Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/06/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11927/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11927/2024 promossa da:
, (C.F. elett. dom. in VIALE SAULI 5/28 16121 Parte_1 C.F._1
GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. come da Parte_2 C.F._2 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DI GENOVA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Chiede che il Tribunale adito Voglia fissare, ai sensi dell'art. 473 bis - 12 l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
2) contestualmente, stante lo stato di mascolinizzazione raggiunto dall'istante e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come uomo, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza e/o a quello del Comune dove è stato compilato, la rettificazione anagrafica del sesso da femminile a maschile e il mutamento del nome da a nell'atto di nascita e in tutti gli atti e documenti da esso derivanti. Pt_1 Per_1
3) Ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari la rettificazione anagrafica da a Parte_1 degli immobili: 1) l'immobile sito in Genova, VIA TULLIO MOLTENI n. 5A Piano 5, CP_1
Comune di GENOVA (D969R) (GE), Sez. Urb. SAM Foglio 44 Particella 687 Subalterno 29, Particelle corrispondenti al catasto terreni, Comune di GENOVA (D969D) (GE) ,Foglio 44 Particella 181 Foglio 44 Particella 182,; 2) l'immobile sito in Genova, VIA SAN LUCA n. 3B Interno 4B Piano 4 Comune di GENOVA (D969Q) (GE) Sez. Urb. GEA Foglio 83 Particella 116 Subalterno 18 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di GENOVA (D969A) (GE) Foglio 45 Particella 381.
4) Disporre la trattazione in presenza ma per iscritto della causa in quanto Il Sig. è persona CP_1 sordo muta, come da certificazione prodotta, o in via subordinata la nomina di un interprete per sordo muti ai sensi e per gli effetti del dispositivo dell'art. 124 c.p.c.
5) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c. si dichiara: che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui sopra odomande ad esse connesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, la parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe esponendo che sin dall' età infantile aveva manifestato una psicosessualità nettamente maschile, in contrasto con il sesso ed il genere femminile attribuito alla nascita;
che da quando aveva diciotto anni la parte ha iniziato a riconoscersi e mostrarsi nella società come uomo, nonché ha iniziato successivamente un percorso di transizione nel 2022 presso la Dott.ssa di Milano ed il centro Auxologico Per_2
Italiano, attualmente è seguito presso il Reparto di Endocrinologia dell'Ospedale San Martino di Genova e sta attualmente seguendo la terapia ormonale;
che in data 16.11.2024 ha effettuato l'indagine psichiatrica presso il Dott. il quale gli ha diagnosticato il Per_3 disturbo dell'identità di genere e la necessità di ottenere la rettifica anagrafica dei documenti, oltre alla autorizzazione agli interventi chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile;
che la parte attrice è proprietaria di due immobili, il primo sito in Genova, VIA TULLIO MOLTENI n. 5A Piano 5, Comune di GENOVA (D969R) (GE), Sez. Urb. SAM Foglio 44 Particella 687 Subalterno 29, Particelle corrispondenti al catasto terreni, Comune di GENOVA (D969D) (GE) ,Foglio 44 Particella 181 Foglio 44 Particella 182, ed il secondo sito in Genova, VIA SAN LUCA n. 3B Interno 4B Piano 4 Comune di GENOVA (D969Q) (GE) Sez. Urb. GEA Foglio 83 Particella 116 Subalterno 18 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di GENOVA (D969A) (GE) Foglio 45 Particella 381; che la parte è persona sordo muta, come da certificazione prodotta in atti.
Instaurato il necessario contraddittorio, all'udienza del 25/03/2025 la parte ha confermato le domande di cui al ricorso.
Alla luce di quanto sopra ed in particolare della documentazione medica specialistica prodotta, il G.D, non ritenendo necessario procedere ad autonoma C.T.U. ed essendo la causa già sufficientemente istruita, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa precisazione delle conclusioni e discussione finale.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione medica versata in atti emerge, infatti, che la parte e di cittadinanza italiana, non ha mai contratto matrimonio e non ha figli, è affetta da disforia di genere e da tempo ha intrapreso il proprio percorso personale di transizione: si vedano i documenti prodotti sub nn. 2, 3 e 4.
In questo quadro, tenuto conto dell'età matura e di quanto è emerso in udienza ove, come ha potuto osservare anche il G.D., ha dimostrato piena consapevolezza sia circa la propria identità sessuale maschile - presentandosi con abiti, postura e gestualità assolutamente maschili - sia circa le conseguenze irreversibili della scelta di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso, ritiene il Collegio che i documenti prodotti siano sufficienti ed autorevoli nell'accertamento delle condizioni psico-sessuali della parte e che non sia necessario disporre ulteriori accertamenti peritali in tal senso.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 3 della Legge n. 164/1982 ed art. 31 D. Lgs 150/2011 per procedere alla rettifica richiesta, riconoscendo alla parte la qualità di uomo ed ordinando la modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ anziché di “ (nome prescelto dalla parte e con il quale è Pt_1 Per_1 già nota nel proprio ambiente sociale) ed il sesso da femminile a maschile.
Quanto invece all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, questo Tribunale ha da sempre condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui
“nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità, non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici” (vds. sentenza Tribunale di Roma del 22/03/2011).
Come è noto poi con la recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ne consegue che, a parere di questo Collegio, non va più autorizzato l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, a cui la parte potrà, se vorrà, sottoporsi se lo riterrà necessario ai fini del pieno sviluppo della sua personalità.
Per quanto infine riguarda la domanda di variazione anagrafica degli immobili intestati a trattasi di questione di carattere ammnistrativo che potrà - ad avviso del Parte_1
Collegio – essere risolta in via amministrativa previa comunicazione al competente conservatore dei RRII della presente Sentenza una volta passata in giudicato e salva l'impugnazione di un eventuale diniego.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 3 della Legge n. 164/1982 e 31 del D.Lgs 150/2011;
DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Pt_1
e del nome da ” a “ ;
[...] Pt_1 Per_1
ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle sopraindicate rettificazioni sull'atto di nascita, ove trascritto, e sugli altri documenti anagrafici;
DICHIARA nulla a provvedere in punto autorizzazione di parte attrice a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 30.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni