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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/12/2025, n. 9892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9892 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22864/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC CE RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22864/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VENTURINI FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, Via Montebello n. 24, giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RUSSO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, Piazza Castello n. 19, giusta procura in atti,
[...]
Controparte_2 C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PENZA SALVATORE ed elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, via M. e G. Savarè 1, giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. NESE MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, via Alfonso Lamarmora n. 40, giusta procura in atti, PARTI CONVENUTE
e contro del defunto avv. Stella Controparte_4 Persona_1 Brancato (C.F./P.I. ), con Studio in Piazza Duomo, 29 27058 Voghera - PV, C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale pagina 1 di 30 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito A)Accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva e/o concorrente del NO e del signor e, per l'effetto, condannare il signor , la Persona_1 CP_5 Per_1 compagnia , già e/o in persona dei Controparte_1 Controparte_6 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via alternativa e/o solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, perdita di chances, per lesione della capacità lavorativa specifica e generica, lucro cessante, per spese mediche e non, presenti e future) patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura che si chiede venga determinata dall'Ill.mo Giudice adito secondo i parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi come per legge. B) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, Cpa e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre alle spese di CTU e di CTP. C) Liquidare alla signora l'ulteriore somma di € 5.870,00 oltre accessori di legge quali spese Parte_1 legali sostenute per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014. In via istruttoria Si insiste affinché venga ammessa la prova per interrogatorio formale del convenuto signor (sui capitoli n. 1 e CP_5 da 3 a 11) e per testi sulle seguenti circostanze: 1. “Vero che il 22 gennaio 2013, alle ore 3.30 circa, la signora , alla guida del veicolo IN PE, targato CG032LT, Parte_1 percorreva la Strada Vigevanese SS 494, quando l'autovettura OP ST, targata AS119HA, di proprietà e condotta dal signor , proveniente dall'opposto senso di marcia, effettuava Persona_1 una manovra di svolta a sinistra per entrare nella stazione di servizio posta dal lato opposto della carreggiata senza avvedersi della presenza dell'autovettura attorea ed urtandola”; 2. “Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente, il veicolo in panne condotto dalla signora veniva Pt_1 a sua volta urtato dall'autovettura BMW 318, con targa Svizzera n. FR238742, di proprietà e condotta dal signor , tanto da sospingere la IN PE contro il guard rail presente alla sua CP_3 sinistra”; 3. “Vero che l'autovettura BMW 318 del signor percorreva la strada CP_3 Vigevanese ad elevata velocità”; 4. “Vero che il giorno 22 gennaio 2013, alle ore 3.30 circa vi era buio e nebbia persistente”; 5. “Vero che la ricostruzione del sinistro effettuato dai Carabinieri e contenuta nel rapporto di incidente stradale è fondata sulle dichiarazioni rese dal signor il Per_1 giorno 7 febbraio 2013, ovvero 16 giorni dopo il verificarsi del sinistro”; 6. “Vero che il veicolo condotto dal signor riportava danni nella parte anteriore destra”; 7. “Vero che il signor Per_1
dichiarava ai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro che la sua velocità di guida era di CP_3 circa 70 km/h”; 8. “Vero che il limite di velocità previsto per il tratto di strada percorsa dalle parti era di 70 km/h in condizioni ottimali, in orari diurni, con luce e piena visibilità”; 9. “Vero che i Carabinieri intervenuti accertavano che sul luogo del sinistro vi era scarsa visibilità a causa dell'orario notturno, della nebbia persistente e della mancanza di illuminazione, dichiarando
“Illuminazione: Inesistente;
Visibilità Insufficiente” doc. 2)”; 10. “Vero che in seguito al sinistro de quo, l'esponente subiva lesioni fisiche tali da dover essere trasportata d'urgenza presso il Pronto pagina 2 di 30 Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano ove veniva diagnosticato “frattura branchio ischio pubica + aletta sacrale + coccige, frattura/scoppilo L1, VI – VII – VIII” e veniva ricoverata nel reparto di Terapia Subintensiva in prognosi riservata e poi in quello di rianimazione e sottoposta a 3 interventi chirurgici di “stabilizzazione D11-L3”, di “riduzione e fissazione sacro-iliaca dx con viti paracutanee” e di “fissazione per via anteriore + corpectomnia L1 + posizionamento cage vertebrale” (docc. 4 pag.377 e ss). 11. “Vero che in data 13 febbraio 2013 veniva trasferita nel Reparto di Unità Spinale del medesimo nosocomio con diagnosi di “paraplegia da trauma vertebro-midollare L1 (Asia A all'ingresso – Asia C alle dimissioni); alvo e vescica neurologici, IVU, esiti trauma toracico” (doc. 5 pag. 339)”; 12. “Vero che la signora veniva dichiarata invalida al 100% “Portatore di Pt_1 handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) e inserita nelle liste di collocamento degli invalidi civili al 100% (docc. 18 e 19)”; 13. “Vero che i movimenti della signora dal giorno del Pt_1 sinistro de quo sono possibili unicamente con l'ausilio di una carrozzina”; 14. “Vero che prima del sinistro de quo la signora era una giovane donna di 24 anni arrivata in Italia per cambiare Pt_1 vita e poter mantenere i propri familiari in Romania”; 15. “Vero che prima del sinistro de quo la signora era una donna solare, dinamica e sportiva, sempre contornata da amici, a cui piaceva Pt_1 organizzare uscite serali con il gruppo di connazionali e andava in discoteca nel fine settimana”; 16.
“Vero che la signora amava il ballo, era iscritta a un corso di danza Hip Hop, si esibiva
Pt_1 anche in alcuni locali e appena sentiva musica, iniziava a ballare”; 17. “Vero che la signora
Pt_1 prima del sinistro de quo praticava jogging tutte le mattine”; 18. “Vero che la signora dal
Pt_1 giorno del sinistro è ingrassata di 20 kg in quanto prima dell'evento praticava molti sport ed era sempre attiva anche lavorativamente”; 19. “Vero che la signora ha tolto tutti gli specchi di
Pt_1 casa e quelle poche volte che è costretta ad uscire di casa, quando entro in ascensore abbassa gli occhi per non guardarsi nello specchio”; 20. “Vero che la signora è portatrice di vescica e
Pt_1 alvo neurologico, quindi gli svuotamenti devono essere manuali ed effettuati circa 6-7 volte al giorno la vescica neurologica e almeno 2 volte al giorno l'alvo neurologico”; 21. “Vero che la signora
è priva di sensibilità dunque è impossibile per lei avvertire lo stimolo e la fuoriuscita sia di
Pt_1 urina che di feci”; 22. “Vero che la signora è affetta da Disturbo di Disadattamento con
Pt_1 Ansia e Umore Depresso”; 23. “Vero che la ricorrente soffre di persistenti e lancinanti dolori cronici tanto da essere in cura nl reparto di terapia del dolore e assume farmaci particolarmente invalidanti che le attenuano il dolore (che comunque non scompare) ma la rendono stordita, assonnata e dipendente dai farmaci”; 24. “Vero che dal giorno del sinistro la signora trascorre le sue
Pt_1 giornate in casa, si vergogna di sé e rifiuta di vedere le sue amiche”; 25. “Vero che la signora
Pt_1 prima del sinistro de quo era fidanzata da diversi anni con un ragazzo connazionale e da poco conviveva con lo stesso in quanto avevano deciso di provare ad avere un bambino”; 26. “Vero che il fidanzato della signora lasciò la stessa poco tempo dopo il sinistro in quanto non si sentiva
Pt_1 all'altezza di supportarla, iniziare una vita e creare una famiglia con una persona disabile”; 27.
“Vero che la signora prima del sinistro de quo svolgeva qualche lavoro come barista e colf Pt_1 per potersi mantenere agli studi”; 28. “Vero che la signora prima del sinistro de quo era una Pt_1 studentessa in giurisprudenza e il suo sogno era diventare avvocato”; 29. “Vero che la signora
diceva che, se non fosse riuscita a diventare avvocato, avrebbe aperto un'impresa di pulizie”; Pt_1 30. “Vero che la signora dopo il sinistro de quo e le lesioni fisiche patite di natura Pt_1 psicofisiche, è impossibilitata a svolgere l'attività di barista e colf”; 31. “Vero che, a causa dell'impossibilità di lavorare per mantenersi agli studi e alla depressione post traumatica, la signora
ha abbandonato gli studi di giurisprudenza”; 32. “Vero che la signora , essendo Pt_1 Pt_1 pagina 3 di 30 nell'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa in seguito al sinistro de quo, si è trovata nell'impossibilità economica di far fronte ai canoni locatizi dell'appartamento ove viveva”; 33. “Vero che nel novembre 2014 la signora ha subito una procedura di sfratto dalla sua abitazione, è Pt_1 stata costretta ad abbandonare la sua abitazione per essere ospitata a turno da alcune amiche che peraltro avevano appartamenti inidonei per una persona in sedia a rotelle”; 34. “Vero che la signora
ha necessità di assistenza continua sia per svolgere i lavori domestici in casa, sia per le Pt_1 semplici attività della vita quotidiana, oltre ad avere necessità di un'assistenza specializzata almeno 8h al giorno per lo svuotamento manuale dell'alvo e della vescica neurologica e per ogni attività della vita quotidiana”; Si indicano come testimoni: GN , residente in [...] Vittoria 18, con richiesta di Delega al Tribunale di Ancona per la sua escussione, sui tutti i capitoli di prova;
GN , residente in [...] sui capitoli da 10 a 34; Testimone_2 GN residente in [...], sui capitoli da 10 a 16, da Testimone_3 18 a 27, 30, 31, 32 e 34; NO , residente in [...] sui Testimone_4 capitoli da 10 a 34; GN , residente in [...], Testimone_5 sui capitoli da 10 a 16, da 18 a 27, 30, 31, 32 e 34; Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare”
Per il convenuto Controparte_7
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito in via principale, accertato e dichiarato che il sig. , non ha CP_3 avuto alcuna partecipazione nella dinamica causale dell'incidente che, anzi, ha subito incolpevolmente, per l'effetto dichiararne la carenza di legittimazione passiva sostanziale e così respingere l'azione proposta dalla nei suoi confronti e nei confronti del civilmente obbligato Pt_1 Contr
- nel merito, ma in subordine, per gli stessi motivi di cui sopra, e cioè che il sig. CP_3 non ha avuto alcuna partecipazione nella dinamica causale dell'incidente che, anzi, ha subito incolpevolmente, per l'effetto respingere la domanda di condanna in concorso di colpa con l'attrice Contr proposta da nei suoi confronti e nei confronti del civilmente obbligato perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, ma in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudicante dovesse ritenere la sussistenza dei presupposti sostanziali e probatori per riconoscere al contrario l'apporto causale del , accertato e dichiarato il concorso di colpa di CP_3 tutti i protagonisti del sinistro, disporlo in misura minima per il , per tutte le ragioni esposte in CP_3 atti, e riconoscere all'attrice un risarcimento dei danni provati essere effettiva conseguenza del sinistro ed in misura inversamente proporzionale alla sua responsabilità, certamente prevalente rispetto agli altri in questa ipotesi di conclusione subordinata;
- in via istruttoria, ferme e ribadite le istanze ed eccezioni istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.; - in ogni caso con il favore delle spese da riconoscersi tanto rispetto all'attrice che rispetto ad CP_1 per Controparte_8
“Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, Voglia: 1) nel merito, rigettare l'avversa domanda pure perché infondata sia in fatto che in diritto e, solo subordinatamente, dichiarare l'esclusiva responsabilità della GN nella causazione del sinistro de quo e Parte_1 conseguentemente rigettare l'avversa domanda;
2) in ulteriore subordine, dichiarare la corresponsabilità, quanto meno prevalente dell'attrice e dell'altro convenuto nella determinazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di pagina 4 di 30 competenza della Unipolsai Ass.ni spa tenendo in debito conto il grado di responsabilità in capo all'attrice nella determinazione del sinistro de quo;
3) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum, in ogni caso e per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, tenendo conto della corresponsabilità del sig. nella determinazione delle lesioni occorse all'attrice in CP_3 Contr occasione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso in solido con la a risarcire direttamente la signora per la quota di danno provocato dalla condotta di guida del Pt_1 sig. . Con vittoria delle spese di lite comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali. I.1) CP_3 Questa difesa chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito)” per : Controparte_3
“- accertare e dichiarare che non ha avuto alcuna partecipazione causale Controparte_3 attiva originaria nella dinamica del sinistro per cui è causa che, anzi, egli ebbe a subire senza alcuna colpa e responsabilità di sorta e, per l'effetto, dichiararne, conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva sostanziale e, dunque, in ogni caso respingere l'azione per come proposta da
in danno del predetto convenuto con il rigetto di ogni domanda per come Controparte_9 ritenuta ritualmente spiegata tanto in punto di AN che di - in ogni caso con Controparte_10 il favore delle spese e del compenso professionale come da Tabelle Professionali oltre al rimborso forfetario delle spese generali di studio ex art.2 n.55/2014 pari al 15%, al C.P.N.A. pari al 4% e all'I.V.A. pari al 22% ed il rimborso dei costi di trasferimento dalla Svizzera per l'Italia A/R al fine di rendere il chiesto interrogatorio in occasione dell'udienza del 19.12.2024 (cfr. verbale di causa), del soggiorno presso l'Hotel Bianca Maria Palace (notte del 18.12.2024) e l'indennità di mancato guadagno patito nei giorni del 18-19.12.2024 come da elenco e specifiche che si allegato al presente atto sub. lett.A) ammontanti ad CHF 1.105,10 pari ad € 1.1185,76 (S.E.&O). All.to A) nota specifica dei costi con relative ricevute e giustificativi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale ed in qualità rispettivamente di Persona_1 Controparte_1 proprietario-conducente e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo OP ST, targata AS119HA, Contr nonché (di seguito, ), in persona del legale rappresentante Controparte_11
Contr pro tempore ed , domiciliato presso in qualità di proprietario-conducente Controparte_3
pagina 5 di 30 dell'autovettura BMW 318, con targa Svizzera n. FR238742, per ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dei convenuti e nella causazione del sinistro occorso in data 22 gennaio Per_1 CP_3
Contr 2013 e, per l'effetto, la condanna del convenuto , di e di l Per_1 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei sofferti.
A fondamento della domanda l'attrice ha allegato:
- che il giorno 22 gennaio 2013, alle ore 3.30 circa, stava percorrendo la Strada Vigevanese SS 494 alla guida del veicolo IN PE, targato CG032LT, di proprietà della società Bikini Rent Sas, quando l'autovettura OP ST, targata AS119HA, di proprietà e condotta da , proveniente Persona_1 dall'opposto senso di marcia, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra per entrare nella stazione di servizio posta dal lato opposto della carreggiata, senza avvedersi, forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia presente, della presenza dell'autovettura attorea;
- che, di conseguenza, l'attrice ha tentato di sterzare per evitare l'impatto con il veicolo del convenuto, ma ha perso il controllo del proprio mezzo, impattando con la sua parte frontale contro il lato anteriore destro dell'OP ST;
- che il veicolo in panne condotto dell'attrice è stato a sua volta urtato violentemente dall'autovettura
BMW 318, con targa Svizzera n. FR238742, di proprietà e condotta da , il quale stava CP_3 percorrendo la strada Vigevanese ad elevata velocità, tanto da non riuscire ad evitare l'impatto con i veicoli ivi presenti e così sospingendo la IN PE contro il guard rail presente alla sua sinistra;
- che, in seguito al violento impatto, ha subito gravissime lesioni, tanto da dover essere trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, ove le sono state prestate le prime cure del caso ed eseguiti i necessari esami strumentali, a seguito dei quali veniva diagnosticata “frattura branchio ischio pubica + aletta sacrale + coccige, frattura/scoppilo L1, VI –
VII – VIII”;
- che, dopo tre interventi chirurgici e conseguente ricovero in rianimazione, è stata dimessa in data 13 febbraio 2013 con il seguente bilancio lesionale: “Frattura manubrio e corpo sternale;
Frattura arco posteriore e laterale delle coste dalla I alla VIII a sinistra;
Frattura da scoppio L1 mielica (ASIA A);
Frattura del Pilastro anteriore dell'acetabolo di sinistra;
Frattura della branca ischio pubica di sinistra;
Frattura del coccige inferiormente;
Frattura estremo craniale a destra dell'aletta sacrale”
(doc. 4). La stessa in pari data veniva trasferita nel Reparto di Unità Spinale del medesimo nosocomio
pagina 6 di 30 in quanto era emersa fin da subito la presenza di “paraplegia da trauma vertebro-midollare L1 (Asia
A all'ingresso – Asia C alle dimissioni); alvo e vescica neurologici, IVU, esiti trauma toracico”;
- che, in conseguenza delle gravissime lesioni subite, negli anni successivi all'incidente e sino al settembre 2018, si è dovuta sottoporre a una serie di lunghi e provanti ricoveri presso diverse strutture ospedaliere;
- oltre alle menomazioni fisiche, di aver sofferto di una grave depressione post traumatica, avendo visto la propria vita cambiare totalmente da un giorno all'altro sotto ogni profilo: all'epoca del sinistro stava studiando giurisprudenza all'Università e nel contempo lavorava presso un albergo ed altre strutture dove svolgeva le attività domestiche e di pulizia per mantenersi agli studi, oltre ad essere una ragazza attiva che praticava jogging regolarmente, tutte attività a cui ha dovuto rinunciare;
- che, in definitiva, a causa del sinistro de quo l'attrice ha subito, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta, un danno biologico permanente nella misura del 75 - 80%, con compromissione totale della sua capacità lavorativa specifica, grave menomazione della capacità lavorativa generica e necessità di assistenza semi-specialistica continua;
a ciò si aggiunga il danno morale, sia in relazione al danno biologico temporaneo che permanente;
- che, oltre al risarcimento del danno biologico, ha diritto altresì al riconoscimento di una somma di denaro a titolo di personalizzazione del danno, atteso che i postumi riportati a seguito del sinistro e del lungo iter clinico, hanno determinato uno stravolgimento integrale della sua vita, costringendola a interrompere gli studi universitari e a rinunciare al suo sogno di diventare avvocato, nonché all'attività di jogging che ella praticava quotidianamente;
- di aver diritto altresì al risarcimento del danno patrimoniale sia per le spese mediche che per quelle di assistenza stragiudiziale, ma anche per la perdita della capacità lavorativa specifica e della chance di laurearsi in giurisprudenza e diventare avvocato;
- che, non avendo ricevuto alcuna somma a titolo di ristoro del danno patito, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree per Controparte_1 essere il sinistro integralmente imputabile alla condotta dell'attrice, ovvero, in subordine, di dichiarare la corresponsabilità prevalente dell'attrice e ridurre proporzionalmente il risarcimento richiesto. A sostegno della propria tesi difensiva, ha eccepito quanto segue: Controparte_1
pagina 7 di 30 - che la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice non è in alcun modo provata;
al contrario, dall'esame del rapporto stradale e dai rilievi planimetrici eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro emerge che nessuna responsabilità dell'accadimento è da addebitarsi a
, laddove il sinistro è invece conseguenza esclusiva della colposa condotta della stessa Persona_1
avendo ella perso il controllo del proprio veicolo autonomamente innescando l'incidente per Pt_1 cui è causa dopo aver urtato contro il guard rail ed essersi parata sull'opposta corsia di marcia da cui proveniva;
Persona_1
- che, in ogni caso, in relazione al quantum richiesto da parte attrice, le pretese avanzate sono generiche, infondate ed eccessive: in particolare, la richiesta di personalizzazione è del tutto sfornita di supporto probatorio;
quanto all'incapacità lavorativa specifica, non vi è prova della perdita di capacità reddituale, né del reddito prima e dopo il sinistro per cui è causa;
per quanto concerne, infine, il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, tale richiesta costituisce una duplicazione della successiva richiesta risarcitoria da perdita di chances.
Si è, altresì, costituita in giudizio chiedendo, in via principale, accertato che Controparte_7 CP_3
non ha avuto alcuna partecipazione nella dinamica causale dell'incidente, per l'effetto
[...] dichiararne la carenza di legittimazione passiva e respingere l'azione proposta dall'attrice nei Pt_1
Contr suoi confronti e nei confronti del civilmente obbligato in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero ritenersi sussistenti i presupposti sostanziali e probatori per riconoscere al contrario l'apporto causale dell'assicurato , accertato e dichiarato il concorso di colpa di tutti i CP_3 protagonisti del sinistro, quantificarlo in misura minima per il convenuto e riconoscere CP_3 all'attrice un risarcimento dei danni risultanti essere effettiva conseguenza del sinistro ed in misura inversamente proporzionale alla sua responsabilità.
Per quanto concerne il convenuto , deceduto nelle more del giudizio, il Giudice, dato atto Persona_1 all'udienza del 21.2.2023 della documentata rinuncia all'eredità degli unici chiamati individuati e dell'impossibilità di reperire altri eredi o chiamati all'eredità, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente del convenuto, nominato dal Tribunale in cui si è aperta la successione;
all'udienza del 27.6.2024, verificata la regolarità della notifica nei confronti del curatore, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
pagina 8 di 30 Con deposito di comparsa di risposta in data 13.12.2024 si è costituito in giudizio , CP_3 chiedendo il rigetto delle domande avversarie sulla base della propria totale estraneità nella causazione delle lesioni subite dall'attrice, avendo egli con il proprio veicolo, in occasione del sinistro de quo, esclusivamente urtato il veicolo di , fermo sulla carreggiata e non visibile a causa Persona_1 dell'orario notturno e dei fari spenti.
La causa è stata istruita mediante espletamento di due CTU, una cinematica e una medico-legale sulla persona dell'attrice, nonché mediante l'assunzione di prove testimoniali e dell'interpello del convenuto
. CP_3
La causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni al 10.9.2025 ed è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 12.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che parte attrice ha agito in giudizio, da un lato, nei confronti di Controparte_1
e , promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti
[...] Persona_1 dell'assicurazione del cd. veicolo antagonista e facendo valere la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell'autoveicolo OP ST, targato AS119HA, Contr dall'altro, nei confronti di di , proprietario e conducente dell'autoveicolo BMW CP_3
318, con targa Svizzera n. FR238742, promuovendo azione diretta ex art. 126 d.lgs. 209/2005 nei confronti di ed estendendo il contraddittorio al proprietario del veicolo, quale litisconsorte CP_2 necessario ai sensi degli artt. 126, comma 2, e 144, comma 3, d.lgs. 209/2005, domiciliato ex lege presso ai soli fini della regolare instaurazione del contraddittorio. CP_2
In particolare, l'attore nell'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di
[...]
ed nella determinazione del sinistro per cui è causa e di condannare i Per_1 CP_3 convenuti - ad eccezione di quest'ultimo -, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguentemente patiti.
In via preliminare, va precisato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli pagina 9 di 30 (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013) e dovendosi, dunque, applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò premesso, si osserva che la dinamica dell'incidente può essere ricostruita, in primo luogo, sulla base del rapporto e dello schizzo planimetrico, redatti dalla Legione Carabinieri di Rosate (doc. n. 2 parte attrice), nonché dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro raccolte dagli operanti poco giorni dopo l'accaduto.
In particolare, risulta accertato che, in data 22 gennaio 2013, intorno alle 3:30, Controparte_9 stava conducendo la propria autovettura IN PE lungo la Strada Vigevanese proveniente
[...] da Trezzano e in direzione di Abbiategrasso, trasportando a bordo la connazionale Testimone_1 superato il distributore di benzina Tamoil, improvvisamente e per ragioni non accertate, l'attrice ha perso il controllo del veicolo e ha iniziato a sbandare, fino ad urtare contro il guard rail del senso opposto di marcia con la parte anteriore della vettura, così iniziando a roteare in senso antiorario e invadendo l'opposta corsia di marcia;
in quel frangente, dall'opposta direzione di marcia proveniva l'autovettura OP ST guidata da , il quale, pur essendosi in un primo momento Persona_1 avveduto dello sbandare della IN PE, non potendo vederne i fari dirigersi verso di lui per via del suo roteare su sé stessa, non è riuscito ad evitare l'impatto tra la parte frontale della propria vettura e il lato destro dell'autovettura dell'attrice.
A causa dell'impatto, la IN PE ha trovato la sua posizione di quiete vicino al guard rail di sinistra, mentre l'OP ST ha invaso e si è fermata nell'opposta corsia di marcia, dalla quale, in quel frangente, stava sopraggiungendo la BMW guidata da;
quest'ultimo, non avvedutosi CP_3 tempestivamente della presenza della OP per via dei fari danneggiatisi nel primo urto, ha tentato invano una manovra di frenata, ma non è riuscito ad evitare l'impatto con l'autovettura di . Per_1
pagina 10 di 30 Gli operanti hanno provveduto a raccogliere le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro;
tra questi, l'odierna attrice e – rispettivamente conducente e trasportata dalla IN PE – Testimone_1 hanno entrambe dichiarato di non ricordare nulla della dinamica dell'incidente; al contrario, e Per_1
hanno descritto quanto accaduto con sufficiente precisione e con affermazioni convergenti, che CP_3 hanno trovato peraltro riscontro sia in quanto dichiarato da in sede di interpello, sia nelle CP_3 risultanze della CTU cinematica.
Venendo alla CTU cinematica, risulta ricostruito, in primis, lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro: “il sinistro avviene in orario notturno, in condizioni di meteo sereno, asfalto asciutto, traffico scarso, visibilità insufficiente per assenza di illuminazione pubblica. […] il limite di velocità nel senso di marcia della IN ER era di 90 km/h (per strada extraurbana secondaria), essendo visibile il segnale di 'fine limite 70 km/h', mentre nel senso opposto era di 70 km/h”.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio è partito dalla considerazione, che già era possibile evincere dalla relazione dei Carabinieri, secondo cui il sinistro in esame, che vede coinvolti tre veicoli, “è in realtà costituito da due sinistri aventi dinamiche distinte tra loro”, giacché il secondo urto – quello tra la BMW e la OP ST – avviene quando quest'ultima è già ferma sulla carreggiata da diversi secondi, sufficienti al suo conducente per uscire dall'abitacolo, portarsi in sicurezza a Persona_1 bordo strada ed assistere alla collisione.
Conseguentemente si procederà nell'analisi dei due sinistri in maniera distinta, al fine di meglio precisare le posizioni degli odierni convenuti.
Per quanto attiene al primo scontro – quello tra la IN PE guidata da e l'OP ST Pt_1 guidata da – premesso che gli operanti intervenuti in loco hanno individuato solo il punto Per_1
d'urto tra la IN e il guard rail, il consulente tecnico nominato è stato in grado di individuare il punto d'urto tra la IN e la OP sulla base di considerazioni logiche e delle testimonianze raccolte, verificandone quindi la coerenza per mezzo di una simulazione numerica. Ebbene, da tale processo è risultato che l'urto tra IN ER ed si è verificato “in prossimità della linea di CP_12 mezzeria della carreggiata, e più probabilmente nella corsia di marcia della ”. CP_12
Tale dinamica risulta coerente con quanto dichiarato dal , ove ha riferito di aver deviato la Per_1 traiettoria verso sinistra nel tentativo di evitare la collisione (cfr. verbale dei Carabinieri: “quando notavo quel veicolo [la IN] collidere con il guard-rail mi allargavo sulla corsia opposta di marcia
pagina 11 di 30 onde evitare di urtarlo o di essere urtato”).
Il successivo passaggio nel ragionamento svolto dal CTU è consistito nella determinazione, sempre mediante una simulazione numerica digitale, della velocità dei veicoli al momento dell'urto. In particolare, dalle risultanze di tale simulazione è emerso che:
“- La OPEL ASTRA è arrivata all'urto contro la IN ad una velocità di circa 71 km/h;
- La IN è arrivata all'urto contro la OPEL ASTRA ad una velocità di circa 30 km/h;
- L'EES della OPEL ASTRA nel primo urto contro la IN è di 37 km/h (valore che si rileverà nel seguito essere coerente con la stima di cui al Cap.7)
- L'EES laterale della IN è di 32 km/h (valore coerente con i danni rilevati sul mezzo).
- Il punto d'urto si trova in prossimità della mezzeria della carreggiata, nella corsia di marcia della ”. CP_12
Tanto premesso, dalla velocità all'urto è stato possibile risalire alla velocità di marcia dei due veicoli coinvolti: “Considerando il rallentamento del mezzo nella fase di sbandata pre-urto, si può concludere che la velocità alla quale la conducente della IN ha perso il controllo fosse nell'ordine dei 75-80 km/h. […] La è giunta all'urto contro la IN ad una velocità nell'ordine dei 71 km/h”. CP_12
In relazione alla velocità di marcia della correttamente il CTU ha precisato che ha CP_12 Per_1 riferito agli operanti di aver rallentato la marcia nel momento in cui ha notato lo sbandamento della
IN e di aver deviato verso sinistra per evitare la collisione (“preciso che quanto notavo quel veicolo collidere con il guard-rail mi allargavo sulla corsia opposta di marcia onde evitare di urtarlo o di essere urtato. La forza dell'impatto era però tale che il mezzo di fatto rimbalzava con forza e dopo aver ruotato se sé stesso attraversava tutta la corsia di destra ed invadeva nuovamente quella di sinistra presentandosi innanzi alla mia autovettura con la sua parte frontale, nonostante avessi rallentato la marcia, sin da quando notavo quell'auto sbandare la prima volta”).
Da ciò si può ricavare che l'originaria velocità di marcia della quandanche il rallentamento sia CP_12 stato minimo in ragione della repentinità dell'evento, superava – seppur di poco – i 71 km/h.
