Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2023, proposto da
PE RL e ND Marino, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182
per l’annullamento
dei provvedimenti prot. n. 308664/62 e 308779/62 della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo SI, con i quali si nega ai ricorrenti il riconoscimento e la liquidazione dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle amministrazioni dipendenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza e assegnati al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della SI, impugnano i provvedimenti con cui l’amministrazione ha rigettato le singole richieste di riconoscimento dell’indennità di compensazione prevista dall’art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 e di pagamento delle relative indennità non versate, comprensive di arretrati.
Trattasi, nello specifico, di indennità da corrispondere per lo svolgimento di prestazioni di lavoro in giornate destinate al riposo settimanale o festive infrasettimanali; quindi di controversia rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2025, la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
Con i due motivi di ricorso, veniva contestata la legittimità dei provvedimenti di diniego adottati dall’amministrazione perché assunti, secondo la prospettiva dei ricorrenti: a) in violazione dell’art. 54 comma 3 d.P.R. n. 164/2002 e dell’art. 43 del D.M. del 30 novembre 1991 perché, in caso di impiego del personale di Guardia di Finanza in un giorno festivo, normalmente destinato a riposo settimanale dal regolamento interno, deve essere corrisposta un’indennità compensativa di euro 5,00; b) eccesso di potere per irragionevolezza perché l’azione amministrativa dovrebbe essere improntata al minor sacrificio dei diritti dei lavoratori o, comunque, alla compensazione di quanto richiesto come surplus d’impiego.
Entrambi i motivi di ricorso, che il Collegio ritiene non fondati, richiedono la risoluzione della medesima questione di diritto, relativa cioè alla spettanza o meno di un’indennità compensativa al personale militare comandato in servizio in un giorno festivo e collocato invece a riposo in altro giorno feriale della medesima settimana.
In argomento, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, espresso dalla sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 25 agosto 2021, n. 1949, come confermata dal Consiglio di Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6454.
Secondo il predetto orientamento, il dato normativo che discende dall’art. 54 comma 3 del d.P.R. 18/6/2002 n. 164 non conduce alle conclusioni prospettate dai ricorrenti.
La disposizione in parola, infatti, prevede che “ fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero ”.
Ritiene il Collegio che l’unica interpretazione capace di rispettare la lettera della disposizione è quella che consente il riconoscimento dell’indennità in parola solo nel caso in cui il militare “[…] per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale […]”: dunque, quando al militare sia comandato di prestare servizio settimanale sostanzialmente per 7 giorni su 7, senza il giorno di riposo (sia esso ricadente in un giorno festivo o feriale) previamente individuato nel piano di servizio.
La giurisprudenza sopra indicata ha infatti ribadito che il termine “ sopravvenute ”, riferito alle esigenze di servizio, implica necessariamente l’esistenza di una precedente programmazione dell’attività lavorativa che venga poi modificata per effetto di nuove esigenze inderogabili; e il termine “ destinato ”, riferito al giorno di “ riposo settimanale ” o al “ festivo infrasettimanale ”, parimenti evoca una precedente programmazione del lavoro, tale da comportare una determinata destinazione alle singole giornate. Né a quest’ultimo proposito, può condividersi l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la domenica costituisca sempre e comunque giornata destinata al riposo settimanale, atteso che, come sopra ricordato, le previsioni normative che disciplinano la prestazione dei militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza (come molte altre categorie del pubblico impiego esercenti servizi di pubblica necessità) dispongono che gli stessi hanno diritto a un giorno di riposo settimanale e che questo venga fruito “di norma” in un giorno festivo, così implicitamente ammettendosi che possa anche essere altrimenti, e ciò proprio sulla base della programmazione dei turni operativi.
Detti principi trovano applicazione anche alla questione qui dedotta, nella quale nessuno dei ricorrenti documenta che l’assegnazione in giorni settimanali destinati a riposo o a festività sia avvenuto nello specifico in deroga alla pianificazione dei turni di servizio e per sopravvenute e inderogabili esigenze dell’amministrazione.
Quanto precede rende quindi evidente l’infondatezza sia della prima doglianza, con cui si contesta la violazione di legge e l’eccesso di potere per illogicità e travisamento; sia della seconda censura con cui i ricorrenti paventano l’eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e per difetto di motivazione.
Invero, l’istituto in parola ha una sua chiara ratio del tutto differente dagli altri istituti connessi alla remunerazione del lavoro in giornate solitamente ricadenti nei giorni festivi. Tuttavia occorre avere riguardo, nel caso in esame, alla peculiare modalità di svolgimento dell’ordinario lavoro degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che, al fine di garantire lo svolgimento continuo delle funzioni istituzionali, viene organizzato dai relativi uffici secondo apposita turnazione e con la previsione di garantire il turno di riposo in giornate (anche) diverse da quelle solitamente festive.
In conclusione, il ricorso è da respingere in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO