocato MARIO CONTARDI, che la rappresenta e ditende uni Lamente all'avvocaLo REMO DANOVI, giusta procura speciale per Notaio GIULTANO NI di Milano, Rep. 126.800 del 2.03.2000; ricorrente
contro
BANCA DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante 2002 elettivamente LI:domiciliata RCMA VIA pro tempore, 1928 CASSIODORO 19, presso 1'avvocato LGI JANART, che 1a rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO [ECN INI, FERNANDO LECKINI, giusta procura in caice al controricorso;
controricorrente
contro
AR TO, HE PP;
intimati e sul 2° ricorso n° 05594/00 proposto da: AR TO, elottivamente domiciliato in ROMA VIA G+ G. FCRRO 8, presso 1'avvocat.o LORENZO DE ROSSI, rappresentato difeso dagli avvocati SERGIO SCOTTI CAMUZZI, VINCENZO VASSALLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
BANCA DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che la rappresenta e difende unitamente agl' avvocati ANTONIO LEONINI, FERNANDO LEONINI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale -
contro
HE PP, e'ettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DJ RTENZO 13, presso l'avvocato LUIGI ARNALDO ZAPPALA', rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PRIORE, giusta procura a margine del controricorso € ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale · nonchè
contro
CFUTSCHE BANK SA;
intimata - e sul 3° ricorso n° 07526/00 proposto da: DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, electivamente domiciliata in ROMA VIA PIERIUIGI Зд PALESTRINA €3 presso 1'avvocato MARIO CCNTALDT, che la rappresenta e diferde un tamente all'avvocato REMO DANOVI, giusta procura speciale per Nota LI NI d Milano, Rep. 126.800 del 2.03.2000; controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR TO, BANCA DI ROMA SPA, HE PP;
intimati avverso la sentenza n. 150/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/01/99; udita La relazione della causa зvolta nella pubblica udienza del 22/10/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHER NI udito per la resistence BANCA ☐ 1 RCMA, 'Avvocato JANARI, che ha chiesto il rigetto del ricorsc AR;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale, DEUTSCHE BANK, 'Avvocato RICCI, сог delega che ha chiesto il rigetto del ricorso CARCIZI e l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il F.M. in persona de.l Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CAREST LA che ha concluso per l'acogiimento del secondo motivo del ricorso AR;
ricetto nel resto, ivi compreso il ricorso incidentale DEUTSCHE BANK, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30 31 gernaic 1991, i l Banco di Roma S.p.ȧ. (poi Banca di Roma 5.p.a.) Converne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Bonca Popolare di Lecco s.p.a. (poi divenuta CH AN s.p.a.) e RO ZI, chiedendone la condarna al pagamento della somme di £ 34.787.400, C1- tre aqli interessi e alla rivalutazione. La società al- trice alieqò che ia Reggente s.p.a., sua cliente, aveva contestato l'addebito in conto corrente del la Somma ci aprile 1989 a £ 34.787.400 por l'assegno emesso il con clausola di favore delio studio Casavola di Roma a questi in- пол Trasferibilità, per £ 685.338.000, e postale spedita il 7 aprile viato raccomandatacon 1989: che a séguito della denuncia contro ignoti por des 4 falsificazione del titolo, sporta dalla traen- furto e e di esame del modulo dell'assegno dal quale risul- t.fi tavano evidenti alterazioni, aveva stornato 'addebito dal conto della sua cliente, e chiesto alla Banca popo- lare di Lecco, che avova negoziato il titolo, = а Ro- ber o ZI, che 10 aveva girato, la rostituzione dell'indebitamente pagato, a noima dell'art. 2033 c.C., ma questi avevano rifiutato la restituzione della souma La Banca convenuta, costituitasi, dedusse in punto di fatto che l'assegno risultava emesso il 20 aprile 1989 dalla s.p.a. Reggente in favore dell'architetto De LU CO, e recava sul retro le firme di girata di quest'ultimo e di OL ET e la firma di girata per l'incasso del ZI;
