Decreto cautelare 22 gennaio 2025
Decreto cautelare 10 marzo 2025
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 03/06/2025, n. 10663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10663 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10663/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Maimone Ansaldo Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Commissione Accertamento requisiti sanitari - Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona del 14 novembre 2024 con il quale è stata dichiarata l’inidoneità e quindi l’esclusione del ricorrente ai sensi della lettera L comma 3 della Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014 in allegato al D.M. pubblicato sulla G.U. Serie Generale n 131 del 9 giugno 2014, richiamata dal bando all’allegato B lettera B n. 2 del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento, per l’anno 2024, di n. 3580 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio ed in congedo per fine ferma, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale del Ministero della Difesa dell’1 febbraio 2024, per il seguente motivo : “ inidoneo al reclutamento quale VPF4 nella Marina Militare per emiblocco anteriore sinistro e blocco di branca destra incompleto” ;
- nonché, ove occorra ed in parte qua, della Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014 in allegato al D.M. pubblicato sulla G.U. Serie Generale n 131 del 9 giugno 2014, richiamata dal bando all’allegato B lettera B n. 2 del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento, per l’anno 2024, di n. 3580 VFP 4 in parola;
- nonché, ove accorra, del bando del concorso pubblico per esami e titoli a per il reclutamento, per l’anno 2024, di n. 3580 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio ed in congedo per fine ferma, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale del Ministero della Difesa dell’1 febbraio 2024 ed in particolare e per quanto di ragione, dell’art. 10, comma 10, nella parte in cui dispone che “Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l''''esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e, comunque, conseguenziale ancorché non conosciuto, comprensivo della graduatoria degli idonei vincitori del concorso eventualmente medio tempore approvata, nonché dei decreti di nomina delle commissioni all’uopo costituite e non conosciuti che dovesse incidere sul diritto del ricorrente al prosieguo della valutazione nel concorso in oggetto e comunque sul suo utile inserimento in graduatoria.
E per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\3\2025 :
Annullamento previa sospensiva, anche inaudita altera parte
- del Decreto del Vice Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, di concerto con il Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del 28 gennaio 2025 prot. n. M_D AB05933 REG2025 0044864, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito, riguardanti la Marina Militare, del concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento, per l’anno 2024, di n. 3580 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio ed in congedo per fine ferma, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale del Ministero della Difesa dell’1 febbraio 2024;
- del verbale n. 19 del 9 gennaio 2025 redatto dalla Commissione valutativa, nominata ai sensi dell’art. 8 comma 1 del bando di concorso, con il quale sono state formalizzate le predette graduatorie di merito, una per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.) – di interesse del ricorrente- l’altra per le Capitanerie di Porto;
- dell’avviso di convocazione per le operazione di incorporamento del 7 febbraio 2025, reso dal responsabile del I reparto reclutamento e disciplina, 2^ Divisione Reclutamento Graduati e Militari di Truppa del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e, comunque, conseguenziale ancorché non conosciuto, che dovesse incidere sul diritto del ricorrente al prosieguo della valutazione nel concorso in oggetto e, comunque, sul suo utile inserimento in graduatoria.
- E per il conseguente accertamento del diritto dell''odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente, nell’ambito del concorso in epigrafe;
- il giudizio di inidoneità è stato espresso in quanto il candidato è stata ritenuto affetto da “ semiblocco anteriore sinistro e blocco di branca destro incompleto (Lettera L comma 3 del DT del 04/06/2014) ”;
- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della Difesa;
- con motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa al provvedimento di approvazione delle graduatorie;
- con ordinanza n. 6531 del 26 marzo 2025 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare;
- il 6 maggio 2025 l’organo verificatore ha depositato la relazione, in esito alla quale ha formulato giudizio di non idoneità;
- con atto depositato in data 23 maggio 2025, notificato al Ministero della Difesa, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Rilevato che
- nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, previo avviso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato
- che in conseguenza della rinuncia deve essere dichiarata, ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che, in considerazione di tutte le circostanze che hanno caratterizzato il giudizio, debba essere disposta la compensazione tra le parti delle spese processuali;
Ritenuto che le spese di verificazione, invece, debbano essere poste a carico del ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Condanna il ricorrente ME AN al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.