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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di FI, Sezione Prima Civile, nella persona del seguente Magistrato:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente delegato nel procedimento iscritto al n. R.G. 1053/2024 promosso da:
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Moretti Parte_1
OPPONENTE/RICORRENTE contro
, contumace Controparte_1
OPPOSTO/RESISTENTE all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni per parte opponente/ricorrente Avv. (come da ricorso in opposizione Parte_1 introduttivo del presente procedimento):
«Voglia la Corte di Appello Ill.ma, in riforma del decreto di pagamento/liquidazione emesso dalla Corte di Appello di FI
- in via principale: liquidare la notula nell'ammontare quantificato dall'Avv. Pt_1 come da All. 6 (€ 6.754,13 oltre spese generali, Iva e Cpa);
- in via subordinata rideterminare il decreto di pagamento come da All. 9 nella misura pari ad € 5.200 oltre spese generali, Iva e Cpa.
In via Istruttoria
- prendere visione degli atti presenti a fascicolo dal quale si evince chiaramente la presenza di memorie a firma dallo scrivente e, conseguentemente, considerare nel calcolo della predetta parcella la fase introduttiva ai sensi dell'art. 12 comma del D.M
55/2014 il quale fa esplicito riferimento a “memorie”;
- applicare il criterio correttivo relativo ai reati che riguardano la competenza del tribunale collegiale, il quale prevede, in tali casi, l'aumento del 50 % della parcella;
pagina 1 di 8 - applicare l'aumento del 30% della parcella base per ciascuna parte oltre alla prima e segnatamente, nel caso di specie, il 60% sempre ai sensi dell'art. 12 del D.M. 55/2014».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. Parte_1
115/2002, avverso il decreto di pagamento, emesso in data 23.04.2024, con il quale la
Corte di Appello di FI – Seconda Sezione Penale ha liquidato in suo favore, per la difesa del Sig. , parte civile con genitore affidatario Parte_2 Parte_3 ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale di Pistoia del
06.10.2017, nel procedimento n. 8449/2023 R.G. – n. 6075/2018 R.G.A. - n. Pt_4
362/2016 R.G.N.R., un compenso, per la fase dinanzi alla Corte di Cassazione, di €
1.667,00, oltre alle maggiorazioni per spese forfettarie, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
L'Avv. ha dedotto: Pt_1
- di aver prestato attività difensiva quale patrocinatore della parte civile nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 362/2016 Parte_2 che lo vedeva quale persona offesa dal grave reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e
609 quater c.p., aggravato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609 ter c.p.;
- che il processo di primo grado e quello d'appello si erano conclusi entrambi con la condanna dei tre coimputati alla pena della reclusione;
- che gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione;
- di aver presentato/depositato, in tale fase di giudizio, due memorie, conclusioni e nota spese, chiedendo la liquidazione dei propri compensi nella misura complessiva di € 6.754,13, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.;
- che la notula era stata predisposta tenendo conto dei valori medi di cui alle tariffe professionali vigenti (cfr. art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014), che la stessa comprendeva le voci “fase di studio”, “fase introduttiva” e “fase decisionale” con aumento nella misura del 60% per la pluralità di controparti processuali (tre imputati), al netto della riduzione per l'ammissione della parte al gratuito patrocinio;
- che la Corte di Appello di FI, deputata ex lege alla liquidazione, aveva disatteso completamente la nota spese, non riconoscendo il compenso per la fase introduttiva ed ancorando la quantificazione a quanto previsto dal Protocollo
d'intesa su base nazionale adottato dal Consiglio Nazionale Forense, ritenuto applicabile in quanto il Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di FI e la Corte di Appello di FI del 25.07.2016 non prende in esame specificatamente i procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione.
pagina 2 di 8 L'opposizione è stata proposta per i seguenti motivi:
- i protocolli d'intesa non hanno alcuna efficacia vincolante;
- nel caso di specie ricorrevano tutte le condizioni indicate nell'art. 12 del D.M. n.