Dall'analisi dei dati raccolti il CTU ha dunque così ricostruito la dinamica del primo sinistro: “Il giorno
22/01/2013, alle ore 03:30 circa, la signora percorre la Strada Parte_1
Vigevanese a Gaggiano (MI) in direzione di Abbiategrasso, alla guida dell'autovettura IN
ER, con a bordo la passeggera . Giunta in prossimità della progressiva Testimone_1
pagina 12 di 30 chilometrica 11+290, poco prima di raggiungere la stazione di servizio TOTAL-ERG posta sulla destra della strada, per ragioni non accertabili perde il controllo del veicolo mentre procede ad una velocità nell'ordine dei 75-80 km/h. Il mezzo, dopo qualche sbandata, devia verso sinistra, attraversa diagonalmente la corsia opposta ed impatta violentemente il guard-rail metallico di sinistra. A seguito dell'urto contro il guard-rail, che avviene ad una velocità nell'ordine dei 67 km/h, il veicolo subisce gravi danneggiamenti alla parte frontale, entra in rotazione anti-oraria e prosegue il suo moto di avanzamento nella corsia opposta andando ad impattare con la fiancata destra contro la parte anteriore destra dell'autovettura OPEL ASTRA, condotta da , che proviene Persona_1 dall'opposto senso di marcia. Quest'ultimo procede ad una velocità di poco superiore ai 70 km/h allorché si avvede della sbandata della IN ER e rallenta preventivamente, deviando verso sinistra nel momento in cui la IN ER, dopo aver urtato il guard-rail, proviene nella sua corsia di marcia. In ragione di tale deviazione a sinistra, l'urto tra IN ER ed CP_12 avviene in prossimità della mezzeria della carreggiata, pur se nella corsia della ”. CP_12
Da tale ricostruzione si desume, anzitutto, la prova della condotta imprudente dell'odierna attrice per aver la stessa violato le regole cautelari specifiche di cui agli artt. 143, comma 1 e 141 commi 1, 2 e 3
C.d.S. In particolare, risultata accertata la violazione dell'art. 143, comma 1, C.d.S., laddove prescrive che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, avendo l'attrice invaso, per cause rimaste ignote,
l'opposta corsia di marcia. A ciò si aggiunga che tale condotta costituisce una violazione, altresì, dell'art. 141, comma 2, C.d.s., laddove prescrive che il conducente debba “sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. È pacifico, infatti, sul fatto che l'attrice non abbia mantenuto il controllo del proprio veicolo: risulta, infatti, accertato che la stessa abbia iniziato a sbandare ben prima della collisione con l'OP ST – e sul punto si richiamano le dichiarazioni di , ove ha Per_1 riferito di essersi avveduto di tale circostanza e di aver conseguentemente rallentato la propria marcia – sino a deviare la propria traiettoria verso sinistra e scontrarsi contro il guard rail dell'opposta corsia di marcia in un momento antecedente rispetto all'urto con la OP, come testimoniano gli ingenti danni riportati alla parte anteriore del veicolo (cfr. fotografie a pag. 21-22 della CTU).
pagina 13 di 30 Infine, si consideri che, date le particolari condizioni dei luoghi – notte inoltrata e scarsa illuminazione pubblica della via – l'attrice, pur viaggiando ad una velocità (75-80 km/h) contenuta nei limiti prescritti dalla segnaletica verticale per quel tratto di strada (90 km/h), avrebbe dovuto, prudenzialmente,
“regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Tutto ciò considerato, si ritiene superata la presunzione di paritaria responsabilità sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c., per aver l'attrice violato, con la propria condotta, le sopracitate regolare cautelari e per essere tale condotta in nesso di causalità con il sinistro occorso (cfr. pag. 42 CTU: “Il sinistro viene originato dalla conducente della IN ER, la quale, per ragioni non accertate e non determinabili a posteriori, perde il controllo del proprio mezzo, il quale sbanda, urta frontalmente contro il guard-rail di sinistra e successivamente avanza e ruota fuori controllo nella corsia di marcia opposta, da dove proviene la ”). CP_12
Tanto premesso, l'accertamento della colpa in capo al danneggiato non esime, nemmeno in caso di violazioni particolarmente gravi delle regole cautelari che regolano la circolazione stradale, dall'accertare se la condotta degli altri soggetti coinvolti sia stata conforme alla legge (v. Cass.
19115/2020 secondo cui “l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343). Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente”).
Ebbene, quanto alla condotta di , deve osservarsi che il consulente tecnico ha stimato che Persona_1 la velocità di marcia dell'autovettura da lui condotta fosse di poco superiore ai 70 km/h, ossia, comunque superiore al limite di velocità prescritto per quel tratto di strada nella direzione da lui percorsa, seppur in minima misura. A ciò si aggiunga che, per espressa ammissione di , Persona_1
pagina 14 di 30 egli ebbe modo di avvedersi dello sbandare della IN PE prima che la stessa invadesse l'opposta corsia di marcia, ossia a una distanza temporale stimata dal CTU in 3,6 secondi prima dell'urto.
Ad avviso del ctu, laddove avesse percepito il pericolo già in quel momento, “se in tale Per_1 circostanza (i) avesse condotto il mezzo a 70 km/h e (ii) avesse rallentato con decisione, egli sarebbe arrivato all'urto con una velocità decisamente inferiore (la velocità di circa 30 km/h calcolata dal collega è condivisibile), ovvero con energia d'urto e potenzialità lesiva largamente inferiore al caso concreto (essendo l'energia proporzionale al quadrato della velocità, l'energia cinetica a 70 km/h è circa 5 volte superiore rispetto all'energia a 30 km/h)”.
Conseguentemente, pur avendo escluso la possibilità di evitare del tutto la collisione anche in caso di rispetto del limite di velocità di 70 km/h, il ctu ha verificato che, “se il conducente avesse rispettato il limite di velocità, è indubbio che, pur arrivando comunque a collisione, ciò sarebbe avvenuto con potenzialità lesiva largamente inferiore”, precisando ulteriormente in sede di risposta al quesito che
“nel caso si ritenga esigibile che il conducente della dovesse percepire una situazione di CP_12 estremo pericolo a partire dal momento in cui ha avvistato la IN sbandare nelle propria corsia, ed avesse reagito in conseguenza, egli sarebbe giunto all'urto ad una velocità di circa 30 km/h, ovvero con energia e potenzialità lesiva decisamente inferiori rispetto al caso concreto”.
Ebbene, si ritiene che, nel caso di specie, non vi sia dubbio che la condotta lecita alternativa esigibile in capo al conducente della OP ST sarebbe stata, tenuto conto dell'orario notturno e della scarsa visibilità in ragione dell'insufficiente illuminazione pubblica, quella di rallentare considerevolmente la propria velocità di marcia nel primo momento in cui ha percepito la IN PE sbandare nella propria corsia. Al contrario risulta accertato che abbia ridotto in misura assai limitata la Persona_1 propria velocità di marcia, essendo giunto all'urto a una velocità non inferiore a 71 km/h, superiore al limite stabilito dalla segnaletica verticale.
Risulta pertanto palese la violazione da parte di delle regole cautelari di cui ai commi 1, Persona_1
2 e 3 dell'art. 141, C.d.S., già sopra richiamati, e formalmente anche dell'art. 142 ed è accertato che tali violazioni abbiano avuto efficacia eziologica rispetto alle lesioni riportate dall'odierna attrice in conseguenza del sinistro.
Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene che il sinistro sia stato determinato da una responsabilità senz'altro prevalente di , da stimarsi nella misura del 60%, mentre in capo a Parte_1
pagina 15 di 30 va ravvisato un concorso nella misura del 40%, giacché risulta accertato che, se Persona_1 quest'ultimo avesse rispettato il limite vigente in loco e ancor più avesse moderato la velocità, le potenzialità lesive dello scontro sarebbero state “largamente inferiori”.
Venendo, dunque, alla disamina del secondo sinistro – quello che ha visto coinvolto l'odierno convenuto – si ritiene di condividere le risultanze della ctu, all'esito della quale “si può CP_3 ragionevolmente escludere che il veicolo BMW 318 sia entrato in collisione diretta con il veicolo IN
ER, sia prima che dopo che quest'ultimo iniziasse le evoluzioni che lo hanno portato dapprima ad urtare il guard-rail e, in seguito, ad urtare la . Il conducente della BMW è dunque da CP_12 ritenersi del tutto estraneo alle cause che hanno portato alla collisione tra IN ER ed CP_12
, essendo sopraggiunto in loco dopo che i predetti veicoli avevano già raggiunto le rispettive
[...] posizioni di quiete”.
Le conclusioni del ctu. risultano suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione dei dati raccolti e della documentazione prodotta dalle parti, nonché corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale. Peraltro, dall'interpello del convenuto non è emerso alcun CP_3 elemento per dubitare della versione dei fatti dallo stesso fornita agli operanti intervenuti nell'immediatezza del sinistro, che peraltro collima con quanto dichiarato da nelle Persona_1 medesime circostanze (cfr. Relazione de Carabinieri: “Pochi istanti dopo sopraggiungeva autovettura che procedeva proprio sulla corsia di marcia in direzione Abbiategrasso che probabilmente non vedeva alcuna luce delle due autovetture incidentate e materialmente non si avvedeva della loro presenza, il conducente di questo terzo veicolo non riusciva ad evitare l'impatto”).
In assenza di una collisione diretta tra la BMW e la IN PE e in assenza di domande di accertamento inerenti alla responsabilità di nella causazione dei danni materiali all'autovettura CP_3 di proprietà di , devono rigettarsi tutte le domande rivolte da parte attrice nei confronti di Persona_1
Contr
e di CP_3
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose ed alla liquidazione dei relativi danni.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi,
pagina 16 di 30 mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a
pagina 17 di 30 titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
In specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dal dott. – da intendersi qui integralmente richiamate – che vanno totalmente condivise Persona_2 per congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta.
In particolare, il ctu ha riscontrato che all'esito del sinistro per cui è causa Parte_1 ha riportato: “frattura-lussazione vertebrale lombare prossimale mielica, oltre a plurime fratture di minor rilevanza. Il bilancio lesionale conseguente a tale traumatismo comprese, infatti, la colonna lombare, il torace (con frattura sternale e costale plurima), ed il bacino (branca ischio-pubica sinistra, acetabolo, aletta sacrale destra e coccige). L'estrema severità della lesione rachidea lombare (frattura da scoppio di L1 e di ulteriori elementi vertebrali) richiese immediati interventi di stabilizzazione della colonna stessa che, tuttavia, non poterono evitare i gravi reliquati nervosi, proprio in virtù della lesione midollare locale. La stessa lesione cagionò, infatti, una paraparesi (paralisi decorrente dal metamero fratturato) con deficit, inizialmente assoluto (classificato “ASIA A”, vale a dire con
“nessuna funzione motoria o sensitiva conservata nei segmenti sacrali S4-S5…”), poi minimamente
pagina 18 di 30 regredito (con classificazione odierna di “ASIA C”, vale a dire una condizione in cui “la funzione motoria è conservata… con un grado di forza inferiore a 3…”), con assenza della funzionalità evacuativa in toto” (cfr. consulenza medico legale).
Il ctu ha quindi:
- stimato il danno temporaneo in un'inabilità temporanea assoluta di giorni 415 con sofferenza elevatissima, plurima sottoposizione ad interventi chirurgici, tutti in anestesia generale, ed evidente riverbero della malattia sul fare quotidiano, risultando totalmente preclusi, per tutto il tempo indicato, “tutte le attività quotidiane oltreché degli aspetti dinamico-relazionali quali, ad esempio l'igiene personale, la vestizione/svestizione, l'approvvigionamento e l'assunzione di cibo, nonché di tutte le attività ludico-ricreative e relazionali”;
- stimato postumi permanenti nella misura dell'80%, con residua sofferenza di grado elevatissimo;
- ritenuto che sussista “la piena consapevolezza, più che la semplice percezione, da parte della
Sig.ra , di effetti negativi che riverberano sul “fare quotidiano”; in Parte_1 particolare, al di là di una sicura sintomatologia dolorosa (il dolore neuropatico certificato è definito come “frequente” con sporadici “spike” non necessariamente dipendenti da sforzi e/o posture inusuali), la appare assolutamente consapevole delle estreme limitazioni Pt_1 soprattutto, si ribadisce, in relazione alle precedenti abitudini di un comune soggetto di ancor giovane età. Gli spostamenti avvengono, a tutt'oggi, mediante l'uso di carrozzina autocondotta, così come autonomamente avvengono i cambi di postura e le funzioni degli arti superiori e del SNC. Viceversa rimangono preclusi i movimenti funzionali degli arti inferiori, ed entrambe le funzioni fisiologiche. Tutto ciò comporta una limitazione, come più sopra esposto, di tutte quelle attività che richiedono l'uso degli arti inferiori, siano esse funzionali a mansioni indispensabili alla quotidianità (igiene personale con uso di doccia, approvvigionamento del cibo, pulizia dell'abitazione ecc… che devono essere vicariate da terze persone), siano esse a mero scopo ludico-ricreativo (attività fisica, partecipazioni ad eventi che richiedano mobilità, rapporti interpersonali)”;
- ritenuto, per quanto concerne l'incidenza dei postumi sull'attività lavorativa della perizianda, che “l'attuale quadro di paraplegia con alvo e vescica neurologici impedisce, certamente e
pagina 19 di 30 misura assoluta, l'attività lavorativa di cameriera e addetta alle pulizie svolta precedentemente all'evento de quo. Per quanto attiene alle “ambizioni da parte della perizianda” nell'ambito della professione forense va detto, viceversa, che esse rimangono, pur con maggior patimento correlato alle ovvie limitazioni dovute in misura maggiore alla deambulazione, consentite;
così come permesse risultano tutte quelle attività che richiedano un impegno intellettuale. Anche per quanto attiene alla professione di “imprenditrice nel settore delle pulizie” rimangono precluse, in misura assoluta, le attività manuali-operative, ma appaiono consentite tutte quelle attività di organizzazione, contatto coi clienti, marketing aziendale ecc. proprie di ogni attività imprenditoriale”;
- valutato che la perizianda, in ragione del quadro paraplegia con alvo e vescica neurologici, necessiterà a vita di assistenza per quanto concerne “tutte quelle attività non possibili per un soggetto paraplegico, indispensabili alla quotidianità, siano esse volte all'assistenza (si ribadisce non medica o di cura) della persona (quali ad esempio l'uso della doccia), siano invece volte, più in generale, alla quotidianità in senso lato (come, ad esempio, il riassetto e la pulizia dell'abitazione); orbene, in considerazione delle condizioni cliniche della , Pt_1 certamente non suscettibili di apprezzabile miglioramento futuro, deve essere riconosciuta quella quota parte di almeno 10 ore settimanali per i prossimi anni, sino all'aspettativa di vita media calcolata, secondo statistiche ISTAT, di circa 85 anni”;
- stimato spese mediche pertinenti, congrue e in nesso di causa con il sinistro nella misura di euro
2.452,85, senza necessità di spese future, anche in quanto coperte dal SSN (cfr. per tutte consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione richiamata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (25 anni) e dell'entità di questi ultimi (80%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 1.060.737,00, comprensiva della somma di euro 990.187,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 70.550,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, reputandosi equo calcolare il parametro base giornaliero di euro 170,00 per l'inabilità temporanea, considerata la sofferenza massima dedotta pagina 20 di 30 dalla parte attrice in ragione del complicato ed doloroso iter clinico e della pluralità di interventi chirurgici e terapie riabilitative infruttuose, confermata anche dal CTU. ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, Pt_1 tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza, incidendo sulla sua quotidianità a causa della radicale modifica delle abitudini di vita in ragione dell'attuale condizione fisica e compromettendo la sua capacità lavorativa.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, si osserva innanzitutto che il ctu ha verificato la permanenza di un quadro clinico fortemente compromesso, atteso che i postumi permanenti riportati dall'attrice determinano una sofferenza di grado elevatissimo e precludono radicalmente non solo l'attività lavorativa di cameriera e addetta alle pulizie praticate ante sinistro, ma anche sportiva in precedenza praticata, quale il jogging, che gli stessi testi escussi hanno confermato praticare in precedenza (cfr. deposizione di e di Testimone_3
, oltre che qualsiasi attività di tipo ludico-ricreazionale che comporti l'utilizzo Testimone_5 degli arti inferiori.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per procedere alla massima personalizzazione del danno tabellare, tenuto conto, in particolare, del marcato patimento per il dolore che tutt'ora sussiste e per le ripercussioni negative di tipo funzionale e della quotidianità, che limitano grandemente la gran parte delle attività (di svago, lavorativa e di sport), che prima era solita e amava svolgere.
pagina 21 di 30 Si reputa quindi congruo aumentare la componente del danno cd. dinamico relazionale nella misura del
25% di euro 660.125,00; pertanto il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro è pari a euro 1.225.768,25 e, tenuto conto del concorso di colpa del 60% come sopra indicato, va determinato nell'importo di euro 490.307,30.
