TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43064/2021 R.G.
promossa da:
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudio Bossi (c.f. C.F._2
) del foro di Novara, presso il quale sono elettivamente domiciliati in C.F._3
Novara, Via Fratelli Rosselli n. 13 (FAX: 0321/1826304 - PEC:
); Email_1
- attori- contro (C.F. ), rappresentato e difeso dalle Avv. CP_1 C.F._4
Luciana Orrù (c.f. ) e Mariarita Nave (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, Piazza Virgilio, 3
-convenuto-
con atto di riassunzione notificato il 21.10.2021;
avente a oggetto: risarcimento danni da rapporto d'opera professionale;
conclusioni degli attori:
< CP_ intercorsa tra i ORi e il Notaio e come tale soggetta al termine prescrizionale di Pt_1
anni 10, che il danno risarcibile ha avuto manifestazione esteriore in quanto oggettivamente percepibile e riconoscibile dagli attori con la sentenza della Corte di Cassazione depositata in data 11/11/2016, respingere l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente illustrate in atti;
conseguentemente accertata la responsabilità professionale del convenuto Notaio , per tutte le CP_1
motivazioni di cui agli atti dichiarare il medesimo tenuto a risarcire i danni cagionati ai ORi
e , e per l'effetto condannare il medesimo a corrispondere ai Parte_2 Parte_1 conchiudenti la somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate e titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi, pari a complessivi €149.861,57. Oltre alle competenze e spese liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi di cui in premessa ed alle ulteriori spese sostenute dai conchiudenti nelle procedure esecutive per un importo complessivo di €241,00.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva come per legge.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che nella seconda metà dell'anno 2003 venivo incaricato dal OR Persona_1
per raccogliere e preparare la documentazione necessaria e utile alla vendita degli immobili di proprietà del medesimo siti nel Comune di San Pietro Mosezzo, precisamente il complesso denominato "Cascina Cornelia”;
2 2) Vero che i ORi mi riferivano che avrebbero acquistato gli immobili di cui al punto Pt_1
1 solo ed esclusivamente con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui alla
Legge n. 604/1954;
3) Vero che in assenza delle agevolazioni di cui al punto 2) l'atto di compravendita non avrebbe avuto luogo;
4) Vero che il Notaio si era assunto l'incarico di seguire personalmente gli incombenti Per_2 successivi all'atto di acquisto ed in particolare curando la trasmissione della documentazione necessaria all'effettivo godimento dei benefici come indicato nel rogito 15/09/2003 all'articolo
“agevolazioni”, che mi viene rammostrato (doc. 1);
5) Vero che in sede di stipula veniva omessa l'avvertenza da parte del Notaio ai in Pt_1
merito alla necessità di procedere alla presentazione della documentazione nei tre anni dal rogito pena la perdita dei benefici fiscali.
Si indicano quali testimoni su tutte le circostanze:
- OR , residente in [...]; Persona_1
- Geom. , con studio in Casaleggio Novara.>>. Testimone_1
conclusioni del convenuto:
< ed nei confronti del Notaio e dichiarare comunque Pt_1 Parte_2 CP_1
prescritta qualsiasi loro pretesa
In via subordinata di merito: Respingere tutte le domande svolte nei confronti del Notaio
CP_1
In via istruttoria: Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori
In via subordinata istruttoria: In caso di accoglimento, ammettersi, a prova contraria del cap. 5 avversario, il seguente capitolo: CP_
-vero che al momento del rogito il Notaio spiegò che entro tre anni gli acquirenti avrebbero dovuto presentare documentazione idonea a dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 604/1954 ed esortò gli acquirenti a occuparsene per tempo
Teste: già indicato dagli attori Persona_1
In ogni caso: Col favore delle spese e onorari>>.
