Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Francesca CC - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 45/2024 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025, promossa da
(Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Camerini e Anna Rossi. elettivamente domiciliata presso i medesimi, in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62, per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellante
Contro
titolare dell'impresa “De Simone IA (P. I.v.a. CO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Visconti e Deborah P.IVA_1
Visconti, presso i medesimi elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via XX
Settembre n.19, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado valida anche per il presente grado del giudizio,
Appellato
Conclusioni dell'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila impugnata: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, per le ragioni tutte dedotte dall'appellante, che nulla è dovuto da quest'ultima alla ditta opposta, in via riconvenzionale 2) determinare, in applicazione del prezziario regionale, l'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti, a norma di legge ed in conformità al progetto legittimamente assentito e depositato presso il competente Ufficio del Genio Civile e condannare la ditta appellata a restituire all'appellante quanto pagato in eccesso rispetto alla somma effettivamente dovuta, tenendo conto anche che l'appellante, a seguito della notifica in data 18.3.2019 di un atto di precetto, ha corrisposto, nel
1
[...] in virtù del decreto ingiuntivo opposto e che quindi anche tale importo CP_1 andrà considerato ai fini della determinazione della somma spettante in restituzione all'appellante; 3) riconoscere e dichiarare che la ditta appellata si è resa inadempiente ai doveri facentile carico e deve essere condannata ad assicurare all'appellante il ripristino della situazione di legalità, mediante riconduzione del fabbricato, e delle opere sullo stesso eseguite, alle regole dell'arte ed ai progetti depositati ed assentiti, e quindi ad eliminare, con addebito a suo totale carico dei relativi oneri economici, ogni difformità, progettuale ed esecutiva, ed ogni vizio o difetto esistente nel fabbricato oggetto di causa, condannando quindi l'appellata a corrispondere la somma occorrente per la eliminazione dei vizi e difetti sussistenti;
4) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorario del giudizio, oltre spese generali cap ed iva come per legge. In via istruttoria si chiede che la Corte adita voglia disporre c.t.u. per accertare: - se vi sia corrispondenza tra i progetti predisposti e depositati presso gli Uffici competenti dall'ing. ed i CP_2 lavori effettivamente eseguiti sotto la sua direzione dalla ditta opposta;
- la reale natura e la effettiva quantità e qualità delle opere realizzate dalla ditta opposta e la rispondenza delle stesse ai progetti recanti la sottoscrizione della sig.ra , Pt_1 alle regole dell'arte ed alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella inerente le opere soggette alla competenza ed al controllo da parte del Genio
Civile; - l'esistenza dei vizi, dei difetti e delle gravi difformità accertati e contestati dalla committente con riferimento al tetto dell'edificio fatto oggetto di lavori di totale rifacimento non previsti dal progetto;
- quale sia stato l'effettivo ammontare delle lavorazioni complessivamente eseguite dalla ditta appellata, con particolare riferimento a quelle che hanno riguardato il completo rifacimento del tetto dell'edificio oggetto di causa,; - l'ammontare della somma pagata dalla committente sig.ra alla ditta opposta, ma in effetti non dovuta, perchè Pt_1 relativa ad opere e lavori contabilizzati dalla ditta stessa, ma in effetti non eseguiti, sia per tipologia, sia per quantità; - la natura, l'entità ed il costo degli interventi necessari per ottenere la riconduzione del fabbricato, e delle opere sullo stesso eseguite dalla ditta opposta alle regole dell'arte, mediante l'eliminazione di ogni difformità e di ogni vizio o difetto esistente.”.
Conclusioni dell'appellato: “Contrariis reiectis, rigettare l'appello così come proposto perché improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese e compensi del grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di L'Aquila, con la sentenza n. 754/2023 del 6.12.2023, ha rigettato l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, titolare dell'impresa “De Simone IA, al decreto ingiuntivo dello
[...]
stesso Tribunale n. 357/2018, emesso in data 26.5.2018. con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €
42.508,33 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo delle opere di
2 ristrutturazione dell'immobile della medesima opponente, sito in Comune di
L'Aquila, frazione Collebrincioni.
Il predetto Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere tra
[...]
il Direttore dei Lavori , pure convenuto in giudizio, e Parte_1 CP_3 la Società chiamata in garanzia dal Professionista, Controparte_4
attesa la transazione tra i medesimi intervenuta in corso di causa, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta.
nell'atto di citazione in opposizione al citato decreto Parte_1
ingiuntivo, ha eccepito l'insussistenza del credito indicato da , CO
rispetto al quale la predetta ha sottoscritto una ricognizione di debito, poiché
l'impegno al pagamento della somma ingiunta era condizionato alla concessione del finanziamento pubblico, non ottenuto. Inoltre, l'opponente, ha contestato la difformità dell'opera rispetto al progetto depositato presso il Genio Civile nonché la sussistenza di numerosi vizi delle opere realizzate, ritenendo il Progettista e
Direttore dei Lavori responsabile in solido con l'Impresa per le CP_3
difformità ed i vizi.
si è costituto in giudizio eccependo preliminarmente la CO
prescrizione dei vizi delle opere indicati dall'opponente e deducendo l'infondatezza delle contestazioni della medesima poiché le opere sono state realizzate secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.