Sulla predetta somma di euro 490.307,30, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo
(22.01.2013) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal
22.01.2013 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 e 1281 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Il ctu ha escluso la debenza di spese mediche future e ha riconosciuto l'importo di euro 2.452,85, in quanto spese mediche documentate e in nesso di causa col sinistro de quo, da ridursi del 60% in ragione del sopracitato concorso di colpa, per un totale finale di euro 981,14.
Nessuna spesa di assistenza all'esito del sinistro e sino alla data odierna può essere riconosciuta, stante la completa assenza di giustificativi versati in atti.
Quanto alle spese di assistenza domiciliari future, si può ritenere che, nonostante l'assenza di specifica documentazione versata da parte attrice, alla luce della gravità e del tipo di lesioni permanenti riportate, tali spese possano ritenersi per il futuro in nesso di causa con l'esito del sinistro (v. paraplegia e alvo e vescica neurologici); del resto, tenuto conto anche che parte dei postumi sono riferibili ad un distretto,
pagina 22 di 30 quale quello degli arti inferiori, interessato dai movimenti dell'attività tipica di cura della persona e gestione della casa, si reputa provato per presunzioni che necessiterà dell'assistenza di una Pt_1 colf per l'espletamento delle relative incombenze (cfr. Cass. 7774/2016).
In ogni caso, al fine di fornire i criteri orientativi della liquidazione del danno e in particolare per quantificare il danno futuro, il Tribunale va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa di adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato (la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” Cass. 20615/2015), si ritiene di adottare quello previsto dalla Tavola 4 “Valori capitali di rendite assegnate ad infortunati con esito di invalidità permanente… gradi di inabilità dal 61% al 100%” allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché
pagina 23 di 30 istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5% ormai del tutto anacronistico.
In ogni caso, dovendosi:
- riconoscere per l'assistenza futura 10 ore settimanali per come stabilito dal CTU e pertanto nella misura di 40 ore mensili;
- utilizzare il coefficiente di 22,2507 previsto dalla predetta Tavola 4 per soggetto di 37 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione (attualmente l'attrice ha 37 anni);
- individuare la paga mensile netta per l'impiego di badante (categoria C Super - parametri medi previsti dai contratti standard, con costo annuale che tenga conto sia del compenso orario base, sia degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati a tale retribuzione, posti a carico del datore di lavoro), comprensiva di tutte le voci retributive, nella somma di euro 360,10;
- moltiplicare l'importo per tredici mensilità; il costo annuale per l'assistenza personale generica è pari ad euro 4.681,30 annui e di euro 104.162,202 all'esito dell'operata capitalizzazione (euro 41.664,88, tenuto conto del concorso di colpa attoreo del
60%).
Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, si tratta di pretesa avente natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur dal danneggiato, il quale potrà assolvere a tale onere anche qualora, al momento del sinistro, egli non fosse impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto, ad esempio, temporaneamente disoccupato, oppure studente. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (Cass. n. 24481 del 04/11/2020).
pagina 24 di 30 Nel caso di specie, l'attrice al momento del sinistro ha allegato di aver svolto saltuariamente la professione di cameriera e addetta alle pulizie e il ctu ha chiarito che detta capacità lavorativa risulta, in conseguenza del sinistro, completamente compromessa, residuando una capacità lavorativa soltanto rispetto ad attività lavorative di tipo esclusivamente intellettuale.
L'odierna attrice non ha fornito alcuna prova documentale in relazione al reddito percepito al tempo del sinistro, invocando l'applicazione del criterio del triplo della pensione sociale giacché, all'epoca, non aveva un reddito fisso e lavorava soltanto la sera per pagarsi gli studi, con la prospettiva di laurearsi in giurisprudenza in Romania e migliorare così la propria condizione sociale.
In via preliminare, si può ragionevolmente presumere che l'attrice, qualora non fosse riuscita a completare gli studi e a tornare in Romania per svolgere la professione di avvocato, avrebbe continuato ad esercitare full time l'attività di cameriera-addetta alle pulizie in Italia. Conseguentemente, si reputa di dover utilizzare come criterio di liquidazione il triplo della pensione sociale, tenuto conto del principio secondo cui il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito sia in assenza di reddito, sia ove la vittima al momento dell'infortunio godesse di un reddito talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (v. Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016 e in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018).
Quanto alla compromissione della capacità lavorativa già maturata dal momento del sinistro
(22.1.2013) alla presente sentenza, considerato che l'attrice prima del sinistro lavorava solo la sera come addetta alle pulizie e stava frequentando un corso universitario da 4 anni (2007-2010) e che presumibilmente non avrebbe trovato occupazione prima di due anni (tempo necessario per concludere gli esami e per laurearsi), si reputa di prendere a parametro 1/3 del triplo della pensione sociale (euro
23.532,60) per un periodo temporale compreso tra il 2013 e il 2015 (euro 15.688,40: euro 6.275,36 all'esito della diminuzione per il concorso colposo).
Dal 2016 al 2025, dovendosi presumere che in tale periodo la danneggiata potesse lavorare a tempo pieno, deve essere riconosciuto l'importo di euro 235.326,00 (euro 94.130,40 all'esito della diminuzione per il concorso colposo). Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica già maturato va quindi liquidato in euro 100.405,76 già tenuto conto del concorso colposo della danneggiata (euro 251.014,40).
pagina 25 di 30 Per quantificare il danno futuro, il Tribunale va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato, osserva innanzitutto che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Cass. 20615/2015)
Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola 1 allegata al D.M. 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per
l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5%.
Va dunque utilizzato il coefficiente di 22,2507 previsto dalla predetta Tavola 4 per soggetto di 37 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione.
pagina 26 di 30 Ciò premesso, assumendo come base, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte in merito alla presumibile occupazione futura dell'attrice, il triplo della pensione sociale pari ad euro 23.532,60, e ritenuto di non operare alcuna maggiorazione tenuto conto che non si può escludere che la danneggiata trovi comunque un'occupazione lavorativa, seppur di carattere meramente sedentario, né di operare alcuna decurtazione per lo scarto della vita lavorativa, applicando il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla fonte appena sopra citata, corrispondente, in relazione all'età del danneggiato al momento della liquidazione (37 anni pari al 22,2507), effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale subito dall'attrice deve essere quantificato, in moneta attuale, in euro 523.616,82 (euro 209.446,73 tenuto conto del concorso colposo della danneggiata).
Tale somma, da sommarsi a quella risarcibile per il danno già maturato, deve essere ridotta del 60% in ragione del concorso colposo di parte attrice, per un totale residuo di euro 309.852,50.
Per quanto attiene, infine, alla domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, deve preliminarmente osservarsi come tale voce di danno rientri nel danno non patrimoniale, comportando eventualmente un aumento a titolo di personalizzazione, aumento che, nel caso di specie,
è già stato riconosciuto nella misura massima prevista dalle Tabelle di Milano e che si reputa integralmente riparatrice anche di detta voce di danno.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno da perdita della chance di terminare gli studi in giurisprudenza e diventare avvocato, va premesso che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass., 11 maggio 2010 n.
11353; v. anche Cass., 12 agosto 2008 n. 21544).
Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi provato in forza della produzione documentale di cui al doc.
23 del fascicolo attoreo, nonché delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale da Testimone_3
e che l'attrice avesse iniziato ad intraprendere un percorso di studi
[...] Testimone_5 presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Spiru Haret di Bucarest, pagando la retta universitaria per gli anni accademici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.
pagina 27 di 30 Nessuna prova, invece, è stata fornita rispetto all'effettivo superamento dei relativi esami. Tenuto conto, altresì, dello iato temporale tra l'ultima retta pagata dall'attrice e il verificarsi del sinistro, non si ritiene provata in termini di elevata probabilità che l'attrice avrebbe completato gli studi e, successivamente, svolto un periodo di praticantato e superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense in Romania. Ne consegue che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di perdita di chance né per detta aspirazione, né per quella di titolare di una impresa di pulizie, atteso che anche all'esito della prova orale non si reputano raggiunti i riscontri minimi per ritenere che si trattasse di una seria e concreta aspirazione, rispetto alla quale l'attrice stava ponendo in essere sacrifici per la relativa realizzazione.
Dal totale delle somme risarcibili a titolo di danno patrimoniale – e, segnatamente, spese di assistenza future (euro 41.664,88) e danno da perdita dell'incapacità lavorativa specifica (euro 309.852,50) – pari ad euro 351.517,38 devono essere decurtate, sulla base del principio della compensatio lucri cum
CP_1 damno, le somme già ricevute dall' a titolo di pensione e indennità di accompagnamento per invalidi civili totali a decorrere da luglio 2013 e sino ad oggi, pari a euro 143.038,00 (cfr. nota di
CP_1 deposito in data 16/06/2025); inoltre debbono essere scorporate le somme riconosciute e che
CP_1 l' erogherà in futuro sia a titolo di pensione di invalidità civile, sia a titolo di indennità di accompagnamento, che, tenuto conto dei riferimenti dell'annualità più recente (anno 2024 per euro
CP_1 15.963,65) ed operata la capitalizzazione sulla scorta del medesimo coefficiente ammonta a non meno di euro 355.202,39.
Considerato che
complessivamente l'ente non erogherà una somma inferiore a 498.240,39, la pretesa attorea in punto di perdita della capacità lavorativa e di spese di assistenza deve essere respinta, atteso che quanto erogato dall'ente coprirà integralmente la quota parte della posta risarcitoria non imputabile al concorso colposo dell'attrice, anche tenuto conto della maggiorazione per interessi compensativi da calcolarsi secondo i principi sopra esposti.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese legali sostenute ante causam. In proposito, si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass.
24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno pagina 28 di 30 emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale (cfr. raccomandate doc. 1, fascicolo attoreo). È stata prodotta una nota pro forma, che integra una documentazione diversa dalla fattura e che risulta intestata nei confronti della danneggiata.
L'importo ivi esposto si reputa congruo rispetto all'attività effettivamente svolta, sì che deve porsi a carico della compagnia responsabile la somma di euro 7.447,86, comprensiva degli accessori di legge, anch'essa da ridursi in ragione del concorso colposo di parte attrice (euro 2.979,14).
Il danno patito dall'attrice ammonta a complessivi euro 3.897,28, sì che la compagnia va CP_1 condannata a risarcirlo.
Le spese processuali seguono il principio di soccombenza;
sì che, stante l'infondatezza della domanda Contr attorea nei confronti di e del convenuto , l'attrice deve essere condannata a rifondere CP_3 quelle da questi ultimi sostenute;
tenuto conto dell'accertato concorso colposo e del rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, di rimborso delle spese di assistenza e del danno da perdita di chance e pertanto della soccombenza parziale reciproca, si reputa di compensare tra la parte attrice ed le spese di lite nella misura di 2/3 e Controparte_1 di condannare a rifondere in favore dell'attrice il restante 1/3. Controparte_1
Le spese si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile all'attività svolta, e, in particolare, del Contr valore dell'accolto per quanto attiene l'attrice e valore della domanda per i convenuti CP_3
(valore indeterminabile complessità elevata), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per attività di studio, introduttiva, istruttoria e Contr decisoria sia per la posizione attorea sia per Tenuto conto che il convenuto ha provveduto CP_3
a costituirsi nel corso dell'istruttoria partecipando ad un numero di udienze marcatamente più contenuto delle restanti parti i valori medi debbono essere ridotti del 50%.
Non si reputa di operare la maggiorazione richiesta nelle note spese da parte attrice ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato D.M. tenuto conto che la domanda attorea è stata accolta nei confronti di una sola controparte.
Le spese della c.t.u. cinematica e medico-legale, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'assicurazione convenuta e dell'attrice nella misura della metà.
pagina 29 di 30
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) dichiara la concorrente responsabilità di e di Parte_1 Persona_1 rispettivamente nella misura del 60% e del 40% nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso in data 22.1.2013, e condanna al risarcimento del Controparte_1
40% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da che, si Parte_1 liquidano rispettivamente in euro 3.897,28 ed in euro 490.307,30, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) rigetta tutte le restanti domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
3) compensa le spese di lite tra la parte attrice e Parte_1 Controparte_1 nella misura di 2/3 e condanna a rifondere in favore di
[...] Controparte_1
il restante 1/3 delle spese di lite, che si liquida in euro 263,62 per Parte_1 anticipazioni, in euro 120,33 per le spese di CTP e in euro 7.212,33 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
4) condanna a rifondere in favore di le spese di lite da Parte_1 Controparte_7 quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 13.900,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A. - se dovuta - e
C.P.A.;
5) condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_3 di lite, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico di e della convenuta Parte_1 [...] le spese della c.t.u. cinematica e medico-legale, come liquidate in corso di Controparte_1 causa, nella misura del 50% ciascuna.
Milano, 20.12.2025 Il Giudice
UC CE RI
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC CE RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22864/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VENTURINI FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, Via Montebello n. 24, giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RUSSO ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, Piazza Castello n. 19, giusta procura in atti,
[...]