55/2014. Il protocollo d'intesa su base nazionale applicato dalla Corte di Appello di FI (cui l'Avv. non ha in alcun modo aderito) risulta del tutto Pt_1 inadeguato a fronte dell'attività professionale svolta, tenuto conto dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è stata eseguita la prestazione, della continuità dell'impegno richiesto, delle numerose eccezioni di inutilizzabilità sollevate dalle difese in sede di legittimità, dell'importo della provvisionale liquidata, pari ad € 50.000,00 ecc.;
- non si comprende il motivo per il quale la Corte di Appello di FI ha escluso il compenso per la fase introduttiva del giudizio, dal momento che in replica ai ricorsi proposti dagli imputati l'Avv. depositò ben due memorie e che Pt_1
l'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014 include nella voce “fase introduttiva” anche le “memorie”;
- tra i fattori/criteri correttivi contemplati dal Protocollo doveva senz'altro essere applicato quello relativo ai “reati che riguardano la competenza del Tribunale
Collegiale”, tra i quali rientra la fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., e dunque doveva essere operato un aumento del 50%;
- la Corte di Appello di FI ha erroneamente applicato il fattore correttivo “+
25% per giudizio con oltre tre imputati”, laddove, in realtà, gli imputati erano tre, non più di tre. Il criterio da applicarsi correttamente è quello contemplato dall'ultima voce del Protocollo “presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i)” con relativo rimando agli ordinari criteri di legge previsti all'art 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014. La notula andava quindi aumentata del 60% atteso il numero degli imputati.
Alla udienza di comparizione delle parti del 17.12.2024 la Presidente delegata rilevava che il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza fossero stati notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata anziché Email_1
a quello deputato alla ricezione di comunicazioni e notifiche processuali
La Presidente delegata invitava pertanto l'Avv. Email_2
a rinnovare la notificazione, entro una settimana, all'indirizzo P.E.C. corretto, Pt_1 rinviando la causa alla udienza del 18 febbraio 2025 e disponendo che quest'ultima pagina 3 di 8 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data
12.02.2025, il ricorrente Avv. depositava note di trattazione scritta con le Pt_1 quali si riportava alle domande e deduzioni dispiegate nei precedenti scritti difensivi e alle quali allegava le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione rinnovata in data 19.12.2024, chiedendo pertanto che il venisse Controparte_1 dichiarato contumace e che la causa fosse trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 18.02.2025, emessa all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la Presidente delegata, attesa la tempestività e regolarità della notificazione così come rinnovata e la mancata costituzione del , Controparte_1 ne dichiarava la contumacia, riservandosi di depositare la sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Con il contestato decreto del 23.04.2024, la Seconda Sezione Penale della Corte di
Appello di FI ha liquidato il compenso a favore dell'Avv. per la Parte_1 difesa di (il cui genitore affidatario era ammesso al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato) nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n. 8449/2023 R.G. Cass. applicando il “Protocollo di intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. “irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili” ” dell'08.06.2016 elaborato dal Consiglio Nazionale Forense.
L'avv. sostiene di non aver mai aderito al suddetto Protocollo e di aver Pt_1 formulato l'istanza di liquidazione dei compensi ad egli spettanti sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Fermo restando che «i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva» e che, «in ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali» (così Cass. civ., Sez.
II, ord. 20 ottobre 2023, n. 29184; il principio di diritto, richiamato dallo stesso opponente, è stato enunciato in riferimento ai protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare, con forme di autoregolamentazione di prassi condivise, per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito locale, ma può ben valere anche in relazione ad un protocollo, come quello di cui si discute, predisposto con il mero auspicio di una sua pagina 4 di 8 adozione possibilmente a livello distrettuale al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale), deve osservarsi quanto segue:
- il Protocollo d'intesa su base nazionale del C.N.F. dell'8 giugno 2016 individua chiaramente, quale presupposto indispensabile per la sua concreta applicazione,
l'adesione al medesimo da parte del singolo avvocato/difensore interessato. Nella prima pagina, dopo alcune premesse di ordine generale in cui si illustrano, tra l'altro, le ragioni che hanno indotto a predisporre una tabella di liquidazione standardizzata, si legge, infatti, «nei casi in cui il difensore (sia dell'imputato che della parte civile) formuli la richiesta di liquidazione aderendo al presente
Protocollo…». Ancora, a pag. 2, si legge: «al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà quindi cura di depositare: 1) istanza di liquidazione
(redatta conformemente al presente Protocollo)…»;
- dalla “Nota pro forma” datata 08.06.2023, rivolta alla Corte di Appello di FI
«in funzione di Giudice demandato alla liquidazione degli onorari come da dispositivo emesso dalla Suprema Corte di Cassazione» (doc. 6 prodotto dall'Avv.
