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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2024, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 2.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1424/23 R.G. ruolo previdenza vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Pt_1
Sereno, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n.5
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Paolozzi, presso il cui studio, sito in Napoli Controparte_1
Centro Direzionale Is. G/1, è elettivamente domiciliato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato innanzi al tribunale di Avellino, rappresentava Controparte_1
- di essere stato riconosciuto cieco assoluto a decorrere dal 1° novembre 1990;
- che aveva presentato ricorso innanzi al tribunale di Avellino per ottenere il ripristino della pensione per ciechi assoluti ex legge 66 del 1962 illegittimamente sospesa per motivi reddituali;
- che il Tribunale di Avellino, rigettava la domanda;
- che avverso tale decisione proponeva ricorso presso la Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n. 2700/13, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, riconosceva il suo diritto al percepimento della pensione, quale cieco ventesimista, ex L. 66/62, con condanna dell'ente convenuto al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dal 26/02/2003 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
- che successivamente, l' provvedeva al pagamento in via amministrativa dei ratei arretrati Pt_1
fino al febbraio 2018;
- che, a partire da tale data l' non aveva più provveduto al pagamento mensile del Pt_1
trattamento pensionistico, così come previsto dalla sentenza indicata, benché non fossero avvenuti successivi mutamenti in fatto e diritto;
- che pertanto era creditore nei confronti dell'Ente dei ratei maturati dal 01/03/2018 al 13/12/2021 per l'importo complessivo di € 14.284,07, oltre interessi legali;
Tanto premesso, concludeva chiedendo di condannare: Controparte_1
“1) L' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 14.284,07, quali ratei arretrati Pt_1
di pensione per ciechi civili ventesimisti, dal 01/03/2018 al 13/12/2021, come da allegati conteggi, oltre interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo”.
Con sentenza numero 124 del 2023 il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva integralmente la domanda di evidenziando che la situazione già accertata nel CP_1
precedente giudizio, conclusosi con la sentenza n. 2700/2013 della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato, non poteva formare oggetto di valutazione diversa ove permanevano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti;
pertanto, l' andava condannato al pagamento dei CP_2
ratei maturati e non corrisposti per il periodo successivo a quello già riconosciuto in sentenza.
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 proponeva appello l' . Pt_1
Con un unico articolato motivo di appello l' eccepiva che al non competevano i ratei CP_2 CP_1
della pensione in questione, non potendo vantare il requisito reddituale previsto dalla legge (v. D.L.
n. 30 del 1974, art. 6, conv. in L. n. 114 del 1974 e D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, conv. in L.
29 febbraio 1980, n. 33). Al riguardo, osservava l' , la Suprema Corte di Cassazione, Sez. CP_2
Lav., con la pronuncia n. 24192 del 25 ottobre 2013 aveva fissato il principio della rilevanza del reddito ai fini della conservazione del diritto alla pensione non reversibile prevista in favore dei ciechi civili dalla L. n. 66/1962, superando il precedente contrario costituito dalla sentenza n.
15646/2012. In particolare, con la sentenza n. 24192/2013 la Corte di legittimità aveva statuito che lo stato di bisogno economico era elemento costitutivo del diritto alla pensione per cecità civile istituita dalla L. n. 66/1962, che aveva natura di prestazione assistenziale di invalidità civile, integrativa del presunto mancato guadagno derivante dalla condizione di minorità dovuta alla patologia.
Nella concreta fattispecie, osservava l'appellante, il negli anni di interesse aveva sempre CP_1
percepito un reddito annuale superiore al limite previsto per la pensione di inabilità ex L. n.
118/1971, art. 12, e pertanto non aveva diritto alla prestazione in questione. Né era invocabile, osservava infine l' appellante, il principio del giudicato in ordine alla CP_2
sussistenza del requisito reddituale per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 2700/2013, in quanto le prestazioni di invalidità civile si configuravano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protraeva nel tempo ed era passibile di subire modificazioni, essendo condizionate al permanere di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo.
In applicazione di tali principi, concludeva l' , doveva escludersi che nella fattispecie vi fosse Pt_1
giudicato in ordine alla sussistenza del requisito reddituale relativamente al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2700/2013.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che il motivo della mancata erogazione da parte dell' della pensione per ciechi Pt_1
assoluti ex legge 66 del 1962 in favore del , a partire dal 01/03/2018, è rappresentato dal CP_1
ritenuto superamento dei limiti reddituali e dalla rilevanza che tale circostanza assume alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 24192 del 25 ottobre 2013, che ha fissato il principio della rilevanza del reddito ai fini della conservazione del diritto alla pensione non reversibile prevista in favore dei ciechi civili dalla L. n. 66/1962, superando il precedente contrario costituito dalla sentenza n. 15646/2012.