Controparte_2 C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PENZA SALVATORE ed elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, via M. e G. Savarè 1, giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. NESE MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, via Alfonso Lamarmora n. 40, giusta procura in atti, PARTI CONVENUTE
e contro del defunto avv. Stella Controparte_4 Persona_1 Brancato (C.F./P.I. ), con Studio in Piazza Duomo, 29 27058 Voghera - PV, C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale pagina 1 di 30 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito A)Accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva e/o concorrente del NO e del signor e, per l'effetto, condannare il signor , la Persona_1 CP_5 Per_1 compagnia , già e/o in persona dei Controparte_1 Controparte_6 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via alternativa e/o solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, perdita di chances, per lesione della capacità lavorativa specifica e generica, lucro cessante, per spese mediche e non, presenti e future) patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura che si chiede venga determinata dall'Ill.mo Giudice adito secondo i parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi come per legge. B) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, Cpa e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre alle spese di CTU e di CTP. C) Liquidare alla signora l'ulteriore somma di € 5.870,00 oltre accessori di legge quali spese Parte_1 legali sostenute per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014. In via istruttoria Si insiste affinché venga ammessa la prova per interrogatorio formale del convenuto signor (sui capitoli n. 1 e CP_5 da 3 a 11) e per testi sulle seguenti circostanze: 1. “Vero che il 22 gennaio 2013, alle ore 3.30 circa, la signora , alla guida del veicolo IN PE, targato CG032LT, Parte_1 percorreva la Strada Vigevanese SS 494, quando l'autovettura OP ST, targata AS119HA, di proprietà e condotta dal signor , proveniente dall'opposto senso di marcia, effettuava Persona_1 una manovra di svolta a sinistra per entrare nella stazione di servizio posta dal lato opposto della carreggiata senza avvedersi della presenza dell'autovettura attorea ed urtandola”; 2. “Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente, il veicolo in panne condotto dalla signora veniva Pt_1 a sua volta urtato dall'autovettura BMW 318, con targa Svizzera n. FR238742, di proprietà e condotta dal signor , tanto da sospingere la IN PE contro il guard rail presente alla sua CP_3 sinistra”; 3. “Vero che l'autovettura BMW 318 del signor percorreva la strada CP_3 Vigevanese ad elevata velocità”; 4. “Vero che il giorno 22 gennaio 2013, alle ore 3.30 circa vi era buio e nebbia persistente”; 5. “Vero che la ricostruzione del sinistro effettuato dai Carabinieri e contenuta nel rapporto di incidente stradale è fondata sulle dichiarazioni rese dal signor il Per_1 giorno 7 febbraio 2013, ovvero 16 giorni dopo il verificarsi del sinistro”; 6. “Vero che il veicolo condotto dal signor riportava danni nella parte anteriore destra”; 7. “Vero che il signor Per_1
dichiarava ai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro che la sua velocità di guida era di CP_3 circa 70 km/h”; 8. “Vero che il limite di velocità previsto per il tratto di strada percorsa dalle parti era di 70 km/h in condizioni ottimali, in orari diurni, con luce e piena visibilità”; 9. “Vero che i Carabinieri intervenuti accertavano che sul luogo del sinistro vi era scarsa visibilità a causa dell'orario notturno, della nebbia persistente e della mancanza di illuminazione, dichiarando
“Illuminazione: Inesistente;
Visibilità Insufficiente” doc. 2)”; 10. “Vero che in seguito al sinistro de quo, l'esponente subiva lesioni fisiche tali da dover essere trasportata d'urgenza presso il Pronto pagina 2 di 30 Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano ove veniva diagnosticato “frattura branchio ischio pubica + aletta sacrale + coccige, frattura/scoppilo L1, VI – VII – VIII” e veniva ricoverata nel reparto di Terapia Subintensiva in prognosi riservata e poi in quello di rianimazione e sottoposta a 3 interventi chirurgici di “stabilizzazione D11-L3”, di “riduzione e fissazione sacro-iliaca dx con viti paracutanee” e di “fissazione per via anteriore + corpectomnia L1 + posizionamento cage vertebrale” (docc. 4 pag.377 e ss). 11. “Vero che in data 13 febbraio 2013 veniva trasferita nel Reparto di Unità Spinale del medesimo nosocomio con diagnosi di “paraplegia da trauma vertebro-midollare L1 (Asia A all'ingresso – Asia C alle dimissioni); alvo e vescica neurologici, IVU, esiti trauma toracico” (doc. 5 pag. 339)”; 12. “Vero che la signora veniva dichiarata invalida al 100% “Portatore di Pt_1 handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) e inserita nelle liste di collocamento degli invalidi civili al 100% (docc. 18 e 19)”; 13. “Vero che i movimenti della signora dal giorno del Pt_1 sinistro de quo sono possibili unicamente con l'ausilio di una carrozzina”; 14. “Vero che prima del sinistro de quo la signora era una giovane donna di 24 anni arrivata in Italia per cambiare Pt_1 vita e poter mantenere i propri familiari in Romania”; 15. “Vero che prima del sinistro de quo la signora era una donna solare, dinamica e sportiva, sempre contornata da amici, a cui piaceva Pt_1 organizzare uscite serali con il gruppo di connazionali e andava in discoteca nel fine settimana”; 16.
“Vero che la signora amava il ballo, era iscritta a un corso di danza Hip Hop, si esibiva
Pt_1 anche in alcuni locali e appena sentiva musica, iniziava a ballare”; 17. “Vero che la signora
Pt_1 prima del sinistro de quo praticava jogging tutte le mattine”; 18. “Vero che la signora dal
Pt_1 giorno del sinistro è ingrassata di 20 kg in quanto prima dell'evento praticava molti sport ed era sempre attiva anche lavorativamente”; 19. “Vero che la signora ha tolto tutti gli specchi di
Pt_1 casa e quelle poche volte che è costretta ad uscire di casa, quando entro in ascensore abbassa gli occhi per non guardarsi nello specchio”; 20. “Vero che la signora è portatrice di vescica e
Pt_1 alvo neurologico, quindi gli svuotamenti devono essere manuali ed effettuati circa 6-7 volte al giorno la vescica neurologica e almeno 2 volte al giorno l'alvo neurologico”; 21. “Vero che la signora
è priva di sensibilità dunque è impossibile per lei avvertire lo stimolo e la fuoriuscita sia di
Pt_1 urina che di feci”; 22. “Vero che la signora è affetta da Disturbo di Disadattamento con
Pt_1 Ansia e Umore Depresso”; 23. “Vero che la ricorrente soffre di persistenti e lancinanti dolori cronici tanto da essere in cura nl reparto di terapia del dolore e assume farmaci particolarmente invalidanti che le attenuano il dolore (che comunque non scompare) ma la rendono stordita, assonnata e dipendente dai farmaci”; 24. “Vero che dal giorno del sinistro la signora trascorre le sue
Pt_1 giornate in casa, si vergogna di sé e rifiuta di vedere le sue amiche”; 25. “Vero che la signora
Pt_1 prima del sinistro de quo era fidanzata da diversi anni con un ragazzo connazionale e da poco conviveva con lo stesso in quanto avevano deciso di provare ad avere un bambino”; 26. “Vero che il fidanzato della signora lasciò la stessa poco tempo dopo il sinistro in quanto non si sentiva
Pt_1 all'altezza di supportarla, iniziare una vita e creare una famiglia con una persona disabile”; 27.
“Vero che la signora prima del sinistro de quo svolgeva qualche lavoro come barista e colf Pt_1 per potersi mantenere agli studi”; 28. “Vero che la signora prima del sinistro de quo era una Pt_1 studentessa in giurisprudenza e il suo sogno era diventare avvocato”; 29. “Vero che la signora
diceva che, se non fosse riuscita a diventare avvocato, avrebbe aperto un'impresa di pulizie”; Pt_1 30. “Vero che la signora dopo il sinistro de quo e le lesioni fisiche patite di natura Pt_1 psicofisiche, è impossibilitata a svolgere l'attività di barista e colf”; 31. “Vero che, a causa dell'impossibilità di lavorare per mantenersi agli studi e alla depressione post traumatica, la signora
ha abbandonato gli studi di giurisprudenza”; 32. “Vero che la signora , essendo Pt_1 Pt_1 pagina 3 di 30 nell'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa in seguito al sinistro de quo, si è trovata nell'impossibilità economica di far fronte ai canoni locatizi dell'appartamento ove viveva”; 33. “Vero che nel novembre 2014 la signora ha subito una procedura di sfratto dalla sua abitazione, è Pt_1 stata costretta ad abbandonare la sua abitazione per essere ospitata a turno da alcune amiche che peraltro avevano appartamenti inidonei per una persona in sedia a rotelle”; 34. “Vero che la signora
ha necessità di assistenza continua sia per svolgere i lavori domestici in casa, sia per le Pt_1 semplici attività della vita quotidiana, oltre ad avere necessità di un'assistenza specializzata almeno 8h al giorno per lo svuotamento manuale dell'alvo e della vescica neurologica e per ogni attività della vita quotidiana”; Si indicano come testimoni: GN , residente in [...] Vittoria 18, con richiesta di Delega al Tribunale di Ancona per la sua escussione, sui tutti i capitoli di prova;
GN , residente in [...] sui capitoli da 10 a 34; Testimone_2 GN residente in [...], sui capitoli da 10 a 16, da Testimone_3 18 a 27, 30, 31, 32 e 34; NO , residente in [...] sui Testimone_4 capitoli da 10 a 34; GN , residente in [...], Testimone_5 sui capitoli da 10 a 16, da 18 a 27, 30, 31, 32 e 34; Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare”
Per il convenuto Controparte_7
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito in via principale, accertato e dichiarato che il sig. , non ha CP_3 avuto alcuna partecipazione nella dinamica causale dell'incidente che, anzi, ha subito incolpevolmente, per l'effetto dichiararne la carenza di legittimazione passiva sostanziale e così respingere l'azione proposta dalla nei suoi confronti e nei confronti del civilmente obbligato Pt_1 Contr
- nel merito, ma in subordine, per gli stessi motivi di cui sopra, e cioè che il sig. CP_3 non ha avuto alcuna partecipazione nella dinamica causale dell'incidente che, anzi, ha subito incolpevolmente, per l'effetto respingere la domanda di condanna in concorso di colpa con l'attrice Contr proposta da nei suoi confronti e nei confronti del civilmente obbligato perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, ma in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudicante dovesse ritenere la sussistenza dei presupposti sostanziali e probatori per riconoscere al contrario l'apporto causale del , accertato e dichiarato il concorso di colpa di CP_3 tutti i protagonisti del sinistro, disporlo in misura minima per il , per tutte le ragioni esposte in CP_3 atti, e riconoscere all'attrice un risarcimento dei danni provati essere effettiva conseguenza del sinistro ed in misura inversamente proporzionale alla sua responsabilità, certamente prevalente rispetto agli altri in questa ipotesi di conclusione subordinata;
- in via istruttoria, ferme e ribadite le istanze ed eccezioni istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.; - in ogni caso con il favore delle spese da riconoscersi tanto rispetto all'attrice che rispetto ad CP_1 per Controparte_8
“Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, Voglia: 1) nel merito, rigettare l'avversa domanda pure perché infondata sia in fatto che in diritto e, solo subordinatamente, dichiarare l'esclusiva responsabilità della GN nella causazione del sinistro de quo e Parte_1 conseguentemente rigettare l'avversa domanda;
2) in ulteriore subordine, dichiarare la corresponsabilità, quanto meno prevalente dell'attrice e dell'altro convenuto nella determinazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di pagina 4 di 30 competenza della Unipolsai Ass.ni spa tenendo in debito conto il grado di responsabilità in capo all'attrice nella determinazione del sinistro de quo;
3) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum, in ogni caso e per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, tenendo conto della corresponsabilità del sig. nella determinazione delle lesioni occorse all'attrice in CP_3 Contr occasione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso in solido con la a risarcire direttamente la signora per la quota di danno provocato dalla condotta di guida del Pt_1 sig. . Con vittoria delle spese di lite comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali. I.1) CP_3 Questa difesa chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito)” per : Controparte_3
“- accertare e dichiarare che non ha avuto alcuna partecipazione causale Controparte_3 attiva originaria nella dinamica del sinistro per cui è causa che, anzi, egli ebbe a subire senza alcuna colpa e responsabilità di sorta e, per l'effetto, dichiararne, conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva sostanziale e, dunque, in ogni caso respingere l'azione per come proposta da
in danno del predetto convenuto con il rigetto di ogni domanda per come Controparte_9 ritenuta ritualmente spiegata tanto in punto di AN che di - in ogni caso con Controparte_10 il favore delle spese e del compenso professionale come da Tabelle Professionali oltre al rimborso forfetario delle spese generali di studio ex art.2 n.55/2014 pari al 15%, al C.P.N.A. pari al 4% e all'I.V.A. pari al 22% ed il rimborso dei costi di trasferimento dalla Svizzera per l'Italia A/R al fine di rendere il chiesto interrogatorio in occasione dell'udienza del 19.12.2024 (cfr. verbale di causa), del soggiorno presso l'Hotel Bianca Maria Palace (notte del 18.12.2024) e l'indennità di mancato guadagno patito nei giorni del 18-19.12.2024 come da elenco e specifiche che si allegato al presente atto sub. lett.A) ammontanti ad CHF 1.105,10 pari ad € 1.1185,76 (S.E.&O). All.to A) nota specifica dei costi con relative ricevute e giustificativi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale ed in qualità rispettivamente di Persona_1 Controparte_1 proprietario-conducente e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo OP ST, targata AS119HA, Contr nonché (di seguito, ), in persona del legale rappresentante Controparte_11
Contr pro tempore ed , domiciliato presso in qualità di proprietario-conducente Controparte_3
pagina 5 di 30 dell'autovettura BMW 318, con targa Svizzera n. FR238742, per ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dei convenuti e nella causazione del sinistro occorso in data 22 gennaio Per_1 CP_3
Contr 2013 e, per l'effetto, la condanna del convenuto , di e di l Per_1 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei sofferti.
