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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5705/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Greco, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- convenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti iure proprio per il Controparte_1
decesso del proprio fratello , avvenuto in data 03.01.2021, a seguito Persona_1
dell'epatopatia contratta successivamente al contagio del virus dell'epatite cronica HCV e
HBV, contratto in occasione delle trasfusioni cui era stato sottoposto nel 1973 nel corso di un ricovero ospedaliero.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito preliminarmente la Controparte_1
prescrizione del diritto avanzato, contestando nel merito la fondatezza della pretesa, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto ovvero, per l'ipotesi di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, lo scomputo delle somme già percepite a titolo di indennizzo ex L. 210/1992. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 13.07.2023 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica di ufficio, nominando il dott. Persona_2
Successivamente all'inoltro dei chiarimenti richiesti il 18.6.2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ha deciso la causa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal dicastero convenuto.
Com'è noto, il , quale soggetto che per legge presiede alla vigilanza Controparte_1
ed al controllo del sangue ed emoderivati, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIC e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, pertanto il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto dette patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale (non essendo ipotizzabili, a riguardo, figure di reato – epidemia colposa o lesioni colpose plurime - tali da innalzarne il termine), che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2947 c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 210 del
1992, ex art. 4, bensì dalla proposizione della relativa domanda amministrativa;
così Cass.
SS.UU. n. 576/2008).
Tale rimane il termine anche laddove la domanda risarcitoria per i danni subiti in vita dal danneggiato (poi deceduto in conseguenza dell'emotrasfusione infetta) sia proposta iure hereditatis dagli eredi (Cass. Civ., ord. n. 20882/2018; Cass. Civ., n. 26180/2020).
Per converso, secondo la giurisprudenza di legittimità, per i danni subiti iure proprio per effetto del decesso del proprio congiunto (emotrasfuso con sangue infetto) la prescrizione del relativo diritto risarcitorio, configurandosi il reato di omicidio colposo, deve
2 considerarsi decennale, a norma dell'art. 2947, III comma, c.c., ed il relativo termine deve farsi decorrere dalla data della morte di , avvenuta il 03.01.2021. Persona_1
Venendo quindi al merito della pretesa, la sussistenza di nesso causale tra le emotrasfusioni subite da e la patologia virale accusata risulta accertata con effetto di Persona_1
giudicato con la sentenza del Tribunale di Monza n. 107/05 R.S. resa anche nel contraddittorio del , nel giudizio dallo stesso promosso per impugnare il diniego CP_1
del riconoscimento dei benefici di cui alla L. 210/92 in relazione all'epatopatia cronica accusata per effetto delle trasfusioni subite nel 1973; con conseguente inammissibilità in questa sede di ogni doglianza: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza).”, Cassazione civile sez. III, 21/11/2023, n.32370.
Quanto alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra l'epatopatia accusata dal e la sua morte, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio in questa sede disposta Per_1
e dei chiarimenti depositati, integralmente condivisa e rimasta immune da censure, il dott. ha concluso che “..la patologia che determinò il decesso di fu una cirrosi Per_2 Persona_1 epatica scompensata HCV correlata”, specificando, avuto riguardo alle altre comorbilità, quanto segue: “il fu all'epoca dell'ultimo ricovero era affetto da disturbo Persona_1
bipolare con disturbi del comportamento in morbo di Parkinson, incontinenza sfinterica in portatore di catetere vescicale. Tuttavia la patologia prevalente che conduce all'anasarca è la cirrosi epatica scompensata.
Per anasarca s'intende un gonfiore dei tessuti sottocutanei associato alla presenza di versamenti nelle cavità sierose dell'organismo (ovvero quella pleurica, peritoneale e pericardica). In altre parole il soggetto era pieno di liquidi in tutto il corpo. La TVP è semmai conseguenza e non causa dell'anasarca. Si tratta quindi di una forma di edema (gonfiore) generalizzato. L'origine di tale condizione è dovuta in genere alla sindrome nefrosica, a un grave scompenso cardiocircolatorio, all'insufficienza epatica (conseguente per esempio a cirrosi) o a una grave malnutrizione/deficienza
3 di proteine. Può anche essere dovuto alla somministrazione di fluidi per via endovenosa. Nel caso in oggetto non ricorrevano le altre cause di anasarca (scompenso cardiaco…) e la trombosi venosa profonda degli arti inferiori era stata risolta. In effetti, le comorbidità sono da intendere concomitanti
e non concorrenti con la causa del decesso. Il soggetto viene ricoverato in Casarano per anasarca in cirrosi epatica scompensata. E dimesso con diagnosi di “Stato settico grave, broncopolmonite, TVP arto inferiori, cirrosi epatica morbo di Parkinson.” E' questo un quadro terminale che ben si attiene
a quello di una cirrosi scompensata;
il morbo di Parkinson, il disturbo bipolare, non hanno nulla a che vedere con la causa di morte. Le restanti condizioni sono un quadro di accompagnamento che caratterizza l'insufficienza epatica terminale. In caso di cirrosi scompensata il tessuto cicatriziale blocca il sangue destinato a fluire attraverso la vena porta provocando un aumento della pressione noto come ipertensione portale. Il sangue trasportato nella vena porta è pieno di proteine, tossine e altre sostanze di alto valore catabolico destinate ad essere filtrate dal fegato. Il sangue incapace di entrare nel fegato deve trovare nuove vie;
poiché il sangue non entra nel fegato, i nutrienti, le tossine
e altro dal sistema digestivo non vengono filtrati adeguatamente. L'ipertensione portale è responsabile di sintomi delle varici esofagee, dell'ascite, dell'encefalopatia e della sindrome epatorenale. La mancata produzione di proteine del fegato porta a fenomeni emorragici e ad alterazioni della coagulazione. La setticemia, la pneumonia è conseguenza della ridotta funzionalità del sistema immunitaria indotta dalla cirrosi. (…) La patologia epatica è di tale prevalenza nel determinismo del decesso che le restanti patologie sono da ritenere concomitanti e non concorrenti nella morte del soggetto. Viene considerata quale patologia che ha contribuito al decesso la cardiopatia sclerotica ma al di fuori della seriazione causale principale. Peraltro, anche ammettendo un concorso causale rimane la concausa preponderante della morte l'epatopatia HCV correlata con la sua evoluzione in cirrosi scompensata anasarcatica (come correttamente sancito dalla CMO). Per gli aspetti di approfondimento tecnico scientifico si rimanda alla bibliografia allegata”.
Alla stregua di siffatti esiti, deve concludersi per la sussistenza di nesso causale tra l'epatopatia accusata da a seguito delle trasfusioni ricevute e la sua morte, Persona_1
con conseguente responsabilità del convenuto per il danno da perdita del CP_2
rapporto parentale accusato dall'attore, a causa della scomparsa del fratello, potendo detto pregiudizio essere presunto sulla base dell'allegazione del rapporto ed in difetto di elementi di valutazione contrari: “In materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative
4 dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. civ. Sez. III, 30/08/2022, n.
25541).
Tuttavia, ai fini della stima del danno, onde favorire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, conviene il Tribunale che il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In tal senso merita condivisione la recente Cassazione civile sez. III, 21/04/2021, n.10579 secondo cui: “La funzione di garanzia dell'uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie e consentite dalla circostanza che, a differenza della tabella unica prevista dall'art. 138, si tratta non di una norma di diritto positivo, ma del diritto vivente riconosciuto da questa Corte. E' significativo che il principio di diritto enunciato da Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, sopra richiamato, sia seguito all'accoglimento di un motivo di ricorso vertente sulla liquidazione del danno mediante punto-base e che la scelta della tabella del Tribunale di Milano abbia preso le mosse dal sistema del punto variabile.
Quando il sistema del punto variabile non è seguito la tabella non garantisce la funzione per la quale
è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza.
Sotto questo aspetto non può sfuggire che la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge
è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00).