Quest'ultimo si è pure costituito in giudizio, eccependo, tra l'altro, la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia nei suoi confronti, rilevando comunque l'infondatezza della domanda e chiamando in giudizio la Compagnia di
Assicurazione al fine di essere manlevato da ogni Controparte_4
eventuale responsabilità.
La citata Compagnia ha aderito, nel merito, alle eccezioni e deduzioni dell' . Parte_2
Tra l'opponente, il Direttore dei Lavori e la predetta Compagnia di Assicurazione,
è intervenuta, in primo grado, una transazione con la rinuncia agli atti del giudizio e la relativa accettazione.
In ordine alla controversia tra l'opponente e l'opposto, il Tribunale di L'Aquila, rilevato che l'importo di € 42.508,33 deriva dalle fatture n. 26/2015 e 27/2015
3 emesse da per i lavori di ristrutturazione eseguiti CO sull'immobile di proprietà di ha pure rilevato che Parte_1 quest'ultima in data 29.08.2017 ha inviato all'Appaltatore la comunicazione di contestazione di alcuni vizi e difetti delle opere eseguite. Tali vizi sono stati individuati dall'opponente nella mancanza di una coppia di catene a piano terra ed una catena al piano primo trasversale a quelle già istallate;
nelle minori dimensioni delle piastre di fissaggio delle catene, di cm15 x 15 invece di cm50 x 50; nella minore sezione degli ancoraggi delle rete elettrosaldata;
nella mancata realizzazione del consolidamento con fibra di vetro;
nella difformità degli arcarecci dello sporto di gronda;
nel riutilizzo delle preesistenti “corde” del tetto in legno e nel fatto che il tetto presenti un antiestetico andamento concavo.
Il Tribunale ha poi considerato che, rispetto all'eccezione di prescrizione e decadenza proposta dall'opposto in relazione all'art. 1667 c.c. in ragione dell'avvenuta consegna dell'opera nel mese di agosto 2015, l'opponente, nella prima memoria istruttoria, ha qualificato i citati vizi come 'gravi difetti', ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c., che prevede termini più lunghi di decadenza e prescrizione.
Alla luce di tali premesse, il primo Giudice ha rilevato innanzitutto il carattere apparente di taluni vizi, in particolare della dimensione delle piastre di fissaggio delle catene e dell'andamento concavo del tetto, rilevabili dunque al momento della riconsegna dell'immobile. Poi, all'esito della c.t.u. espletata per accertare la sussistenza dei gravi vizi strutturali, ai sensi dell'art. 1669 c.c., lo stesso Giudice ha condiviso la valutazione dell'Esperto in ordine alla mera sussistenza delle difformità sulla qualità e quantità dei materiali rispetto al progetto e all'adeguatezza delle soluzioni adottate allo scopo, con esclusione quindi dei “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c., non essendo poi emersi dall'indagine tecnica neppure vizi gravi del tetto di copertura dell'immobile.
Il C.T.U. ha inoltre confermato che tutte le modifiche al progetto, approvate dalla
Committente, abbiano costituito “varianti non sostanziali”, realizzabili nel corso dei lavori senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica.
4 Il predetto ha determinato in complessivi € 14.000,00 l'importo necessario per emendare i vizi effettivamente riscontrati, dopo avere precisato l'insussistenza di vizi e difetti che possano comportare la rovina dell'immobile.
Il Tribunale di L'Aquila, condividendo integralmente tali valutazioni, ha dunque ritenuto che i vizi dedotti in giudizio siano riferibili alla tutela prevista dall'art. 1667 c.c., con la conseguente prescrizione della relativa azione poiché la consegna dell'opera è avvenuta ad agosto 2015, mentre il giudizio è stato promosso oltre termine biennale previsto dalla predetta norma.
Il medesimo Tribunale ha infine ritenuto fondata la pretesa dell'opposto, atteso anche il riconoscimento del credito da parte di mediante la Parte_1
dichiarazione confessoria del 26.9.2016, non essendo stati dimostrati dall'attrice i motivi ostativi di natura negoziale rispetto al pagamento del saldo dei lavori eseguiti dall'impresa CP_1
ha proposto l'appello alla sentenza in esame nei confronti Parte_1
di , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
CO
, titolare dell'impresa “De Simone IA, si è costituito in CO
giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata assegnata in decisione mediante la trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. L'appellante, nel primo motivo dell'impugnazione, ha dedotto la violazione, da parte del primo Giudice, degli artt. 1667 e 1669 c.c. e quindi l'erronea dichiarazione della decadenza dalla garanzia e della prescrizione dell'azione.