A fondamento della domanda l'attrice ha allegato:
- che il giorno 22 gennaio 2013, alle ore 3.30 circa, stava percorrendo la Strada Vigevanese SS 494 alla guida del veicolo IN PE, targato CG032LT, di proprietà della società Bikini Rent Sas, quando l'autovettura OP ST, targata AS119HA, di proprietà e condotta da , proveniente Persona_1 dall'opposto senso di marcia, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra per entrare nella stazione di servizio posta dal lato opposto della carreggiata, senza avvedersi, forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia presente, della presenza dell'autovettura attorea;
- che, di conseguenza, l'attrice ha tentato di sterzare per evitare l'impatto con il veicolo del convenuto, ma ha perso il controllo del proprio mezzo, impattando con la sua parte frontale contro il lato anteriore destro dell'OP ST;
- che il veicolo in panne condotto dell'attrice è stato a sua volta urtato violentemente dall'autovettura
BMW 318, con targa Svizzera n. FR238742, di proprietà e condotta da , il quale stava CP_3 percorrendo la strada Vigevanese ad elevata velocità, tanto da non riuscire ad evitare l'impatto con i veicoli ivi presenti e così sospingendo la IN PE contro il guard rail presente alla sua sinistra;
- che, in seguito al violento impatto, ha subito gravissime lesioni, tanto da dover essere trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, ove le sono state prestate le prime cure del caso ed eseguiti i necessari esami strumentali, a seguito dei quali veniva diagnosticata “frattura branchio ischio pubica + aletta sacrale + coccige, frattura/scoppilo L1, VI –
VII – VIII”;
- che, dopo tre interventi chirurgici e conseguente ricovero in rianimazione, è stata dimessa in data 13 febbraio 2013 con il seguente bilancio lesionale: “Frattura manubrio e corpo sternale;
Frattura arco posteriore e laterale delle coste dalla I alla VIII a sinistra;
Frattura da scoppio L1 mielica (ASIA A);
Frattura del Pilastro anteriore dell'acetabolo di sinistra;
Frattura della branca ischio pubica di sinistra;
Frattura del coccige inferiormente;
Frattura estremo craniale a destra dell'aletta sacrale”
(doc. 4). La stessa in pari data veniva trasferita nel Reparto di Unità Spinale del medesimo nosocomio
pagina 6 di 30 in quanto era emersa fin da subito la presenza di “paraplegia da trauma vertebro-midollare L1 (Asia
A all'ingresso – Asia C alle dimissioni); alvo e vescica neurologici, IVU, esiti trauma toracico”;
- che, in conseguenza delle gravissime lesioni subite, negli anni successivi all'incidente e sino al settembre 2018, si è dovuta sottoporre a una serie di lunghi e provanti ricoveri presso diverse strutture ospedaliere;
- oltre alle menomazioni fisiche, di aver sofferto di una grave depressione post traumatica, avendo visto la propria vita cambiare totalmente da un giorno all'altro sotto ogni profilo: all'epoca del sinistro stava studiando giurisprudenza all'Università e nel contempo lavorava presso un albergo ed altre strutture dove svolgeva le attività domestiche e di pulizia per mantenersi agli studi, oltre ad essere una ragazza attiva che praticava jogging regolarmente, tutte attività a cui ha dovuto rinunciare;
- che, in definitiva, a causa del sinistro de quo l'attrice ha subito, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta, un danno biologico permanente nella misura del 75 - 80%, con compromissione totale della sua capacità lavorativa specifica, grave menomazione della capacità lavorativa generica e necessità di assistenza semi-specialistica continua;
a ciò si aggiunga il danno morale, sia in relazione al danno biologico temporaneo che permanente;
- che, oltre al risarcimento del danno biologico, ha diritto altresì al riconoscimento di una somma di denaro a titolo di personalizzazione del danno, atteso che i postumi riportati a seguito del sinistro e del lungo iter clinico, hanno determinato uno stravolgimento integrale della sua vita, costringendola a interrompere gli studi universitari e a rinunciare al suo sogno di diventare avvocato, nonché all'attività di jogging che ella praticava quotidianamente;
- di aver diritto altresì al risarcimento del danno patrimoniale sia per le spese mediche che per quelle di assistenza stragiudiziale, ma anche per la perdita della capacità lavorativa specifica e della chance di laurearsi in giurisprudenza e diventare avvocato;
- che, non avendo ricevuto alcuna somma a titolo di ristoro del danno patito, è stata costretta ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree per Controparte_1 essere il sinistro integralmente imputabile alla condotta dell'attrice, ovvero, in subordine, di dichiarare la corresponsabilità prevalente dell'attrice e ridurre proporzionalmente il risarcimento richiesto. A sostegno della propria tesi difensiva, ha eccepito quanto segue: Controparte_1
pagina 7 di 30 - che la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice non è in alcun modo provata;
al contrario, dall'esame del rapporto stradale e dai rilievi planimetrici eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro emerge che nessuna responsabilità dell'accadimento è da addebitarsi a
, laddove il sinistro è invece conseguenza esclusiva della colposa condotta della stessa Persona_1
avendo ella perso il controllo del proprio veicolo autonomamente innescando l'incidente per Pt_1 cui è causa dopo aver urtato contro il guard rail ed essersi parata sull'opposta corsia di marcia da cui proveniva;
Persona_1
- che, in ogni caso, in relazione al quantum richiesto da parte attrice, le pretese avanzate sono generiche, infondate ed eccessive: in particolare, la richiesta di personalizzazione è del tutto sfornita di supporto probatorio;
quanto all'incapacità lavorativa specifica, non vi è prova della perdita di capacità reddituale, né del reddito prima e dopo il sinistro per cui è causa;
per quanto concerne, infine, il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, tale richiesta costituisce una duplicazione della successiva richiesta risarcitoria da perdita di chances.
Si è, altresì, costituita in giudizio chiedendo, in via principale, accertato che Controparte_7 CP_3
non ha avuto alcuna partecipazione nella dinamica causale dell'incidente, per l'effetto
[...] dichiararne la carenza di legittimazione passiva e respingere l'azione proposta dall'attrice nei Pt_1
Contr suoi confronti e nei confronti del civilmente obbligato in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovessero ritenersi sussistenti i presupposti sostanziali e probatori per riconoscere al contrario l'apporto causale dell'assicurato , accertato e dichiarato il concorso di colpa di tutti i CP_3 protagonisti del sinistro, quantificarlo in misura minima per il convenuto e riconoscere CP_3 all'attrice un risarcimento dei danni risultanti essere effettiva conseguenza del sinistro ed in misura inversamente proporzionale alla sua responsabilità.
Per quanto concerne il convenuto , deceduto nelle more del giudizio, il Giudice, dato atto Persona_1 all'udienza del 21.2.2023 della documentata rinuncia all'eredità degli unici chiamati individuati e dell'impossibilità di reperire altri eredi o chiamati all'eredità, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente del convenuto, nominato dal Tribunale in cui si è aperta la successione;
all'udienza del 27.6.2024, verificata la regolarità della notifica nei confronti del curatore, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
pagina 8 di 30 Con deposito di comparsa di risposta in data 13.12.2024 si è costituito in giudizio , CP_3 chiedendo il rigetto delle domande avversarie sulla base della propria totale estraneità nella causazione delle lesioni subite dall'attrice, avendo egli con il proprio veicolo, in occasione del sinistro de quo, esclusivamente urtato il veicolo di , fermo sulla carreggiata e non visibile a causa Persona_1 dell'orario notturno e dei fari spenti.
La causa è stata istruita mediante espletamento di due CTU, una cinematica e una medico-legale sulla persona dell'attrice, nonché mediante l'assunzione di prove testimoniali e dell'interpello del convenuto
. CP_3
La causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni al 10.9.2025 ed è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 12.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che parte attrice ha agito in giudizio, da un lato, nei confronti di Controparte_1
e , promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti
[...] Persona_1 dell'assicurazione del cd. veicolo antagonista e facendo valere la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell'autoveicolo OP ST, targato AS119HA, Contr dall'altro, nei confronti di di , proprietario e conducente dell'autoveicolo BMW CP_3
318, con targa Svizzera n. FR238742, promuovendo azione diretta ex art. 126 d.lgs. 209/2005 nei confronti di ed estendendo il contraddittorio al proprietario del veicolo, quale litisconsorte CP_2 necessario ai sensi degli artt. 126, comma 2, e 144, comma 3, d.lgs. 209/2005, domiciliato ex lege presso ai soli fini della regolare instaurazione del contraddittorio. CP_2
In particolare, l'attore nell'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di
[...]
ed nella determinazione del sinistro per cui è causa e di condannare i Per_1 CP_3 convenuti - ad eccezione di quest'ultimo -, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguentemente patiti.
In via preliminare, va precisato che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli pagina 9 di 30 (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013) e dovendosi, dunque, applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò premesso, si osserva che la dinamica dell'incidente può essere ricostruita, in primo luogo, sulla base del rapporto e dello schizzo planimetrico, redatti dalla Legione Carabinieri di Rosate (doc. n. 2 parte attrice), nonché dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro raccolte dagli operanti poco giorni dopo l'accaduto.
In particolare, risulta accertato che, in data 22 gennaio 2013, intorno alle 3:30, Controparte_9 stava conducendo la propria autovettura IN PE lungo la Strada Vigevanese proveniente
[...] da Trezzano e in direzione di Abbiategrasso, trasportando a bordo la connazionale Testimone_1 superato il distributore di benzina Tamoil, improvvisamente e per ragioni non accertate, l'attrice ha perso il controllo del veicolo e ha iniziato a sbandare, fino ad urtare contro il guard rail del senso opposto di marcia con la parte anteriore della vettura, così iniziando a roteare in senso antiorario e invadendo l'opposta corsia di marcia;
in quel frangente, dall'opposta direzione di marcia proveniva l'autovettura OP ST guidata da , il quale, pur essendosi in un primo momento Persona_1 avveduto dello sbandare della IN PE, non potendo vederne i fari dirigersi verso di lui per via del suo roteare su sé stessa, non è riuscito ad evitare l'impatto tra la parte frontale della propria vettura e il lato destro dell'autovettura dell'attrice.
A causa dell'impatto, la IN PE ha trovato la sua posizione di quiete vicino al guard rail di sinistra, mentre l'OP ST ha invaso e si è fermata nell'opposta corsia di marcia, dalla quale, in quel frangente, stava sopraggiungendo la BMW guidata da;
quest'ultimo, non avvedutosi CP_3 tempestivamente della presenza della OP per via dei fari danneggiatisi nel primo urto, ha tentato invano una manovra di frenata, ma non è riuscito ad evitare l'impatto con l'autovettura di . Per_1
pagina 10 di 30 Gli operanti hanno provveduto a raccogliere le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro;
tra questi, l'odierna attrice e – rispettivamente conducente e trasportata dalla IN PE – Testimone_1 hanno entrambe dichiarato di non ricordare nulla della dinamica dell'incidente; al contrario, e Per_1
hanno descritto quanto accaduto con sufficiente precisione e con affermazioni convergenti, che CP_3 hanno trovato peraltro riscontro sia in quanto dichiarato da in sede di interpello, sia nelle CP_3 risultanze della CTU cinematica.
Venendo alla CTU cinematica, risulta ricostruito, in primis, lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro: “il sinistro avviene in orario notturno, in condizioni di meteo sereno, asfalto asciutto, traffico scarso, visibilità insufficiente per assenza di illuminazione pubblica. […] il limite di velocità nel senso di marcia della IN ER era di 90 km/h (per strada extraurbana secondaria), essendo visibile il segnale di 'fine limite 70 km/h', mentre nel senso opposto era di 70 km/h”.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio è partito dalla considerazione, che già era possibile evincere dalla relazione dei Carabinieri, secondo cui il sinistro in esame, che vede coinvolti tre veicoli, “è in realtà costituito da due sinistri aventi dinamiche distinte tra loro”, giacché il secondo urto – quello tra la BMW e la OP ST – avviene quando quest'ultima è già ferma sulla carreggiata da diversi secondi, sufficienti al suo conducente per uscire dall'abitacolo, portarsi in sicurezza a Persona_1 bordo strada ed assistere alla collisione.
Conseguentemente si procederà nell'analisi dei due sinistri in maniera distinta, al fine di meglio precisare le posizioni degli odierni convenuti.
Per quanto attiene al primo scontro – quello tra la IN PE guidata da e l'OP ST Pt_1 guidata da – premesso che gli operanti intervenuti in loco hanno individuato solo il punto Per_1
d'urto tra la IN e il guard rail, il consulente tecnico nominato è stato in grado di individuare il punto d'urto tra la IN e la OP sulla base di considerazioni logiche e delle testimonianze raccolte, verificandone quindi la coerenza per mezzo di una simulazione numerica. Ebbene, da tale processo è risultato che l'urto tra IN ER ed si è verificato “in prossimità della linea di CP_12 mezzeria della carreggiata, e più probabilmente nella corsia di marcia della ”. CP_12
Tale dinamica risulta coerente con quanto dichiarato dal , ove ha riferito di aver deviato la Per_1 traiettoria verso sinistra nel tentativo di evitare la collisione (cfr. verbale dei Carabinieri: “quando notavo quel veicolo [la IN] collidere con il guard-rail mi allargavo sulla corsia opposta di marcia
pagina 11 di 30 onde evitare di urtarlo o di essere urtato”).
Il successivo passaggio nel ragionamento svolto dal CTU è consistito nella determinazione, sempre mediante una simulazione numerica digitale, della velocità dei veicoli al momento dell'urto. In particolare, dalle risultanze di tale simulazione è emerso che:
“- La OPEL ASTRA è arrivata all'urto contro la IN ad una velocità di circa 71 km/h;
- La IN è arrivata all'urto contro la OPEL ASTRA ad una velocità di circa 30 km/h;
- L'EES della OPEL ASTRA nel primo urto contro la IN è di 37 km/h (valore che si rileverà nel seguito essere coerente con la stima di cui al Cap.7)
- L'EES laterale della IN è di 32 km/h (valore coerente con i danni rilevati sul mezzo).
- Il punto d'urto si trova in prossimità della mezzeria della carreggiata, nella corsia di marcia della ”. CP_12
Tanto premesso, dalla velocità all'urto è stato possibile risalire alla velocità di marcia dei due veicoli coinvolti: “Considerando il rallentamento del mezzo nella fase di sbandata pre-urto, si può concludere che la velocità alla quale la conducente della IN ha perso il controllo fosse nell'ordine dei 75-80 km/h. […] La è giunta all'urto contro la IN ad una velocità nell'ordine dei 71 km/h”. CP_12
In relazione alla velocità di marcia della correttamente il CTU ha precisato che ha CP_12 Per_1 riferito agli operanti di aver rallentato la marcia nel momento in cui ha notato lo sbandamento della
IN e di aver deviato verso sinistra per evitare la collisione (“preciso che quanto notavo quel veicolo collidere con il guard-rail mi allargavo sulla corsia opposta di marcia onde evitare di urtarlo o di essere urtato. La forza dell'impatto era però tale che il mezzo di fatto rimbalzava con forza e dopo aver ruotato se sé stesso attraversava tutta la corsia di destra ed invadeva nuovamente quella di sinistra presentandosi innanzi alla mia autovettura con la sua parte frontale, nonostante avessi rallentato la marcia, sin da quando notavo quell'auto sbandare la prima volta”).
Da ciò si può ricavare che l'originaria velocità di marcia della quandanche il rallentamento sia CP_12 stato minimo in ragione della repentinità dell'evento, superava – seppur di poco – i 71 km/h.
