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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/07/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla ConSIliere
dott.ssa Monica Callegari ConSIliere estensore Oggetto: Altre ipotesi di ha pronunciato seguente responsabilità extracontrattuale non ricomprese SENTENZA nelle altre materie. nella causa civile di II grado iscritta sub n. 73/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. BALLARDINI ENRICO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , CP_1 C.F._1
, c.f. , Controparte_2 C.F._2
c.f. tutti contumaci CP_3 C.F._3
- appellati –
e contro
1 , c.f. CP_4 C.F._4
, c.f. , CP_5 C.F._5
, c.f. , CP_6 C.F._6
c.f. CP_7 Parte_2
, C.F._7
, c.f. , Parte_3 C.F._8
, c.f. , Parte_4 C.F._9
, c.f. Parte_5 C.F._10
, c.f. , Parte_6 C.F._11
, c.f. , Parte_7 C.F._12
IN PERSONA DELLA MADRE Parte_8
, c.f. , CP_4 Parte_9 C.F._13
IN PERSONA DELLA MADRE Parte_10
, c.f. , CP_4 Parte_9 C.F._14
IN PERSONA DELLA MADRE Parte_11
, c.f. , CP_4 Parte_9 C.F._15
, c.f. , Parte_12 C.F._16
, c.f. , Parte_13 C.F._17
GENITORI Parte_14
, c.f. CP_4 Parte_15
, C.F._18
Parte_16
c.f.
[...]
C.F._19
, c.f. , Parte_17 C.F._20
2 c.f. , Parte_18 C.F._21
c.f. , Parte_19 C.F._22
c.f. Parte_20 C.F._23
, c.f. , Parte_21 C.F._24
tutti rappresentati e difesi dall'avv. NIEDERL MEINHARD,
giusta delega in atti
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 221/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 14.03.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 17.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano, contrariis reiectiis,
ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione ed eventuale appello, anche incidentale, disattesa, per i motivi indicati nel presente atto, in accoglimento dell'appello LL
società (Cod. Fisc. Parte_1 P.IVA_1
e P. IVA ) riformare in parte qua la sentenza del P.IVA_2
Tribunale di Bolzano (estensore dott. Morris Recla) n. 221/2023
dd. 14/03/2023, comunicata dalla Cancelleria del Tribunale di
Bolzano in data 14/03/2023, notificata a cura LL parte in data 16/03/2023, sostituendo la sentenza con altra conforme di rito, e per l'effetto, accolta l'eccezione ex art. 1227 cod. civ.
3 già in primo grado proposta e disattesa, accogliere le conclusioni già rassegnate in prime cure e da intendersi qui integralmente richiamate ed anzi per reciproca comodità
trascritte ed integrate.
In via preliminare istruttoria, occorrendo, ammettersi le circostanze di prova costituenda richieste e non ammesse e di cui alla memoria istruttoria autorizzata ex art. 183, comma VI°,
n. 2 c.p.c. dd. 1/12/2020 con i testi ivi indicati, previa revoca e/o parziale modifica dell'ordinanza istruttoria dd. 28/01/2021.
In via preliminare: in accoglimento dell'istanza di parziale sospensiva, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede,
ravvisatine i requisiti ex lege previsti, sospendersi ex art. 283,
comma 1, c.p.c. l'efficacia esecutiva o, ove avviata, l'esecuzione
LL sentenza impugnata quanto all'importo di Euro 88.056,33
per la condanna a favore del SI. quanto Controparte_8
all'importo di Euro 121.428,85 per la condanna a favore LL
SI.ra , quanto all'importo di Euro 42.640,73 per la CP_5
condanna a favore LL SI.ra , quanto CP_6
all'importo di Euro 17.249,13 per la condanna a favore LL
SI.ra , quanto all'importo di Euro Parte_22
17.249,13 per la condanna a favore di , quanto Parte_23
all'importo di Euro 31.181,13 per la condanna a favore di Pt_17
quanto ad Euro 58.049,97 per la condanna a favore di
[...]
Euro 68.001,38 quanto alla condanna a favore Parte_18
di Euro 76.294,26 quanto alla condanna a Parte_19
4 favore di Euro 59.708,54 quanto alla condanna Parte_20
a favore di , Euro 53.74,26 quanto alla condanna a Parte_21
favore di Euro 53.074,26 quanto alla Parte_12
condanna a favore di Euro 63.025,69 quanto alla Parte_13
condanna a favore di , euro 63.025,69 Parte_14
quanto alla condanna a favore di euro 63.025,69 Parte_16
quanto alla condanna a favore di Euro Parte_7
37.951,00 per compenso di avvocato oltre ad Euro 1.865,44 per spese, anticipazioni, oltre spese accessorie come per Legge,
apparendo l'impugnazione manifestamente fondata e/o in alternativa dovendosi comunque ritenere che dall'esecuzione
LL sentenza possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile (pur quando la condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro) anche in relazione alla possibilità di insolvenza delle controparti.
Nel merito, in via preliminare: per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare il concorso colposo del creditore /
danneggiato defunto SI. alla stregua dell'art. Persona_1
1227, comma 1, cod. civ., nella misura che parrà benvisa, in ogni caso quantificando la relativa corresponsabilità del medesimo in non meno del quaranta percento ovvero la diversa e/o maggiore che parrà di giustizia, con ogni conseguente statuizione.