3 Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 50 c.p.c. - con cui la causa promossa inizialmente dinanzi al
Tribunale di Brescia (R.G. 8111/2021) veniva riassunta innanzi a questo giudice, competente per territorio, entro i termini di legge previsti dall'art. 38 co. 2 c.p.c. - gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto Notaio Dott. al pagamento della somma di € CP_1
149.861,57 a titolo di risarcimento del danno che assumono di aver patito in conseguenza dell'opera professionale del convenuto, consistita nella redazione del rogito di compravendita immobiliare del 15.9.2003 (doc. 1 att.) che, a dire dei attori, non avrebbe consentito loro di fruire delle agevolazioni fiscali ex lege n. 604/1954 (previste per gli atti posti in essere per la formazione della piccola proprietà contadina). Gli attori chiedono altresì il risarcimento delle spese liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate e delle ulteriori spese sostenute nelle procedure esecutive per un importo complessivo di € 241,00.
Gli attori hanno dedotto che, sulla base del predetto rogito, l'Agenzia delle Entrate aveva revocato detti benefici fiscali in quanto non era stata trasmessa entro i termini di legge la certificazione definitiva attestante la sussistenza dei requisiti previsti per usufruire dell'agevolazione stessa (doc. 5 pag. 2 att.).
A causa dell'omessa certificazione, l'Agenzia delle Entrate aveva loro notificato l'avviso di liquidazione n. 2003IV 004763000 dell'imposta ordinaria senza agevolazioni (docc. 4 e 5 att.).
Tale avviso veniva impugnato dai signori avanti alla Commissione Tributaria Pt_1
Provinciale di Milano e il procedimento di primo grado si concludeva con il rigetto dell'opposizione. Tale sentenza veniva quindi impugnata dagli esponenti e il secondo grado di giudizio tributario si concludeva con una pronuncia resa dalla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia che ribaltava la decisione di primo grado (doc. 2 att.). Avverso detta pronuncia veniva presentato ricorso dall'Agenzia delle Entrate alla Corte di Cassazione,
4 la quale in data 11.11.2016 confermava la legittimità dell'accertamento e cassava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (doc. 3 att.).
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, i signori ricevevano la notifica di Pt_1 cartelle di pagamento per l'importo di € 149.861,57, cui seguirono il pignoramento di un autoveicolo a carico di e il pignoramento presso terzi di un conto bancario a Parte_2
carico di (docc. 4, 5, 8, 9, 12 - 16 att.). Parte_1
Il convenuto Notaio Dott. si è costituito nel presente giudizio con CP_1
comparsa di risposta depositata il 10.12.2021.
Anch'egli ha sottolineato che gli attori, intenzionati ad acquistare un complesso immobiliare a San Pietro Mosezzo, si erano rivolti allo stesso al fine di stipulare l'atto di compravendita, curare i successivi incombenti e chiedendo di poter fruire dei benefici fiscali previsti dalla L. 604/1954 per gli atti posti in essere per la formazione della piccola proprietà contadina.
In particolare, ha affermato che, dopo aver stipulato l'atto il 15.9.2003, presentava successivamente, in data 2.10.2003, all'ufficio del Registro di Milano la ricevuta di pagamento dell'imposta agevolata di € 4.500, sulla quale l'addetto dell'Ufficio apponeva il seguente appunto: “applicare la normale tassazione se non presenta subito la certificazione provvisoria o definitiva attestante i requisiti p.p.c.”, ove “p.p.c.” stava per “piccola proprietà contadina” (doc.
1 conv.). Sicché il Notaio depositava la certificazione provvisoria, e cioè le attestazioni INPS fornitegli dai signori (doc. 2 conv. e docc. 6 e 7 att.), avvisando gli attori - così come a Pt_1
suo dire aveva già fatto in sede di rogito - della necessità di depositare entro tre anni, a partire dalla data del rogito, la documentazione necessaria per ottenere i vantaggi fiscali come previsto dalla legge.
Pertanto - sostiene il convenuto - era a carico degli acquirenti, ovvero dei contribuenti
“interessati”, che intendessero fruire dei benefici fiscali concessi dalla Legge n.604/1954 alla c.d. piccola proprietà contadina, l'obbligo di acquisire e depositare presso l'ufficio del Registro di Milano, entro il termine di tre anni dalla registrazione della compravendita, il certificato attestante il possesso dei requisiti al momento della stipula del rogito.
5 Il convenuto ha chiesto che venga dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni avanzato dagli attori.
Ha comunque negato che vi sia stato inadempimento.
Ha poi contestato le voci di danno allegate dagli attori e la loro quantificazione.