Occorre, tuttavia, considerare che con sentenza n. 2700/2013, la Corte di Appello di Napoli ha stabilito che “gli artt. 68 L. n. 153/1969 e 8 comma bis DL 463/1983 stabiliscono, in favore dei ciechi titolari di pensione di invalidità ordinaria, una deroga al principio generale secondo cui
l'aumento della capacità di guadagno al di sopra di 1/3 e l'aumento del reddito al di sopra dei limiti di legge comporta la revoca del trattamento pensionistico. La conservazione di tale trattamento nonostante il mutamento delle condizioni di legge è stata stabilita dal legislatore in favore di tale categoria di invalidi "allo scopo di non distogliere l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa “(cfr. Cass. sez.un. 24/2/2005 n. 3814).
La Corte di Cassazione, con sentenza n.15646 del 18.09.20102, ha stabilito il principio per cui "La particolare disciplina prevista dall'art.68 legge 30 aprile 1969 n. 153 - che derogando alla generale normativa posta dall'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n.636 (secondo cui la pensione d'invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell'invalido, non distogliendolo dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa - va letta in senso costituzionalmente orientato, sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per effetto del conseguimento di una nuova occupazione".
La Corte ha quindi ritenuto che tale principio sia di ampio respiro e di ampia applicazione e si possa ritenere che la nozione di pensione di invalidità di cui all'art.10 del r.d.l. 14 aprile 1939 n.636 si possa e si debba interpretare estensivamente, nel senso che la locuzione "pensione d'invalidità", contenuta nella citata disposizione di legge, debba essere interpretata come previsione che contempli tutte le prestazioni a sostegno dei cittadini ciechi civili destinatari di prestazioni a sostegno della loro particolare condizione.”.
Sulla scorta di tale principio la Corte di appello ha ritenuto che la mutata capacità di guadagno o la carenza sopravvenuta del requisito reddituale non incide sulla conservazione della pensione;
pertanto, ha dichiarato il diritto di alla prestazione della pensione per ciechi assoluti Controparte_1 ex legge 66 del 1962 con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati. Pt_1
Tale sentenza è passata in giudicato, ne consegue che la questione circa la rilevanza o meno della mutata capacità di guadagno o della carenza sopravvenuta del requisito reddituale sul diritto del al conseguimento della pensione per ciechi assoluti ex legge 66 del 1962 non è più CP_1
controvertibile.
La Cassazione ha ripetutamente affermato il principio che la sentenza che accerta il diritto alla prestazione esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante) e, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
ne consegue che, ove venga in questione la legittimità della revoca della prestazione disposta dall' , deve Pt_1
esclusivamente procedersi al raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della revoca per verificare se sia venuto meno uno dei requisiti per accedere alla prestazione (Sez. U, Sentenza n. 383 del 07/07/1999; Sez.
L, Sentenza n. 4159 del 22/03/2001; Sez. L, Sentenza n. 23082 del 07/11/2011).
Nel caso in esame l' , con la memoria di primo grado di questo giudizio, rimette in discussione Pt_1
la questione relativa alla rilevanza del mutamento delle condizioni reddituali del sul suo CP_1
dritto al percepimento della pensione per ciechi civili. Ebbene, evidenzia la Corte, tale questione non può più essere contestata in quanto con la sentenza n. 2700/2013, passata in giudicato, la Corte di Appello il GL non ha semplicemente accertato che il reddito del rientrava nei limiti CP_1 normativi per godere della prestazione, ma ha stabilito che la carenza sopravvenuta del requisito reddituale non incide sulla conservazione della pensione.