che e320 era stato versato 10 stesso giorno sul Conto Co r e di AR AN, madre del ZI, essendo quest'ultimo abili- tato ad operare su di CSSO;
che il titolo era stato presentato il 21 aprile 1989 presso la stanza di com- pensazione di Milano;
che solo dopo la conferma telofo- nica del "pagato" da parte del Banco di Roma, Filiale di Milano, agenzia 21, i ZI aveva trasferito con assegno circolare del 26 aprile, bonifico del 27 aprile 1989, l'intero importo sul conto wirente di PE ET, padre di IE ET, deve ch quest'ultimo era abilitato ad operare;
e che solo il 27 5 giugno 1989 il Banco di Roma aveva informato la conve- nuta della sottrazione ed alterazione ael titolo. La Banca Popolare di Lecco accepì la sua carenza di legit- ex art.timazione passiva rispetto all'azione esper' ta 2033 C.C. dal Banco di Roma, essendovi legittimato il solo cliente cedente all'incasso, secondo gli artt. 2 e 5 della circolare ABI 31 luglio 1989 n. 133. La Banca concluse chiedendo il rigetto della domanda e, i 11 50- bordine, la condanna del ZI а tenerla indenne da ogni conseguenza dannosa. TI ZI, costituitosi, dedusse d' essere stato aollecitato dall'allora direttore della filiale della Banca popolare di Leczo a prestarsi per consentire al ET, ritenito persona non affidabile, di Incassa re l'assegno, e chiese il rigetto della domanda propo- sta contro di lui, e la condanna di PE IR, che aveva chiamato in cause, a risocnderc direttamente nei confronti do Banco di Roma. Il ET, costituitosi a sua volta, si dichiarò eatraneo alla negoziazione dell'assegno e chiese il ri- getto della domanda proposta contro di lui. 11 Tribunale di Milano, con sentenza 2 giugno 1995, preressa la falsità del titolo e Jedottane l'inapplicabilità della circolare ABI, ritenuta la fa- cile rilevabilità di tale falsificazione e l'illegitti- ma negoziazione da parte della Banca popolare di Lecco, accolse la domanda di ripetizione di indebito proposta contro quest'ultima Banca ed il ZI, condannandoli alla restituzione della зorma percepita con gli acces- scri condanno poi il ZI al pagamento della stessa soma nei confronti della Bauca popolare di Lecco, re- spingendo le domande proposte in contraddittorio con il ET. Contro quella sentenza propose appello in via prin- cipale il ZI, il quale, premesso che s'era tracta- to di girata piena, C non per l'incasso, A Tavore della Barca popolare di Tesco, contestò la sua legittimazione passiva a l'azione della Banca di Roma, nonché la Sua condarna a tenere indenne la CH AN (già Banco popolare di bocco), e chiese, in via subordinata, la condanna del ET a tenerlo indenne. A sua volta, 17 CH AN S.F. . propose appello incidentale, regando cnc ai fosse trattato di giraza piena, c chie- dendo l'assoluzione da tutte le domande, nonché, in su- bordine, la condanna del CZ tenerla sollevata ed indenne da cori circostanza dannosa per capitale, inte- ressi e spese. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 22 gen- naio 1999, confermò parzialmente la sentenza di prine grado con una diversa motivazione. Ritenne la Corte mi- н 7 lanese che la domanda, basata in primo grado sia sull'illecita negoziazione e sia sull'indebito pagamen- to dell'assegno, si era poi concretata solo nei la ripe- Lizione d'indebito; che sotto questo profilo la que- stione della natura dolla girato - picra al incasso eza decisiva per l'accertamento della le- gittimazione passiva della Banca convenuta in primo grado;
che tale indagine di fatto, onessa dal primo qiudice, doveva concludersi con l'accertamento che la girata era piena che le tesi difensive dell'appellante incidentale CH AN, circa l'esistenza di un man- datc extracarloiare all'incasso, non potevano essere accolte, perché - G causa dell'astractozza dei titolo - la limitazione della girata all'incasso doveva risulta- re da una clausola apposta sul documento, montre uг. mandato extracartolare può valere solo tra le parti di- rette della girela ☑ non può essere opposto ai terzi estranei all'accordo. Su queste promosse, la Corte mi- lanese confermò la condanna della Banca accipience alla restituzione dell'indebito pagamento ricevuto, aggiun- gendo che questa pronuncia assorbiva la questione del- l'applicazione della circolare ABI. La Corte giudicò, inoitre, che in base alla nuova motivazione della deci- sione non potesse essere confermata ia pronuncia dì primo grado in punto di condanna del ZI al page- 8 chi mento delle spese nei confronti della Banca popolare di Lecco che le spese del giudizio di appello, sostenute dalla Banca di Roma 3.p.a., dovesseτO essere post e a carico degli appellanti in solido, e cha nulla fosse dovuto الت titolo di rifusione dalle spese processuali alla CH AN. Per la cassazione della sentenza di appello la CH AN s.p.a. ha proposto ricorso, notificato il 6 marzo 2000 alla Banca di Roma s.p.a., a RO Ca- rozzi e a PE ET, Cor quaturo mezzi ( scritto al n. 5366/2000 . La Banca di Roma s.p.a. ha depositato controricorso. Anche RO ZI ha proposto ricorso contro la stessa sentenza, con a to notificato il 7 marzo 2000 a CH AN s.p.a., d Banca di Roma s.p.a. e a Giu- seppe CH-ti, articolando tre rezzi (г. 5594/2000). La CH AN s.p.a. ha depositato ccrtroricorso COD ricorso incidentale, per i nodesimi motivi svoiti ne! suo ricorso principale (r. 7526/2000). La Banca di Roma s.p.a. PE CH li hanno depositalo controri- corso. Il ZI e la Banca di Roma ha dopositalo memoria Illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I tre ricorsi, siccome proposti contro la stesse 4 ble sentenza, devono essere riuniti a norma de l'art. 335 c.p.c. Quello del ZI, siccome proposto successiva- mente, deve essere qualificato come incidentale. 11 ricorso incidentale dc 11a CH AN 1. 7526/2000, che ripropone il contenuto del ricorso pro- posto in via principale, e che è stato notificato dopo cho a parte aveva già consumato il suo diritto di im- pugnazione, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1415, primo co., 1147 e 2697 c.C., e degli artt. 115 e insufficierta contraddittoria 116 c.p.C., е l'omessa, impugnata sul un punto deci- mot vazione della sentenza si deduce che la Corto ni lane- sivo della controversia;
aveva affermato il carattere pieno della girata sul- 50 la base dell'esame del solo testo di essa, così ponen- dosi in contrasto con l'insegnamento di questa Corte, per il quale gli effetti della girata all'incasso pos- SOгO essere conseguiti anche attraverso un mandato nor risultante dal titolo, che conferisca ai giratario il dir tto di esigerne il pagamento per conto dei girante. Il giudice del merito aveva omesso di considerare la documentazione prodotta dalla CH AN, ed in par- ticolare _a distinta di versamento in dala 20 aprile 1989, dalla quale emergeva l'esistenza di un Mandato 10 и all'incasso; inoltre, le lettere inviate dal Banco di Roma alla Banca popolare di Lecco, e gli argomenti ad- dotti dal Banco di Roma ne giudizio di primo grado (atto di citazione e memoria di replica) dimostravano la conoscenza da parte del Banco di Roma del mondato - parlava di importo all'incass0, tanto che in essi S "indebitamente introitato cal terzo", onde il mandato extracartolare "non può essere opposto ai terzi estra- nei all'accordo". La denunciata violazione di Legge contraddetta motivazione della sentenza impugnata, la quale dalla ron ha escluso l'ammissibilità di un mandato extracar- tolare, ma ne ha correttamente limitato l'efficacia al- le parti, negandone quindi solo l'opponibilità ai ter- 71, tra i quali doveva in effetti annoverarşi la barca crat cria. La denuncia di omessa motivazione si appoggia inve- ce ad elementi che non sono riportati nel loro contenu- to Lestuale el ricorso, sicché il motivo, non consen- Cerdo alla Corte la verifica della rilevanza di quegli elementi, manca per questa parte di autosufficienza. E cè vale sia per il contenuto della distinta di paga merto, che dovrebbe dimostrare 'esistenza di un manda- to all'incasso, e sia per le lettere della