Per tali ragioni il convenuto Dott. ha chiesto in via principale di dichiararsi CP_1
l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, in subordine, respingersi le domande attoree.
*
La domanda di condanna al risarcimento di danni per responsabilità professionale proposta dai
Sig.ri ed non può trovare accoglimento. Parte_1 Parte_2
Deve però preliminarmente osservarsi che è infondata l'eccezione di prescrizione (decennale) del diritto al risarcimento del danno.
Secondo il convenuto la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di accertamento e di liquidazione (27.10.2008) da parte di Agenzia delle Entrate. Se
è vero che in tale data gli attori ebbero piena contezza degli elementi concernenti la condotta del professionista, a loro dire negligente, e quindi di come era stata adempiuta la prestazione contrattuale da parte del Notaio convenuto, nonché del probabile verificarsi del pregiudizio, tuttavia, per effetto delle impugnazioni proposte dai esso, con alterne vicende, è Pt_1
rimasto sub iudice, e quindi incerto quanto al suo verificarsi, sino al momento della pronuncia di Cassazione che, riformando la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ha accertato le ragioni dell'Erario e reso concreto e attuale il danno lamentato dai Pt_1
In proposito può ricordarsi che, come riaffermato anche da Cass. 13.11.2024 ord. 29328, < tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale>>. Occorre dunque che il danno, elemento imprescindibile della fattispecie generante l'obbligazione risarcitoria, si sia effettivamente <> e che il suo
6 verificarsi sia stato conoscibile per il danneggiato: nel caso in esame, il pregiudizio, già meramente potenziale (per effetto delle impugnazioni proposte dai , si è realizzato solo Pt_1
con la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione 11.11.2016 n. 23032 (doc. 3 , Pt_1 che ha definitivamente accertato l'esistenza del credito recuperatorio di Agenzia delle Entrate nei confronti degli attori.
**
La domanda attorea risulta però infondata alla luce delle considerazioni che seguono.
In tema di responsabilità professionale del notaio, afferma la Cassazione che questo professionista “è tenuto a fornire una consulenza tecnica alla parte funzionale non solo al raggiungimento dello scopo, privatistico e pubblicistico, tipico, cui l'atto rogando è preordinato, ma anche al conseguimento degli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi da essa imposti, sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve” (Cass. 16.12.2014 n. 26369/2014).
Dunque, per il notaio cui siano richieste la preparazione e la stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu, per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità (Cass. n. 264/2006).
Nel caso in esame occorre, pertanto, verificare se il ritiro del certificato definitivo, attestante la sussistenza dei requisiti previsti per usufruire dell'agevolazione spettante alla p.p.c., e il suo
7 successivo deposito presso l'Agenzia delle Entrate, siano da considerarsi atti successivi al cui compimento il Notaio era tenuto, in quanto funzionali a garantire la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi e la sua attitudine ad assicurarne lo scopo tipico, nonché il risultato pratico voluto dalle parti.
Non può ritenersi che tale atto successivo fosse funzionale a garantire lo scopo tipico dell'atto di compravendita.
Occorre quindi chiedersi se il ritiro del certificato definitivo e il successivo deposito fossero attività funzionali a garantire la realizzazione del risultato pratico voluto dalle parti.
Anche in questo caso la risposta è negativa. Le parti del contratto di compravendita intesero vendere e comprare quel determinato complesso immobiliare.
Occorre poi considerare che, per l'art. 3 della Legge n.604/1954, “a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto
1954, n.604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente”; il successivo art. 4, I
e II comma, prevede che “in luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'art.3 può essere prodotta una attestazione provvisoria dell medesimo dalla quale risulti CP_2
che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno (termine elevato a due anni dall'art.1, L. n.349/1988 e, successivamente, a tre anni dall'art. 2, I comma , del D.L.
n.542/1996) da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del Registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente”.
Sulla base di tali norme può affermarsi che il beneficio fiscale voluto dagli attori richiedeva il compimento di un'attività complessa, costituita dall'acquisizione del certificato definitivo e dalla sua successiva presentazione presso l'Ufficio del registro entro il termine stabilito dalla legge.