Ad avviso della medesima appellante, dagli atti di causa non risulta che i lavori siano terminati nel mese di agosto 2015, risultando piuttosto che in data 7.12.2016 il Direttore dei Lavori ha presentato una S.c.i.a. in variante, per cui a tale data i lavori sarebbero stati ancora in corso. Quindi, ha dedotto di Parte_1
avere denunciato i vizi e difetti in data 29.8.2017 e di avere proposto, entro un anno da tale data, l'azione di garanzia attraverso la notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
5 1.1. In ordine a tali rilievi occorre in primo luogo considerare che l'odierna appellante, nel giudizio di primo grado e in particolare nella prima memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., non ha contestato l'ultimazione dei lavori nel mese di agosto 2015, dedotta dall'Impresa nella comparsa di costituzione e di risposta.
La medesima appellante, nella citata memoria, ha anche precisato che la variante predetta sia stata presentata “per la sistemazione interna dei locali al piano terra”, per cui la stessa variante non ha riguardato le opere oggetto di contestazione, che sarebbero state eseguite dall'Appaltatrice in maniera difforme dal progetto.
Pertanto, la data di presentazione della S.c.i.a. non può assumere alcun rilievo per la tempestività della denuncia dei vizi né ha indicato Parte_1 un'altra data dalla quale il periodo di tempo possa computarsi per la tempestività della denuncia, sia con riguardo al termine previsto dall'art. 1667 c.c. sia rispetto a quello più lungo previsto dall'art. 1669 c.c.
Quindi, si deve ritenere che l'appellante, in relazione alla contestazione dell'appellato in ordine alla decadenza dalla garanzia e alla prescrizione della relativa azione, non abbia dimostrato la tempestività della denuncia.
Invero, nel contratto di appalto – come pure nel contratto d'opera - qualora l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. E' opportuno considerare che tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 25 giugno 2012, n. 10579, proprio con riguardo alla natura dei vizi, riconoscibili come, almeno in parte, in questo caso, nonché con riguardo all'epoca di esecuzione delle opere e alla presenza di un direttore dei lavori (nello stesso senso, Cass., 8 ottobre 2021, n. 27370; Cass., 11 marzo 2015, n. 4908).
Pertanto il primo motivo dell'appello è infondato.
2. Il secondo motivo dell'impugnazione concerne la violazione degli artt. 1667 e
1669 c.c. in relazione alla qualificazione dei vizi e difetti e alla loro riconoscibilità.
Secondo l'appellante il Tribunale di L'Aquila ha erroneamente escluso la gravità dei vizi dedotti in giudizio, con la conseguente esclusione della garanzia di cui all'art. 1669 c.c. e l'affermazione della tardività della denuncia del 29.8.2017 rispetto al termine previsto per tale adempimento dall'art. 1667 c.c.
6 2.1. Le ragioni ora indicate risultano in primo luogo superflue in ragione della rilevata carenza della dimostrazione, da parte della Committente, della tempestività della denuncia anche rispetto al più lungo termine previsto dall'art. 1669 c.c.
In ogni caso è opportuno ribadire che il Consulente Tecnico d'Ufficio, alla luce di valutazioni fondate sui principi della scienza del settore e prive di vizi logici, ha univocamente escluso la gravità dei vizi indicati dall'odierna appellante, escludendo pure che dagli stessi possa derivare la rovina dell'immobile, quale presupposto della garanzia di cui all'art. 1669 c.c. In effetti, il C.T.U., come riferito alla pag. 8 della relazione finale, ha rilevato solo “vizi dovuti ad imperfezioni e difformità”, che, a parere del medesimo, non inficiano la stabilità dell'opera, ma influiscono sulle opere contrattuali accordate o comunque riportate negli elaborati grafici.
Quindi, i predetti vizi sono riferibili alla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., rispetto alla quale, come si è detto, l'appellante non ha provato, in seguito alle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'Appaltatore, la tempestività della denuncia né
l'esercizio dell'azione nel termine previsto dalla citata disposizione, non potendosi attribuire alcun rilievo alla data del deposito della variante.
Pertanto, anche il secondo motivo dell'appello è integralmente infondato.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello proposto da Parte_1
è integralmente infondato e quindi deve essere respinto, risultando
[...]
inammissibile la richiesta della c.t.u. formulata dall'appellante in ragione della sua irrilevanza rispetto alla compiutezza e logicità dell'indagine tecnica compiuta in primo grado.
La medesima appellante è tenuta, per la sua soccombenza, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellato, che si liquidano ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
7 1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, titolare dell'impresa “De Simone IA, alla sentenza del CO
Tribunale di L'Aquila n. 754/2023 del 6.12.2023, che conferma integralmente.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 13 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Francesca CC
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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