Nel merito: dato atto che non Parte_1
5 contesta la responsabilità del proprio assicurato SI.
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa, CP_9
esonerando parte attrice da ogni prova circa la dinamica del sinistro e presta acquiescenza in parte qua alla impugnata sentenza;
dato atto altresì che con offerta banco iudicis
avvenuta all'udienza 08/10/2020 la convenuta, impregiudicato ogni diritto, eccezione e/o difesa, a mero titolo di correntezza e senza pregiudizio alle proprie ragioni tutte, ha offerto ai SI.ri e gli assegni loro CP_4 CP_5 CP_6
rispettivamente intestati emessi da per Controparte_10
conto LL convenuta, assegni prodotti sub doc. 3 – 5 e dell'importo di Euro 150.400,00, 149.400,00 e 50.400,00,
rispettivamente, con autorizzazione agli attori a trattenerli anche in mero acconto sulle eventuali maggiori pretese,
respingere e/o in subordine ridurre a giustizia ogni attorea pretesa per danno patrimoniale e non patrimoniale, siccome infondata in fatto e/o in diritto, in ogni caso in quest'ultima ipotesi riducendone l'astratto ammontare in ragione dell'eccepito concorso colposo del creditore – danneggiato SI.
, nella misura non inferiore al 40% (quaranta Persona_1
percento) pari alla sua ritenuta corresponsabilità o la maggiore o diversa che parrà di giustizia.
Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre ad accessori di legge integralmente rifuse.
Dell'avv. Niederl procuratore delle parti appellate
6 costituite:
Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, “contrariis reiectis”:
1) Respingere siccome inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondato l'appello proposto dalla
[...]
; Parte_1
2) Confermare integralmente la sentenza impugnata per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in ogni sua parte e di conseguenza,
3) condannare l'appellante al Parte_1
pagamento in favore degli appellati degli onorari e spese del presente giudizio di appello, oltre CAP e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 221/2023 del 14.03.2023, con la quale ha accertato e dichiarato in punto an debeatur l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro occorso CP_9
in data 17.02.2018, nel quale era deceduto il Persona_1
Per l'effetto ha condannato i convenuti , CP_1 CP_2
, e la Compagnia Assicurativa
[...] CP_3 [...]
in solido tra loro a rifondere agli attori le Parte_1
seguenti somme:
7 Plangger Artur Euro 220.140,83;
Parth Euro 303.572,14; CP_5
Euro 106.601,84; CP_6
Euro 43.122,84; Parte_22
Parth Euro 43.122,84; Pt_3
Parth Euro 77.952,83; Pt_17
Andres Euro 58.049,97; Pt_18
Euro 68.001,38; Parte_19
Euro 76.294,26; Parte_20
Euro 59.708,54; Parte_21
Euro 53.074,26; Parte_12
Euro 53.074,26; Parte_13
Plangger Euro 63.025,69; Pt_14
Plangger uro 63.025,69; Pt_16
Plangger Euro 63.025,69. Pt_7
Il Tribunale ha invece rigettato le domande svolte dagli attori
, Parte_6 Parte_8 Parte_10 Parte_11
, e .
[...] Parte_4 Parte_24
Con condanna dei convenuti in solido a rifondere agli attori tre quarti delle spese del giudizio, compensato il residuo quarto e al rimborso delle spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la
Compagnia Assicurativa Parte_1
formulando i seguenti motivi d'impugnazione:
1. errata valutazione ed interpretazione delle risultanze
8 dell'istruttoria di causa. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1227 c.c. ed errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, per non aver riconosciuto una corresponsabilità a carico di ascrivibile Persona_1
alla scelta di affidare la propria vita, accettando un passaggio sulla vettura dell'amico che in quel momento CP_9
non era nelle condizioni psicofisiche idonee alla guida.
2. Errata, illegittima, e/o incongrua e contraddittoria valutazione delle risultanze dell'istruttoria sul danno non patrimoniale da morte del congiunto. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. con riferimento alle liquidazioni eseguite a favore dei SI.ri CP_11
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_20 Pt_19
, , e
[...] Parte_21 Parte_14 Parte_16
perché a dire dell'appellante a eccezione dei Parte_7
familiari conviventi, mancherebbe per gli altri attori la prova
LL sussistenza di una possibilità di avere occasioni di incontro e rapporto, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizzi l'intimità delle relazioni di parentela tra i predetti soggetti e il defunto SI. . Persona_1
3. Irragionevole e incongrua (perché acritica) applicazione dei criteri orientativi per l'applicazione del danno non patrimoniale
(tabelle integrate a punti Trib. Milano Edizione 2022).
Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115, 116 c.p.c. e
9 danno riconosciuto a zii e cugini gli stessi parametri previsti per fratelli e nipoti.
4. Errata, illegittima e/o comunque incongrua liquidazione del danno patrimoniale liquidato ai SI.ri e Controparte_8 CP_5
a titolo di danno emergente ragguagliato alle asserite
[...]
spese legali stragiudiziali sostenute. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dell'art. 1223 c.c.
nonché in subordine dei parametri ex DM 10/03/2014, n. 55 e successive modifiche (25 – bis procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita).