8 Si tratta di un'attività che non può essere definita accessoria a quella principale ed il cui mancato compimento, in assenza di un incarico specifico, non può essere addebitato al Notaio.
Dalla documentazione prodotta dagli attori non risulta che detto incarico, concernente il ritiro del certificato definitivo, sia stato conferito nel caso di specie.
In ogni caso, quand'anche si ritenesse l'inadempimento del convenuto e che questi non abbia compiutamente informato i sig.ri circa la documentazione da produrre all'Erario al fine Pt_1
di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, la domanda risarcitoria formulata dagli attori non potrebbe comunque trovare fondamento.
I infatti, se hanno espressamente dichiarato, in sede di stipulazione (v. voce Pt_1
“agevolazioni” del contratto di compravendita), di essere coltivatori diretti e pertanto chiesto
“l'applicazione dell'imposta di registro all'1% (uno per cento) e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa”, non hanno però fornito a questo giudice la necessaria prova di possedere effettivamente, alla data del 15.9.2003, i requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n.
604/1954 ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali in questione.
Detta prova non può rinvenirsi nei docc. 2 e 3 di parte attrice, a tal fine richiamati nell'atto di citazione in riassunzione.
Ne discende che l'avvenuta revoca delle agevolazioni fiscali applicate alla compravendita del
15.9.2003 (avviso di liquidazione n. 2003IV 004763000 del 27.10.2008) e la conseguente necessità di versare le imposte di registro e ipotecaria nella misura ordinaria non costituiscono danno causato dalla condotta inadempiente della parte convenuta, bensì dalla assenza in radice dei requisiti richiesti ex lege ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, non provati nel presente giudizio.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni deve pertanto essere respinta.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, giusta la richiesta di parte convenuta, conforme ai parametri di cui al D.M. 13.8.2022 n. 147.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da ed Parte_1
nei confronti di;
Parte_2 CP_1
condanna ed a rifondere a le spese Parte_1 Parte_2 CP_1
processuali, liquidate in € 13.430,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e
CPA.
Milano, 19.2.2025.
Il giudice dott. Andrea Borrelli
10
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43064/2021 R.G.
promossa da:
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudio Bossi (c.f. C.F._2
) del foro di Novara, presso il quale sono elettivamente domiciliati in C.F._3
Novara, Via Fratelli Rosselli n. 13 (FAX: 0321/1826304 - PEC:
); Email_1
- attori- contro (C.F. ), rappresentato e difeso dalle Avv. CP_1 C.F._4
Luciana Orrù (c.f. ) e Mariarita Nave (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, Piazza Virgilio, 3
-convenuto-
con atto di riassunzione notificato il 21.10.2021;
avente a oggetto: risarcimento danni da rapporto d'opera professionale;
conclusioni degli attori:
< CP_ intercorsa tra i ORi e il Notaio e come tale soggetta al termine prescrizionale di Pt_1
anni 10, che il danno risarcibile ha avuto manifestazione esteriore in quanto oggettivamente percepibile e riconoscibile dagli attori con la sentenza della Corte di Cassazione depositata in data 11/11/2016, respingere l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ampiamente illustrate in atti;
conseguentemente accertata la responsabilità professionale del convenuto Notaio , per tutte le CP_1
motivazioni di cui agli atti dichiarare il medesimo tenuto a risarcire i danni cagionati ai ORi
e , e per l'effetto condannare il medesimo a corrispondere ai Parte_2 Parte_1 conchiudenti la somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate e titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi, pari a complessivi €149.861,57. Oltre alle competenze e spese liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi di cui in premessa ed alle ulteriori spese sostenute dai conchiudenti nelle procedure esecutive per un importo complessivo di €241,00.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva come per legge.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che nella seconda metà dell'anno 2003 venivo incaricato dal OR Persona_1
per raccogliere e preparare la documentazione necessaria e utile alla vendita degli immobili di proprietà del medesimo siti nel Comune di San Pietro Mosezzo, precisamente il complesso denominato "Cascina Cornelia”;
2 2) Vero che i ORi mi riferivano che avrebbero acquistato gli immobili di cui al punto Pt_1
1 solo ed esclusivamente con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui alla
Legge n. 604/1954;
3) Vero che in assenza delle agevolazioni di cui al punto 2) l'atto di compravendita non avrebbe avuto luogo;
4) Vero che il Notaio si era assunto l'incarico di seguire personalmente gli incombenti Per_2 successivi all'atto di acquisto ed in particolare curando la trasmissione della documentazione necessaria all'effettivo godimento dei benefici come indicato nel rogito 15/09/2003 all'articolo
“agevolazioni”, che mi viene rammostrato (doc. 1);
5) Vero che in sede di stipula veniva omessa l'avvertenza da parte del Notaio ai in Pt_1
merito alla necessità di procedere alla presentazione della documentazione nei tre anni dal rogito pena la perdita dei benefici fiscali.
