Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NI, Seconda Sezione Civile, composta dai IGg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1650/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Andrea Grasso (del Foro di
NI) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
e (nato a [...] il 1°.11.1968, c.f.
[...] Controparte_2 C.F._3
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Giovanni Mannino (del
[...]
Foro di NI) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati,
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Coniglione e Mirella
Marzo (del Foro di NI) presso i cui indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
contumace,
(nata a [...] il [...], c.f. ), CP_5 CodiceFiscale_6 contumace,
Appellati
OGGETTO: actio aquiliana.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 28.4.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE narrava nella sua citazione del 12.12.2018 – con cui conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di NI , , Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, e , tutti nella comune qualità di membri
[...] Controparte_6 Controparte_3
del Condominio edilizio in Mascali, via Pier Santi Mattarella n. 8 – che, essendo stata incaricata da qualche tempo di provvedere a periodica pulizia delle parti comuni dello stabile, anche la mattina del 5 settembre 2013 si era portata sui luoghi ma - fatto ingresso allo stanzino al pianterreno dello stabile in cui erano custoditi gli arnesi ed il materiale di consumo abitualmente utilizzati per le pulizie - dopo qualche passo in avanti precipitava al piano seminterrato dell'edificio essendosi squarciato, sotto i suoi piedi, il pavimento che si rivelava costituito da semplice cartongesso.
Ritenuto che delle lesioni personali nell'occorso riportate – e dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ne erano conseguiti - dovesse essere chiamato a rispondere l'ente condominiale che non le aveva interdetto l'accesso a detto stanzino, chiedeva pertanto essa che i predetti convenuti – tutti evocati in giudizio essendo il Pt_1
Condominio sprovvisto di amministratore – fossero condannati al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 88.558,80, o di quell'altra maggiore o minore che all'esito del processo fosse stata ritenuta di giustizia.
§§§
Mentre si manteneva contumace, si costituivano in contraddittorio Controparte_6
, e (con il ministero del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 medesimo difensore), nonché : i quali – sia gli uni che l'altro – con Controparte_3
sostanziale identità di tesi (dopo che il aveva, peraltro, pure sollevato in via CP_3
preliminare eccezione di prescrizione) escludevano che il Condominio di cui erano membri potesse essere chiamato a rispondere di quanto ascrittogli dall'attrice la quale, per converso, doveva addebitare solo a sé medesima l'accaduto poiché, nel momento in cui costei aveva iniziato a lavorare sul posto, era stata debitamente avvertita che non dovesse addentrarsi all'interno di detto stanzino e che, apertane ogni volta la porta, nei pressi di questa (ove erano riposti gli arnesi ed il materiale di consumo anzidetti) dovesse invece rimanere.
precisava, inoltre, di essere soltanto comproprietario - in uno con la Controparte_3
coniuge – dell'unità immobiliare che lo rendeva membro del CP_5
Condominio edilizio in Mascali, via Pier Santi Mattarella n. 8: donde dichiarava di voler chiamare in causa la coniuge medesima. Che, costituitasi a sua volta, si associava a quanto già dedotto e fatto valere dagli altri condomini.
Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – a fini istruttori venivano escussi i testi addotti sia da parte attrice che da parte dei convenuti.
All'esito il G.I., ritenuta l'ultroneità della c.t.u. medico-legale altresì richiesta dalla rimetteva prontamente le parti ad udienza di precisazione delle Pt_1
conclusioni.
Raccolte le quali l'adito Tribunale rigettava, con sentenza n. 4723/2023 del
20.11.2023, la domanda risarcitoria di parte attrice dopo avere, in particolare, considerato:
- che il caso fortuito idoneo, ex art. 2051 c.c., a mandare immune da responsabilità chi sia gravato da un onere di custodia “può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima (cfr. Cass. 22807/2009; Cass.