Dall'analisi dei dati raccolti il CTU ha dunque così ricostruito la dinamica del primo sinistro: “Il giorno
22/01/2013, alle ore 03:30 circa, la signora percorre la Strada Parte_1
Vigevanese a Gaggiano (MI) in direzione di Abbiategrasso, alla guida dell'autovettura IN
ER, con a bordo la passeggera . Giunta in prossimità della progressiva Testimone_1
pagina 12 di 30 chilometrica 11+290, poco prima di raggiungere la stazione di servizio TOTAL-ERG posta sulla destra della strada, per ragioni non accertabili perde il controllo del veicolo mentre procede ad una velocità nell'ordine dei 75-80 km/h. Il mezzo, dopo qualche sbandata, devia verso sinistra, attraversa diagonalmente la corsia opposta ed impatta violentemente il guard-rail metallico di sinistra. A seguito dell'urto contro il guard-rail, che avviene ad una velocità nell'ordine dei 67 km/h, il veicolo subisce gravi danneggiamenti alla parte frontale, entra in rotazione anti-oraria e prosegue il suo moto di avanzamento nella corsia opposta andando ad impattare con la fiancata destra contro la parte anteriore destra dell'autovettura OPEL ASTRA, condotta da , che proviene Persona_1 dall'opposto senso di marcia. Quest'ultimo procede ad una velocità di poco superiore ai 70 km/h allorché si avvede della sbandata della IN ER e rallenta preventivamente, deviando verso sinistra nel momento in cui la IN ER, dopo aver urtato il guard-rail, proviene nella sua corsia di marcia. In ragione di tale deviazione a sinistra, l'urto tra IN ER ed CP_12 avviene in prossimità della mezzeria della carreggiata, pur se nella corsia della ”. CP_12
Da tale ricostruzione si desume, anzitutto, la prova della condotta imprudente dell'odierna attrice per aver la stessa violato le regole cautelari specifiche di cui agli artt. 143, comma 1 e 141 commi 1, 2 e 3
C.d.S. In particolare, risultata accertata la violazione dell'art. 143, comma 1, C.d.S., laddove prescrive che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, avendo l'attrice invaso, per cause rimaste ignote,
l'opposta corsia di marcia. A ciò si aggiunga che tale condotta costituisce una violazione, altresì, dell'art. 141, comma 2, C.d.s., laddove prescrive che il conducente debba “sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. È pacifico, infatti, sul fatto che l'attrice non abbia mantenuto il controllo del proprio veicolo: risulta, infatti, accertato che la stessa abbia iniziato a sbandare ben prima della collisione con l'OP ST – e sul punto si richiamano le dichiarazioni di , ove ha Per_1 riferito di essersi avveduto di tale circostanza e di aver conseguentemente rallentato la propria marcia – sino a deviare la propria traiettoria verso sinistra e scontrarsi contro il guard rail dell'opposta corsia di marcia in un momento antecedente rispetto all'urto con la OP, come testimoniano gli ingenti danni riportati alla parte anteriore del veicolo (cfr. fotografie a pag. 21-22 della CTU).
pagina 13 di 30 Infine, si consideri che, date le particolari condizioni dei luoghi – notte inoltrata e scarsa illuminazione pubblica della via – l'attrice, pur viaggiando ad una velocità (75-80 km/h) contenuta nei limiti prescritti dalla segnaletica verticale per quel tratto di strada (90 km/h), avrebbe dovuto, prudenzialmente,
“regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Tutto ciò considerato, si ritiene superata la presunzione di paritaria responsabilità sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c., per aver l'attrice violato, con la propria condotta, le sopracitate regolare cautelari e per essere tale condotta in nesso di causalità con il sinistro occorso (cfr. pag. 42 CTU: “Il sinistro viene originato dalla conducente della IN ER, la quale, per ragioni non accertate e non determinabili a posteriori, perde il controllo del proprio mezzo, il quale sbanda, urta frontalmente contro il guard-rail di sinistra e successivamente avanza e ruota fuori controllo nella corsia di marcia opposta, da dove proviene la ”). CP_12
Tanto premesso, l'accertamento della colpa in capo al danneggiato non esime, nemmeno in caso di violazioni particolarmente gravi delle regole cautelari che regolano la circolazione stradale, dall'accertare se la condotta degli altri soggetti coinvolti sia stata conforme alla legge (v. Cass.
19115/2020 secondo cui “l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343). Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente”).
Ebbene, quanto alla condotta di , deve osservarsi che il consulente tecnico ha stimato che Persona_1 la velocità di marcia dell'autovettura da lui condotta fosse di poco superiore ai 70 km/h, ossia, comunque superiore al limite di velocità prescritto per quel tratto di strada nella direzione da lui percorsa, seppur in minima misura. A ciò si aggiunga che, per espressa ammissione di , Persona_1
pagina 14 di 30 egli ebbe modo di avvedersi dello sbandare della IN PE prima che la stessa invadesse l'opposta corsia di marcia, ossia a una distanza temporale stimata dal CTU in 3,6 secondi prima dell'urto.
Ad avviso del ctu, laddove avesse percepito il pericolo già in quel momento, “se in tale Per_1 circostanza (i) avesse condotto il mezzo a 70 km/h e (ii) avesse rallentato con decisione, egli sarebbe arrivato all'urto con una velocità decisamente inferiore (la velocità di circa 30 km/h calcolata dal collega è condivisibile), ovvero con energia d'urto e potenzialità lesiva largamente inferiore al caso concreto (essendo l'energia proporzionale al quadrato della velocità, l'energia cinetica a 70 km/h è circa 5 volte superiore rispetto all'energia a 30 km/h)”.
Conseguentemente, pur avendo escluso la possibilità di evitare del tutto la collisione anche in caso di rispetto del limite di velocità di 70 km/h, il ctu ha verificato che, “se il conducente avesse rispettato il limite di velocità, è indubbio che, pur arrivando comunque a collisione, ciò sarebbe avvenuto con potenzialità lesiva largamente inferiore”, precisando ulteriormente in sede di risposta al quesito che
“nel caso si ritenga esigibile che il conducente della dovesse percepire una situazione di CP_12 estremo pericolo a partire dal momento in cui ha avvistato la IN sbandare nelle propria corsia, ed avesse reagito in conseguenza, egli sarebbe giunto all'urto ad una velocità di circa 30 km/h, ovvero con energia e potenzialità lesiva decisamente inferiori rispetto al caso concreto”.
Ebbene, si ritiene che, nel caso di specie, non vi sia dubbio che la condotta lecita alternativa esigibile in capo al conducente della OP ST sarebbe stata, tenuto conto dell'orario notturno e della scarsa visibilità in ragione dell'insufficiente illuminazione pubblica, quella di rallentare considerevolmente la propria velocità di marcia nel primo momento in cui ha percepito la IN PE sbandare nella propria corsia. Al contrario risulta accertato che abbia ridotto in misura assai limitata la Persona_1 propria velocità di marcia, essendo giunto all'urto a una velocità non inferiore a 71 km/h, superiore al limite stabilito dalla segnaletica verticale.
Risulta pertanto palese la violazione da parte di delle regole cautelari di cui ai commi 1, Persona_1
2 e 3 dell'art. 141, C.d.S., già sopra richiamati, e formalmente anche dell'art. 142 ed è accertato che tali violazioni abbiano avuto efficacia eziologica rispetto alle lesioni riportate dall'odierna attrice in conseguenza del sinistro.
Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene che il sinistro sia stato determinato da una responsabilità senz'altro prevalente di , da stimarsi nella misura del 60%, mentre in capo a Parte_1
pagina 15 di 30 va ravvisato un concorso nella misura del 40%, giacché risulta accertato che, se Persona_1 quest'ultimo avesse rispettato il limite vigente in loco e ancor più avesse moderato la velocità, le potenzialità lesive dello scontro sarebbero state “largamente inferiori”.
Venendo, dunque, alla disamina del secondo sinistro – quello che ha visto coinvolto l'odierno convenuto – si ritiene di condividere le risultanze della ctu, all'esito della quale “si può CP_3 ragionevolmente escludere che il veicolo BMW 318 sia entrato in collisione diretta con il veicolo IN
ER, sia prima che dopo che quest'ultimo iniziasse le evoluzioni che lo hanno portato dapprima ad urtare il guard-rail e, in seguito, ad urtare la . Il conducente della BMW è dunque da CP_12 ritenersi del tutto estraneo alle cause che hanno portato alla collisione tra IN ER ed CP_12
, essendo sopraggiunto in loco dopo che i predetti veicoli avevano già raggiunto le rispettive
[...] posizioni di quiete”.
Le conclusioni del ctu. risultano suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione dei dati raccolti e della documentazione prodotta dalle parti, nonché corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da critiche di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale. Peraltro, dall'interpello del convenuto non è emerso alcun CP_3 elemento per dubitare della versione dei fatti dallo stesso fornita agli operanti intervenuti nell'immediatezza del sinistro, che peraltro collima con quanto dichiarato da nelle Persona_1 medesime circostanze (cfr. Relazione de Carabinieri: “Pochi istanti dopo sopraggiungeva autovettura che procedeva proprio sulla corsia di marcia in direzione Abbiategrasso che probabilmente non vedeva alcuna luce delle due autovetture incidentate e materialmente non si avvedeva della loro presenza, il conducente di questo terzo veicolo non riusciva ad evitare l'impatto”).
In assenza di una collisione diretta tra la BMW e la IN PE e in assenza di domande di accertamento inerenti alla responsabilità di nella causazione dei danni materiali all'autovettura CP_3 di proprietà di , devono rigettarsi tutte le domande rivolte da parte attrice nei confronti di Persona_1
Contr
e di CP_3
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose ed alla liquidazione dei relativi danni.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi,
pagina 16 di 30 mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a
pagina 17 di 30 titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
In specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dal dott. – da intendersi qui integralmente richiamate – che vanno totalmente condivise Persona_2 per congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta.
In particolare, il ctu ha riscontrato che all'esito del sinistro per cui è causa Parte_1 ha riportato: “frattura-lussazione vertebrale lombare prossimale mielica, oltre a plurime fratture di minor rilevanza. Il bilancio lesionale conseguente a tale traumatismo comprese, infatti, la colonna lombare, il torace (con frattura sternale e costale plurima), ed il bacino (branca ischio-pubica sinistra, acetabolo, aletta sacrale destra e coccige). L'estrema severità della lesione rachidea lombare (frattura da scoppio di L1 e di ulteriori elementi vertebrali) richiese immediati interventi di stabilizzazione della colonna stessa che, tuttavia, non poterono evitare i gravi reliquati nervosi, proprio in virtù della lesione midollare locale. La stessa lesione cagionò, infatti, una paraparesi (paralisi decorrente dal metamero fratturato) con deficit, inizialmente assoluto (classificato “ASIA A”, vale a dire con
“nessuna funzione motoria o sensitiva conservata nei segmenti sacrali S4-S5…”), poi minimamente
pagina 18 di 30 regredito (con classificazione odierna di “ASIA C”, vale a dire una condizione in cui “la funzione motoria è conservata… con un grado di forza inferiore a 3…”), con assenza della funzionalità evacuativa in toto” (cfr. consulenza medico legale).
Il ctu ha quindi:
- stimato il danno temporaneo in un'inabilità temporanea assoluta di giorni 415 con sofferenza elevatissima, plurima sottoposizione ad interventi chirurgici, tutti in anestesia generale, ed evidente riverbero della malattia sul fare quotidiano, risultando totalmente preclusi, per tutto il tempo indicato, “tutte le attività quotidiane oltreché degli aspetti dinamico-relazionali quali, ad esempio l'igiene personale, la vestizione/svestizione, l'approvvigionamento e l'assunzione di cibo, nonché di tutte le attività ludico-ricreative e relazionali”;
- stimato postumi permanenti nella misura dell'80%, con residua sofferenza di grado elevatissimo;
- ritenuto che sussista “la piena consapevolezza, più che la semplice percezione, da parte della
Sig.ra , di effetti negativi che riverberano sul “fare quotidiano”; in Parte_1 particolare, al di là di una sicura sintomatologia dolorosa (il dolore neuropatico certificato è definito come “frequente” con sporadici “spike” non necessariamente dipendenti da sforzi e/o posture inusuali), la appare assolutamente consapevole delle estreme limitazioni Pt_1 soprattutto, si ribadisce, in relazione alle precedenti abitudini di un comune soggetto di ancor giovane età. Gli spostamenti avvengono, a tutt'oggi, mediante l'uso di carrozzina autocondotta, così come autonomamente avvengono i cambi di postura e le funzioni degli arti superiori e del SNC. Viceversa rimangono preclusi i movimenti funzionali degli arti inferiori, ed entrambe le funzioni fisiologiche. Tutto ciò comporta una limitazione, come più sopra esposto, di tutte quelle attività che richiedono l'uso degli arti inferiori, siano esse funzionali a mansioni indispensabili alla quotidianità (igiene personale con uso di doccia, approvvigionamento del cibo, pulizia dell'abitazione ecc… che devono essere vicariate da terze persone), siano esse a mero scopo ludico-ricreativo (attività fisica, partecipazioni ad eventi che richiedano mobilità, rapporti interpersonali)”;
- ritenuto, per quanto concerne l'incidenza dei postumi sull'attività lavorativa della perizianda, che “l'attuale quadro di paraplegia con alvo e vescica neurologici impedisce, certamente e
pagina 19 di 30 misura assoluta, l'attività lavorativa di cameriera e addetta alle pulizie svolta precedentemente all'evento de quo. Per quanto attiene alle “ambizioni da parte della perizianda” nell'ambito della professione forense va detto, viceversa, che esse rimangono, pur con maggior patimento correlato alle ovvie limitazioni dovute in misura maggiore alla deambulazione, consentite;
così come permesse risultano tutte quelle attività che richiedano un impegno intellettuale. Anche per quanto attiene alla professione di “imprenditrice nel settore delle pulizie” rimangono precluse, in misura assoluta, le attività manuali-operative, ma appaiono consentite tutte quelle attività di organizzazione, contatto coi clienti, marketing aziendale ecc. proprie di ogni attività imprenditoriale”;
- valutato che la perizianda, in ragione del quadro paraplegia con alvo e vescica neurologici, necessiterà a vita di assistenza per quanto concerne “tutte quelle attività non possibili per un soggetto paraplegico, indispensabili alla quotidianità, siano esse volte all'assistenza (si ribadisce non medica o di cura) della persona (quali ad esempio l'uso della doccia), siano invece volte, più in generale, alla quotidianità in senso lato (come, ad esempio, il riassetto e la pulizia dell'abitazione); orbene, in considerazione delle condizioni cliniche della , Pt_1 certamente non suscettibili di apprezzabile miglioramento futuro, deve essere riconosciuta quella quota parte di almeno 10 ore settimanali per i prossimi anni, sino all'aspettativa di vita media calcolata, secondo statistiche ISTAT, di circa 85 anni”;
- stimato spese mediche pertinenti, congrue e in nesso di causa con il sinistro nella misura di euro
2.452,85, senza necessità di spese future, anche in quanto coperte dal SSN (cfr. per tutte consulenza medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione richiamata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (25 anni) e dell'entità di questi ultimi (80%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma di euro 1.060.737,00, comprensiva della somma di euro 990.187,00 per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti e della somma di euro 70.550,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea, reputandosi equo calcolare il parametro base giornaliero di euro 170,00 per l'inabilità temporanea, considerata la sofferenza massima dedotta pagina 20 di 30 dalla parte attrice in ragione del complicato ed doloroso iter clinico e della pluralità di interventi chirurgici e terapie riabilitative infruttuose, confermata anche dal CTU. ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, Pt_1 tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza, incidendo sulla sua quotidianità a causa della radicale modifica delle abitudini di vita in ragione dell'attuale condizione fisica e compromettendo la sua capacità lavorativa.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, si osserva innanzitutto che il ctu ha verificato la permanenza di un quadro clinico fortemente compromesso, atteso che i postumi permanenti riportati dall'attrice determinano una sofferenza di grado elevatissimo e precludono radicalmente non solo l'attività lavorativa di cameriera e addetta alle pulizie praticate ante sinistro, ma anche sportiva in precedenza praticata, quale il jogging, che gli stessi testi escussi hanno confermato praticare in precedenza (cfr. deposizione di e di Testimone_3
, oltre che qualsiasi attività di tipo ludico-ricreazionale che comporti l'utilizzo Testimone_5 degli arti inferiori.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per procedere alla massima personalizzazione del danno tabellare, tenuto conto, in particolare, del marcato patimento per il dolore che tutt'ora sussiste e per le ripercussioni negative di tipo funzionale e della quotidianità, che limitano grandemente la gran parte delle attività (di svago, lavorativa e di sport), che prima era solita e amava svolgere.
pagina 21 di 30 Si reputa quindi congruo aumentare la componente del danno cd. dinamico relazionale nella misura del
25% di euro 660.125,00; pertanto il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro è pari a euro 1.225.768,25 e, tenuto conto del concorso di colpa del 60% come sopra indicato, va determinato nell'importo di euro 490.307,30.