Si indicano quali testimoni su tutte le circostanze:
- OR , residente in [...]; Persona_1
- Geom. , con studio in Casaleggio Novara.>>. Testimone_1
conclusioni del convenuto:
< ed nei confronti del Notaio e dichiarare comunque Pt_1 Parte_2 CP_1
prescritta qualsiasi loro pretesa
In via subordinata di merito: Respingere tutte le domande svolte nei confronti del Notaio
CP_1
In via istruttoria: Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori
In via subordinata istruttoria: In caso di accoglimento, ammettersi, a prova contraria del cap. 5 avversario, il seguente capitolo: CP_
-vero che al momento del rogito il Notaio spiegò che entro tre anni gli acquirenti avrebbero dovuto presentare documentazione idonea a dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 604/1954 ed esortò gli acquirenti a occuparsene per tempo
Teste: già indicato dagli attori Persona_1
In ogni caso: Col favore delle spese e onorari>>.
3 Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 50 c.p.c. - con cui la causa promossa inizialmente dinanzi al
Tribunale di Brescia (R.G. 8111/2021) veniva riassunta innanzi a questo giudice, competente per territorio, entro i termini di legge previsti dall'art. 38 co. 2 c.p.c. - gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto Notaio Dott. al pagamento della somma di € CP_1
149.861,57 a titolo di risarcimento del danno che assumono di aver patito in conseguenza dell'opera professionale del convenuto, consistita nella redazione del rogito di compravendita immobiliare del 15.9.2003 (doc. 1 att.) che, a dire dei attori, non avrebbe consentito loro di fruire delle agevolazioni fiscali ex lege n. 604/1954 (previste per gli atti posti in essere per la formazione della piccola proprietà contadina). Gli attori chiedono altresì il risarcimento delle spese liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate e delle ulteriori spese sostenute nelle procedure esecutive per un importo complessivo di € 241,00.
Gli attori hanno dedotto che, sulla base del predetto rogito, l'Agenzia delle Entrate aveva revocato detti benefici fiscali in quanto non era stata trasmessa entro i termini di legge la certificazione definitiva attestante la sussistenza dei requisiti previsti per usufruire dell'agevolazione stessa (doc. 5 pag. 2 att.).
A causa dell'omessa certificazione, l'Agenzia delle Entrate aveva loro notificato l'avviso di liquidazione n. 2003IV 004763000 dell'imposta ordinaria senza agevolazioni (docc. 4 e 5 att.).
Tale avviso veniva impugnato dai signori avanti alla Commissione Tributaria Pt_1
Provinciale di Milano e il procedimento di primo grado si concludeva con il rigetto dell'opposizione. Tale sentenza veniva quindi impugnata dagli esponenti e il secondo grado di giudizio tributario si concludeva con una pronuncia resa dalla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia che ribaltava la decisione di primo grado (doc. 2 att.). Avverso detta pronuncia veniva presentato ricorso dall'Agenzia delle Entrate alla Corte di Cassazione,
4 la quale in data 11.11.2016 confermava la legittimità dell'accertamento e cassava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (doc. 3 att.).
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, i signori ricevevano la notifica di Pt_1 cartelle di pagamento per l'importo di € 149.861,57, cui seguirono il pignoramento di un autoveicolo a carico di e il pignoramento presso terzi di un conto bancario a Parte_2
carico di (docc. 4, 5, 8, 9, 12 - 16 att.). Parte_1
Il convenuto Notaio Dott. si è costituito nel presente giudizio con CP_1
comparsa di risposta depositata il 10.12.2021.