Banca di Ro- mo alla Banca Popolare di Lecco, che dovrebbero dimo- 11 il strare la conoscenza, da parte della prima, dell'esistenza del mandato. In ordine a questo secondo punto si deve inoltre rilevare ]a mancata allegazione circostanziala del suo carattere decisivo, richiesto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., posto che temo di indagi- ne verteva sulla conoscenza dell'esistenza del mandato alla data del pagamento dell'assegno (che solo in til casc poteva ritenersi eseguito 三 Cavore dei Çarozzi, invece che della banca Popolare di Lecco), © nor SU una conoscenza successiva scaturita dallo scambio epistola- re tra le due banche, dopo la richiesta di rimborso dell'assegno già pagato. il motivo presenta il mede- simo vizio anche con riguardo al valore da attribuire agli elementi contenuti nell'atto di citazione nella .. -remoria di replica, atti questi del procuratore nel giudizio, privo in quanto tale della disponibilità del- la Lito, e che non sano direttamente imputabili alla parte rappresentata. Con 1 secondo motivo del ricorso principale si de- nunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 2964 SS. C. C., 2033 C. CAY 115 c.p.C., ronché L'insufficiente е contraddi L oria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della
contro
- versia;
si deduce che la Corte territoriale, una volta qualificata la girata del ZI alla banca popolare 12 Ill di Lecco, nei rapporti con i terzi, cuale girata piena, nor aveva esaminato, perché assorbita, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva anilevata sulla base dell'art. 2 de la circolare ABI 31 luglio 1989 n. 133, роз la quale "gli assegni presentati prosoc la stanza 1 compensazione si presumono pagati, con esclusione di ogni prova contraria, laddove non vengano dalla Azienda Irattaria dichiarati 0 restituiti insoluti all'Azienda negoziatrice (...) entro il Zermine Kassino di sette giorni lavorativi dalla data dell'originaria presenta- zione". In base a questa norma, la panca trattaria, de- corso il termine, poteva agire per ripetizione d'indebito esclusivamente nei confront del cliente che aveva effettuato la girata per l'incasso. Il motivo, che presuppone l'accertamento del conte- nito della girata come limitata ad Un mandato all'incasso, assorbito dal rigetto del motivo prece- dence. Con il terzo motivo del ricorso principale si de- nunzia 1J violazione دع falsa applicazione degli artt. 91 E 92 c.p.c., nonché l'insufficiente e contradditto ria motivazione della sentenzà impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che mertrc il Tribunale di Milano aveva condannato il ZI alla retusione delle spese in favore della ricorrente, la 13 fli Corte d'appello, pur confermando l'accoglimento, sta- tuito dal primo giudice, della domanda di garanzia for- rulata dalla CH Bark nei confronti del ZI, aveva stabilito che nulla era dovuto da quest'ultimo a titolo di rifusione delle spese processuali, senza pe- raltro addurre eventuali giusti motivi per la compensa- zione deile spese, 11 motivo fondato. La Corte milanese, pur nor avendo accolto l'appello ZI, che aveva chiesto ir via subordinata di eagere sollevato dalla domanda di manleva della CH AN, pur avendo quindi con- fermato la condanna del medesimo a tenere indenne, nei rapporti interni, ia CH AN dallc conseguenza dell'accoglimento dell'azione della banca trattaria, ha riformato la sentenza di primo grado, per questa parte, in danno della CH AN solo in punto di spe- se, con l'argomento che la disposizione delle spese in favore della Banca popolare di Lecco si sarebbe fondata sulla diversa motivazione assunta dal Tribunale, 2 in dispositivo ha affermato che nulla è dovuto, A titoic di rifusione delle spese processuali, alla Banca Popo- lare di CE (divenuta CH AN). In tai modo, i. 1 giudice di appello non si resc conto che la divorsa motivazione richiamata riguardava esclusivamente l'accoglimento della domanda deila banca trattaria, ba- 14 sato sull'indebito pagamento e non più sulia illecita negoziazione del titolo ritenuta dal giudice di primo grado, e non riguardava il rapporto di regresso della CH AN nei confronti dei ZI, sul quale la corte non è intervenuta. E poiché la pronuncia accesso- ria €111 regolamento de.'