25029/2008; Cass. 4476/2011. V. anche Cass. 6101/2013), che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 3793/2014; Cass. 6306/2013 e Cass. 2108/2011). …… Non sussiste, quindi, la responsabilità del custode nel caso di sinistro verificatosi qualora il comportamento del danneggiato abbia interrotto il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso. Al riguardo va ricordato che il comportamento del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Costituzione
(Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n. 38584): quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che la condotta stessa costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 2480/2019; Cass. 17873/2020)”,
- che, ciò posto, “Alla luce dell'attività istruttoria svolta, si deve escludere che la caduta sia stata causata dalle condizioni dei luoghi, e ciò in quanto è intervenuto un comportamento del danneggiato tale da interrompere il nesso di causalità. I convenuti, invero, hanno specificamente dedotto che quando era stato conferito l'appalto di pulizia alla sig.ra le era stato fatto Pt_1
visionare il vano (ove poi si è verificato il sinistro) e le era stato raccomandato di non oltrepassare la parte iniziale dello sgabuzzino. Tali deduzioni hanno trovato adeguato riscontro all'esito della prova testimoniale. La circostanza è stata confermata da la quale riferiva che le era Tes_1 Parte_1
subentrata nell'appalto di pulizia, che in tale occasione essa testimone l'aveva resa edotta della situazione dei luoghi, che le aveva segnalato di prestare specifica attenzione al vano, che in particolare le aveva raccomandato di non transitare nella parte posteriore dello sgabuzzino e di calpestare solo quella anteriore. A fronte di quanto riferito da , testimone diretta di tale Tes_1
circostanza (confermata anche da altro testimone de relato), le deposizioni rese dagli ulteriori testi escussi non appaiono idonee a confutare il superiore fatto. , infatti, con specifico riguardo a tale circostanza ha Parte_2
riferito in modo valutativo. Essa, infatti, ha ammesso di avere semplicemente
“dedotto” che l'attrice non fossa stata adeguatamente informata circa lo stato dei luoghi. Trattasi, quindi, di una valutazione effettuata dal teste. Analoghe considerazioni valgono con riguardo a la quale, Testimone_2
sostanzialmente, ha affermato che dinnanzi ad essa testimone l'attrice non aveva ricevuto avvertimenti specifici circa lo sgabuzzino, ma ha poi ammesso di non sapere se la sig.ra l'avesse in seguito resa edotta del pericolo”, Tes_1
- che, in definitiva, “Alla luce dell'attività istruttoria svolta, si può concludere che la sig.ra - cui era stato affidato l'appalto per la pulizia dello Pt_1
stabile - era stata ammonita di non calpestare quella parte del vano ove si è verificato il sinistro. L'incidente, pertanto, si deve reputare avvenuto esclusivamente a causa della condotta imprevedibile della vittima la quale, sebbene fosse stata avvertita di non transitare nella porzione di vano ove si è verificato il sinistro, ha ugualmente impegnato tale parte dello sgabuzzino la cui pavimentazione ha ceduto. Si deve conseguentemente escludere la responsabilità dei proprietari ai sensi dell'art. 2051 c.c.”.
§§§
Con tempestiva citazione del 21.12.2023 interponeva appello avverso Parte_1
detta sentenza, che censurava per più motivi, ovvero ed in particolare:
- perché “le Autorità intervenute immediatamente dopo l'evento dannoso hanno chiaramente accertato, non solo l'assoluta precarietà della pavimentazione, ma anche il fatto che tutto il pavimento, sia la parte in cemento che la parte in cartongesso, era ricoperto da un tappeto di linoleum che non consentiva di distinguere la differenza strutturale delle due parti di cui si componeva la pavimentazione. Da tali caratteristiche emerge senza alcun dubbio l'intrinseca pericolosità ed ingannevolezza della cosa in custodia, senza dubbio suscettibile di arrecare danni a terzi, e cioè, come nel caso di specie, di provocare danni a chiunque, ignaro del pericolo, fosse semplicemente entrato all'interno del luogo in cui si è verificato l'evento. Inoltre, i custodi, pur consapevoli della detta pericolosità del vano, lo destinavano ugualmente a deposito per gli attrezzi, che la danneggiata avrebbe dovuto utilizzare abitualmente per l'espletamento della propria attività lavorativa. Pertanto, gli stessi con la loro condotta, consistente nella scelta di quel deposito, che presentava, per come accertato da tutte le Autorità intervenute, tutte le caratteristiche di un luogo altamente insidioso e pericoloso, hanno determinato il verificarsi dell'evento, che comunque, prima o poi si sarebbe certamente verificato”,
- perché il primo giudice aveva frainteso “il tenore delle dichiarazioni testimoniali, da cui in realtà si ricava la totale mancanza di responsabilità a carico della danneggiata. In particolare, il Giudice riterrebbe degno di nota quanto emerso in sede di escussione della teste (udienza del Testimone_3