Si sono costituiti in giudizio gli appellati CP_4
, , , CP_5 CP_6 Parte_22 Parte_3
, , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
Parte_21 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_16 Parte_7 Parte_6
, , Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_4
e contestando le argomentazioni
[...] Parte_24
avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma LL
sentenza ritenuta corretta.
Su richiesta di parte appellante, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva LL sentenza impugnata nei soli confronti di , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_16
[...] Parte_7
All'udienza del 18.12.2024, tenutasi in trattazione scritta
10 ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto riguarda il primo motivo d'appello la Corte
di Cassazione, di recente ha affrontato il tema riguardante la responsabilità del passeggero trasportato da un conducente in stato di ebbrezza e stabilito il seguente principio di diritto: “l'art.
1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la
Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed
astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la
quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d'un
veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza,
rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a
responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti
contrasterebbe con l'art. 13, § 3, LL Direttiva 2009/103, nella
parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”,
rispetto all'azione risarcitoria spettante al trasportato,
“qualsiasi disposizione di legge (...) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare
in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che
misura la condotta LL vittima possa dirsi concausa del
sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano
11 interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei
confronti dell'assicuratore del vettore…” (Cass. civ. n.
24920/2024).
Secondo la costante giurisprudenza di merito e di
Cassazione, sia nell'esposizione volontaria al rischio “gratuito”
(che il pregiudizio si verifichi prevedibilmente) sia nella cooperazione attiva alla serie causale del fatto illecito (causa del danno), il danneggiato, per poter essere chiamato a rispondere di una quota di danno ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., deve avere consapevolezza (anche con il parametro LL media diligenza) e percezione LL propria condotta quantomeno colposa (di esposizione al rischio, nell'un caso, nella cooperazione al fatto illecito in violazione di norme giuridiche,
nell'altro).
La prova LL consapevolezza da parte di Per_1
dello stato di alterazione alcolica di non
[...] CP_9
risulta essere stata fornita nel corso del giudizio.
Quanto alla testimonianza del SInor non Testimone_1
vi è motivo per considerarla inattendibile, ma in ogni caso se anche le sue affermazioni non venissero valorizzate completamente, escludendo quindi che sia stato provato che al momento del loro passaggio al locale “ i tre amici fossero Pt_25
completamente sobri, manca comunque la prova del contrario e cioè che fossero in stato di alterazione.
Anche l'argomento relativo all'ammissione del SInor Tes_2
12 per cui durante il ritrovo dei pompieri volontari ciascuno dei tre amici aveva bevuto una piccola bottiglia 0,25 (0,25 litri di vino rosso), non è sufficiente a provare lo stato di ebrezza di e in particolare la consapevolezza di tale stato da CP_9
parte di la mattina successiva, quando l'auto è Persona_1
partita dal locale notturno in cui si erano recati in Austria.
Infatti, la circostanza perde di rilevanza in considerazione delle molte ore trascorse dal momento in cui la bottiglietta era stata consumata, al momento in cui i tre amici si sono ritrovati al
“ o addirittura al momento LL partenza dal locale in Pt_25
Austria la mattina successiva.
Nessun valore probatorio può essere attribuito alle affermazioni di e , rispettivamente CP_6 Parte_17
sorella e zia di , rese alla CTU dott.ssa poi Per_1 Per_2
riportate nella relazione dd. 18.12.2021, citate dall'appellante.
Risulta chiaramente dalla perizia psicologica che si tratta di commenti ai propri pensieri e a semplici ipotesi fatte dai familiari per superare il dolore LL perdita.
La CTU stessa riferisce che le affermazioni di
[...]
sono suoi pensieri e speculazioni. CP_6
In definitiva non è stata fornita nessuna prova a conferma dello svolgimento dei fatti e cioè di come i tre amici abbiano trascorso la serata. Nessuno è stato in grado di riferire cosa sia realmente accaduto nella notte, né è stato chiamato a riferire i fatti occorsi presso il locale notturno prima che, alle sei di
13 mattina, i tre giovani decidessero di ripartire con l'auto per rientrare in Italia.
La Compagnia appellante, quindi, non ha assolto l'onere
LL prova richiesta perché il danneggiato sia chiamato a rispondere di una quota del danno ai sensi dell'art. 1227
comma 1 c.c..
2. Con il secondo motivo d'impugnazione la Compagnia
assicurativa lamenta principalmente una errata interpretazione delle prove che ha portato al riconoscimento del danno per perdita parentale a favore di zii e cugini di Persona_1
La lagnanza non è fondata, infatti il Tribunale, al fine di individuare coloro ai quali riconoscere la legittimazione al riconoscimento del ristoro del danno per perdita parentale ha accuratamente esaminato le singole posizioni di ciascun congiunto alla ricerca LL prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo.
Dall'istruttoria è emerso che i rapporti tra la famiglia di e quelle LL zia materna e dello Parte_26 Parte_17
zio paterno erano caratterizzati da rapporti Parte_12
costanti di reciproco affetto e solidarietà.
La circostanza è confermata dal fatto che le tre famiglie,
trascorrono insieme sia le feste comandate sia i festeggiamenti in famiglia (compleanni, comunioni, ecc…) e che in passato condividevano anche le vacanze.