Anch'egli ha sottolineato che gli attori, intenzionati ad acquistare un complesso immobiliare a San Pietro Mosezzo, si erano rivolti allo stesso al fine di stipulare l'atto di compravendita, curare i successivi incombenti e chiedendo di poter fruire dei benefici fiscali previsti dalla L. 604/1954 per gli atti posti in essere per la formazione della piccola proprietà contadina.
In particolare, ha affermato che, dopo aver stipulato l'atto il 15.9.2003, presentava successivamente, in data 2.10.2003, all'ufficio del Registro di Milano la ricevuta di pagamento dell'imposta agevolata di € 4.500, sulla quale l'addetto dell'Ufficio apponeva il seguente appunto: “applicare la normale tassazione se non presenta subito la certificazione provvisoria o definitiva attestante i requisiti p.p.c.”, ove “p.p.c.” stava per “piccola proprietà contadina” (doc.
1 conv.). Sicché il Notaio depositava la certificazione provvisoria, e cioè le attestazioni INPS fornitegli dai signori (doc. 2 conv. e docc. 6 e 7 att.), avvisando gli attori - così come a Pt_1
suo dire aveva già fatto in sede di rogito - della necessità di depositare entro tre anni, a partire dalla data del rogito, la documentazione necessaria per ottenere i vantaggi fiscali come previsto dalla legge.
Pertanto - sostiene il convenuto - era a carico degli acquirenti, ovvero dei contribuenti
“interessati”, che intendessero fruire dei benefici fiscali concessi dalla Legge n.604/1954 alla c.d. piccola proprietà contadina, l'obbligo di acquisire e depositare presso l'ufficio del Registro di Milano, entro il termine di tre anni dalla registrazione della compravendita, il certificato attestante il possesso dei requisiti al momento della stipula del rogito.
5 Il convenuto ha chiesto che venga dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni avanzato dagli attori.
Ha comunque negato che vi sia stato inadempimento.
Ha poi contestato le voci di danno allegate dagli attori e la loro quantificazione.
Per tali ragioni il convenuto Dott. ha chiesto in via principale di dichiararsi CP_1
l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, in subordine, respingersi le domande attoree.
*
La domanda di condanna al risarcimento di danni per responsabilità professionale proposta dai
Sig.ri ed non può trovare accoglimento. Parte_1 Parte_2
Deve però preliminarmente osservarsi che è infondata l'eccezione di prescrizione (decennale) del diritto al risarcimento del danno.
Secondo il convenuto la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di accertamento e di liquidazione (27.10.2008) da parte di Agenzia delle Entrate. Se
è vero che in tale data gli attori ebbero piena contezza degli elementi concernenti la condotta del professionista, a loro dire negligente, e quindi di come era stata adempiuta la prestazione contrattuale da parte del Notaio convenuto, nonché del probabile verificarsi del pregiudizio, tuttavia, per effetto delle impugnazioni proposte dai esso, con alterne vicende, è Pt_1
rimasto sub iudice, e quindi incerto quanto al suo verificarsi, sino al momento della pronuncia di Cassazione che, riformando la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ha accertato le ragioni dell'Erario e reso concreto e attuale il danno lamentato dai Pt_1
In proposito può ricordarsi che, come riaffermato anche da Cass. 13.11.2024 ord. 29328, < tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale>>. Occorre dunque che il danno, elemento imprescindibile della fattispecie generante l'obbligazione risarcitoria, si sia effettivamente <> e che il suo
6 verificarsi sia stato conoscibile per il danneggiato: nel caso in esame, il pregiudizio, già meramente potenziale (per effetto delle impugnazioni proposte dai , si è realizzato solo Pt_1
con la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione 11.11.2016 n. 23032 (doc. 3 , Pt_1 che ha definitivamente accertato l'esistenza del credito recuperatorio di Agenzia delle Entrate nei confronti degli attori.
**
La domanda attorea risulta però infondata alla luce delle considerazioni che seguono.