Ne consegue che le modifiche del requisito reddituale del non fanno venire meno il suo CP_1 diritto al godimento della prestazione e l'obbligo dell' all'erogazione della prestazione, né il Pt_1
giudicato può essere travolto dal mutato orientamento della Corte di Cassazione in merito al principio della irrilevanza del reddito ai fini della conservazione del diritto alla pensione non reversibile prevista in favore dei ciechi civili dalla L. n. 66/1962, mutamento sancito con la sentenza n. 24192 del 25 ottobre 2013.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 2.500,00 Pt_1 oltre IVA, CPA e rimborso come per spese con attribuzione all'avv. Antonio Paolozzi, che si dichiara anticipatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 2.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 2.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 1424/23 R.G. ruolo previdenza vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Pt_1
Sereno, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n.5
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Paolozzi, presso il cui studio, sito in Napoli Controparte_1
Centro Direzionale Is. G/1, è elettivamente domiciliato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato innanzi al tribunale di Avellino, rappresentava Controparte_1
- di essere stato riconosciuto cieco assoluto a decorrere dal 1° novembre 1990;
- che aveva presentato ricorso innanzi al tribunale di Avellino per ottenere il ripristino della pensione per ciechi assoluti ex legge 66 del 1962 illegittimamente sospesa per motivi reddituali;
- che il Tribunale di Avellino, rigettava la domanda;
- che avverso tale decisione proponeva ricorso presso la Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n. 2700/13, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, riconosceva il suo diritto al percepimento della pensione, quale cieco ventesimista, ex L. 66/62, con condanna dell'ente convenuto al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dal 26/02/2003 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
- che successivamente, l' provvedeva al pagamento in via amministrativa dei ratei arretrati Pt_1
fino al febbraio 2018;
- che, a partire da tale data l' non aveva più provveduto al pagamento mensile del Pt_1
trattamento pensionistico, così come previsto dalla sentenza indicata, benché non fossero avvenuti successivi mutamenti in fatto e diritto;
- che pertanto era creditore nei confronti dell'Ente dei ratei maturati dal 01/03/2018 al 13/12/2021 per l'importo complessivo di € 14.284,07, oltre interessi legali;
Tanto premesso, concludeva chiedendo di condannare: Controparte_1
“1) L' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 14.284,07, quali ratei arretrati Pt_1
di pensione per ciechi civili ventesimisti, dal 01/03/2018 al 13/12/2021, come da allegati conteggi, oltre interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo”.
Con sentenza numero 124 del 2023 il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva integralmente la domanda di evidenziando che la situazione già accertata nel CP_1
precedente giudizio, conclusosi con la sentenza n. 2700/2013 della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato, non poteva formare oggetto di valutazione diversa ove permanevano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti;
pertanto, l' andava condannato al pagamento dei CP_2
ratei maturati e non corrisposti per il periodo successivo a quello già riconosciuto in sentenza.
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 proponeva appello l' . Pt_1
Con un unico articolato motivo di appello l' eccepiva che al non competevano i ratei CP_2 CP_1
della pensione in questione, non potendo vantare il requisito reddituale previsto dalla legge (v. D.L.
n. 30 del 1974, art. 6, conv. in L. n. 114 del 1974 e D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, conv. in L.
29 febbraio 1980, n. 33). Al riguardo, osservava l' , la Suprema Corte di Cassazione, Sez. CP_2
Lav., con la pronuncia n. 24192 del 25 ottobre 2013 aveva fissato il principio della rilevanza del reddito ai fini della conservazione del diritto alla pensione non reversibile prevista in favore dei ciechi civili dalla L. n. 66/1962, superando il precedente contrario costituito dalla sentenza n.
15646/2012. In particolare, con la sentenza n. 24192/2013 la Corte di legittimità aveva statuito che lo stato di bisogno economico era elemento costitutivo del diritto alla pensione per cecità civile istituita dalla L. n. 66/1962, che aveva natura di prestazione assistenziale di invalidità civile, integrativa del presunto mancato guadagno derivante dalla condizione di minorità dovuta alla patologia.
Nella concreta fattispecie, osservava l'appellante, il negli anni di interesse aveva sempre CP_1
percepito un reddito annuale superiore al limite previsto per la pensione di inabilità ex L. n.
118/1971, art. 12, e pertanto non aveva diritto alla prestazione in questione. Né era invocabile, osservava infine l' appellante, il principio del giudicato in ordine alla CP_2
sussistenza del requisito reddituale per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 2700/2013, in quanto le prestazioni di invalidità civile si configuravano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protraeva nel tempo ed era passibile di subire modificazioni, essendo condizionate al permanere di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo.
In applicazione di tali principi, concludeva l' , doveva escludersi che nella fattispecie vi fosse Pt_1
giudicato in ordine alla sussistenza del requisito reddituale relativamente al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2700/2013.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che il motivo della mancata erogazione da parte dell' della pensione per ciechi Pt_1
assoluti ex legge 66 del 1962 in favore del , a partire dal 01/03/2018, è rappresentato dal CP_1
ritenuto superamento dei limiti reddituali e dalla rilevanza che tale circostanza assume alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 24192 del 25 ottobre 2013, che ha fissato il principio della rilevanza del reddito ai fini della conservazione del diritto alla pensione non reversibile prevista in favore dei ciechi civili dalla L. n. 66/1962, superando il precedente contrario costituito dalla sentenza n. 15646/2012.