.le spese Ion è coordinata 2 que la principale sul regresso, né é altrimenti motiva- ta, essa si risolve in una immotivata disapplicazione delle norme richiamate. Con il quarto motivo del ricorso principale si de- nunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20.33 1720 c.c. e 112 c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che la Corte d'appello, pur confermando la sentenza di primo grado in punzo ċi condanna del ZI al pagamento dell'importo dovuto dalla ricorrente alla Banca di Roma per capitale, interessj e rivalutazione monetaria, non aveva statuito nulla con riferimento alla coranda di man leva de la CH AN relativa alle spese del giudizio. Il motivo è fondato. La Corte di Milano si è limi- tata a confermare la pronuncia di primo grado, зелча considerare che in appello la CH AN si doleva della mancata condanna del ZI al pagamento, in via 15 н di regresso, anche delle spese sopportate per resistere all'azione della Barca di Roma, e quindi non ha motiva- to in alcun modo l'implicito rigetto del relativo moti- vo di gravame.
3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale proposto al ZI, da esaminare con precedenza per ragioni di ordine logico giuridico, si denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 21 della legge sull'assegno, dell'art. 2012. c.c., 2033 c.C., e dell'art. 2033 c.c., nonché la contraddittorietà della sentenza impugnata;
si deduco che la corte territoria- le, avendo escluso l'azione cambioria é correttamente qualificato l'azione della banca trattaria come ripeti- zicne di indebito, non poteva poi, facendo illegittima- mente ricorso alla norme della legge sull'assegno ban- cario, rizencre il ZI coobbligato in solido con la banca accipiente soi perché girante dell'assegno, non averdo il ZI medcsimo mai ricevuto la somma in questione nė formalmente in quanto l'assegno fu versa- to sul conto di AR AL, sul quale egli era de- legato ad operare senza esserce titolare! né spatan- zialmente, in quanto la somma fu poi subito trasferita sul conto del ET. Il motivo è fondato. ! giudice di appello, avendo ritenulo che la girata del ti tolo dal ZI alla 16 CH AN fosse piena, ed avesse pertanto trasferi- to alla girataria i diritti incorporati nel titolo, ed avendo incltre Condato I'accoglimenic della domanda deila banca trattaria sull'indebito pagamento eseguito a favore della banca girataria, espressamente indicato come 'unico titolo della domanda fatta valere in giu- dizio, 101 poteva limitarsi a confermare la condanna solidale dello stesso ZI al pagamento in favore della rattaria, senza indicare il titolo dell'obbligo posto a carico del predetto, titolo che non poteva più essere il fatto illecito ritenuto in primo grado, e non poteva essere neppure il pagamento indebito a favore della CH AN. Con il primo motivo del ricorso incidentale si de- nunzia a violazione dell'art. 1298 c. c., e il contra- sto tra dispositivo e motivazione della sentenza inpu- gnata si deduce che, avendo affermato sebbene a tor- co, secondo la prospettazione del ricorrente - la con- comitante legittimazione passiva sua է: della CH AN nei confronti della Banca di Roma a l'azione di I_petizione d'indebito, sul presupposto della solida- rictà passiva, la Corte milanese aveva inmotiva mente confermato in dispositivo la condanna del ZI alla restituzione dell'intera serma nei rapporti interni con 13 CH AN, in violazione della presunzione di th 17 uguaglianza delle quote di cui all'art. 1298, cpv. C.C., che avrebbe comportato il frazionamento del debi- Lo nei rapporti interni tra condebitori in solido. Ii motivo verte sulla determinazione della misura del regresso tra condebitori in solido e quindi sulla mancata applicazione dell'art. 1298 c.c., che sarebbe