In tema di responsabilità professionale del notaio, afferma la Cassazione che questo professionista “è tenuto a fornire una consulenza tecnica alla parte funzionale non solo al raggiungimento dello scopo, privatistico e pubblicistico, tipico, cui l'atto rogando è preordinato, ma anche al conseguimento degli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi da essa imposti, sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve” (Cass. 16.12.2014 n. 26369/2014).
Dunque, per il notaio cui siano richieste la preparazione e la stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu, per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità (Cass. n. 264/2006).
Nel caso in esame occorre, pertanto, verificare se il ritiro del certificato definitivo, attestante la sussistenza dei requisiti previsti per usufruire dell'agevolazione spettante alla p.p.c., e il suo
7 successivo deposito presso l'Agenzia delle Entrate, siano da considerarsi atti successivi al cui compimento il Notaio era tenuto, in quanto funzionali a garantire la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi e la sua attitudine ad assicurarne lo scopo tipico, nonché il risultato pratico voluto dalle parti.
Non può ritenersi che tale atto successivo fosse funzionale a garantire lo scopo tipico dell'atto di compravendita.
Occorre quindi chiedersi se il ritiro del certificato definitivo e il successivo deposito fossero attività funzionali a garantire la realizzazione del risultato pratico voluto dalle parti.
Anche in questo caso la risposta è negativa. Le parti del contratto di compravendita intesero vendere e comprare quel determinato complesso immobiliare.
Occorre poi considerare che, per l'art. 3 della Legge n.604/1954, “a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto
1954, n.604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente”; il successivo art. 4, I
e II comma, prevede che “in luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'art.3 può essere prodotta una attestazione provvisoria dell medesimo dalla quale risulti CP_2
che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno (termine elevato a due anni dall'art.1, L. n.349/1988 e, successivamente, a tre anni dall'art. 2, I comma , del D.L.
n.542/1996) da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del Registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente”.
Sulla base di tali norme può affermarsi che il beneficio fiscale voluto dagli attori richiedeva il compimento di un'attività complessa, costituita dall'acquisizione del certificato definitivo e dalla sua successiva presentazione presso l'Ufficio del registro entro il termine stabilito dalla legge.
8 Si tratta di un'attività che non può essere definita accessoria a quella principale ed il cui mancato compimento, in assenza di un incarico specifico, non può essere addebitato al Notaio.
Dalla documentazione prodotta dagli attori non risulta che detto incarico, concernente il ritiro del certificato definitivo, sia stato conferito nel caso di specie.
In ogni caso, quand'anche si ritenesse l'inadempimento del convenuto e che questi non abbia compiutamente informato i sig.ri circa la documentazione da produrre all'Erario al fine Pt_1
di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, la domanda risarcitoria formulata dagli attori non potrebbe comunque trovare fondamento.
I infatti, se hanno espressamente dichiarato, in sede di stipulazione (v. voce Pt_1
“agevolazioni” del contratto di compravendita), di essere coltivatori diretti e pertanto chiesto
“l'applicazione dell'imposta di registro all'1% (uno per cento) e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa”, non hanno però fornito a questo giudice la necessaria prova di possedere effettivamente, alla data del 15.9.2003, i requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n.
604/1954 ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali in questione.
Detta prova non può rinvenirsi nei docc. 2 e 3 di parte attrice, a tal fine richiamati nell'atto di citazione in riassunzione.
Ne discende che l'avvenuta revoca delle agevolazioni fiscali applicate alla compravendita del
15.9.2003 (avviso di liquidazione n. 2003IV 004763000 del 27.10.2008) e la conseguente necessità di versare le imposte di registro e ipotecaria nella misura ordinaria non costituiscono danno causato dalla condotta inadempiente della parte convenuta, bensì dalla assenza in radice dei requisiti richiesti ex lege ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, non provati nel presente giudizio.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni deve pertanto essere respinta.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in dispositivo, giusta la richiesta di parte convenuta, conforme ai parametri di cui al D.M. 13.8.2022 n. 147.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da ed Parte_1
nei confronti di;
Parte_2 CP_1
condanna ed a rifondere a le spese Parte_1 Parte_2 CP_1
processuali, liquidate in € 13.430,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e
CPA.
Milano, 19.2.2025.
Il giudice dott. Andrea Borrelli
10