in allegato al ricorso in opposizione), non si evince alcuna Parte_1 adesione al Protocollo d'intesa de quo, il quale non viene mai menzionato;
il compenso che l'Avv. chiede venga liquidato a suo favore, invero, viene Pt_1 dal medesimo determinato sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (tenendo conto, in particolare, dei valori medi).
Si ritiene, pertanto, alla luce degli anzidetti rilievi, che il decreto di pagamento degli onorari oggetto di opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 debba essere revocato e che si debba procedere alla liquidazione dei compensi sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto
2022, n. 147 (le prestazioni professionali rese dall'Avv. si sono esaurite Pt_1 successivamente al 23 ottobre 2022).
La Tabella n. 15 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, relativa ai “Giudizi penali”, prevede, per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, che il compenso possa e debba essere liquidato per le seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale.
Al di là dell'applicazione dei parametri standardizzati di liquidazione di cui al Protocollo di intesa su base nazionale del C.N.F. dell'8 giugno 2016, l'Avv. ha lamentato Pt_1
l'esclusione, da parte della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di FI, del compenso per la fase introduttiva.
pagina 5 di 8 L'odierno opponente ha allegato e provato (v. doc. 6 offerto in comunicazione) di aver presentato/depositato due memorie ai sensi dell'art. 611 c.p.p., datate rispettivamente
22.05.2023 e 08.06.2023 (il cui contenuto è pressoché identico).
Si ritiene che la redazione e il deposito delle suddette memorie sia da qualificarsi quale attività difensiva rientrante nella c.d. “fase introduttiva del giudizio”. L'art. 12, comma
3, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 include espressamente in tale voce anche le
“memorie”.
Attesa la significativa gravità delle imputazioni (abusi sessuali perpetrati, anche mediante violenza, in danno di minore da familiari/parenti della vittima stessa, in concorso tra loro e con continuazione,) e la delicatezza della vicenda storica/fattuale, considerata l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si è svolta la prestazione, il numero degli imputati etc., occorre tener conto dei valori medi di cui alla tabella.
Il compenso deve perciò essere liquidato come segue:
• € 945,00 per lo studio della controversia;
• € 2.646,00 per la fase introduttiva del giudizio;
• € 2.741,00 per la fase decisionale.
Totale: € 6.332,00.
L'Avv. ha difeso la persona offesa costituitasi parte civile Parte_1 [...]
contro tre coimputati. Parte_2
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo del D.M. n. 55/2014, l'aumento del compenso unico nella misura del 30% per ogni soggetto oltre il primo (fino ad un massimo di dieci soggetti) di cui al periodo precedente della norma può essere operato anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti. Tuttavia, la stessa disposizione contempla una eccezione: «sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto». Si ritiene che nel caso di specie ricorra proprio questa ipotesi, dal momento che è lo stesso Avv. , nelle Pt_1 proprie memorie ex art. 611 c.p.p., a puntualizzare che, a suo avviso, «i ricorsi…possono essere esaminati congiuntamente atteso il fatto che, nella sostanza, tocchino gli stessi argomenti».
Non sussistono, pertanto, i presupposti per aumentare il compenso unico tabellare del
60% (30% + 30% per la presenza di ulteriori due imputati oltre il primo) come richiesto dall'odierno opponente.