implicato dalla nuova individuazione della Caus 5 p re- tendi della domanda della Banca di Roma nella ripeti- - e n sul regresso in quanto tale. zione d'indebito Esso è assorbito dall'accoglimento del motivo preceden- te, presupponendo l'affermazione della solidarietà pas- siva del ZI € della CH AN all'azione di ripetizione d'indebito proposta dalla Banca di Roma, punto che dovrà essere riesaminato dal giudice del xin- vio. Con il terzo motive dei ricors incidentale si de- nunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.; ai deduce che la Corte milanese aveva dichiara- to inammissibile perché nuova in appello la sua domanda di manieva nei confronti del CHtli, sebbene già in primo grado egli avesse indicato in quest'ultimo accipicnte delia Somma portata l'effettivo deduzione nella quale doveva ritenersi dal 'assegno, implicita Ja domanda di manjeva. Il motivo è infondat.o. Il giudice di appello ha in- 18 terpretato la chiamata in causa del ET da parte del ZI, in primo grado, come diretta all'individuazione dell'unico soggetto legittimato pas- sivamente alla ripetizione d'indebito nei confronti del solvens (banca trattaria), € sul punto non vi è conte- stazione del ZI. Questi sostiene, tuttavia, che in quella chiamata fosse implicita una domanda subordinata di manleva. In tal modo sarebbe stato, dunque, intro dotto un diverso rapporto processuale diretto tra chia- mante e chiamato, nel quale sarebbe stato fatto valere in diritto proprio del chiamante. Il motivo si traduce nel sollecitazione. rivolla alla Corte, a riesaminare la domanda proposta in primo grado, al fine di perveni- re ad una interpretazione diversa da quella che ne ha dato il giudice di appello. L ciò implica un'indagine di fatto che, sebbene astrattamente consentita dal na- tura del MEZZO di impugnazione utilizzato, presuppone la riproduzione testuale delle espressioni adoperate, oggetto della contestala interpretazione nella sentenza impugnata, con l'indicazione del luogo in cui la doman- da medesima sarebbe stata formulala. In mancanza di ta- li elementi (nor sono neppure indicate le ragioni poźle quali nella specie doveva accogliersi l'interpretazione proposta, 台 ai assume soltanto che la diversa domanda sarebbe stata implicita), il motivo di ricorso difetta 19 del requisito dell'autosufficienza, е лог può essere esarinato. In conclusione, lo sentenza impugnata deve essere Cassata in relazione ai motivi accolti, Con rinvio ad aitra sezione della medesima corte territoriale. giudice del rinvio si pronuncerà, anche ai fini del re- golamento delle spese del giudizio di legiLLimità, sul regolamento delle spese processuali inerenti al rappor- to tra la CH AN il ZI, sulla domanda della prima di condanna del secondo a teneria indenг.c delle spese sopportate nella controversia con la Banca di Roma, e sulla sussistenza della legitimazione pas- siva del ZI alla domanda di ripetizione d'indebito swolta dalla Banca di Roma nel giudizio.
P.Q.M.
Ia Cortc riunisce i ricorsi nn. 5594/2000 e 7526/2000 al ricorso n. 5366/2000. Accoglie il terzo e quaito motivo dcl ricorso principale proposto dalla ведень: CH AN, n. 5 /2000, rigetta il primo a dichia- 5355/2000 ред ra assorbito il secondo. Accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da RO ZI, I.. 5594/2000, di- chiara asscrbito il primo e rigesta il terzo. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalia CH AN, n. 7526/2000. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi 20 accolti, e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 22 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Aldo Cr e Aldo Ceccherini Angelo ee elo e H CONTE SUPREMA LICANSATIONE Prima Depositato in Cancelleria … 20 FEB. 2003 ILCA Luisa Passinetti Cure Juices CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione .. presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-5-2003 serie 4 al n. 19323 versate € 191,09 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CAN BACANCELLEPHA RO Riece 21