Art. 11. Inquadramento dei corrispondenti
Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe puo' essere altresi' conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:
a) non abbiano superato il 50° anno di eta';
b) siano in possesso del titolo di studio di cui all' articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 ;
c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe e' subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562 , altresi' con le modalita' ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono immessi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3ª classe.
Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo del collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facolta' del Ministro: per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 .
All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvedera' ai sensi del successivo articolo 16.
Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe puo' essere altresi' conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:
a) non abbiano superato il 50° anno di eta';
b) siano in possesso del titolo di studio di cui all' articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 ;
c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe e' subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562 , altresi' con le modalita' ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono immessi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3ª classe.
Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo del collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facolta' del Ministro: per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 .
All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvedera' ai sensi del successivo articolo 16.