L'importo complessivo di € 6.332,00 deve essere ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002, a mente del quale «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono
pagina 6 di 8 ridotti di un terzo»; si ottiene così la somma, da liquidare a favore dell'Avv.
[...]
, di € 4.221,34, alla quale devono aggiungersi il rimborso delle spese Pt_1 forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, l'I.V.A. e il contributo integrativo per la Cassa Forense come per legge.
Quanto alle spese del presente giudizio, preme rilevare che «il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n.
115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando
l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all'art. 75 del menzionato
D.P.R. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.)» (Cass., Sez. Un. pen., sent. 24 aprile 2008, n. 25931; v. anche Cass., Sez. Un. civili, 3 settembre 2009, n. 19161: «il procedimento di opposizione ex art. 170, D.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale»).
Pur a fronte dell'accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. , per Parte_1 ragioni di opportunità e vista la contumacia del , il quale non si Controparte_1
è costituito nel presente procedimento e, dunque, non ha resistito alle pretese avversarie, questa Corte ritiene di doverle compensare per intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello di FI, nella persona del Presidente delegato, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato,
- ACCOGLIE l'opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dall'Avv.
[...]
avverso il decreto di liquidazione/pagamento emesso dalla Corte di Appello di Pt_1
FI – Seconda Sezione Penale in data 23.04.2024 nell'ambito del procedimento proc. n. 8449/2023 R.G. Cass. - n. 6075/2018 Reg. Gen. App. – n. 362/2016 R.G.N.R., che per l'effetto revoca;
- LIQUIDA, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, a favore dell'Avv. , Parte_1 per la difesa di , parte civile con genitore affidatario ammesso al Parte_2
pagina 7 di 8 patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale di Pistoia del 06.10.2017, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione R.G. Cass. 8449/2023 – R.G.N.R. n. 362/2016, la somma di € 4.221,34 a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- COMPENSA per intero tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in FI il 18 febbraio 2025.
Il Presidente delegato
Dott.ssa Isabella Mariani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di FI, Sezione Prima Civile, nella persona del seguente Magistrato:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente delegato nel procedimento iscritto al n. R.G. 1053/2024 promosso da:
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Moretti Parte_1
OPPONENTE/RICORRENTE contro
, contumace Controparte_1
OPPOSTO/RESISTENTE all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni per parte opponente/ricorrente Avv. (come da ricorso in opposizione Parte_1 introduttivo del presente procedimento):
«Voglia la Corte di Appello Ill.ma, in riforma del decreto di pagamento/liquidazione emesso dalla Corte di Appello di FI
- in via principale: liquidare la notula nell'ammontare quantificato dall'Avv. Pt_1 come da All. 6 (€ 6.754,13 oltre spese generali, Iva e Cpa);
- in via subordinata rideterminare il decreto di pagamento come da All. 9 nella misura pari ad € 5.200 oltre spese generali, Iva e Cpa.
In via Istruttoria
- prendere visione degli atti presenti a fascicolo dal quale si evince chiaramente la presenza di memorie a firma dallo scrivente e, conseguentemente, considerare nel calcolo della predetta parcella la fase introduttiva ai sensi dell'art. 12 comma del D.M
55/2014 il quale fa esplicito riferimento a “memorie”;
- applicare il criterio correttivo relativo ai reati che riguardano la competenza del tribunale collegiale, il quale prevede, in tali casi, l'aumento del 50 % della parcella;
pagina 1 di 8 - applicare l'aumento del 30% della parcella base per ciascuna parte oltre alla prima e segnatamente, nel caso di specie, il 60% sempre ai sensi dell'art. 12 del D.M. 55/2014».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. Parte_1
115/2002, avverso il decreto di pagamento, emesso in data 23.04.2024, con il quale la
Corte di Appello di FI – Seconda Sezione Penale ha liquidato in suo favore, per la difesa del Sig. , parte civile con genitore affidatario Parte_2 Parte_3 ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale di Pistoia del
06.10.2017, nel procedimento n. 8449/2023 R.G. – n. 6075/2018 R.G.A. - n. Pt_4
362/2016 R.G.N.R., un compenso, per la fase dinanzi alla Corte di Cassazione, di €
1.667,00, oltre alle maggiorazioni per spese forfettarie, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
L'Avv. ha dedotto: Pt_1
- di aver prestato attività difensiva quale patrocinatore della parte civile nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 362/2016 Parte_2 che lo vedeva quale persona offesa dal grave reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e
609 quater c.p., aggravato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609 ter c.p.;
- che il processo di primo grado e quello d'appello si erano conclusi entrambi con la condanna dei tre coimputati alla pena della reclusione;
- che gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione;
- di aver presentato/depositato, in tale fase di giudizio, due memorie, conclusioni e nota spese, chiedendo la liquidazione dei propri compensi nella misura complessiva di € 6.754,13, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.;
- che la notula era stata predisposta tenendo conto dei valori medi di cui alle tariffe professionali vigenti (cfr. art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014), che la stessa comprendeva le voci “fase di studio”, “fase introduttiva” e “fase decisionale” con aumento nella misura del 60% per la pluralità di controparti processuali (tre imputati), al netto della riduzione per l'ammissione della parte al gratuito patrocinio;
- che la Corte di Appello di FI, deputata ex lege alla liquidazione, aveva disatteso completamente la nota spese, non riconoscendo il compenso per la fase introduttiva ed ancorando la quantificazione a quanto previsto dal Protocollo
d'intesa su base nazionale adottato dal Consiglio Nazionale Forense, ritenuto applicabile in quanto il Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di FI e la Corte di Appello di FI del 25.07.2016 non prende in esame specificatamente i procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione.
pagina 2 di 8 L'opposizione è stata proposta per i seguenti motivi:
- i protocolli d'intesa non hanno alcuna efficacia vincolante;
- nel caso di specie ricorrevano tutte le condizioni indicate nell'art. 12 del D.M. n.
55/2014. Il protocollo d'intesa su base nazionale applicato dalla Corte di Appello di FI (cui l'Avv. non ha in alcun modo aderito) risulta del tutto Pt_1 inadeguato a fronte dell'attività professionale svolta, tenuto conto dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è stata eseguita la prestazione, della continuità dell'impegno richiesto, delle numerose eccezioni di inutilizzabilità sollevate dalle difese in sede di legittimità, dell'importo della provvisionale liquidata, pari ad € 50.000,00 ecc.;
- non si comprende il motivo per il quale la Corte di Appello di FI ha escluso il compenso per la fase introduttiva del giudizio, dal momento che in replica ai ricorsi proposti dagli imputati l'Avv. depositò ben due memorie e che Pt_1
l'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014 include nella voce “fase introduttiva” anche le “memorie”;
- tra i fattori/criteri correttivi contemplati dal Protocollo doveva senz'altro essere applicato quello relativo ai “reati che riguardano la competenza del Tribunale
Collegiale”, tra i quali rientra la fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., e dunque doveva essere operato un aumento del 50%;
- la Corte di Appello di FI ha erroneamente applicato il fattore correttivo “+
25% per giudizio con oltre tre imputati”, laddove, in realtà, gli imputati erano tre, non più di tre. Il criterio da applicarsi correttamente è quello contemplato dall'ultima voce del Protocollo “presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i)” con relativo rimando agli ordinari criteri di legge previsti all'art 12, comma 2, del D.M. n. 55/2014. La notula andava quindi aumentata del 60% atteso il numero degli imputati.