Sulla predetta somma di euro 490.307,30, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo
(22.01.2013) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal
22.01.2013 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 e 1281 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Il ctu ha escluso la debenza di spese mediche future e ha riconosciuto l'importo di euro 2.452,85, in quanto spese mediche documentate e in nesso di causa col sinistro de quo, da ridursi del 60% in ragione del sopracitato concorso di colpa, per un totale finale di euro 981,14.
Nessuna spesa di assistenza all'esito del sinistro e sino alla data odierna può essere riconosciuta, stante la completa assenza di giustificativi versati in atti.
Quanto alle spese di assistenza domiciliari future, si può ritenere che, nonostante l'assenza di specifica documentazione versata da parte attrice, alla luce della gravità e del tipo di lesioni permanenti riportate, tali spese possano ritenersi per il futuro in nesso di causa con l'esito del sinistro (v. paraplegia e alvo e vescica neurologici); del resto, tenuto conto anche che parte dei postumi sono riferibili ad un distretto,
pagina 22 di 30 quale quello degli arti inferiori, interessato dai movimenti dell'attività tipica di cura della persona e gestione della casa, si reputa provato per presunzioni che necessiterà dell'assistenza di una Pt_1 colf per l'espletamento delle relative incombenze (cfr. Cass. 7774/2016).
In ogni caso, al fine di fornire i criteri orientativi della liquidazione del danno e in particolare per quantificare il danno futuro, il Tribunale va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa di adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato (la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” Cass. 20615/2015), si ritiene di adottare quello previsto dalla Tavola 4 “Valori capitali di rendite assegnate ad infortunati con esito di invalidità permanente… gradi di inabilità dal 61% al 100%” allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché
pagina 23 di 30 istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5% ormai del tutto anacronistico.
In ogni caso, dovendosi:
- riconoscere per l'assistenza futura 10 ore settimanali per come stabilito dal CTU e pertanto nella misura di 40 ore mensili;
- utilizzare il coefficiente di 22,2507 previsto dalla predetta Tavola 4 per soggetto di 37 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione (attualmente l'attrice ha 37 anni);
- individuare la paga mensile netta per l'impiego di badante (categoria C Super - parametri medi previsti dai contratti standard, con costo annuale che tenga conto sia del compenso orario base, sia degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati a tale retribuzione, posti a carico del datore di lavoro), comprensiva di tutte le voci retributive, nella somma di euro 360,10;
- moltiplicare l'importo per tredici mensilità; il costo annuale per l'assistenza personale generica è pari ad euro 4.681,30 annui e di euro 104.162,202 all'esito dell'operata capitalizzazione (euro 41.664,88, tenuto conto del concorso di colpa attoreo del
60%).
Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, si tratta di pretesa avente natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur dal danneggiato, il quale potrà assolvere a tale onere anche qualora, al momento del sinistro, egli non fosse impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto, ad esempio, temporaneamente disoccupato, oppure studente. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (Cass. n. 24481 del 04/11/2020).
pagina 24 di 30 Nel caso di specie, l'attrice al momento del sinistro ha allegato di aver svolto saltuariamente la professione di cameriera e addetta alle pulizie e il ctu ha chiarito che detta capacità lavorativa risulta, in conseguenza del sinistro, completamente compromessa, residuando una capacità lavorativa soltanto rispetto ad attività lavorative di tipo esclusivamente intellettuale.
L'odierna attrice non ha fornito alcuna prova documentale in relazione al reddito percepito al tempo del sinistro, invocando l'applicazione del criterio del triplo della pensione sociale giacché, all'epoca, non aveva un reddito fisso e lavorava soltanto la sera per pagarsi gli studi, con la prospettiva di laurearsi in giurisprudenza in Romania e migliorare così la propria condizione sociale.
In via preliminare, si può ragionevolmente presumere che l'attrice, qualora non fosse riuscita a completare gli studi e a tornare in Romania per svolgere la professione di avvocato, avrebbe continuato ad esercitare full time l'attività di cameriera-addetta alle pulizie in Italia. Conseguentemente, si reputa di dover utilizzare come criterio di liquidazione il triplo della pensione sociale, tenuto conto del principio secondo cui il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito sia in assenza di reddito, sia ove la vittima al momento dell'infortunio godesse di un reddito talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (v. Cass.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016 e in senso conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018).
Quanto alla compromissione della capacità lavorativa già maturata dal momento del sinistro
(22.1.2013) alla presente sentenza, considerato che l'attrice prima del sinistro lavorava solo la sera come addetta alle pulizie e stava frequentando un corso universitario da 4 anni (2007-2010) e che presumibilmente non avrebbe trovato occupazione prima di due anni (tempo necessario per concludere gli esami e per laurearsi), si reputa di prendere a parametro 1/3 del triplo della pensione sociale (euro
23.532,60) per un periodo temporale compreso tra il 2013 e il 2015 (euro 15.688,40: euro 6.275,36 all'esito della diminuzione per il concorso colposo).
Dal 2016 al 2025, dovendosi presumere che in tale periodo la danneggiata potesse lavorare a tempo pieno, deve essere riconosciuto l'importo di euro 235.326,00 (euro 94.130,40 all'esito della diminuzione per il concorso colposo). Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica già maturato va quindi liquidato in euro 100.405,76 già tenuto conto del concorso colposo della danneggiata (euro 251.014,40).
pagina 25 di 30 Per quantificare il danno futuro, il Tribunale va richiamato quanto affermato da Cass. 7774/2016: “Per compensare il décalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita (art.
2057 c.c.), sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione". Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione, semplifica
l'operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due.”
Si reputa adottare il secondo sistema e al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato, osserva innanzitutto che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno,
Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Cass. 20615/2015)
Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola 1 allegata al D.M. 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per
l'uso delle medesime”), ritenuto più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5%.
Va dunque utilizzato il coefficiente di 22,2507 previsto dalla predetta Tavola 4 per soggetto di 37 anni, in quanto il calcolo del danno futuro va fatto con riferimento al momento della liquidazione.
pagina 26 di 30 Ciò premesso, assumendo come base, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte in merito alla presumibile occupazione futura dell'attrice, il triplo della pensione sociale pari ad euro 23.532,60, e ritenuto di non operare alcuna maggiorazione tenuto conto che non si può escludere che la danneggiata trovi comunque un'occupazione lavorativa, seppur di carattere meramente sedentario, né di operare alcuna decurtazione per lo scarto della vita lavorativa, applicando il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla fonte appena sopra citata, corrispondente, in relazione all'età del danneggiato al momento della liquidazione (37 anni pari al 22,2507), effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, ne consegue che il danno patrimoniale subito dall'attrice deve essere quantificato, in moneta attuale, in euro 523.616,82 (euro 209.446,73 tenuto conto del concorso colposo della danneggiata).
Tale somma, da sommarsi a quella risarcibile per il danno già maturato, deve essere ridotta del 60% in ragione del concorso colposo di parte attrice, per un totale residuo di euro 309.852,50.
Per quanto attiene, infine, alla domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, deve preliminarmente osservarsi come tale voce di danno rientri nel danno non patrimoniale, comportando eventualmente un aumento a titolo di personalizzazione, aumento che, nel caso di specie,
è già stato riconosciuto nella misura massima prevista dalle Tabelle di Milano e che si reputa integralmente riparatrice anche di detta voce di danno.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno da perdita della chance di terminare gli studi in giurisprudenza e diventare avvocato, va premesso che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass., 11 maggio 2010 n.
11353; v. anche Cass., 12 agosto 2008 n. 21544).
Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi provato in forza della produzione documentale di cui al doc.
23 del fascicolo attoreo, nonché delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale da Testimone_3
e che l'attrice avesse iniziato ad intraprendere un percorso di studi
[...] Testimone_5 presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Spiru Haret di Bucarest, pagando la retta universitaria per gli anni accademici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.
pagina 27 di 30 Nessuna prova, invece, è stata fornita rispetto all'effettivo superamento dei relativi esami. Tenuto conto, altresì, dello iato temporale tra l'ultima retta pagata dall'attrice e il verificarsi del sinistro, non si ritiene provata in termini di elevata probabilità che l'attrice avrebbe completato gli studi e, successivamente, svolto un periodo di praticantato e superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense in Romania. Ne consegue che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di perdita di chance né per detta aspirazione, né per quella di titolare di una impresa di pulizie, atteso che anche all'esito della prova orale non si reputano raggiunti i riscontri minimi per ritenere che si trattasse di una seria e concreta aspirazione, rispetto alla quale l'attrice stava ponendo in essere sacrifici per la relativa realizzazione.
Dal totale delle somme risarcibili a titolo di danno patrimoniale – e, segnatamente, spese di assistenza future (euro 41.664,88) e danno da perdita dell'incapacità lavorativa specifica (euro 309.852,50) – pari ad euro 351.517,38 devono essere decurtate, sulla base del principio della compensatio lucri cum
CP_1 damno, le somme già ricevute dall' a titolo di pensione e indennità di accompagnamento per invalidi civili totali a decorrere da luglio 2013 e sino ad oggi, pari a euro 143.038,00 (cfr. nota di
CP_1 deposito in data 16/06/2025); inoltre debbono essere scorporate le somme riconosciute e che
CP_1 l' erogherà in futuro sia a titolo di pensione di invalidità civile, sia a titolo di indennità di accompagnamento, che, tenuto conto dei riferimenti dell'annualità più recente (anno 2024 per euro
CP_1 15.963,65) ed operata la capitalizzazione sulla scorta del medesimo coefficiente ammonta a non meno di euro 355.202,39.
Considerato che
complessivamente l'ente non erogherà una somma inferiore a 498.240,39, la pretesa attorea in punto di perdita della capacità lavorativa e di spese di assistenza deve essere respinta, atteso che quanto erogato dall'ente coprirà integralmente la quota parte della posta risarcitoria non imputabile al concorso colposo dell'attrice, anche tenuto conto della maggiorazione per interessi compensativi da calcolarsi secondo i principi sopra esposti.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese legali sostenute ante causam. In proposito, si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass.
24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno pagina 28 di 30 emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale (cfr. raccomandate doc. 1, fascicolo attoreo). È stata prodotta una nota pro forma, che integra una documentazione diversa dalla fattura e che risulta intestata nei confronti della danneggiata.
L'importo ivi esposto si reputa congruo rispetto all'attività effettivamente svolta, sì che deve porsi a carico della compagnia responsabile la somma di euro 7.447,86, comprensiva degli accessori di legge, anch'essa da ridursi in ragione del concorso colposo di parte attrice (euro 2.979,14).
Il danno patito dall'attrice ammonta a complessivi euro 3.897,28, sì che la compagnia va CP_1 condannata a risarcirlo.
Le spese processuali seguono il principio di soccombenza;
sì che, stante l'infondatezza della domanda Contr attorea nei confronti di e del convenuto , l'attrice deve essere condannata a rifondere CP_3 quelle da questi ultimi sostenute;
tenuto conto dell'accertato concorso colposo e del rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, di rimborso delle spese di assistenza e del danno da perdita di chance e pertanto della soccombenza parziale reciproca, si reputa di compensare tra la parte attrice ed le spese di lite nella misura di 2/3 e Controparte_1 di condannare a rifondere in favore dell'attrice il restante 1/3. Controparte_1
Le spese si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile all'attività svolta, e, in particolare, del Contr valore dell'accolto per quanto attiene l'attrice e valore della domanda per i convenuti CP_3
(valore indeterminabile complessità elevata), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per attività di studio, introduttiva, istruttoria e Contr decisoria sia per la posizione attorea sia per Tenuto conto che il convenuto ha provveduto CP_3
a costituirsi nel corso dell'istruttoria partecipando ad un numero di udienze marcatamente più contenuto delle restanti parti i valori medi debbono essere ridotti del 50%.
Non si reputa di operare la maggiorazione richiesta nelle note spese da parte attrice ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato D.M. tenuto conto che la domanda attorea è stata accolta nei confronti di una sola controparte.
Le spese della c.t.u. cinematica e medico-legale, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'assicurazione convenuta e dell'attrice nella misura della metà.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) dichiara la concorrente responsabilità di e di Parte_1 Persona_1 rispettivamente nella misura del 60% e del 40% nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso in data 22.1.2013, e condanna al risarcimento del Controparte_1
40% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da che, si Parte_1 liquidano rispettivamente in euro 3.897,28 ed in euro 490.307,30, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2) rigetta tutte le restanti domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
3) compensa le spese di lite tra la parte attrice e Parte_1 Controparte_1 nella misura di 2/3 e condanna a rifondere in favore di
[...] Controparte_1
il restante 1/3 delle spese di lite, che si liquida in euro 263,62 per Parte_1 anticipazioni, in euro 120,33 per le spese di CTP e in euro 7.212,33 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.;
4) condanna a rifondere in favore di le spese di lite da Parte_1 Controparte_7 quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 13.900,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A. - se dovuta - e
C.P.A.;
5) condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_3 di lite, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico di e della convenuta Parte_1 [...] le spese della c.t.u. cinematica e medico-legale, come liquidate in corso di Controparte_1 causa, nella misura del 50% ciascuna.
Milano, 20.12.2025 Il Giudice
UC CE RI
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