L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola
5 generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato.
Garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque tener conto:
a) del rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b) dell'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c) dell'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) della convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Venendo al caso di specie e considerato che è deceduto all'età di 71 anni, Persona_1
applicate le Tabelle per la liquidazione adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III,
05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III,
06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, cui da ultimo secondo
Cassazione civile sez. III, 01/07/2024, n.18052 occorre fare riferimento, stima il Tribunale equo liquidare il danno patito da , 69enne al momento del decesso del Parte_1 fratello, sopravvissuto con altri quattro fratelli, la somma di € 47.544,00, determinata attribuendo n. 8 punti per l'età della vittima, n. 10 punti per l'età dell'attore e n. 10 punti
6 per la presenza di familiari superstiti (pur non potendo a tal fine né per dimostrare il rapporto di convivenza valere l'atto di notorietà esibito - Cassazione civile sez. un.,
03/04/2003, n.5167,), non essendo stati forniti ulteriori elementi per valutare il pregiudizio in misura superiore ai valori minimi di cui alle citate tabelle.
Tale somma, tuttavia, risulta inferiore a quella corrisposta una tantum di € 77.468,53 percepita dall'attore ex lege 210/92 in relazione alla morte del congiunto, risultante dalla nota ASL LE del 10.7.2024, che trova la sua causa nella medesima che qui ci occupa: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al Controparte_1 contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art.
2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"
- dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge.”,
Cassazione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8773.
In virtù di tali considerazioni, conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione evocata, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore della domanda (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), e ponendo a carico dell'attore le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, da anticipare dallo Stato ex art. 131 D.P.R. 115/2002: “Nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire.”, Cassazione civile sez. II,
10/09/2024, n.24331.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
: Parte_1
1) Rigetta la domanda;
7 2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che liquida ex D.M. 55/14 in € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 10.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Katia Pinto
La presente ordinanza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Simona Marinosci.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 5705/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Greco, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- convenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti iure proprio per il Controparte_1
decesso del proprio fratello , avvenuto in data 03.01.2021, a seguito Persona_1
dell'epatopatia contratta successivamente al contagio del virus dell'epatite cronica HCV e
HBV, contratto in occasione delle trasfusioni cui era stato sottoposto nel 1973 nel corso di un ricovero ospedaliero.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito preliminarmente la Controparte_1
prescrizione del diritto avanzato, contestando nel merito la fondatezza della pretesa, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto ovvero, per l'ipotesi di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, lo scomputo delle somme già percepite a titolo di indennizzo ex L. 210/1992. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 13.07.2023 il Tribunale ha disposto esperirsi consulenza tecnica di ufficio, nominando il dott. Persona_2
Successivamente all'inoltro dei chiarimenti richiesti il 18.6.2024, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ha deciso la causa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal dicastero convenuto.
Com'è noto, il , quale soggetto che per legge presiede alla vigilanza Controparte_1
ed al controllo del sangue ed emoderivati, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIC e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, pertanto il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto dette patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale (non essendo ipotizzabili, a riguardo, figure di reato – epidemia colposa o lesioni colpose plurime - tali da innalzarne il termine), che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2947 c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 210 del
1992, ex art. 4, bensì dalla proposizione della relativa domanda amministrativa;
così Cass.
SS.UU. n. 576/2008).
Tale rimane il termine anche laddove la domanda risarcitoria per i danni subiti in vita dal danneggiato (poi deceduto in conseguenza dell'emotrasfusione infetta) sia proposta iure hereditatis dagli eredi (Cass. Civ., ord. n. 20882/2018; Cass. Civ., n. 26180/2020).
Per converso, secondo la giurisprudenza di legittimità, per i danni subiti iure proprio per effetto del decesso del proprio congiunto (emotrasfuso con sangue infetto) la prescrizione del relativo diritto risarcitorio, configurandosi il reato di omicidio colposo, deve
2 considerarsi decennale, a norma dell'art. 2947, III comma, c.c., ed il relativo termine deve farsi decorrere dalla data della morte di , avvenuta il 03.01.2021. Persona_1
Venendo quindi al merito della pretesa, la sussistenza di nesso causale tra le emotrasfusioni subite da e la patologia virale accusata risulta accertata con effetto di Persona_1
giudicato con la sentenza del Tribunale di Monza n. 107/05 R.S. resa anche nel contraddittorio del , nel giudizio dallo stesso promosso per impugnare il diniego CP_1
del riconoscimento dei benefici di cui alla L. 210/92 in relazione all'epatopatia cronica accusata per effetto delle trasfusioni subite nel 1973; con conseguente inammissibilità in questa sede di ogni doglianza: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza).”, Cassazione civile sez. III, 21/11/2023, n.32370.
Quanto alla sussistenza del nesso di derivazione causale tra l'epatopatia accusata dal e la sua morte, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio in questa sede disposta Per_1
e dei chiarimenti depositati, integralmente condivisa e rimasta immune da censure, il dott. ha concluso che “..la patologia che determinò il decesso di fu una cirrosi Per_2 Persona_1 epatica scompensata HCV correlata”, specificando, avuto riguardo alle altre comorbilità, quanto segue: “il fu all'epoca dell'ultimo ricovero era affetto da disturbo Persona_1
bipolare con disturbi del comportamento in morbo di Parkinson, incontinenza sfinterica in portatore di catetere vescicale. Tuttavia la patologia prevalente che conduce all'anasarca è la cirrosi epatica scompensata.
Per anasarca s'intende un gonfiore dei tessuti sottocutanei associato alla presenza di versamenti nelle cavità sierose dell'organismo (ovvero quella pleurica, peritoneale e pericardica). In altre parole il soggetto era pieno di liquidi in tutto il corpo. La TVP è semmai conseguenza e non causa dell'anasarca. Si tratta quindi di una forma di edema (gonfiore) generalizzato. L'origine di tale condizione è dovuta in genere alla sindrome nefrosica, a un grave scompenso cardiocircolatorio, all'insufficienza epatica (conseguente per esempio a cirrosi) o a una grave malnutrizione/deficienza
3 di proteine. Può anche essere dovuto alla somministrazione di fluidi per via endovenosa. Nel caso in oggetto non ricorrevano le altre cause di anasarca (scompenso cardiaco…) e la trombosi venosa profonda degli arti inferiori era stata risolta. In effetti, le comorbidità sono da intendere concomitanti
e non concorrenti con la causa del decesso. Il soggetto viene ricoverato in Casarano per anasarca in cirrosi epatica scompensata. E dimesso con diagnosi di “Stato settico grave, broncopolmonite, TVP arto inferiori, cirrosi epatica morbo di Parkinson.” E' questo un quadro terminale che ben si attiene
a quello di una cirrosi scompensata;
il morbo di Parkinson, il disturbo bipolare, non hanno nulla a che vedere con la causa di morte. Le restanti condizioni sono un quadro di accompagnamento che caratterizza l'insufficienza epatica terminale. In caso di cirrosi scompensata il tessuto cicatriziale blocca il sangue destinato a fluire attraverso la vena porta provocando un aumento della pressione noto come ipertensione portale. Il sangue trasportato nella vena porta è pieno di proteine, tossine e altre sostanze di alto valore catabolico destinate ad essere filtrate dal fegato. Il sangue incapace di entrare nel fegato deve trovare nuove vie;
poiché il sangue non entra nel fegato, i nutrienti, le tossine
e altro dal sistema digestivo non vengono filtrati adeguatamente. L'ipertensione portale è responsabile di sintomi delle varici esofagee, dell'ascite, dell'encefalopatia e della sindrome epatorenale. La mancata produzione di proteine del fegato porta a fenomeni emorragici e ad alterazioni della coagulazione. La setticemia, la pneumonia è conseguenza della ridotta funzionalità del sistema immunitaria indotta dalla cirrosi. (…) La patologia epatica è di tale prevalenza nel determinismo del decesso che le restanti patologie sono da ritenere concomitanti e non concorrenti nella morte del soggetto. Viene considerata quale patologia che ha contribuito al decesso la cardiopatia sclerotica ma al di fuori della seriazione causale principale. Peraltro, anche ammettendo un concorso causale rimane la concausa preponderante della morte l'epatopatia HCV correlata con la sua evoluzione in cirrosi scompensata anasarcatica (come correttamente sancito dalla CMO). Per gli aspetti di approfondimento tecnico scientifico si rimanda alla bibliografia allegata”.
Alla stregua di siffatti esiti, deve concludersi per la sussistenza di nesso causale tra l'epatopatia accusata da a seguito delle trasfusioni ricevute e la sua morte, Persona_1
con conseguente responsabilità del convenuto per il danno da perdita del CP_2
rapporto parentale accusato dall'attore, a causa della scomparsa del fratello, potendo detto pregiudizio essere presunto sulla base dell'allegazione del rapporto ed in difetto di elementi di valutazione contrari: “In materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative
4 dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (Cass. civ. Sez. III, 30/08/2022, n.
25541).
Tuttavia, ai fini della stima del danno, onde favorire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, conviene il Tribunale che il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In tal senso merita condivisione la recente Cassazione civile sez. III, 21/04/2021, n.10579 secondo cui: “La funzione di garanzia dell'uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie e consentite dalla circostanza che, a differenza della tabella unica prevista dall'art. 138, si tratta non di una norma di diritto positivo, ma del diritto vivente riconosciuto da questa Corte. E' significativo che il principio di diritto enunciato da Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, sopra richiamato, sia seguito all'accoglimento di un motivo di ricorso vertente sulla liquidazione del danno mediante punto-base e che la scelta della tabella del Tribunale di Milano abbia preso le mosse dal sistema del punto variabile.
Quando il sistema del punto variabile non è seguito la tabella non garantisce la funzione per la quale
è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza.
Sotto questo aspetto non può sfuggire che la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge
è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00).
L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola
5 generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato.
Garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”.
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque tener conto:
a) del rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b) dell'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c) dell'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) della convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) della presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Venendo al caso di specie e considerato che è deceduto all'età di 71 anni, Persona_1
applicate le Tabelle per la liquidazione adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III,
05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III,
06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, cui da ultimo secondo
Cassazione civile sez. III, 01/07/2024, n.18052 occorre fare riferimento, stima il Tribunale equo liquidare il danno patito da , 69enne al momento del decesso del Parte_1 fratello, sopravvissuto con altri quattro fratelli, la somma di € 47.544,00, determinata attribuendo n. 8 punti per l'età della vittima, n. 10 punti per l'età dell'attore e n. 10 punti
6 per la presenza di familiari superstiti (pur non potendo a tal fine né per dimostrare il rapporto di convivenza valere l'atto di notorietà esibito - Cassazione civile sez. un.,
03/04/2003, n.5167,), non essendo stati forniti ulteriori elementi per valutare il pregiudizio in misura superiore ai valori minimi di cui alle citate tabelle.
Tale somma, tuttavia, risulta inferiore a quella corrisposta una tantum di € 77.468,53 percepita dall'attore ex lege 210/92 in relazione alla morte del congiunto, risultante dalla nota ASL LE del 10.7.2024, che trova la sua causa nella medesima che qui ci occupa: “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al Controparte_1 contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art.
2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"
- dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge.”,
Cassazione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8773.
In virtù di tali considerazioni, conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione evocata, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore della domanda (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197), e ponendo a carico dell'attore le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, da anticipare dallo Stato ex art. 131 D.P.R. 115/2002: “Nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire.”, Cassazione civile sez. II,
10/09/2024, n.24331.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
: Parte_1
1) Rigetta la domanda;
7 2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che liquida ex D.M. 55/14 in € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 10.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Katia Pinto
La presente ordinanza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Simona Marinosci.
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