Questa vicinanza vale per tutti i membri dei tre nuclei
14 familiari, mentre, quanto ai cugini Parte_20 Pt_19
e è risultato che il loro legame con
[...] Parte_7
la vittima era particolarmente stretto, poiché condividevano anche passioni e amicizie.
Da parte del Tribunale non vi è stata nessuna contraddizione, infatti le osservazioni relative alla genericità
delle prove offerte, si riferiscono espressamente alle posizioni degli ulteriori congiunti le cui domande non sono state accolte.
3. Anche la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal Tribunale è corretta.
In passato la Corte di Cassazione, ha chiarito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età LL vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione LL particolarità
LL situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 33005/2021).
15 Tale eSIenza è stata soddisfatta con l'elaborazione dell'ultima versione delle Tabelle del Tribunale di Milano
integrate con un sistema a punti e il giudice di prime cure ha applicato correttamente i criteri di dette Tabelle.
Infatti, ha analizzato le circostanze concrete emerse dall'istruttoria per ogni singolo richiedente e proprio in applicazione del sistema LL tabella a punti ha gradato il risarcimento del danno in considerazione LL qualità LL
relazione tra defunto e parente.
La scelta di applicare la tabella prevista per i fratelli/nipoti, senza correttivi, per liquidare il risarcimento per zii e cugini, che sono parenti non “tabellati”, rispetta comunque i principi formulati dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano nella redazione delle tabelle stesse, secondo i quali nel caso appunto di parenti non “tabellati” spetta al giudice valutare l'opportunità di prevedere un correttivo.
Considerato che il giudice di primo grado ha avuto la migliore percezione, mediante l'audizione diretta dei testimoni,
LL situazione delle famiglie coinvolte nella tragica perdita del congiunto, si ritiene di confermare la sua scelta.
La decisione del Tribunale appare comunque adeguata,
considerato che il risultato LL liquidazione è in linea con i valori previsti anche dalle Tabelle del Tribunale di Roma per zii e cugini LL vittima e che è decisamente inferiore rispetto a quanto riconosciuto ai familiari conviventi.
16 4. In merito alla liquidazione del danno patrimoniale,
sulla questione LL risarcibilità delle spese stragiudiziali per l'attività diretta, sia a prevenire il processo, sia ad assicurare un esito favorevole, le Sezioni Unite LL Corte di Cassazione
hanno affermato che (nella circolazione stradale, come anche nelle procedure concorsuali: Cassazione Civile Sez. I 2 marzo
2021 n. 5672), le spese stragiudiziali sono danno emergente,
non spese giudiziali: “non è corretta affermazione di taluna
giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese
legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in
relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale
possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art.
75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo
invece formare oggetto LL domanda di risarcimento del danno
emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ. Sez. Unite 10
luglio 2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n.
2644; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685).
È poi stata ritenuta necessaria una valutazione dell'attività stragiudiziale: “l'utilità di tale esborso, ai fini LL
possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere
valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva
ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”
(Cass. civ. n. 39384/2021), però la spesa per tale attività “non
può essere esclusa per il fatto che l'intervento dell'avvocato non
abbia fatto recedere la controparte dalla posizione assunta in
17 ordine all'aspetto LL vicenda che era stato oggetto di
discussione e di assistenza in sede stragiudiziale” (Cass. civ. n.
6422/2017).
Tornando al caso in esame, gli appellati hanno provato l'esborso mediante il deposito delle relative fatture.
In particolare, la fattura n. 216/2020 dell'avv. Niederl che ha ad oggetto il compenso per l'introduzione LL procedura di negoziazione assistita, calcolato sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 in merito al valore e alla complessità LL
vertenza e la fattura n. 217/2020 sempre dell'avv. Niederl che contiene esplicitamente la causale “spese stragiudiziali”.
Vista la complessità LL causa non si può sostenere che l'attività stragiudiziale svolta sia stata “superflua ai fini di una
più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in
concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela
più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”.
Infatti, seppure non sia stato possibile evitare il giudizio,
considerato che la Compagnia assicurativa ha ritenuto doverosa la propria resistenza, le parti odierne appellate hanno tentato di evitarlo.
Trattandosi poi di danno emergente e non di spese legali,
non va applicata nessuna compensazione.
6. Rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata,
considerata la soccombenza LL
[...]
le spese del presente giudizio, da Parte_27
18 calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore dichiarato
LL causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante agli appellati.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_27
nei confronti di , , CP_4 CP_5 CP_6
, , Parte_22 Parte_3 Parte_17 Parte_18
Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_16
, Parte_7 Parte_6 Parte_8
, e Parte_10 Parte_11 Parte_4 Pt_24
, avverso la sentenza n. 221/2023 del 14.03.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_1
, CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, , Parte_22 Parte_3 Parte_17 Parte_18 Pt_19
,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_16 Parte_7
,
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_10
, e le spese Parte_11 Parte_4 Parte_24
19 del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 16.374,85 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 7.298,00 per la fase decisionale, € 2.135,85 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La ConSIliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1226 e 2056 cod. civ., per aver utilizzato nella liquidazione del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla ConSIliere
dott.ssa Monica Callegari ConSIliere estensore Oggetto: Altre ipotesi di ha pronunciato seguente responsabilità extracontrattuale non ricomprese SENTENZA nelle altre materie. nella causa civile di II grado iscritta sub n. 73/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. BALLARDINI ENRICO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , CP_1 C.F._1
, c.f. , Controparte_2 C.F._2
c.f. tutti contumaci CP_3 C.F._3
- appellati –
e contro
1 , c.f. CP_4 C.F._4
, c.f. , CP_5 C.F._5
, c.f. , CP_6 C.F._6
c.f. CP_7 Parte_2
, C.F._7
, c.f. , Parte_3 C.F._8
, c.f. , Parte_4 C.F._9
, c.f. Parte_5 C.F._10
, c.f. , Parte_6 C.F._11
, c.f. , Parte_7 C.F._12
IN PERSONA DELLA MADRE Parte_8
, c.f. , CP_4 Parte_9 C.F._13
IN PERSONA DELLA MADRE Parte_10
, c.f. , CP_4 Parte_9 C.F._14
IN PERSONA DELLA MADRE Parte_11
, c.f. , CP_4 Parte_9 C.F._15
, c.f. , Parte_12 C.F._16
, c.f. , Parte_13 C.F._17
GENITORI Parte_14
, c.f. CP_4 Parte_15
, C.F._18
Parte_16
c.f.
[...]
C.F._19
, c.f. , Parte_17 C.F._20
2 c.f. , Parte_18 C.F._21
c.f. , Parte_19 C.F._22
c.f. Parte_20 C.F._23
, c.f. , Parte_21 C.F._24
tutti rappresentati e difesi dall'avv. NIEDERL MEINHARD,
giusta delega in atti
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 221/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 14.03.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 17.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano, contrariis reiectiis,
ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione ed eventuale appello, anche incidentale, disattesa, per i motivi indicati nel presente atto, in accoglimento dell'appello LL
società (Cod. Fisc. Parte_1 P.IVA_1
e P. IVA ) riformare in parte qua la sentenza del P.IVA_2
Tribunale di Bolzano (estensore dott. Morris Recla) n. 221/2023
dd. 14/03/2023, comunicata dalla Cancelleria del Tribunale di
Bolzano in data 14/03/2023, notificata a cura LL parte in data 16/03/2023, sostituendo la sentenza con altra conforme di rito, e per l'effetto, accolta l'eccezione ex art. 1227 cod. civ.
3 già in primo grado proposta e disattesa, accogliere le conclusioni già rassegnate in prime cure e da intendersi qui integralmente richiamate ed anzi per reciproca comodità
trascritte ed integrate.
In via preliminare istruttoria, occorrendo, ammettersi le circostanze di prova costituenda richieste e non ammesse e di cui alla memoria istruttoria autorizzata ex art. 183, comma VI°,
n. 2 c.p.c. dd. 1/12/2020 con i testi ivi indicati, previa revoca e/o parziale modifica dell'ordinanza istruttoria dd. 28/01/2021.
In via preliminare: in accoglimento dell'istanza di parziale sospensiva, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede,
ravvisatine i requisiti ex lege previsti, sospendersi ex art. 283,
comma 1, c.p.c. l'efficacia esecutiva o, ove avviata, l'esecuzione
LL sentenza impugnata quanto all'importo di Euro 88.056,33
per la condanna a favore del SI. quanto Controparte_8
all'importo di Euro 121.428,85 per la condanna a favore LL
SI.ra , quanto all'importo di Euro 42.640,73 per la CP_5
condanna a favore LL SI.ra , quanto CP_6
all'importo di Euro 17.249,13 per la condanna a favore LL
SI.ra , quanto all'importo di Euro Parte_22
17.249,13 per la condanna a favore di , quanto Parte_23
all'importo di Euro 31.181,13 per la condanna a favore di Pt_17
quanto ad Euro 58.049,97 per la condanna a favore di
[...]
Euro 68.001,38 quanto alla condanna a favore Parte_18
di Euro 76.294,26 quanto alla condanna a Parte_19
4 favore di Euro 59.708,54 quanto alla condanna Parte_20
a favore di , Euro 53.74,26 quanto alla condanna a Parte_21
favore di Euro 53.074,26 quanto alla Parte_12
condanna a favore di Euro 63.025,69 quanto alla Parte_13
condanna a favore di , euro 63.025,69 Parte_14
quanto alla condanna a favore di euro 63.025,69 Parte_16
quanto alla condanna a favore di Euro Parte_7
37.951,00 per compenso di avvocato oltre ad Euro 1.865,44 per spese, anticipazioni, oltre spese accessorie come per Legge,
apparendo l'impugnazione manifestamente fondata e/o in alternativa dovendosi comunque ritenere che dall'esecuzione
LL sentenza possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile (pur quando la condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro) anche in relazione alla possibilità di insolvenza delle controparti.
Nel merito, in via preliminare: per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare il concorso colposo del creditore /
danneggiato defunto SI. alla stregua dell'art. Persona_1
1227, comma 1, cod. civ., nella misura che parrà benvisa, in ogni caso quantificando la relativa corresponsabilità del medesimo in non meno del quaranta percento ovvero la diversa e/o maggiore che parrà di giustizia, con ogni conseguente statuizione.
Nel merito: dato atto che non Parte_1
5 contesta la responsabilità del proprio assicurato SI.
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa, CP_9
esonerando parte attrice da ogni prova circa la dinamica del sinistro e presta acquiescenza in parte qua alla impugnata sentenza;
dato atto altresì che con offerta banco iudicis
avvenuta all'udienza 08/10/2020 la convenuta, impregiudicato ogni diritto, eccezione e/o difesa, a mero titolo di correntezza e senza pregiudizio alle proprie ragioni tutte, ha offerto ai SI.ri e gli assegni loro CP_4 CP_5 CP_6
rispettivamente intestati emessi da per Controparte_10
conto LL convenuta, assegni prodotti sub doc. 3 – 5 e dell'importo di Euro 150.400,00, 149.400,00 e 50.400,00,
rispettivamente, con autorizzazione agli attori a trattenerli anche in mero acconto sulle eventuali maggiori pretese,
respingere e/o in subordine ridurre a giustizia ogni attorea pretesa per danno patrimoniale e non patrimoniale, siccome infondata in fatto e/o in diritto, in ogni caso in quest'ultima ipotesi riducendone l'astratto ammontare in ragione dell'eccepito concorso colposo del creditore – danneggiato SI.
, nella misura non inferiore al 40% (quaranta Persona_1
percento) pari alla sua ritenuta corresponsabilità o la maggiore o diversa che parrà di giustizia.
Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre ad accessori di legge integralmente rifuse.
Dell'avv. Niederl procuratore delle parti appellate
6 costituite:
Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, “contrariis reiectis”:
1) Respingere siccome inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondato l'appello proposto dalla
[...]
; Parte_1
2) Confermare integralmente la sentenza impugnata per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in ogni sua parte e di conseguenza,
3) condannare l'appellante al Parte_1
pagamento in favore degli appellati degli onorari e spese del presente giudizio di appello, oltre CAP e IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 221/2023 del 14.03.2023, con la quale ha accertato e dichiarato in punto an debeatur l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro occorso CP_9
in data 17.02.2018, nel quale era deceduto il Persona_1
Per l'effetto ha condannato i convenuti , CP_1 CP_2
, e la Compagnia Assicurativa
[...] CP_3 [...]
in solido tra loro a rifondere agli attori le Parte_1
seguenti somme:
7 Plangger Artur Euro 220.140,83;
Parth Euro 303.572,14; CP_5
Euro 106.601,84; CP_6
Euro 43.122,84; Parte_22
Parth Euro 43.122,84; Pt_3
Parth Euro 77.952,83; Pt_17
Andres Euro 58.049,97; Pt_18
Euro 68.001,38; Parte_19
Euro 76.294,26; Parte_20
Euro 59.708,54; Parte_21
Euro 53.074,26; Parte_12
Euro 53.074,26; Parte_13
Plangger Euro 63.025,69; Pt_14
Plangger uro 63.025,69; Pt_16
Plangger Euro 63.025,69. Pt_7
Il Tribunale ha invece rigettato le domande svolte dagli attori
, Parte_6 Parte_8 Parte_10 Parte_11
, e .
[...] Parte_4 Parte_24
Con condanna dei convenuti in solido a rifondere agli attori tre quarti delle spese del giudizio, compensato il residuo quarto e al rimborso delle spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la
Compagnia Assicurativa Parte_1
formulando i seguenti motivi d'impugnazione:
1. errata valutazione ed interpretazione delle risultanze
8 dell'istruttoria di causa. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1227 c.c. ed errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, per non aver riconosciuto una corresponsabilità a carico di ascrivibile Persona_1
alla scelta di affidare la propria vita, accettando un passaggio sulla vettura dell'amico che in quel momento CP_9
non era nelle condizioni psicofisiche idonee alla guida.
2. Errata, illegittima, e/o incongrua e contraddittoria valutazione delle risultanze dell'istruttoria sul danno non patrimoniale da morte del congiunto. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. con riferimento alle liquidazioni eseguite a favore dei SI.ri CP_11
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_20 Pt_19
, , e
[...] Parte_21 Parte_14 Parte_16
perché a dire dell'appellante a eccezione dei Parte_7
familiari conviventi, mancherebbe per gli altri attori la prova
LL sussistenza di una possibilità di avere occasioni di incontro e rapporto, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizzi l'intimità delle relazioni di parentela tra i predetti soggetti e il defunto SI. . Persona_1
3. Irragionevole e incongrua (perché acritica) applicazione dei criteri orientativi per l'applicazione del danno non patrimoniale
(tabelle integrate a punti Trib. Milano Edizione 2022).
Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115, 116 c.p.c. e
9 danno riconosciuto a zii e cugini gli stessi parametri previsti per fratelli e nipoti.
4. Errata, illegittima e/o comunque incongrua liquidazione del danno patrimoniale liquidato ai SI.ri e Controparte_8 CP_5
a titolo di danno emergente ragguagliato alle asserite
[...]
spese legali stragiudiziali sostenute. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dell'art. 1223 c.c.
nonché in subordine dei parametri ex DM 10/03/2014, n. 55 e successive modifiche (25 – bis procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita).
Si sono costituiti in giudizio gli appellati CP_4
, , , CP_5 CP_6 Parte_22 Parte_3
, , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
Parte_21 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_16 Parte_7 Parte_6
, , Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_4
e contestando le argomentazioni
[...] Parte_24
avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma LL
sentenza ritenuta corretta.
Su richiesta di parte appellante, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva LL sentenza impugnata nei soli confronti di , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_16
[...] Parte_7
All'udienza del 18.12.2024, tenutasi in trattazione scritta
10 ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto riguarda il primo motivo d'appello la Corte
di Cassazione, di recente ha affrontato il tema riguardante la responsabilità del passeggero trasportato da un conducente in stato di ebbrezza e stabilito il seguente principio di diritto: “l'art.
1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la
Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed
astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la
quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d'un
veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza,
rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a
responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti
contrasterebbe con l'art. 13, § 3, LL Direttiva 2009/103, nella
parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”,
rispetto all'azione risarcitoria spettante al trasportato,
“qualsiasi disposizione di legge (...) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare
in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che
misura la condotta LL vittima possa dirsi concausa del
sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano
11 interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei
confronti dell'assicuratore del vettore…” (Cass. civ. n.
24920/2024).
Secondo la costante giurisprudenza di merito e di
Cassazione, sia nell'esposizione volontaria al rischio “gratuito”
(che il pregiudizio si verifichi prevedibilmente) sia nella cooperazione attiva alla serie causale del fatto illecito (causa del danno), il danneggiato, per poter essere chiamato a rispondere di una quota di danno ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., deve avere consapevolezza (anche con il parametro LL media diligenza) e percezione LL propria condotta quantomeno colposa (di esposizione al rischio, nell'un caso, nella cooperazione al fatto illecito in violazione di norme giuridiche,
nell'altro).
La prova LL consapevolezza da parte di Per_1
dello stato di alterazione alcolica di non
[...] CP_9
risulta essere stata fornita nel corso del giudizio.
Quanto alla testimonianza del SInor non Testimone_1
vi è motivo per considerarla inattendibile, ma in ogni caso se anche le sue affermazioni non venissero valorizzate completamente, escludendo quindi che sia stato provato che al momento del loro passaggio al locale “ i tre amici fossero Pt_25
completamente sobri, manca comunque la prova del contrario e cioè che fossero in stato di alterazione.
Anche l'argomento relativo all'ammissione del SInor Tes_2
12 per cui durante il ritrovo dei pompieri volontari ciascuno dei tre amici aveva bevuto una piccola bottiglia 0,25 (0,25 litri di vino rosso), non è sufficiente a provare lo stato di ebrezza di e in particolare la consapevolezza di tale stato da CP_9
parte di la mattina successiva, quando l'auto è Persona_1
partita dal locale notturno in cui si erano recati in Austria.
Infatti, la circostanza perde di rilevanza in considerazione delle molte ore trascorse dal momento in cui la bottiglietta era stata consumata, al momento in cui i tre amici si sono ritrovati al
“ o addirittura al momento LL partenza dal locale in Pt_25
Austria la mattina successiva.
Nessun valore probatorio può essere attribuito alle affermazioni di e , rispettivamente CP_6 Parte_17
sorella e zia di , rese alla CTU dott.ssa poi Per_1 Per_2
riportate nella relazione dd. 18.12.2021, citate dall'appellante.
Risulta chiaramente dalla perizia psicologica che si tratta di commenti ai propri pensieri e a semplici ipotesi fatte dai familiari per superare il dolore LL perdita.
La CTU stessa riferisce che le affermazioni di
[...]
sono suoi pensieri e speculazioni. CP_6
In definitiva non è stata fornita nessuna prova a conferma dello svolgimento dei fatti e cioè di come i tre amici abbiano trascorso la serata. Nessuno è stato in grado di riferire cosa sia realmente accaduto nella notte, né è stato chiamato a riferire i fatti occorsi presso il locale notturno prima che, alle sei di
13 mattina, i tre giovani decidessero di ripartire con l'auto per rientrare in Italia.
La Compagnia appellante, quindi, non ha assolto l'onere
LL prova richiesta perché il danneggiato sia chiamato a rispondere di una quota del danno ai sensi dell'art. 1227
comma 1 c.c..
2. Con il secondo motivo d'impugnazione la Compagnia
assicurativa lamenta principalmente una errata interpretazione delle prove che ha portato al riconoscimento del danno per perdita parentale a favore di zii e cugini di Persona_1
La lagnanza non è fondata, infatti il Tribunale, al fine di individuare coloro ai quali riconoscere la legittimazione al riconoscimento del ristoro del danno per perdita parentale ha accuratamente esaminato le singole posizioni di ciascun congiunto alla ricerca LL prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo.
Dall'istruttoria è emerso che i rapporti tra la famiglia di e quelle LL zia materna e dello Parte_26 Parte_17
zio paterno erano caratterizzati da rapporti Parte_12
costanti di reciproco affetto e solidarietà.
La circostanza è confermata dal fatto che le tre famiglie,
trascorrono insieme sia le feste comandate sia i festeggiamenti in famiglia (compleanni, comunioni, ecc…) e che in passato condividevano anche le vacanze.
Questa vicinanza vale per tutti i membri dei tre nuclei
14 familiari, mentre, quanto ai cugini Parte_20 Pt_19
e è risultato che il loro legame con
[...] Parte_7
la vittima era particolarmente stretto, poiché condividevano anche passioni e amicizie.
Da parte del Tribunale non vi è stata nessuna contraddizione, infatti le osservazioni relative alla genericità
delle prove offerte, si riferiscono espressamente alle posizioni degli ulteriori congiunti le cui domande non sono state accolte.
3. Anche la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal Tribunale è corretta.
In passato la Corte di Cassazione, ha chiarito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età LL vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione LL particolarità
LL situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 33005/2021).
15 Tale eSIenza è stata soddisfatta con l'elaborazione dell'ultima versione delle Tabelle del Tribunale di Milano
integrate con un sistema a punti e il giudice di prime cure ha applicato correttamente i criteri di dette Tabelle.
Infatti, ha analizzato le circostanze concrete emerse dall'istruttoria per ogni singolo richiedente e proprio in applicazione del sistema LL tabella a punti ha gradato il risarcimento del danno in considerazione LL qualità LL
relazione tra defunto e parente.
La scelta di applicare la tabella prevista per i fratelli/nipoti, senza correttivi, per liquidare il risarcimento per zii e cugini, che sono parenti non “tabellati”, rispetta comunque i principi formulati dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano nella redazione delle tabelle stesse, secondo i quali nel caso appunto di parenti non “tabellati” spetta al giudice valutare l'opportunità di prevedere un correttivo.
Considerato che il giudice di primo grado ha avuto la migliore percezione, mediante l'audizione diretta dei testimoni,
LL situazione delle famiglie coinvolte nella tragica perdita del congiunto, si ritiene di confermare la sua scelta.
La decisione del Tribunale appare comunque adeguata,
considerato che il risultato LL liquidazione è in linea con i valori previsti anche dalle Tabelle del Tribunale di Roma per zii e cugini LL vittima e che è decisamente inferiore rispetto a quanto riconosciuto ai familiari conviventi.
16 4. In merito alla liquidazione del danno patrimoniale,
sulla questione LL risarcibilità delle spese stragiudiziali per l'attività diretta, sia a prevenire il processo, sia ad assicurare un esito favorevole, le Sezioni Unite LL Corte di Cassazione
hanno affermato che (nella circolazione stradale, come anche nelle procedure concorsuali: Cassazione Civile Sez. I 2 marzo
2021 n. 5672), le spese stragiudiziali sono danno emergente,
non spese giudiziali: “non è corretta affermazione di taluna
giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese
legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in
relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale
possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art.
75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo
invece formare oggetto LL domanda di risarcimento del danno
emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ. Sez. Unite 10
luglio 2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n.
2644; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685).
È poi stata ritenuta necessaria una valutazione dell'attività stragiudiziale: “l'utilità di tale esborso, ai fini LL
possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere
valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva
ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”
(Cass. civ. n. 39384/2021), però la spesa per tale attività “non
può essere esclusa per il fatto che l'intervento dell'avvocato non
abbia fatto recedere la controparte dalla posizione assunta in
17 ordine all'aspetto LL vicenda che era stato oggetto di
discussione e di assistenza in sede stragiudiziale” (Cass. civ. n.
6422/2017).
Tornando al caso in esame, gli appellati hanno provato l'esborso mediante il deposito delle relative fatture.
In particolare, la fattura n. 216/2020 dell'avv. Niederl che ha ad oggetto il compenso per l'introduzione LL procedura di negoziazione assistita, calcolato sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 in merito al valore e alla complessità LL
vertenza e la fattura n. 217/2020 sempre dell'avv. Niederl che contiene esplicitamente la causale “spese stragiudiziali”.
Vista la complessità LL causa non si può sostenere che l'attività stragiudiziale svolta sia stata “superflua ai fini di una
più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in
concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela
più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”.
Infatti, seppure non sia stato possibile evitare il giudizio,
considerato che la Compagnia assicurativa ha ritenuto doverosa la propria resistenza, le parti odierne appellate hanno tentato di evitarlo.
Trattandosi poi di danno emergente e non di spese legali,
non va applicata nessuna compensazione.
6. Rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata,
considerata la soccombenza LL
[...]
le spese del presente giudizio, da Parte_27
18 calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore dichiarato
LL causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante agli appellati.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_27
nei confronti di , , CP_4 CP_5 CP_6
, , Parte_22 Parte_3 Parte_17 Parte_18
Parte_19 Parte_20 Parte_21 Pt_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_16
, Parte_7 Parte_6 Parte_8
, e Parte_10 Parte_11 Parte_4 Pt_24
, avverso la sentenza n. 221/2023 del 14.03.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_1
, CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, , Parte_22 Parte_3 Parte_17 Parte_18 Pt_19
,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_16 Parte_7
,
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_10
, e le spese Parte_11 Parte_4 Parte_24
19 del presente grado di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 16.374,85 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 7.298,00 per la fase decisionale, € 2.135,85 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La ConSIliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1226 e 2056 cod. civ., per aver utilizzato nella liquidazione del