Alla udienza di comparizione delle parti del 17.12.2024 la Presidente delegata rilevava che il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza fossero stati notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata anziché Email_1
a quello deputato alla ricezione di comunicazioni e notifiche processuali
La Presidente delegata invitava pertanto l'Avv. Email_2
a rinnovare la notificazione, entro una settimana, all'indirizzo P.E.C. corretto, Pt_1 rinviando la causa alla udienza del 18 febbraio 2025 e disponendo che quest'ultima pagina 3 di 8 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data
12.02.2025, il ricorrente Avv. depositava note di trattazione scritta con le Pt_1 quali si riportava alle domande e deduzioni dispiegate nei precedenti scritti difensivi e alle quali allegava le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione rinnovata in data 19.12.2024, chiedendo pertanto che il venisse Controparte_1 dichiarato contumace e che la causa fosse trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 18.02.2025, emessa all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la Presidente delegata, attesa la tempestività e regolarità della notificazione così come rinnovata e la mancata costituzione del , Controparte_1 ne dichiarava la contumacia, riservandosi di depositare la sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Con il contestato decreto del 23.04.2024, la Seconda Sezione Penale della Corte di
Appello di FI ha liquidato il compenso a favore dell'Avv. per la Parte_1 difesa di (il cui genitore affidatario era ammesso al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato) nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n. 8449/2023 R.G. Cass. applicando il “Protocollo di intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. “irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili” ” dell'08.06.2016 elaborato dal Consiglio Nazionale Forense.
L'avv. sostiene di non aver mai aderito al suddetto Protocollo e di aver Pt_1 formulato l'istanza di liquidazione dei compensi ad egli spettanti sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Fermo restando che «i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva» e che, «in ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali» (così Cass. civ., Sez.
II, ord. 20 ottobre 2023, n. 29184; il principio di diritto, richiamato dallo stesso opponente, è stato enunciato in riferimento ai protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare, con forme di autoregolamentazione di prassi condivise, per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito locale, ma può ben valere anche in relazione ad un protocollo, come quello di cui si discute, predisposto con il mero auspicio di una sua pagina 4 di 8 adozione possibilmente a livello distrettuale al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale), deve osservarsi quanto segue:
- il Protocollo d'intesa su base nazionale del C.N.F. dell'8 giugno 2016 individua chiaramente, quale presupposto indispensabile per la sua concreta applicazione,
l'adesione al medesimo da parte del singolo avvocato/difensore interessato. Nella prima pagina, dopo alcune premesse di ordine generale in cui si illustrano, tra l'altro, le ragioni che hanno indotto a predisporre una tabella di liquidazione standardizzata, si legge, infatti, «nei casi in cui il difensore (sia dell'imputato che della parte civile) formuli la richiesta di liquidazione aderendo al presente
Protocollo…». Ancora, a pag. 2, si legge: «al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà quindi cura di depositare: 1) istanza di liquidazione
(redatta conformemente al presente Protocollo)…»;
- dalla “Nota pro forma” datata 08.06.2023, rivolta alla Corte di Appello di FI
«in funzione di Giudice demandato alla liquidazione degli onorari come da dispositivo emesso dalla Suprema Corte di Cassazione» (doc. 6 prodotto dall'Avv.
in allegato al ricorso in opposizione), non si evince alcuna Parte_1 adesione al Protocollo d'intesa de quo, il quale non viene mai menzionato;
il compenso che l'Avv. chiede venga liquidato a suo favore, invero, viene Pt_1 dal medesimo determinato sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (tenendo conto, in particolare, dei valori medi).
Si ritiene, pertanto, alla luce degli anzidetti rilievi, che il decreto di pagamento degli onorari oggetto di opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 debba essere revocato e che si debba procedere alla liquidazione dei compensi sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto
2022, n. 147 (le prestazioni professionali rese dall'Avv. si sono esaurite Pt_1 successivamente al 23 ottobre 2022).
La Tabella n. 15 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, relativa ai “Giudizi penali”, prevede, per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, che il compenso possa e debba essere liquidato per le seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale.
Al di là dell'applicazione dei parametri standardizzati di liquidazione di cui al Protocollo di intesa su base nazionale del C.N.F. dell'8 giugno 2016, l'Avv. ha lamentato Pt_1
l'esclusione, da parte della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di FI, del compenso per la fase introduttiva.
pagina 5 di 8 L'odierno opponente ha allegato e provato (v. doc. 6 offerto in comunicazione) di aver presentato/depositato due memorie ai sensi dell'art. 611 c.p.p., datate rispettivamente
22.05.2023 e 08.06.2023 (il cui contenuto è pressoché identico).
Si ritiene che la redazione e il deposito delle suddette memorie sia da qualificarsi quale attività difensiva rientrante nella c.d. “fase introduttiva del giudizio”. L'art. 12, comma
3, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 include espressamente in tale voce anche le
“memorie”.
Attesa la significativa gravità delle imputazioni (abusi sessuali perpetrati, anche mediante violenza, in danno di minore da familiari/parenti della vittima stessa, in concorso tra loro e con continuazione,) e la delicatezza della vicenda storica/fattuale, considerata l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si è svolta la prestazione, il numero degli imputati etc., occorre tener conto dei valori medi di cui alla tabella.
Il compenso deve perciò essere liquidato come segue:
• € 945,00 per lo studio della controversia;
• € 2.646,00 per la fase introduttiva del giudizio;
• € 2.741,00 per la fase decisionale.
Totale: € 6.332,00.
L'Avv. ha difeso la persona offesa costituitasi parte civile Parte_1 [...]
contro tre coimputati. Parte_2
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo del D.M. n. 55/2014, l'aumento del compenso unico nella misura del 30% per ogni soggetto oltre il primo (fino ad un massimo di dieci soggetti) di cui al periodo precedente della norma può essere operato anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti. Tuttavia, la stessa disposizione contempla una eccezione: «sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto». Si ritiene che nel caso di specie ricorra proprio questa ipotesi, dal momento che è lo stesso Avv. , nelle Pt_1 proprie memorie ex art. 611 c.p.p., a puntualizzare che, a suo avviso, «i ricorsi…possono essere esaminati congiuntamente atteso il fatto che, nella sostanza, tocchino gli stessi argomenti».
Non sussistono, pertanto, i presupposti per aumentare il compenso unico tabellare del
60% (30% + 30% per la presenza di ulteriori due imputati oltre il primo) come richiesto dall'odierno opponente.
L'importo complessivo di € 6.332,00 deve essere ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002, a mente del quale «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono
pagina 6 di 8 ridotti di un terzo»; si ottiene così la somma, da liquidare a favore dell'Avv.
[...]
, di € 4.221,34, alla quale devono aggiungersi il rimborso delle spese Pt_1 forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, l'I.V.A. e il contributo integrativo per la Cassa Forense come per legge.
Quanto alle spese del presente giudizio, preme rilevare che «il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n.
115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando
l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all'art. 75 del menzionato
D.P.R. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.)» (Cass., Sez. Un. pen., sent. 24 aprile 2008, n. 25931; v. anche Cass., Sez. Un. civili, 3 settembre 2009, n. 19161: «il procedimento di opposizione ex art. 170, D.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale»).
Pur a fronte dell'accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. , per Parte_1 ragioni di opportunità e vista la contumacia del , il quale non si Controparte_1
è costituito nel presente procedimento e, dunque, non ha resistito alle pretese avversarie, questa Corte ritiene di doverle compensare per intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello di FI, nella persona del Presidente delegato, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato,
- ACCOGLIE l'opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dall'Avv.
[...]
avverso il decreto di liquidazione/pagamento emesso dalla Corte di Appello di Pt_1
FI – Seconda Sezione Penale in data 23.04.2024 nell'ambito del procedimento proc. n. 8449/2023 R.G. Cass. - n. 6075/2018 Reg. Gen. App. – n. 362/2016 R.G.N.R., che per l'effetto revoca;
- LIQUIDA, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, a favore dell'Avv. , Parte_1 per la difesa di , parte civile con genitore affidatario ammesso al Parte_2
pagina 7 di 8 patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale di Pistoia del 06.10.2017, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione R.G. Cass. 8449/2023 – R.G.N.R. n. 362/2016, la somma di € 4.221,34 a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- COMPENSA per intero tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in FI il 18 febbraio 2025.
Il Presidente delegato
Dott.ssa Isabella Mariani
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