22/04/2022). La sostiene di aver riferito all'odierna deducente di non Tes_1
oltrepassare “la parte iniziale” dello sgabuzzino, ma riferisce anche di non averla messa in guardia sui reali pericoli insiti nel vano adibito a deposito attrezzi, in quanto neanche lei conosceva “le condizioni dell'interno dello sgabuzzino”. Ora, a parte il fatto che nessuno degli altri testimoni escussi ha assistito al momento in cui la IG.ra comunicava alla IG.ra Tes_1 Pt_1
di non oltrepassare l'inizio dello sgabuzzino, anche a voler ammettere tale circostanza, risulta illuminante la seconda parte della dichiarazione resa dalla stessa , la quale affermava che neanche lei aveva avuto coscienza del Tes_1
pericolo presente all'interno del vano. E quindi, appare del tutto evidente che dire ad una persona di non andare oltre l'inizio dello sgabuzzino, senza aggiungere che, in caso contrario, si potrebbe incorrere probabilmente nel pericolo morte, non rappresenta una vera e propria raccomandazione. La
IG.ra dunque, non aveva le informazioni necessarie per evitare Pt_1
ogni possibile rischio connesso alla propria attività lavorativa. E che non ne fosse affatto consapevole, è confermato anche dalle dichiarazioni rese dalla teste (udienza del 01/10/2021). Quest'ultima, infatti, Testimone_2
afferma di essere stata mandata in un'occasione dalla stessa a Pt_1
prendere dei detersivi all'interno del vano sgabuzzino e di non aver ricevuto alcuna raccomandazione da parte della stessa, circa la necessità di non andare oltre un certo limite. Tale raccomandazione non poteva essere fatta dalla proprio perché allo stesso modo della IG.ra , che Pt_1 Tes_1
l'aveva preceduta in quel ruolo, non era stata affatto informata dai custodi del reale pericolo rappresentato da quello sgabuzzino. … Nessuna valenza probatoria può essere attribuita, inoltre, alle dichiarazioni rese dall'altra teste di parte convenuta IG.ra all'udienza del Testimone_4
01/10/2021, che riferisce su circostanze a cui non ha mai assistito (de relato), ma che le sarebbero state comunicate dagli altri condomini e dalla stessa teste
IG.ra . L'inattendibilità della teste è altresì evidenziata dal Tes_1 CP_4
fatto che la stessa riferisce addirittura di essere stata informata dalla Tes_1
delle “condizioni” dello sgabuzzino delle quali, per come affermato dalla stessa , quest'ultima non era minimamente a conoscenza”, Tes_1
- perché, infine ed in definitiva, “La IG.ra in armonia con quanto Pt_1
statuito dalla Suprema Corte, non ha posto in essere alcun comportamento tale da elidere il detto nesso causale, in quanto il recarsi all'interno del vano sgabuzzino, per recuperare gli attrezzi da lavoro, costituisce un comportamento normale, diligente ed in linea con quanto richiesto dalle mansioni a lei assegnate. La circostanza che la danneggiata, nella accertata inconsapevolezza del pericolo, si sia spinta pochi centimetri oltre il c.d. “inizio” del vano sgabuzzino non rappresenta affatto un comportamento imprevedibile e/o anomalo, ma semplicemente il comportamento che chiunque avrebbe potuto normalmente tenere, in esecuzione di quelle specifiche mansioni. Analogamente, la circostanza non provata che alla fosse Pt_1
stato riferito di non oltrepassare “l'inizio” del vano sgabuzzino, senza nessun'altra precisazione, né in merito alla porzione di spazio da non superare, né in relazione alle eventuali conseguenze pericolose di tale comportamento, di certo non può affatto integrare l'ipotesi del caso fortuito, tale da escludere integralmente la responsabilità dei custodi. I convenuti, per converso, non hanno mai provato il caso fortuito, ma con il loro comportamento e con le loro omissioni, hanno determinato, in via esclusiva, il verificarsi dell'evento dannoso. Infatti, sulla base dell'istruttoria espletata in primo grado e di tutta la documentazione probatoria depositata agli atti di causa, è emerso che le chiavi d'accesso al vano sgabuzzino erano appese alla destra della porta d'ingresso, di modo tale da rendere il vano accessibile a chiunque. Lo stesso, inoltre, presentava una pavimentazione uniforme, tale da non rendere distinguibile la parte del vano in cemento, da quella in cartongesso, peraltro ricoperta da un tappeto in linoleum. Infine, né sulla porta d'ingresso, né tanto meno all'interno del vano, erano presenti avvisi o segnalazioni di pericolo o barriere, che potessero in qualche modo rendere consapevoli dei reali pericoli insiti nella struttura della “cosa” e che potessero scongiurare il verificarsi di eventi dannosi di tal sorta. Pertanto, sia le condizioni dei luoghi, che la totale assenza di informazioni circa il pericolo occulto presente all'interno dello sgabuzzino, sono da considerarsi circostanze idonee ad affermare l'integrale responsabilità dei custodi, in relazione all'evento dannoso in cui è incorsa l'odierna appellata”.
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva chiedendo che la Parte_1
sua domanda risarcitoria, già disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta.
§§§ A costituirsi in seconda istanza erano e (con il Controparte_1 Controparte_2
ministero dello stesso difensore) nonché donde deve essere Controparte_3
dichiarata la contumacia di e;
non anche – si noti – di Controparte_4 CP_5
cui, dopo che questi si era (come premesso) mantenuto contumace Controparte_6
in prime cure di giudizio, l'appellante ometteva di notificare la propria citazione.
Tanto venendo, tuttavia, ad implicare esclusivamente che, in esito alla prima udienza, si dovesse dare atto (giusta ordinanza riservata del 23.V.2024), “Ritenuta la scindibilità delle cause instaurate dalla nei confronti dei soggetti da Pt_1
questa già convenuti prime cure di giudizio;
Che, venendo dunque a rilevare fattispecie che ai fini qui in rilievo trova la disciplina nell'art. 332 c.p.c., essendo ad oggi trascorsi più di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata parte appellante può essere esonerata dalla notificazione del suo atto di impugnazione anche a . Controparte_6
Detti appellati insistevano negli assunti già fatti valere in prime cure di giudizio e che avevano, infine, trovato l'avallo del Tribunale.
§§§
In esito all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte rinviava le parti costituite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e
281sexies c.p.c., a successiva udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
I motivi di impugnazione della possono essere vagliati congiuntamente Pt_1
poiché, a ben vedere, da diversi angoli visuali risultano, tuttavia univocamente rivolti a censurare il rilievo assegnato dal primo giudice alla condotta tenuta nell'occorso dalla stessa danneggiata, oggi appellante.
Ritiene la Corte che l'asserzione della predetta che la condizione dei luoghi teatro del sinistro oggi riesaminato lasci (come premesso in narrativa) “emergere senza alcun dubbio l'intrinseca pericolosità ed ingannevolezza della cosa in custodia, senza dubbio suscettibile di arrecare danni a terzi, e cioè, come nel caso di specie, di provocare danni a chiunque, ignaro del pericolo, fosse semplicemente entrato all'interno del luogo in cui si è verificato l'evento” risulti, benvero, non sufficientemente meditata. Ex ore tuo te iudico: giacchè non appare bensì revocabile in dubbio che detta condizione dei luoghi fosse destinata a costituire una sicura insidia per chi fosse “ignaro del pericolo”; ma ignara del pericolo si deve ribadire che la non lo fosse, affatto, stando alle dichiarazioni sul punto inequivoche Pt_1
della teste (che peraltro, secondo quanto altresì riferiva, si era occupata dei Tes_1
medesimi lavori di periodica pulizia delle parti comuni dello stabile nei due anni precedenti, ovvero dal 2011 al 2013, sino a quando era rimasta incinta e nello stesso ruolo le si era quindi avvicendata l'odierna appellante: e che tuttavia, nel corso di tali due anni, siccome anch'ella già debitamente avvertita – ma senza che, così per come riconosce la stessa appellante, neanche lei avesse “avuto coscienza del pericolo presente all'interno del vano” - significativamente nessun infortunio simile a quello per cui è insorta controversia mai pativa pur essendo, inoltre, pacifico che lo stanzino de quo fosse da sempre utilizzato per riporvi arnesi e materiale di consumo per le pulizie).
Riferiva, in ispecie, la teste che la fosse stata avvertita che non dovesse Pt_1
“oltrepassare la parte iniziale dello sgabuzzino, e di non spingersi verso il centro dello sgabuzzino”. Secondo l'appellante, ciò nondimeno, la circostanza che le “fosse stato riferito di non oltrepassare “l'inizio” del vano sgabuzzino, senza nessun'altra precisazione, né in merito alla porzione di spazio da non superare, né in relazione alle eventuali conseguenze pericolose di tale comportamento, di certo non può affatto integrare l'ipotesi del caso fortuito, tale da escludere integralmente la responsabilità dei custodi”. In altri termini, l'avvertimento fornito alla ovrebbe reputarsi Pt_1
irrilevante per non esserle stato spiegato il motivo per cui le veniva interdetto di inoltrarsi nello stanzino in questione. Tesi questa - a parere della Corte – intesa a provare troppo: ed invero – ribadito (di seguito a quanto così considerato già dal primo giudice) che, in tema di danno cagionato da cosa in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta dello stesso danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso ed escluda, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (ex pluribus Cass. III 2345/2019) – non si arguisce perché mai dovrebbe essere diversa la misura delle condotte cautelari da adottarsi da parte di chi sia stato avvertito della pericolosità di cosa secondo che sia stato, bensì, reso edotto del dinamismo connaturato alla cosa medesima o dell'estemporaneo insorgervi di agente dannoso che – l'uno o l'altro – determinino detta pericolosità o che, invece, all'avvertimento fornitogli ad agire con la dovuta cautela non si sia accompagnata (perché, in definitiva, nient'affatto necessaria) alcuna ulteriore spiegazione.
Singolare appare poi – rileva ancora la Corte – la pretesa della che Pt_1
deponga in suo favore la circostanza che analogo avvertimento a quello che le era stato fornito non abbia partecipato alla teste allorchè questa veniva Tes_2
incaricata da essa appellante di andare a prendere dei detersivi nello stanzino ridetto: tanto appare significativo, semmai, di quella medesima levitas animi che faceva sì che la stessa appellante, pur messa sull'avviso, non si astenesse tuttavia dall'addentrarsi in quella parte ulteriore del vano da cui era stata ammonita a tenersi lontana.
E vuol pure provare troppo – si osserva infine – l'assunto che “sulla base dell'istruttoria espletata in primo grado e di tutta la documentazione probatoria depositata agli atti di causa, è emerso che le chiavi d'accesso al vano sgabuzzino erano appese alla destra della porta d'ingresso, di modo tale da rendere il vano accessibile a chiunque”, e che “né sulla porta d'ingresso, né tanto meno all'interno del vano, erano presenti avvisi o segnalazioni di pericolo o barriere, che potessero in qualche modo rendere consapevoli dei reali pericoli insiti nella struttura della
“cosa” e che potessero scongiurare il verificarsi di eventi dannosi di tal sorta”: tanto – è appena il caso di considerare – avrebbe bensì dato luogo a sicura fattispecie di responsabilità civile – e ad un conseguente obbligo risarcitorio a carico del
Condominio - ove chiunque che non fosse stato messo sull'avviso si fosse inoltrato nello stanzino ridetto e vi fosse rimasto vittima di sinistro analogo a quello per cui è insorta controversia;
se non fosse, però, che tale non era la condizione della che invece, con il suo comportamento, si dimostrava incurante delle Pt_1
istruzioni che le erano state impartite.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
26.000,01 ed € 52.000,00 deve - in ragione del valore indeterminabile, cfr. Cass. III
2641/2006, Cass. II 6350/2010, Cass. I 10984/2021, e della bassa complessità della causa - farsi applicazione), e valutate altresì le caratteristiche dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui - tenuto anche in conto che in appello non si è dato luogo ad alcuna istruttoria e che la causa è, pertanto, transitata alla fase decisionale sul fondamento delle emergenze già compendiate in atti al momento dell'introduzione del giudizio - si perviene sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00
x fase decisionale + [quanto alla comune difesa di e Controparte_1 CP_2
] € 673,35 ex art. 4, comma secondo, D.M. 55/2014) di cui in dispositivo.
[...]
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di NI n. 4723/2023 del 20.11.2023 proposto, con citazione del
21.12.2023, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , e - così provvede:
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 - dichiara la contumacia di e , Controparte_4 CP_5
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano: a) quanto alla comune difesa di e Controparte_1 CP_2
, in complessivi € 7.406,85 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto alla difesa di in Controparte_3
complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)