Occorre, tuttavia, considerare che con sentenza n. 2700/2013, la Corte di Appello di Napoli ha stabilito che “gli artt. 68 L. n. 153/1969 e 8 comma bis DL 463/1983 stabiliscono, in favore dei ciechi titolari di pensione di invalidità ordinaria, una deroga al principio generale secondo cui
l'aumento della capacità di guadagno al di sopra di 1/3 e l'aumento del reddito al di sopra dei limiti di legge comporta la revoca del trattamento pensionistico. La conservazione di tale trattamento nonostante il mutamento delle condizioni di legge è stata stabilita dal legislatore in favore di tale categoria di invalidi "allo scopo di non distogliere l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa “(cfr. Cass. sez.un. 24/2/2005 n. 3814).
La Corte di Cassazione, con sentenza n.15646 del 18.09.20102, ha stabilito il principio per cui "La particolare disciplina prevista dall'art.68 legge 30 aprile 1969 n. 153 - che derogando alla generale normativa posta dall'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n.636 (secondo cui la pensione d'invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell'invalido, non distogliendolo dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa - va letta in senso costituzionalmente orientato, sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per effetto del conseguimento di una nuova occupazione".
La Corte ha quindi ritenuto che tale principio sia di ampio respiro e di ampia applicazione e si possa ritenere che la nozione di pensione di invalidità di cui all'art.10 del r.d.l. 14 aprile 1939 n.636 si possa e si debba interpretare estensivamente, nel senso che la locuzione "pensione d'invalidità", contenuta nella citata disposizione di legge, debba essere interpretata come previsione che contempli tutte le prestazioni a sostegno dei cittadini ciechi civili destinatari di prestazioni a sostegno della loro particolare condizione.”.
Sulla scorta di tale principio la Corte di appello ha ritenuto che la mutata capacità di guadagno o la carenza sopravvenuta del requisito reddituale non incide sulla conservazione della pensione;
pertanto, ha dichiarato il diritto di alla prestazione della pensione per ciechi assoluti Controparte_1 ex legge 66 del 1962 con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati. Pt_1
Tale sentenza è passata in giudicato, ne consegue che la questione circa la rilevanza o meno della mutata capacità di guadagno o della carenza sopravvenuta del requisito reddituale sul diritto del al conseguimento della pensione per ciechi assoluti ex legge 66 del 1962 non è più CP_1
controvertibile.
La Cassazione ha ripetutamente affermato il principio che la sentenza che accerta il diritto alla prestazione esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante) e, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
ne consegue che, ove venga in questione la legittimità della revoca della prestazione disposta dall' , deve Pt_1
esclusivamente procedersi al raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della revoca per verificare se sia venuto meno uno dei requisiti per accedere alla prestazione (Sez. U, Sentenza n. 383 del 07/07/1999; Sez.
L, Sentenza n. 4159 del 22/03/2001; Sez. L, Sentenza n. 23082 del 07/11/2011).
Nel caso in esame l' , con la memoria di primo grado di questo giudizio, rimette in discussione Pt_1
la questione relativa alla rilevanza del mutamento delle condizioni reddituali del sul suo CP_1
dritto al percepimento della pensione per ciechi civili. Ebbene, evidenzia la Corte, tale questione non può più essere contestata in quanto con la sentenza n. 2700/2013, passata in giudicato, la Corte di Appello il GL non ha semplicemente accertato che il reddito del rientrava nei limiti CP_1 normativi per godere della prestazione, ma ha stabilito che la carenza sopravvenuta del requisito reddituale non incide sulla conservazione della pensione.
Ne consegue che le modifiche del requisito reddituale del non fanno venire meno il suo CP_1 diritto al godimento della prestazione e l'obbligo dell' all'erogazione della prestazione, né il Pt_1
giudicato può essere travolto dal mutato orientamento della Corte di Cassazione in merito al principio della irrilevanza del reddito ai fini della conservazione del diritto alla pensione non reversibile prevista in favore dei ciechi civili dalla L. n. 66/1962, mutamento sancito con la sentenza n. 24192 del 25 ottobre 2013.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 2.500,00 Pt_1 oltre IVA, CPA e rimborso come per spese con attribuzione all'avv. Antonio Paolozzi, che si dichiara anticipatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli 2.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa